Eureka Previdenza

Conribuzione volontaria per i lavoratori con contratto part-time

Compatibilità con contributi altra gestione e con la pensione

(circ.45/2009)

Come indicato nella circolare n. 29/2006 – che illustra le modalità di autorizzazione ai versamenti volontari in concomitanza di periodi di lavoro a tempo parziale – la possibilità di effettuare versamenti volontari è riconosciuta dall’articolo 8 del DLgs. n. 564/1996, nel testo integrato dal DLgs. n. 278/1998, a tutti i lavoratori occupati a tempo parziale, a prescindere dalla tipologia del contratto che disciplina le modalità di svolgimento della relativa prestazione.
Con la medesima circolare - nell’evidenziare che l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 8 comma 2 del DLgs. n. 564/1996 è finalizzata unicamente alla copertura dei periodi di attività a part-time e che ha perciò validità limitata - sono state previste apposite condizioni e modalità di esercizio della facoltà e fissati termini di decadenza.
È stato inoltre precisato che in presenza dei requisiti previsti per la prosecuzione volontaria (cessata attività lavorativa, requisiti contributivi di tre anni nel quinquennio o di cinque anni della vita assicurativa ed assenza di cause ostative), deve essere concessa apposita e diversa autorizzazione, efficace a tempo indeterminato e soggetta ai limiti da ultimo previsti dall’articolo 6, comma 2, del DLgs. n. 184/1997 (“La contribuzione volontaria non è ammessa per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza.”).
La diversa valenza dell’autorizzazione ai versamenti volontari concomitanti a periodi di lavoro part-time rispetto a quella della “normale” autorizzazione alla prosecuzione volontaria è stata ribadita con messaggio n. 4486 del 22 febbraio 2008.
In merito a quanto precede si fa presente che l’autorizzazione ai versamenti volontari integrativi dei periodi di lavoro part-time, in quanto speciale autorizzazione, non deve ritenersi soggetta alle limitazioni stabilite dal richiamato articolo 6, comma 2, del DLgs. n. 184/1997.
Detta autorizzazione può essere pertanto utilizzata in relazione a tutti i periodi di lavoro a tempo parziale successivi al 31 dicembre 1996, ancorché contestuali ad altri periodi di contribuzione ovvero a periodi di lavoro part-time successivi alla decorrenza di una prestazione pensionistica.

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