Eureka Previdenza

Contratti di solidarietà

Tipo B

(Art. 5 comma 5 legge 236/1993)

Con la legge 236/93, art. 5, commi 5 e 8, è stato esteso l'istituto dei C.d.S. anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione.La legge prevede per il lavoratore, al quale viene ridotto l'orario di lavoro, un contributo pari al 25% della retribuzione persa. Il contributo è corrisposto in uguale misura anche all'azienda. Il contratto di solidarietà non può superare i 24 mesi.
Il contributo erogato ai lavoratori non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, né vengono versati, per le ore interessate alla riduzione, i contributi assistenziali e previdenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell’intera retribuzione di riferimento.

Contratti di solidarietà

Tipo B

(Art. 5 comma 5 legge 236/1993)

Con la legge 236/93, art. 5, commi 5 e 8, è stato esteso l'istituto dei C.d.S. anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione.La legge prevede per il lavoratore, al quale viene ridotto l'orario di lavoro, un contributo pari al 25% della retribuzione persa. Il contributo è corrisposto in uguale misura anche all'azienda. Il contratto di solidarietà non può superare i 24 mesi.
Il contributo erogato ai lavoratori non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, né vengono versati, per le ore interessate alla riduzione, i contributi assistenziali e previdenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell’intera retribuzione di riferimento.

Aziende destinatarie

AZIENDE DESTINATARIE
imprese con più di 15 dipendenti, escluse dalla normativa in materia di CIGS, e che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all'art. 24 della legge n. 223/1991;imprese con meno di 15 dipendenti che stipulano contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali (art. 7 ter, comma 9, lettera d, legge n. 33/2009); imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private operanti in località territoriali con gravi crisi occupazionali;imprese artigiane indipendentemente dal numero dei dipendenti. Il contributo è erogato a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano, dai fondi bilaterali presso cui l'azienda è iscritta, una prestazione di entità non inferiore alla metà del contributo pubblico destinata ai lavoratori. Le imprese artigiane con più di 15 dipendenti devono, altresì, attivare le procedure di mobilità.

Lavoratori destinatari

LAVORATORI DESTINATARI
lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro subordinato, già in essere alla data di apertura della procedura di mobilità, con esclusione dei dirigenti; lavoratori con contratto a termine o con contratto di inserimento e apprendisti, in ogni caso, non oltre il termine di scadenza del contratto e purché il contratto di solidarietà non impedisca il raggiungimento degli obiettivi formativi, ove previsti dalla fattispecie contrattuale applicata. In merito agli apprendisti il Ministero del lavoro ha precisato che è ammessa l’estensione della disciplina prevista dall’art. 19, comma 8, del D.L. n. 185/2008, convertito nella legge n. 2 del 2009 (C.d.S. in deroga) anche ai lavoratori apprendisti in regime di solidarietà ex art. 5 della legge 236/93, avvalendosi delle risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente.

La durata

LA DURATA
Il contratto di solidarietà può durare continuativamente massimo 24 mesi e non può essere concessa nessuna proroga se non vi sia soluzione di continuità. Ai contratti di solidarietà stipulati dalle imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGS si applica, in analogia con la durata massima della CIGS, il limite temporale di 36 mesi nell'arco di un quinquennio.

Procedura di richiesta dei contratti di solidarietà

PROCEDURA DI RICHIESTA DEI C.D.S.
In seguito alla stipula del C.d.S. con i sindacati aderenti alle confederazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il datore di lavoro deve fare richiesta dell’integrazione salariale con mod. CIGS SOLID1, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per gli ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione.
Alla domanda, dovranno essere allegati l’originale del contratto di solidarietà e l’elenco nominativo dei lavoratori interessati.
Il decreto ministeriale di concessione del trattamento è emanato entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.
Dopo la pubblicazione del decreto sulla G.U., il datore di lavoro deve presentare domanda di autorizzazione alla Sede INPS competente per territorio che, con apposito provvedimento, autorizzerà il datore di lavoro a porre a conguaglio il trattamento erogato con i contributi dovuti.

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