Eureka Previdenza

Pensione di vecchiaia calcolata col sistema retributivo o misto liquidata in una delle Gestioni dei lavoratori autonomi

Lavoratori già assicurati alla data del 31.12.1995

Requisiti contributivi

Il requisito richiesto fino al 31/12/1992 è di 15 anni di contribuzione (780 settimane) e di assicurazione (il primo contributo deve risalire almeno a quindici anni prima della domanda di pensione)

Dall'1/1/1993 il requisito contributivo si è elevato fino a raggiungere l'attuale che è di 20 anni di contribuzione (1040 settimane) e di assicurazione (il primo contributo deve risalire almeno a venti anni prima della domanda di pensione) 

Requisito contributivo per la pensione di vecchiaia

PeriodoRequisito richiesto
Dall'1/01/1993 al 31/12/1994 16 anni - 832 settimane
Dall'1/01/1995 al 31/12/1996 17 anni - 884 settimane
Dall'1/01/1997 al 31/12/1998 18 anni - 936 settimane
Dall'1/01/1999 al 31/12/2000 19 anni - 988 settimane
Dall'1/01/2001 in poi

 20 anni - 1040 settimane

Eccezioni (circ.16/2013):

  • lavoratori che al 31/12/1992 hanno già raggiunto i 15 anni di contribuzione;
  • lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 31/12/1992;
  • lavoratori che al 31/12/1992 hanno già compiuto l'età pensionabile.

Per i lavoratori che non posseggono i 15 anni di contribuzione al 31/12/1992, il requisito contributivo si cristallizza in quello richiesto alla data di compimento dell'età pensionabile. Esempio: se un lavoratore uomo compie i 65 anni il 31/10/1997 e a quella data ha 570 contributi settimanali, potrà andare in pensione dal mese successivo a quello in cui perfezionerà il requisito contributivo richiesto nel 1997 (936 settimane), anno di compimento dell'età pensionabile.


(circ.16/2013) I lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente (circ.65/1995) sono esclusi dall'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione (articolo 2, comma 3, del decreto n. 503).

Ai fini della maturazione dei requisiti in parola, sono utili tutti i contributi (obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione) riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1 gennaio 1993. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data.


(circ.16/2013) L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione non opera nei confronti dei lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria da data anteriore al 31 dicembre 1992 (circ.65/1995). Per tali lavoratori rimangono pertanto confermati i requisiti previsti dalla normativa previgente (articolo 2, comma 3, del decreto n.503).

Per usufruire di tale deroga e necessario che la decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro la data del 26 dicembre 1992. Non e' invece richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data.
Per le pensioni da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti nei confronti degli assicurati ammessi ai versamenti volontari con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1961 restano confermati i particolari requisiti di contribuzione previsti dall'articolo 25 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Gli assicurati ammessi ai versamenti volontari anteriormente al 30 aprile 1952 possono beneficiare della riduzione dei requisiti di contribuzione previsti dall'articolo 25 della legge n.218, a condizione che abbiano versato almeno un contributo volontario nel periodo compreso tra il 3 maggio 1952 ed il 30 dicembre 1961, rispettivamente primo ed ultimo sabato del periodo di validita' delle disposizioni di cui all'articolo 25. 


(circ.16/2013) In relazione ai quesiti posti da alcune Sedi si precisa che secondo i criteri illustrati con 258 del 16 novembre 1993 la data alla quale occorre fare riferimento ai fini della individuazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e' quella di compimento dell'eta' pensionabile. Il diritto alla pensione di vecchiaia deve pertanto intendersi perfezionato alla data di maturazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti, a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, nell'anno di compimento dell'eta' pensionabile, ancorche' tali requisiti vengano maturati in un anno successivo.

Da cio' discende, tra l'altro, che per i lavoratori dipendenti ed autonomi, che abbiano compiuto l'eta' pensionabile entro il 31 dicembre 1992 i requisiti di assicurazione e di contribuzione restano confermati nei 15 anni richiesti dalla precedente normativa, anche nei casi in cui risultino perfezionati successivamente a tale data (msg.5492/94).


Per i non vedenti sono confermati i previgenti requisiti contributivi (vedi pagina dedicata su pensioni FPLD) (circ. 65/95)

Nei confronti dei lavoratori non vedenti sono confermati i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto a pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 (articolo 1, comma 6, del decreto n. 503).
In particolare:

  • per i lavoratori non vedenti che siano tali dalla nascita o da data anteriore all'inizio dell'assicurazione o che comunque possano far valere almeno dieci anni di assicurazione e di contribuzione dopo l'insorgenza dello stato di cecita', restano fermi i requisiti di 10 anni di assicurazione e di contribuzione (articolo 9, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218);
  • per i lavoratori non vedenti che non si trovino nelle anzidette condizioni, restano fermi i requisiti di 15 anni di assicurazione e di contribuzione richiesti in via generale al 31 dicembre 1992.

Pensione di vecchiaia calcolata col sistema retributivo o misto liquidata in una delle Gestioni dei lavoratori autonomi

Lavoratori già assicurati alla data del 31.12.1995

Requisiti anagrafici dal 1° gennaio 2012

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dei seguenti requisiti (circ.35/2012 e msg.1405/2012).


per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 63 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 63 anni e 9 mesi*
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 64 anni e 9 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 66 anni e 1 mese*
dal 1° gennaio 2018
66 anni e 7 mesi*
dal 1° gennaio 2019 67 anni
dal 1° gennaio 2021 67 anni


* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
** Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.


per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi*
dal 1° gennaio 2016
66 anni e 7 mesi*
dal 1° gennaio 2019 67 anni
dal 1° gennaio 2021 67 anni

 

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.


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Requisiti anagrafici sino al 31 dicembre 2011

 

I requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia da liquidare in una delle gestioni dei lavoratori autonomi sono, fin dall'introduzione delle rispettive assicurazioni: 

DonneUomini
60 65

 


I requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia liquidata nel FPLD e nelle Gestioni dei Lavoratori Autonomi, in base alla legge 218/52, per i lavoratori non vedenti sono (art.1 comma 6 dlgs 503/92):

FPLD

GESTIONI LAVORATORI AUTONOMI

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Requisiti anagrafici

Requisiti contributivi

Requisiti anagrafici

Requisiti contributivi

Requisiti anagrafici

Requisiti contributivi

Requisiti anagrafici

Requisiti contributivi

55

10

50

10

60

10

55

10

cioè per i lavoratori ciechi dalla nascita o divenuti tali prima dell'inizio del rapporto assicurativo e per quelli che, se pur divenuti ciechi dopo l'inizio del rapporto assicurativo, fanno valere almeno 10 anni di contribuzione dopo l'insorgere della cecità. Sono considerati ciechi, ai fini di cui sopra, coloro che sono colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi.

I lavoratori ciechi che non rispondono ai requisiti di cui sopra per la pensione di vecchiaia devono far valere i seguenti requisiti anagrafici e contributivi:

FPLD

GESTIONI LAVORATORI AUTONOMI

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Requisiti anagrafici

Requisiti contributivi

Requisiti anagrafici

Requisiti contributivi

Requisiti anagrafici

Requisiti contributivi

 Requisiti anagrafici

Requisiti contributivi

60

15

55

15

65

15

60

15

N.B. Restano ferme le disposizioni in materia di adeguamento del requisito anagrafico agli incrementi della speranza di vita, nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i soggetti non vedenti (art. 1, comma 6, del d. lgs. n. 503 del 1992; circ.65/1995) e di disciplina della decorrenza del trattamento pensionistico (c.d. finestra mobile) msg.800/2014.

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Lavoratori già assicurati alla data del 31.12.1995

Decorrenza con requisiti perfezionati dal 1° gennaio 2012

 

Ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata non si applica la disciplina in materia di decorrenze del trattamento pensionistico di cui all'art. 12 della legge 122/2010.
Pertanto, ai sensi dell’art. 6 della legge 155/81 la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti; su richiesta dell’interessato dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

 

Requisiti maturati dal

Decorrenza

1° GENNAIO 2012 dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dell' ultimo requisito

 

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