Eureka Previdenza

L'assegno al nucleo familiare dei lavoratori parasubordinati

Applicabilità della normativa dell'ANF agli iscritti alla Gestione Separata

(circ.199/2003)

Sono stati formulati da parte delle strutture periferiche numerosi quesiti in ordine alla corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 34 della legge n.342 del 21 novembre 2000 relativamente all’erogazione dell’assegno al nucleo familiare.
La norma in parola, introducendo sostanziali modifiche in ordine al trattamento fiscale dei redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, ha stabilito, a decorrere dal 1°.1. 2001, l’assimilabilità di detti redditi a quelli da lavoro dipendente.
Al riguardo si chiarisce che, nel caso di richiesta di assegno per il nucleo familiare da parte di lavoratori dipendenti, in virtù del dettato della norma in argomento, il reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa può essere sommato a quello da lavoro dipendente al fine di stabilire il requisito del 70 per cento di reddito da lavoro dipendente richiesto dall’art.2, comma 10 della legge n.153/1988.

Si precisa inoltre che il criterio sopra indicato può trovare applicazione nel computo del reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno al nucleo con decorrenza dal 1° luglio 2002, in quanto il reddito da prendere in considerazione è quello conseguito nell’anno 2001, e pertanto il requisito del 70 per cento di reddito da lavoro dipendente si considera raggiunto considerando anche il reddito conseguito con attività coordinata e continuativa, che dal 1°.1. 2001 è stato assimilato a quello da lavoro dipendente.
Diversamente, per la corresponsione della prestazione per il periodo 1.1.2002/30.6.2002, dovendosi acquisire il reddito familiare dell’anno 2000, i criteri da applicare nel computo di detto reddito sono quelli antecedenti alle modifiche introdotte dall’art. 34 della legge n.342 del 21 novembre 2000.
Peraltro, la nuova configurazione dei redditi da collaborazione coordinata e continuativa, che ha valenza ai soli fini fiscali, nulla modifica ai fini del diritto all’assegno per il nucleo familiare per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, in quanto per i lavoratori parasubordinati, compresi i collaboratori coordinati e continuativi, rimane fermo il requisito richiesto dalla vigente normativa del 70 per cento di reddito derivante dall’attività di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995.
Si sottolinea, infine, che per i lavoratori di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 sussiste la norma che prevede la possibilità di cumulare il reddito da lavoro parasubordinato con quello da lavoro dipendente, come specificato con la circolare n. 193 del 16.12.2003.

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