Eureka Previdenza

Prestazioni sociali dei comuni

Maternità

A chi spetta

L'assegno di maternità (incumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l’eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale) spetta purché residenti in Italia:

  1. alle cittadine italiane (dal 2 luglio 1999) circ. 179/1999;
  2. alle cittadine comunitarie (dal 1° luglio 2000) msg. 482/2000;
  3. alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno * (dal 1° luglio 2000) msg. 482/2000.
  4. alle cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo * (circ.35/2010).
  5. alle cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione o Italiano, della durata di cinque anni (circ.35/2010).
  6. cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro (circ.35/2010). 

* La carta di soggiorno non deve essere confusa con il permesso di soggiorno; essa, infatti, viene rilasciata dal questore allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano da almeno 5 anni e titolare del permesso di soggiorno. Il D.Lgs 3/2007 ha sostituito la "carta di soggiorno" con il " permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo", pertanto le cittadine non comunitarie in possesso di tale permesso e in presenza degli altri requisiti previsti, hanno diritto all'assegno di maternità concesso dai Comuni.

L’assegno da richiedere al Comune, viene pagato direttamente dall’INPS e spetta alle donne non occupate (nonché a quelle occupate purché non aventi diritto a trattamenti economici di maternità ovvero, per la quota differenziale, a trattamenti di importo inferiore a quello dell’assegno).

Nel caso di incumulabilità con altri trattamenti previdenziali (a pagamento diretto e/o anticipato dal datore di lavoro), l’assegno comunale va recuperato per intero se l’importo dell’indennità è superiore a quello dell’assegno, altrimenti, se l’importo dell’indennità è inferiore va recuperata la parte di assegno eccedente la quota differenziale (circ. 179/1999 - circ. 206/2000).

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Maternità

Importo della prestazione

GLI IMPORTI DELL’ASSEGNO DI MATERNITÀ

Tabella importi anni precedenti

Anno

Importo mensile

Importo totale

Circolare

1999

€ 104,95

€   524,76

circ. 179/1999

2000

€ 154,94

€   774,69

msg. 438/ 02.05.2000

2001

€ 258,23

€ 1.291,14

circ. 106/2001

2002

€ 265,20

€ 1.326,00

circ. 58/2002

2003

€ 271,56

€ 1.357,80

circ. 54/2003

2004

€ 278,35

€ 1.391,75

circ. 34/2004

2005

€ 283,92

€ 1.419,59

circ. 59/2005

2006

€ 288,65

€ 1.443,73

circ. 51/2006

2007

€ 294,52

€ 1.472,60

circ. 68/2007 

2008

€ 299,53

€ 1.497,65

circ. 25/2008 

2009

€ 309,11

€ 1.545,55

circ. 19/2009

2010

€ 311,27

€ 1.556,35

circ. 28/2010

2013

€ 334,53 € 1.672,65 circ. 34/2013

2014

€ 338,21 € 1.691,05 circ. 29/2014

2015

€ 338,89 € 1.694,45 circ.64/2015

2016

€ 338,89 € 1.694,45 circ.46/2016

2017

€ 338,89 € 1.694,45 circ.55/2017

2018

€ 342,62 € 1713,10 circ.35/2018

2019

€ 346,39 € 1.731,95 circ.51/2019

2020

€ 348,12 € 1.740,60 circ.31/2020

 

N.B.:Il calcolo dei benefici viene fatto dai Comuni mettendo a confronto l’indice della situazione economica ISE (e non ISEE) con la soglia del diritto riparametrata (circ. 94/2002, ultimo cpv).

Vedi valore ISEE del nucleo familiare

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Maternità

La domanda 

(circ. 179/1999)

Deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla data del parto.

Nel caso di madre minorenne alla domanda al Comune e, in caso di accoglimento, alla riscossione dell’assegno è abilitato il padre maggiorenne che diventa il beneficiario della prestazione a condizione che:

  1. la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato al momento del parto;
  2. il figlio:
    1. sia stato riconosciuto dal padre stesso;
    2. si trovi nella sua famiglia anagrafica;
    3. sia soggetto alla sua potestà.

Qualora anche il padre sia minorenne, o non risultino verificate le condizioni di cui sopra, la domanda può essere presentata in nome e per conto della madre dal genitore della stessa esercente la potestà o, in mancanza, da altro legale rappresentante.

L’assegno deve essere comunque intestato alla madre (Msg. n. 1183 del 23.12.2003).

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Maternità

Le modalità di pagamento

L’interessata deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:

  • assegno circolare;
  • bonifico bancario o postale;
  • allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale previo accertamento dell’identità del percettore:
    1. da un documento di riconoscimento;
    2. dal codice fiscale;
    3. dalla consegna dell’ originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all’interessato via Postel in Posta Prioritaria.

N.B.: Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (codice IBAN).

Alle lavoratrici comunitarie residenti in Italia spetta dal 1° luglio 1999

Alle lavoratrici extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno spetta dal 1° luglio 2000

N.B.: La carta di soggiorno non deve essere confusa con il permesso di soggiorno; essa, infatti, viene rilasciata dal questore allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano da almeno 5 anni e titolare del permesso di soggiorno.


I TEMPI DI EROGAZIONE DELL’ASSEGNO DI MATERNITÀ (circ. 179/1999)

L’erogazione deve avvenire entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dai Comuni.

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Maternità

Valore ISEE del nucleo familiare

 


Nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti nel 2020 (circ.31/2020)

Il valore dell’ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, è pari a euro 17.416,66.


Nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2018 al 31.12.2018 (circ.35/2018)

Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2018 al 31.12.2018 è pari a 17.141,45 euro


Nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2017 al 31.12.2017 (circ.55/2017)

Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2017 al 31.12.2017, è pari a Euro 16.954,95


Nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2016 al 31.12.2016 (circ.46/2016)

Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2016 al 31.12.2016, è pari a Euro 16.954,95.


Domande presentate nel 2013 e 2014

Il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti sono:

AnnoValore massimo ISEERiferimento normativo
2014 € 35.256,84 circ. 29/2014
2013 € 34.873,24 circ. 34/2013

Domande presentate entro il 31 dicembre 2014 riferite all’anno 2014 (circ.48/2015)

Si ritiene utile precisare che le domande di assegno di maternità e assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori presentate entro il 31 dicembre 2014 saranno valutate sulla base delle soglie ISE di cui alla circ. 29/2014.


Domande presentate dopo il 1 gennaio 2015, ma riferite all’anno 2014 (circ.48/2015)
Ambito di applicazione delle nuove soglie dell’ISEE rivalutate

Le soglie dell’ISEE rivalutate, indicate ai paragrafi 3.2 e 3.3, si applicano esclusivamente:

  1. per i richiedenti che presentano la domanda di assegno di maternità, successivamente al 1 gennaio 2015, per i figli nati precedentemente a tale data;
  2. per i richiedenti che presentano, dal 1 gennaio 2015 al 31 gennaio 2015, la domanda di assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni per l’anno 2014.

3.2 Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni concesso dal Comune

L'assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto specificati nel paragrafo 3.1 lettera b) per l'anno 2014 è pari, nella misura intera, a Euro 141,02.

Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, è pari a Euro 8.538,91.

 
3.3 Assegno di maternità concesso dal Comune

A seguito del suddetto incremento ISTAT,  l’importo dell’assegno mensile di maternità (per i soggetti specificati nel paragrafo 3.1 lettera a)), spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2014 al 31.12.2014 è pari a Euro 338,21 per cinque mensilità e quindi a complessivi Euro 1.691,05.

Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti nel 2014, è pari a Euro 16.921,11.


Domande presentate dopo il 1 gennaio 2015, ma riferite all’anno 2015 (circ.48/2015)

Le soglie dell’ISEE e gli importi delle prestazioni in oggetto, rivalutati e validi per l’anno 2015, saranno resi noti con la pubblicazione di un apposito Comunicato del Dipartimento della famiglia, a cui seguirà una specifica circolare sull’argomento.

Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2015 al 31.12.2015, è pari a Euro 16.954,95 (circ.64/2015).

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