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Indennità di mobilità
Regime transitorio dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016
Ipotesi di decadenza dalla prestazione
(circ.2/2013)
L’articolo 4, comma 41, della legge di riforma indica i seguenti motivi di decadenza dall’indennità di mobilità nonché da indennità o sussidi la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, per i lavoratori che:
- rifiutino di partecipare a iniziative di politiche attive di lavoro proposte dai centri per l’impiego o non vi partecipino regolarmente senza un giustificato motivo;
- non accettino un’offerta di lavoro con inquadramento in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all’importo lordo dell’indennità cui hanno diritto.
Il comma 42 del predetto articolo specifica che la predetta decadenza si verifica quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione, di cui al comma 41, si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque è raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici mediamente in 80 minuti.
Nelle ipotesi sopramenzionate qualora sia dichiarata la decadenza dalla prestazione, pur venendo meno il diritto alla prestazione, rimangono salvi i diritti già maturati.
Viene fatto obbligo ai Servizi competenti di cui all’articolo 1, comma 2 lett. g, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, di comunicare tempestivamente all’INPS gli eventi sopra indicati.
A seguito della comunicazione, l’Istituto adotta il provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per i periodi di non spettanza del trattamento.
Avverso il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso al Comitato provinciale di cui all’art. 34 del DPR 30 aprile 1970, n. 639.