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Legge 14 del 2 febbraio 1970
Modificazione della legge 3 febbraio 1963, n. 77, avente per oggetto disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni.
Vigente al: 26-10-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli operai dipendenti da aziende artigiane operanti nel settore
dell'edilizia e affini sono concessi i medesimi benefici previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77.
Art. 2.
Il primo comma dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77,
e' sostituito dal seguente:
"Al pagamento dell'integrazione di cui all'articolo 1 della
presente legge si provvede con un contributo a carico delle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda sottoposta al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria". (1) ((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 agosto 1975, n.427 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che
i contributi previsti dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1970, n.
14 sono elevati al 3 per cento della retribuzione lorda imponibile, a decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 14 settembre 1978, n.897 ha disposto (con l'articolo
unico) che "A decorrere dal 1 gennaio 1978, le aliquote dei contributi previsti dall'art. 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14 e dall'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058, sono elevate rispettivamente al 4 per cento ed al 2,80 per cento della
retribuzione lorda imponibile."
Art. 3.
Nella commissione provinciale di cui all'articolo 4 della legge 3
febbraio 1963, n. 77, fra i rappresentanti degli imprenditori deve essere incluso un rappresentante degli artigiani scelto fra le organizzazioni piu' rappresentative in campo provinciale.
Art. 4.
Nella commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3
febbraio 1963, n. 77, fra i rappresentanti dei datori di lavoro deve essere incluso un rappresentante degli artigiani scelto fra le organizzazioni nazionali piu' rappresentative.
Art. 5.
La misura del contributo previsto dall'articolo 8 della legge 3
febbraio 1963, n. 77, puo' essere modificata, in relazione all'andamento della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 6.
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 febbraio 1970
SARAGAT
RUMOR - DONAT-CATTIN -
MAGRI
Visto, il Guardasigilli: GAVA