Eureka Previdenza

Indennità di mobilità

Sospensione dell'indennità

L'indennità rimane sospesa per tutto il periodo in cui:

  1. il lavoratore viene assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale.
  2. il lavoratore viene assunto a tempo pieno e indeterminato, e non superi il relativo periodo di prova. I lavoratori vengono reiscritti nelle liste di mobilità per un massimo di due volte e hanno diritto alla parte residua dell'indennità. (circ. 3 del 2/1/1992)
  3. il lavoratore presta servizio militare: al momento del congedo possono fruire della parte residua della prestazione (Circ. 448 Prs del 30/10/1975 punto XVII)
  4. la lavoratrice si trova in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.

N.B.: Le sole sospensioni di cui ai punti a) b) e c) devono essere considerate periodi neutri ai fini della durata complessiva dell'indennità,nei limiti della durata massima della stessa. (vedi esempi)

Casi Particolari

  • Dal 21/3/94 i lavoratori cancellati dalle liste di mobilità a seguito di assunzione a tempo indeterminato e che vengano poi licenziati senza aver maturato presso quest'ultima Ditta i requisiti per una nuova indennità (dodici mesi di anzianità lavorativa di cui almeno sei di effettivo lavoro), sono reiscritti, a domanda, nella lista di mobilità (art. 2 c. 6 L. n. 451 del 19/7/1994). Gli assicurati avranno diritto al ripristino della prestazione originaria e al pagamento della sola parte residua, decurtata del periodo di attività lavorativa prestata ( D.L. 185 convertito in L. 451/94, Circ. n. 178 del 9/6/94 e Circ.n.255 del 14/12/96).

Indennità di mobilità

Sospensione dell'indennità

L'indennità rimane sospesa per tutto il periodo in cui:

  1. il lavoratore viene assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale.
  2. il lavoratore viene assunto a tempo pieno e indeterminato, e non superi il relativo periodo di prova. I lavoratori vengono reiscritti nelle liste di mobilità per un massimo di due volte e hanno diritto alla parte residua dell'indennità. (circ. 3 del 2/1/1992)
  3. il lavoratore presta servizio militare: al momento del congedo possono fruire della parte residua della prestazione (Circ. 448 Prs del 30/10/1975 punto XVII)
  4. la lavoratrice si trova in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.

N.B.: Le sole sospensioni di cui ai punti a) b) e c) devono essere considerate periodi neutri ai fini della durata complessiva dell'indennità,nei limiti della durata massima della stessa. (vedi esempi)

Casi Particolari

  • Dal 21/3/94 i lavoratori cancellati dalle liste di mobilità a seguito di assunzione a tempo indeterminato e che vengano poi licenziati senza aver maturato presso quest'ultima Ditta i requisiti per una nuova indennità (dodici mesi di anzianità lavorativa di cui almeno sei di effettivo lavoro), sono reiscritti, a domanda, nella lista di mobilità (art. 2 c. 6 L. n. 451 del 19/7/1994). Gli assicurati avranno diritto al ripristino della prestazione originaria e al pagamento della sola parte residua, decurtata del periodo di attività lavorativa prestata ( D.L. 185 convertito in L. 451/94, Circ. n. 178 del 9/6/94 e Circ.n.255 del 14/12/96).

Particolarità ed esempi di sospensione

PARTICOLARITÀ ed ESEMPI
Se l'assicurato si rioccupa a tempo indeterminato e viene poi licenziato senza aver maturato presso la nuova Ditta i requisiti per una nuova indennità (dodici mesi di anzianità lavorativa di cui almeno sei di effettivo lavoro), può essere reiscritto, a domanda, nella lista di mobilità ( art. 2 c. 6 L. n. 451 del 19/7/1994).
In questo caso avrà diritto al ripristino della prestazione originaria e al pagamento della sola parte residua, decurtata del periodo di attività lavorativa prestata ( D.L. 185 convertito in L. 451/94, Circ. n. 178 del 9/6/94 e Circ.n.255 del 14/12/96).

 

Es.1: assicurato con diritto alla percezione dell'indennità per 24 mesi:dopo 15 mesi si rioccupa a tempo indeterminato.
La ditta cessa l'attività dopo 6 mesi. Non avendo maturato i requisiti per una nuova mobilità, l'assicurato avrà diritto al ripristino della precedente prestazione per soli 3 mesi ( cioè al residuo della prestazione originaria -9 mesi-, meno i sei lavorati).

 

Es.2: assicurato con diritto alla percezione dell'indennità per 24 mesi: dopo 15 mesi si rioccupa a tempo indeterminato.
La ditta cessa l'attività dopo 10 mesi. Non avendo maturato i requisiti per una nuova mobilità, l'assicurato avrebbe diritto al ripristino della precedente prestazione. Tuttavia, poiché il residuo della prestazione era di soli 9 mesi, cadendo quindi il termine della prestazione originaria all'interno del periodo lavorato, in questo particolare caso l'assicurato non potrà beneficiare della "vecchia" mobilità pur non avendo maturato il diritto per una " nuova".

 

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