Eureka Previdenza

Gestione separata INPS/INARCASSA

Normativa applicabile per l’iscrizione all'INARCASSA

(circ.72/2015)

Per gli iscritti agli albi degli architetti ed ingegneri, la normativa che disciplina l’iscrizione ad INARCASSA è contenuta nell’art. 21, comma 5 della Legge n. 6/1981 e nell’art. 7 dello Statuto.

Secondo tali norme devono iscriversi ad INARCASSA gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità, essendo contestualmente:

  • 1) iscritti all’Albo professionale;
  • 2) titolari della partita I.V.A.;
  • 3) non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata.

Pertanto, i soggetti che producono redditi da lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 53, co. 1 del TUIR, e, contemporaneamente, hanno un rapporto di lavoro subordinato non possono essere assoggettati alla contribuzione soggettiva obbligatoria presso INARCASSA.

A tal proposito si ricorda che la contribuzione dovuta ad INARCASSA è composta dal contributo soggettivo e  dal contributo integrativo, come disciplinati dagli articoli 4 e 5 del Regolamento generale di previdenza 2012, e dal contributo per la maternità, previsto dall’art. 6 del Regolamento generale di previdenza 2012 e disciplinato dal D. lgs. n. 151/2001.

Il contributo soggettivo, obbligatorio per i soggetti che rispettano il requisito previsto dall’art. 7 dello Statuto, è calcolato in misura percentuale sul reddito da lavoro autonomo determinato ai fini fiscali, mentre il contributo integrativo - obbligatorio per tutti i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA individuale, nonché per le associazioni o società di professionisti e di ingegneria - è calcolato in misura percentuale (oggi 4 per cento) sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA. Tale ultimo contributo non concorre alla formazione del reddito professionale ai fini fiscali. Il pagamento del solo contributo integrativo non comporta l’esclusione dal versamento alla Gestione separata Inps.

È, comunque, dovuto da tutti gli iscritti ad INARCASSA, anche se pensionati, il contributo soggettivo ed integrativo minimo di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento generale di previdenza 2012.

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