Home Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per i lavoratori non vedenti Pensioni Da contributi Pensione di Vecchiaia Iscritti al 31 dicembre 1995 Vecchiaia retributiva in una gestione dei lavoratori autonomi Decorrenza con requisiti entro il 31 dicembre 2007
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Pensione di vecchiaia calcolata col sistema retributivo o misto liquidata in una delle Gestioni dei lavoratori autonomi
Lavoratori già assicurati alla data del 31.12.1995
Decorrenza con requisiti perfezionati entro il 31 dicembre 2007
La pensione conseguente a domanda presentata dopo l'11 maggio 1981 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'età pensionabile; se a tale data non risultano conseguiti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei suddetti requisiti (Legge 155 del 23/04/1981 art. 6)
Su richiesta dell'interessato, da produrre contestualmente alla domanda di pensione, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Per i lavoratori autonomi non occorre cessare l'attività lavorativa.
Se comunque l'ultima occupazione dell'assicurato è da lavoratore dipendente, per ottenere la pensione di vecchiaia, è indispensabile cessare il rapporto di lavoro (vedi circolare 65 del 6 marzo 1995 e circolare 76 del 5 marzo 1994), anche se la pensione viene liquidata in una delle gestioni dei lavoratori dipendenti.
Se la domanda è da liquidare con il concorso determinante di contributi da riscatto, la decorrenza non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo a quello dal quale i contributi da riscatto hanno efficacia.