Eureka Previdenza

Artigiani e commercianti

Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo

 

Artigiani e commercianti

Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo

 

Anno 2020

Anno 2020 (circ.28/2020)

Coloro che esercitano l'attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito (cfr. la circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.

Anno 2019

Anno 2019 (circ.25/2019)

Coloro che esercitano l'attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito (cfr. circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari ad € 0,62 mensili.

Anno 2017

Anno 2017 (circ.22/2017)

Coloro che esercitano l'attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito (circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.

Anno 2016

Anno 2016 (circ.15/2016)

Coloro che esercitano l'attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito (circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.

Anno 2015

Anno 2015 (circ.26/2015)

Coloro che esercitano l'attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito (circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.

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