Eureka Previdenza

Bonus asilo nido

Requisiti del soggetto richiedente

(circ.88/2017) (circ.27/2020)

Il genitore richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti (art. 1 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017):

  • cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni o una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea previste dagli artt. 10 e 17 del D.Lgs. n.30/2007. Ai fini del presente beneficio, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251). I cittadini extracomunitari autocertificano il possesso del titolo di soggiorno inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata; data di rilascio; termine di validità). Le relative verifiche sono effettuate dall’INPS mediante l’accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero dell’Interno e da altre Amministrazioni. Le Strutture dell’INPS potranno richiedere l’esibizione del titolo di soggiorno qualora ciò si renda necessario per esigenze istruttorie;
  • residenza in Italia;
  • relativamente al beneficio di cui all’comma 3) del citato DPCM (Contributo asilo nido) il richiedente è il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta. Per la maggiorazione del bonus, fino ad un massimo di 3.000 euro annui, è necessario essere in possesso dell’ISEE calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013, per le prestazioni rivolte ai minorenni nel nucleo familiare. L’indicatore che verrà preso a riferimento per il calcolo dell’importo della prestazione spettante è quello del minore relativamente al quale è stato richiesto il beneficio. Qualora, tuttavia, il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, il beneficio spetterà nei limiti dell’importo di 1.500 euro annui;
  • relativamente al beneficio di cui all’comma 4) del citato DPCM (Contributo per forme di supporto presso la propria abitazione), è richiesta la convivenza con il minore (art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223). Conseguentemente, la maggiorazione del bonus fino ad un massimo di 3.000 euro annui è possibile sulla base dell’ISEE minorenni del minore relativamente al quale è stato richiesto il beneficio.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione. Con riferimento ai requisiti autodichiarati in domanda le Strutture territoriali dell’INPS effettuano i controlli ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Bonus asilo nido

Requisiti del soggetto richiedente

(circ.88/2017) (circ.27/2020)

Il genitore richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti (art. 1 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017):

  • cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni o una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea previste dagli artt. 10 e 17 del D.Lgs. n.30/2007. Ai fini del presente beneficio, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251). I cittadini extracomunitari autocertificano il possesso del titolo di soggiorno inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata; data di rilascio; termine di validità). Le relative verifiche sono effettuate dall’INPS mediante l’accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero dell’Interno e da altre Amministrazioni. Le Strutture dell’INPS potranno richiedere l’esibizione del titolo di soggiorno qualora ciò si renda necessario per esigenze istruttorie;
  • residenza in Italia;
  • relativamente al beneficio di cui all’comma 3) del citato DPCM (Contributo asilo nido) il richiedente è il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta. Per la maggiorazione del bonus, fino ad un massimo di 3.000 euro annui, è necessario essere in possesso dell’ISEE calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013, per le prestazioni rivolte ai minorenni nel nucleo familiare. L’indicatore che verrà preso a riferimento per il calcolo dell’importo della prestazione spettante è quello del minore relativamente al quale è stato richiesto il beneficio. Qualora, tuttavia, il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, il beneficio spetterà nei limiti dell’importo di 1.500 euro annui;
  • relativamente al beneficio di cui all’comma 4) del citato DPCM (Contributo per forme di supporto presso la propria abitazione), è richiesta la convivenza con il minore (art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223). Conseguentemente, la maggiorazione del bonus fino ad un massimo di 3.000 euro annui è possibile sulla base dell’ISEE minorenni del minore relativamente al quale è stato richiesto il beneficio.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione. Con riferimento ai requisiti autodichiarati in domanda le Strutture territoriali dell’INPS effettuano i controlli ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Adozioni o affidamenti preadottivi

Adozioni o affidamenti preadottivi

In caso di adozione/o affidamento preadottivo e con riguardo ai provvedimenti giudiziari si richiamano le istruzioni contenute nella circolare INPS n.47/2012, par. 2. In particolare, se il richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento ex art. 22 L. 184/1983), è necessario che nella domanda stessa siano riportati gli elementi che consentano all’Inps il reperimento presso l’Amministrazione che lo detiene (sezione del Tribunale, data di deposito in cancelleria ed relativo numero).

In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purchè successivo al 1° gennaio 2016.

Nel caso in cui sia prevista la presenza di un legale rappresentante (es. se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire) il PIN del richiedente viene fisicamente rilasciato al legale rappresentante, che effettuerà l’accesso al sistema con i dati identificativi del richiedente e procederà alla presentazione della domanda con i dati dello stesso.

I requisiti devono essere, comunque, posseduti dal genitore minorenne o incapace.

Circolare 88/2017

La domanda di assegno può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2016, che sia in possesso dei seguenti requisiti (art.1 D.P.C.M.):

  • Cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione Europea previste dagli artt. 10 e 17 del D.Lgs. n.30/2007. Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251). I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini del bonus autocertificano il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata; data di rilascio; termine di validità). Le verifiche dei titoli di soggiorno sono effettuate dall’INPS mediante accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero degli Interni e da altre Amministrazioni. All’esito di tali verifiche, la sede INPS territorialmente competente potrà richiedere l’esibizione del titolo di soggiorno qualora ciò si renda necessario per esigenze istruttorie.
  • residenza in Italia;
  • relativamente al solo beneficio di cui al comma 3) del citato DPCM  (Contributo asilo nido) il richiedente è il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta;
  • relativamente al solo beneficio di cui al comma 4) del citato DPCM (Contributo per forme di supporto presso la propria abitazione): il richiedente  deve coabitare con il figlio ed avere dimora abituale nello stesso Comune (art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223);

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Si precisa che nell’istanza vengono autocertificati gli altri requisiti che danno titolo alla concessione del premio salvo che il beneficiario non sia tenuto a comprovare gli stessi sulla base di specifica documentazione.

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