Eureka Previdenza

CIG ordinaria - Gestione speciale edilizia

Destinatari

Aziende destinatarie
Aziende edili ed affini che svolgono attività di:

  • costruzioni edili e costruzioni idrauliche;
  • movimenti di terra - cave di prestito - costruzioni stradali – ponti e viadotti;
  • costruzioni sotterranee;
  • costruzioni di linee e condotte;
  • tutte le altre attività, complementari o sussidiarie all’edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, autisti etc.,) che vi è addetto, è alle dipendenze di un’impresa edile.

Tra le aziende che operano nei settori dell’installazione di impianti, anche ferroviari, sono da considerare aziende edili quelle che effettuano esclusivamente e prevalentemente attività di:

  • messa in opera di pali, tralicci e simili per la stesura dei fili, opere murarie in cemento armato e/o in acciaio, preparazione di scavi, eventuale ripristino della pavimentazione stradale a seguito della posa in opera dei cavi di linee aeree e sotterranee elettriche, telegrafiche, telefoniche e di installazione di tralicci per antenne radiotelevisive;
  • scavo e murarie con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale dopo la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche;
  • sterro, sbancamento, impianti di massicciate, etc. e, comunque, opere dirette alla costruzione della linea ferroviaria nel suo complesso.

In caso di attività promiscua, qualora le dimensioni dell’azienda lo consentano, l’impresa può ottenere una duplice posizione contributiva dall’INPS.

Possono fruire della normativa in esame le aziende nazionali del settore allorché esercitano l’attività nell’ambito dell’Unione Europea o in altri Stati con i quali intercorrono accordi in materia di sicurezza sociale, purché siano state autorizzate a mantenere il regime previdenziale italiano.

CIG ordinaria - Gestione speciale edilizia

Destinatari

Aziende destinatarie
Aziende edili ed affini che svolgono attività di:

  • costruzioni edili e costruzioni idrauliche;
  • movimenti di terra - cave di prestito - costruzioni stradali – ponti e viadotti;
  • costruzioni sotterranee;
  • costruzioni di linee e condotte;
  • tutte le altre attività, complementari o sussidiarie all’edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, autisti etc.,) che vi è addetto, è alle dipendenze di un’impresa edile.

Tra le aziende che operano nei settori dell’installazione di impianti, anche ferroviari, sono da considerare aziende edili quelle che effettuano esclusivamente e prevalentemente attività di:

  • messa in opera di pali, tralicci e simili per la stesura dei fili, opere murarie in cemento armato e/o in acciaio, preparazione di scavi, eventuale ripristino della pavimentazione stradale a seguito della posa in opera dei cavi di linee aeree e sotterranee elettriche, telegrafiche, telefoniche e di installazione di tralicci per antenne radiotelevisive;
  • scavo e murarie con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale dopo la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche;
  • sterro, sbancamento, impianti di massicciate, etc. e, comunque, opere dirette alla costruzione della linea ferroviaria nel suo complesso.

In caso di attività promiscua, qualora le dimensioni dell’azienda lo consentano, l’impresa può ottenere una duplice posizione contributiva dall’INPS.

Possono fruire della normativa in esame le aziende nazionali del settore allorché esercitano l’attività nell’ambito dell’Unione Europea o in altri Stati con i quali intercorrono accordi in materia di sicurezza sociale, purché siano state autorizzate a mantenere il regime previdenziale italiano.

Lavoratori destinatari

Lavoratori destinatari

  • Operai;
  • intermedi;
  • impiegati e quadri (dal 11/8/1991 ai sensi della Legge n. 223/1991, art. 14, c. 2)
  • soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro  (D.Lgs n. 869 del 12/8/1947, art. 5);
  • lavoratori assunti con contratti di inserimento (ex contratti di formazione lavoro) o con C.d.S. (contratti di solidarietà) ai sensi della Legge n. 863 del 19/12/1984, art. 2;
  • lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato, in possesso di diploma di qualifica professionale;
  • lavoratori intermittenti che abbiano risposto alla chiamata prima del verificarsi della causa per cui sono state richieste le integrazioni salariali;
  • lavoratori con contratto di lavoro ripartito, assimilati ai lavoratori a tempo parziale. La prestazione verrà divisa in base alle disposizioni del contratto di lavoro;
  • lavoratori assunti con contratto di inserimento. Possono essere ammessi al beneficio delle integrazioni salariali (ordinaria e dell'edilizia), in coerenza con la disciplina applicata ai lavoratori precedentemente assunti con contratto di formazione e lavoro (circ. n. 854 G.S./71 del 27/3/1986)

A chi non spetta

A chi non spetta

Aziende

  • Imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di installazione ed il montaggio di impianti di produzione, trasformazione, trasporto ed utilizzazione di energia elettrica e di impianti telegrafici, telefonici, telescriventi, radio-telegrafonici, televisivi, di riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitari, di distribuzione di gas ed acqua;
  • imprese che svolgono in via assolutamente prevalente lavori di armamento ferroviario, quali la posa di binari per il transito di mezzi rotabili, la costruzione di rotaie saldate, la manutenzione, il livellamento o sostituzione di binari, etc. cioè tutti i lavori inerenti alle sovrastrutture delle strade ferrate dopo che la linea ferroviaria, con tutta la serie di opere edili, è stata già realizzata;
  • agenzie di somministrazione lavoro (D.lgv n. 276 del 10/9/2003; circ. n. 41 del 13 marzo 2006).    

Lavoratori

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