Eureka Previdenza

Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)

Organi deliberanti su CIG e ricorsi

Accoglimento
Il principale organo deliberante sulla richiesta di CIG ordinaria è la Commissione provinciale. Per il settore industria è composta dal Direttore provinciale del Lavoro con funzioni di presidente, da rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e da un funzionario dell’INPS con voto consultivo. Per ogni riunione viene redatto un verbale contenente l’esito della votazione che per essere valida deve aver raccolto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Inoltre, la Commissione provinciale, quale organo della P.A. in attuazione del principio dell’autotutela, può riesaminare le autorizzazioni che dovessero presentare vizi di legittimità preesistenti all’autorizzazione stessa e annullare il provvedimento di concessione.
Ricorsi
Il Comitato Amministratore della Gestione delle Prestazioni Temporanee, che opera presso la Direzione Generale dell’INPS, è l’organo competente a decidere in via definitiva sui ricorsi avverso i provvedimenti di reiezione di integrazione salariale emanati dalla Sede dell’INPS su delibera della Commissione provinciale.

Il ricorso deve essere presentato alla Sede che ha notificato il provvedimento di reiezione entro il termine ordinatorio di 30 giorni e può essere proposto:

  • dall’azienda;
  • dai partecipanti alle riunioni entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della decisione, purché abbiano, nel corso della votazione, manifestato il proprio dissenso chiedendone l’inserimento a verbale;
  • dai lavoratori che possono avvalersi dei Patronati tramite espresso mandato.

Il Comitato è composto da cinque rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché da un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero del Tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente, nominati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

Avverso i suoi provvedimenti, è ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 giorni dalla notifica della decisione o dal 91° giorno dalla data di presentazione del ricorso amministrativo in caso di sua mancata pronuncia o in alternativa può essere avanzato ricorso al Capo dello Stato.

Le sentenze del TAR sono impugnabili con ricorso d’appello al Consiglio di Stato.

Per le controversie aventi ad oggetto questioni di diritto insorte nella fase di esecuzione del provvedimento di ammissione al trattamento di integrazione salariale (es.: incidenza sul diritto o sulla misura del trattamento) può essere proposta, nel termine di un anno, azione giudiziaria innanzi al giudice ordinario (circ. n. 165 del 15/7/1993).

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