Eureka Previdenza

L'assegno al nucleo familiare dei dipendenti

Autorizzazione al pagamento

Qualora vi siano particolari condizioni familiari che possano influire sulla:

  • insorgenza del diritto all'ANF;
  • variazione della tipologia del nucleo;
  • possibile duplicazione del pagamento.

 

L'assegno al nucleo familiare dei dipendenti

Autorizzazione al pagamento

Qualora vi siano particolari condizioni familiari che possano influire sulla:

  • insorgenza del diritto all'ANF;
  • variazione della tipologia del nucleo;
  • possibile duplicazione del pagamento.

 

Casi in cui occorre l'autorizzazione

la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare deve essere autorizzata dall'Inps in presenza dei seguenti casi:

  1. figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati; (Circ. N° 48 del 19/2/1992);
  2. figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, in affidamento condiviso; (MSG. N° 12791 del 02/05/2006 - circ.210/1999);
  3. figli naturali (propri o del coniuge) riconosciuti dall'altro genitore; (Circ. N° 48 del 19/2/1992); e (Circ. N° 36 del 19/03/2008).
  4. figli del coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio; (Circ. N° 48 del 19/2/1992);
  5. fratelli, sorelle e nipoti del richiedente orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione per i superstiti;
  6. nipoti minori in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a);
  7. familiari minorenni incapaci di compiere gli atti e le funzioni proprie della loro età per i quali non risulti già documentata tale incapacità (ad esempio indennità di accompagnamento);
  8. familiari maggiorenni inabili per i quali non risulti già documentato lo stato di invalidità al 100%;
  9. minori affidati a strutture pubbliche in accasamento etero familiare;
  10. familiari residenti all'estero di cittadino italiano, comunitario o cittadino straniero di stato convenzionato;
  11. mancato rilascio della prevista dichiarazione del coniuge del richiedente sul modulo di domanda (ad esempio in caso di abbandono della famiglia);
  12. familiari di lavoratori turnisti e giornalieri del commercio;
  13. figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni. (Circ. 13 del 12/1/2007 punto 6)

La richiesta va effettuata alla sede INPS competente per territorio in relazione alla residenza del richiedente, personalmente (on line se si dispone di PIN) oppure tramite ente di patronato.

L'autorizzazione viene rilasciata sul mod. ANF 43 e inviata al richiedente che provvederà ad inoltrarla al datore di lavoro tenuto alla corresponsione dell'assegno.

Nell'autorizzazione rilasciata dall'Inps si fissa il termine di scadenza della validità che può essere massimo di cinque anni dalla data del rilascio.

N.B.: La preventiva autorizzazione dell'INPS occorre anche nel caso di affidamento condiviso dei minori.

Il diritto a percepire l'ANF può essere esercitato da entrambi i genitori che di comune accordo stabiliranno chi dei due deve chiedere l'autorizzazione, in mancanza di accordo la prestazione verrà erogata al coniuge intorno al quale si è riformato il nucleo familiare (requisito della convivenza).

Casi in cui l'INPS rilascia l'autorizzazione

Casi in cui l'INPS rilascia l'autorizzazione (msg.4638/2016)

A seguito delle richieste di chiarimento pervenute dai Patronati in merito alle domande di autorizzazione per la percezione dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), vengono riportate con il presente messaggio le indicazioni utili per l’utente.

Al riguardo, si precisa che l’autorizzazione (Mod. ANF 43) per l’erogazione degli ANF è rilasciata dall’INPS al cittadino richiedente esclusivamente nel caso in cui quest’ultimo sia un lavoratore dipendente e la prestazione familiare debba essere corrisposta dal datore di lavoro che anticipa gli importi per conto dell’Istituto medesimo.

La corresponsione dell'ANF, in particolare, deve preventivamente essere autorizzata dall'Inps nel caso di particolari condizioni familiari che possono influire sull'insorgenza del diritto all'ANF, sulla variazione della tipologia del nucleo e sulla possibile duplicazione del pagamento.

Viceversa, in tutti i casi di pagamento diretto da parte dell’Inps della prestazione familiare in argomento (es. ANF ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata, lavoratori Domestici, lavoratori Agricoli, lavoratori di ditte cessate e fallite, lavoratori percettori di prestazioni a sostegno del reddito), il lavoratore non deve presentare alcuna richiesta di autorizzazione; in tali casi, infatti, la verifica dei requisiti in capo al soggetto richiedente viene effettuata direttamente dalla Sede dell’Istituto territorialmente competente.

Alla domanda di Assegno per il Nucleo familiare con pagamento diretto dovrà, in ogni caso, essere allegata tutta la documentazione prevista per i casi specifici.

La domanda

La domanda

Per includere determinati familiari nel proprio nucleo familiare, o per ottenere l'aumento dei livelli reddituali ai fini del calcolo dell' ANF, va compilata una apposita domanda (Mod. ANF 42).
Questa va presentata alla sede I.N.P.S. della propria zona di residenza.
La domanda va compilata anche nel caso in cui il coniuge del richiedente che non sia separato legalmente o divorziato, non abbia firmato la dichiarazione di responsabilità prevista nel modello ANF/DIP.
L'autorizzazione richiesta viene rilasciata dall' I.N.P.S. con il modello ANF 43, che dovrà essere consegnato al datore di lavoro, assieme alla domanda di assegno al nucleo familiare.

La documentazione

La documentazione

La documentazione da presentare insieme alla domanda (ANF42) è diversa in base ai diversi casi per i quali viene richiesta l'autorizzazione:

  1. per figli naturali di coniugi separati
    1. sarà necessario presentare la copia della sentenza di separazione o divorzio da dove si evince l'affidamento dei figli, oppure l'autocertificazione.
  2. per figli in affidamento congiunto
    1. l'assegno verrà erogato all'uno o all'altro genitore in base alla volontà degli stessi (uno dei due genitori autocertificherà la rinuncia degli ANF in favore dell'altro). In caso di contrasto tra gli affidatari si ricorrerà al requisito della convivenza e l'autorizzazione verrà concessa al genitore intorno al quale si è ricostituito il nucleo familiare.
  3. per i figli del coniuge nati da precedente matrimonio
    1. necessita la dichiarazione di responsabilità o la documentazione attestante i dati anagrafici e la situazione dell'ex coniuge.
  4. fratelli sorelle nipoti orfani
    1. autocertificazione riferita alle persone per cui si richiede l'autorizzazione, che attesti:
      1. la condizione di orfani,
      2. che non hanno diritto alla pensione di reversibilità,
      3. le generalità dei genitori e l'attività svolta a suo tempo da questi ultimi;
  5. familiari minorenni incapaci di compiere........
    1. documentazione sanitaria che attesti la difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età, oppure il modello SS 3/AF se il familiare è residente in Italia) compilato dal medico di famiglia,
    2. formulario E 404 (se il familiare è residente in uno stato membro dell' Unione Europea) compilato dal medico incaricato dall'organismo competente,
    3. certificazione sanitaria estera convalidata dal Consolato Italiano (se il familiare è residente in un altro Stato estero);
  6. familiari maggiorenni inabili per i quali per i quali non risulti già documentato lo stato di invalidità al 100%
    1. documentazione sanitaria che attesti l'inabilità, oppure il modello SS 3/AF se il familiare è residente in Italia) compilato dal medico di famiglia,
  7. minori affidati in accasamento eterofamiliare
    1. copia dei relativi provvedimenti o dichiarazione di responsabilità del richiedente,
  8. familiari residenti all'estero di cittadino italiano, comunitario o cittadino straniero di stato convenzionato
    1. se il richiedente è cittadino italiano, dovrà presentare la dichiarazione di responsabilità che attesta la composizione del nucleo familiare residente all'estero,
    2. se il richiedente è cittadino comunitario, dovrà presentare la dichiarazione di responsabilità che attesta la composizione del nucleo familiare residente all'estero o il formulario E401 opportunamente compilato,
    3. se il richiedente è cittadino di stato straniero convenzionato serve il certificato di cittadinanza e il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici anagrafici del luogo dove risiedono i familiari nello stato convenzionato o le certificazioni particolari valide secondo la legge locale tradotte e convalidate dal Consolato italiano,
    4. se il richiedente è cittadino extracomunitario residente in Italia con versamenti previdenziali in almeno due stati membri dell'Unione Europea, il certificato di residenza o l'autocertificazione ed il formulario E205,
  9. mancato rilascio della prevista dichiarazione del coniuge del richiedente sul modulo di domanda
    1. documentazione rilasciata dall' Autorità giudiziaria o da altra Pubblica Autorità;
  10. figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti
    1. modello per il riconoscimento del nucleo familiare numeroso (ANF/NN),
    2. la dichiarazione del richiedente che attesti la condizione di studente o la qualifica di apprendista o la relativa documentazione, certificato di frequenza scolastica / universitaria, copia del contratto di apprendistato;
    3. se il figlio studente / apprendista risiede in uno Stato della Unione Europea copia del formulario E 402 se studente, oppure copia del formulario E 403 se apprendista.
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