Eureka Previdenza

 

Legge 1115 del 5 novembre 1968

Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati.

Vigente al: 11-10-2014

TITOLO I
PROCEDURE DI CONSULTAZIONE SUI PROBLEMI
DELL'OCCUPAZIONE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.


Presso il Comitato dei Ministri per la programmazione economica si

dara' luogo ad esami periodici annuali, o a richiesta delle organizzazioni sindacali de lavoratori o degli imprenditori, dell'andamento dell'occupazione con riferimento sia a situazioni congiunturali che al progresso tecnico ed alle conseguenti ristrutturazioni delle attivita' produttive.

Per l'esame della situazione, sia nella fase degli accertamenti

preventivi che in quella dei provvedimenti amministrativi, da adottare in relazione agli obiettivi del programma quinquennale per lo sviluppo economico del Paese, saranno consultate le predette organizzazioni sindacali.

TITOLO II
INTERVENTO STRAORDINARIO DELLA CASSA PER L'INTEGRAZIONE GUADAGNI
DEGLI OPERAI DELL'INDUSTRIA

Art. 2.


A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge agli operai

delle aziende industriali, comprese quelli dell'edilizia e affini, che siano sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza di crisi economi che settoriali o locali delle attivita' industriali o ne casi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, e' corrisposta per la durata di tre mesi l'integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale, che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato compreso tra le 0 ore ed il limite massimi di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, mi comunque non oltre le 44 settimanali.

La durata di detto trattamento puo' essere prolungata a 6 mesi con

disposizione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed, eccezionalmente, a 9 mesi con decreto interministeriale da emanarsi con le modalita' indicate nell'articolo 3.

Art. 3.


Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da

pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, e' dichiarata la sussistenza delle cause di intervento previste dal precedente articolo, nonche' la decorrenza dei relativi provvedimenti.

Art. 4.


Alla corresponsione del trattamento di cui al precedente articolo

2, si provvede, per un quinquennio, con un contributo a carico dello Stato ai sensi del successivo articolo 13 da versarsi alla gestione ordinaria, in separata contabilita', della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Art. 5.


Il primo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, contenente disposizioni sulle integrazioni salariali, ratificato con modificazioni dalla legge 21 maggio 1951, n. 498, e' cosi' modificato:

"La concessione dell'integrazione data dalle sedi provinciali

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, su deliberazione di una commissione nominata con decreto del prefetto presso ogni sede dell'istituto stesso e composta dal direttore della sede, presidente, da un funzionario dell'ispettorato del lavoro, da un funzionario dell'intendenza di finanza, da tre rappresentanti degli imprenditori e da tre rappresentanti dei lavoratori dell'industria designati dalle rispettive organizzazioni sindacali".

TITOLO III
ASSEGNI FAMILIARI AI DISOCCUPATI E AGLI OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE

Art. 6.

A decorrere dal 1 gennaio 1969 ai lavoratori non agricoli aventi diritto all'indennita' o al sussidio straordinario di disoccupazione, competono, per la durata della relativa corresponsione, ed in luogo delle maggiorazioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1237, gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Il trattamento di cui al precedente comma spetta, altresi', per le annate successive a quelle indicate dallo articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1089, convertito nella legge 16 febbraio 1967, n. 15, ai lavoratori agricoli aventi diritto all'indennita' di disoccupazione di cui all'articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264.

A decorrere dal 1 gennaio 1969, gli operai ammessi in Cassa integrazione guadagni ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, ed alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, spettano gli assegni familiari nella misura intera.

Gli assegni familiari corrisposti ai sensi dei precedenti commi sono a carico della Cassa unica per gli assegni familiari, osservando, in quanto applicabile, la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 14 del testo unico delle norme sugli assegni familiari.

Art. 7.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico

delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, l'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, il terzo comma dell'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, ed il secondo comma dell'articolo 35 della legge 29 aprile 1949, n. 264, con le successive modificazioni.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI SULL'ASSISTENZA AI DISOCCUPATI

Art. 8.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N. 223)) ((6))

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AGGIORNAMENTO (6)

La L. 23 luglio 1991, n. 223 ha disposto (con l'art. 16, comma 4)

che le disposizioni dell'art. 8 continuano a applicarsi in via transitoria ai lavoratori il cui licenziamento sia stato intimato prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.


Il trattamento di cui all'articolo precedente e' erogato dalla

gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria amministrata dello Istituto nazionale della previdenza sociale, in seno alla quale e' istituita una separata contabilita'.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N. 223))

((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N. 223)) ((6))

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AGGIORNAMENTO (6)

La L. 23 luglio 1991, n. 223 ha disposto (con l'art. 16, comma 4)

che le disposizioni dell'art. 9, comma 2 e 3 continuano a applicarsi in via transitoria ai lavoratori il cui licenziamento sia stato intimato prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.


Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assegno

giornaliero di lire 600 per la frequenza dei corsi di cui al capo II del titolo IV della legge 29 aprile 1949, n. 264, spetta anche a coloro i quali percepiscono l'indennita' di disoccupazione o il trattamento speciale di cui al precedente articolo 8.

A coloro i quali non percepiscono assegni familiari spetta altresi'

l'integrazione di lire 120 al giorno prevista dal primo comma dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424, per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori, purche' siano a carico dei lavoratori disoccupati.

TITOLO V
ASSEGNO AI LAVORATORI ANZIANI LICENZIATI


Art. 11.


((Nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1973

agli operai e agli impiegati dipendenti da aziende industriali, diverse da quelle edili, che all'atto del licenziamento, determinato dalle situazioni che formano oggetto del decreto di cui all'articolo 3 della presente legge, abbiano compiuto 57 anni di eta' se uomini o 52 anni se donne e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e' dovuto, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dal decreto anzidetto o a quello del licenziamento, se posteriore, un assegno in misura pari alla pensione calcolata secondo le norme in vigore anteriormente al 1 maggio 1968, aumentato dell'importo previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

L'assegno non puo' essere inferiore al trattamento minimo in vigore

nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori di eta' inferiore a 65 anni.

L'assegno, salvo il diritto di opzione, e' sostitutivo del

trattamento previsto dal precedente articolo 8 e non e' cumulabile ne' con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, ne' con altri trattamenti di pensione, ne' con la indennita' di disoccupazione ed e' corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono l'eta' del pensionamento.

Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli

altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge.

L'opzione di cui al precedente terzo comma e' irrevocabile e deve

essere esercitata dal lavoratore in occasione della domanda intesa ad ottenere la concessione dell'assegno previsto dal presente articolo ovvero del trattamento stabilito dall'articolo 8.

I titolari dell'assegno hanno diritto alla assistenza di malattia

in base alla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni.

Ai predetti titolari si applicano le disposizioni contenute negli

articoli 21, 22, terzo comma, e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, nonche' quelle dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalita' di erogazione delle prestazioni)).

Art. 12.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N. 223))

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.


I contributi a carico dello Stato di cui ai precedenti articoli 4 e

12 sono stabiliti in lire 2 miliardi per l'anno 1968 ed in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1969 al 1973.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di

concerto con il Ministro per il tesoro sara' determinato, annualmente, l'ammontare del contributo da destinare a ciascuna delle due gestioni nei limiti degli importi indicati nel comma precedente.

Art. 14.


All'onere derivante dalla presente legge in lire 2.000 milioni per

l'anno finanziario 1968, si provvede quanto a lire 1.500 milioni e lire 500 milioni con corrispondente riduzione dei fondi iscritti, rispettivamente, ai capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo; a quello di lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1969 con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta

nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 5 novembre 1968


SARAGAT


LEONE - BOSCO - COLOMBO


Visto, il

Guardasigilli: GONELLA

 
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