Eureka Previdenza

Circolare 203 dell'8 ottobre 1988

OGGETTO: Art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito,
         con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
         Chiarimenti ed istruzioni in materia di assegno per il
         nucleo familiare.
          La legge 13 maggio 1988, n. 153  (1),  ha  convertito,  con
modificazioni,  il  decreto-legge  13 marzo 1988, n. 69, concernente,
all'art. 2,  la  normativa  istitutiva  dell'assegno  per  il  nucleo
familiare, la quale ha gia' formato oggetto delle circolari n. 21 del
3 febbraio 1988 (2), e n. 59 del 24 marzo 1988 (3).
          Con  la  presente  si  illustrano  le  modifiche  apportate
all'art.  2  del provvedimento in esame, si forniscono chiarimenti al
riguardo e si impartiscono ulteriori istruzioni in materia.
                             PARTE PRIMA
                           Criteri generali
1. - NUCLEO FAMILIARE
     1.1. - Familiari, residenti all'estero, di cittadino straniero.
          Al comma 2, primo periodo, sono state soppresse le  parole:
"ed  e' concesso per i componenti del nucleo familiare che abbiano la
residenza nel territorio nazionale".
          Dopo il comma 6 e' stato aggiunto il seguente comma 6 bis:
          "Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6  il
coniuge  ed  i  figli  ed  equiparati  di cittadino straniero che non
abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo
Stato  di  cui lo straniero e' cittadino sia riservato un trattamento
di reciprocita' nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata
stipulata  convenzione  internazionale  in  materia di trattamenti di
famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il  principio  di
reciprocita' e' effettuato dal Ministro del Lavoro e della previdenza
sociale, sentito il Ministro degli Affari esteri".
          Pertanto, possono far parte del nucleo familiare il coniuge
ed  i  figli  ed  equiparati, di cui all'art. 38 del D.P.R. 26 aprile
1957, n. 818, residenti all'estero sia di cittadino italiano  sia  di
cittadino  straniero;  in quest'ultimo caso deve pero' sussistere una
delle condizioni fissate dal predetto comma 6 bis.
          Nella sostanza, con  le  modifiche  sopra  indicate,  viene
confermata  la normativa stabilita ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 T.U.
delle norme sugli assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio  1955,
n.  797,  come da testo introdotto dall'art. 32 della legge 23 aprile
1981, n. 155 (4).
          Conseguentemente, le istruzioni impartite con la  circolare
n.  1107  C.I.  - n. 1327 G.S. del 19 maggio 1986 (5) - seppure con i
necessari adattamenti - mantengono la loro validita' anche dopo il 31
dicembre  1987,  mentre vengono meno le difformi istruzioni impartite
in proposito con la circolare n. 59 del 24 marzo 1988 e con quella ai
datori  di  lavoro  allegata  alla  precedente  circolare n. 21 del 3
febbraio 1988.
1.2 - Fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori
          Allo stesso comma 6 e' stato aggiunto il seguente periodo:
          "Del  nucleo  familiare  possono  far  parte,  alle  stesse
condizioni  previste  per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le
sorelle ed i nipoti di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza
limiti  di  eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o difetto
fisico  o  mentale,  nell'assoluta  e  permanente  impossibilita'  di
dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di
entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai
superstiti".
          La  predetta  disposizione consente di includere nel nucleo
familiare  del  richiedente  i  fratelli,  le  sorelle  ed  i  nipoti
(minorenni   ovvero   maggiorenni  inabili  a  proficuo  lavoro)  del
richiedente stesso, che siano orfani di entrambi  i  genitori  e  non
abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
          Naturalmente   i  fratelli,  le  sorelle  ed  i  nipoti  di
cittadino straniero richiedente l'assegno possono far parte  del  suo
nucleo familiare, se residenti all'estero, alle  condizioni  previste
per  i  figli  ed  equiparati dal comma 6 bis dell'art. 2 in discorso
come sopra illustrato.
2. - AUMENTO DEI LIVELLI DI REDDITO FAMILIARE IN PARTICOLARI
     CONDIZIONI DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
          Il  secondo ed il terzo periodo del secondo comma dell'art.
2 in questione sono stati sostituiti  dai  seguenti:  "I  livelli  di
reddito  della  predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni
per i nuclei familiari che comprendono soggetti  che  si  trovino,  a
causa  di  infermita'  o  difetto  fisico  o mentale, nell'assoluta e
permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero,
se  minorenni,  che  abbiano  difficolta'  persistenti  a  svolgere i
compiti e le funzioni proprie della loro eta'. I medesimi livelli  di
reddito  sono  aumentati  di lire due milioni se i soggetti di cui al
comma 1 si trovano in condizioni di vedovo  o  vedova,  divorziato  o
divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile".
          Pertanto,  i livelli di reddito familiare sono aumentati di
dieci milioni se i nuclei familiari interessati comprendono  soggetti
maggiorenni   inabili   a   proficuo   lavoro  ovvero  minorenni  con
difficolta' persistenti a svolgere i compiti e  le  funzioni  proprie
della loro eta'.
          La  modifica apportata in merito dalla legge di conversione
riguarda i soggetti minorenni per  i  quali,  ai  fini  del  predetto
aumento   di   dieci   milioni,  e'  piu'  giustamente  prevista  una
particolare  condizione  di  incapacita'   anziche',   come   per   i
maggiorenni, uno stato di inabilita' a proficuo lavoro.
          La  condizione di vedovo o vedova, divorziato o divorziata,
separato o separata legalmente, celibe o nubile  determina  l'aumento
di  due milioni dei livelli di reddito familiare. In pratica la legge
di conversione ha chiarito che la predetta condizione va in  sostanza
riferita  soltanto al richiedente l'assegno, come del resto era stato
gia' previsto nelle circolari sopra richiamate.
3. - INCOMPATIBILITA' DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
          All'art. 2 in questione, in sede di conversione  in  legge,
e' stato, infine, aggiunto il seguente comma 8 bis:
          "Per  lo  stesso  nucleo familiare non puo' essere concesso
piu' di un assegno. Peri componenti il nucleo familiare cui l'assegno
e' corrisposto, l'assegno stesso non e' compatibile con altro assegno
o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante".
          La   norma   ripropone   in    sostanza    la    disciplina
dell'incompatibilita'   vigente   nella   precedente   normativa  tra
trattamenti di famiglia diversi,  al  fine  di  evitare  duplicazioni
nella loro erogazione  o  comunque  duplicazioni  nei  confronti  dei
medesimi   familiari   in  relazione  ai  quali  possono  spettare  i
trattamenti stessi.
          E' esclusa, pertanto, come nella precedente  normativa,  la
possibilita'  di  duplicare  lo  stesso  trattamento di famiglia (nel
caso, assegno per il nucleo familiare) sia che esso possa spettare, a
diverso  titolo,  allo  stesso  soggetto  (ad  esempio, pensionato da
lavoro dipendente che  continui  ad  esplicare  attivita'  di  lavoro
dipendente)  sia  invece che possa spettare a soggetti diversi, cioe'
all'uno  ed  all'altro  dei  coniugi  (ad  esempio,  uno   lavoratore
dipendente, l'altro pensionato da lavoro dipendente).
          Del   pari   e'   esclusa  la  possibilita'  di  duplicare,
relativamente  ai  medesimi  familiari,  i  diversi  trattamenti   di
famiglia  eventualmente  spettanti  (nel  caso, assegno per il nucleo
familiare ed assegni familiari o analogo trattamento)  sia  che  essi
possano spettare, a diverso titolo, allo stesso soggetto (ad esempio,
pensionato da  lavoro  autonomo  che  esplichi  attivita'  di  lavoro
dipendente), sia invece che essi possano spettare a soggetti diversi,
cioe' all'uno ed all'altro dei coniugi (ad  esempio,  uno  lavoratore
dipendente,  l'altro  coltivatore  diretto).  In tali casi, comunque,
permane la  possibilita'  di  percepire  il  diverso  trattamento  di
famiglia  (nel  caso,  assegni familiari o analogo trattamento) per i
familiari in relazione ai quali non si verifichi alcuna duplicazione,
cioe'  per  i  familiari  che  non vengono considerati componenti del
nucleo familiare ai fini della corresponsione  del  relativo  assegno
(ad esempio, figli ed equiparati maggiorenni studenti).
          Devono  altresi'  ritenersi  tuttora operanti, unitamente i
relativi criteri applicativi, le normative previste dall'art. 9 della
legge  9  dicembre  1977,  n. 903 (6) (parita' tra uomo e donna nella
percezione del trattamento di famiglia,  in  alternativa  ovvero  con
priorita'  del  genitore  con il quale i figli convivono) e dall'art.
211 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (7) (diritto del coniuge  cui,
in caso di separazione legale o di divorzio, i figli sono affidati, a
percepire  il  trattamento  di  famiglia  anche  sulla  posizione  di
titolarita'  del  diritto  dell'altro  coniuge  non  affidatario  dei
figli).
          Va  precisato  infine  che  tutti  gli  anzidetti   criteri
riferiti  ai coniugi nei confronti dei figli ed equiparati ex art. 38
del D.P.R. n. 818/1957, si applicano del pari  ai  genitori  naturali
degli   stessi  che  non  siano  tra  loro  coniugati,  ad  eccezione
ovviamente di quelli concernenti le ipotesi di cui all'art. 211 della
legge n. 151/1975.
4. - REDDITO FAMILIARE
     4.1 - Non computabilita' di taluni emolumenti
           4.1.1. - Indennita' di accompagnamento
          Con circolare n. 150  del  6  luglio  1988  (8),  e'  stato
precisato  che  le  pensioni  di guerra (in virtu' del loro carattere
risarcitorio) e  le  indennita'  di  accompagnamento  (agli  invalidi
civili  totalmente inabili) di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18
(per la loro natura di rimborso forfettario di spese  vive  sostenute
dal  beneficiario)  devono  essere  escluse  dalla determinazione del
reddito familiare ai fini della  corresponsione  dei  trattamenti  di
famiglia.
          Ad  integrazione  di quanto sopra, si chiarisce che debbono
del pari essere  escluse  dalla  anzidetta  determinazione  anche  le
analoghe indennita' di accompagnamento aventi la stessa natura, quali
ad esempio quelle corrisposte ai ciechi civili  assoluti,  ai  minori
invalidi  non  deambulanti,  ai  pensionati  di  inabilita' del Fondo
pensioni  lavoratori  dipendenti  e  delle  gestioni   speciali   dei
lavoratori   autonomi  non  deambulanti  o  bisognosi  di  assistenza
continua, ai titolari di pensioni privilegiate a carico  dello  Stato
affetti  da  una  delle  mutilazioni  o  invalidita' che danno titolo
all'assegno di super invalidita'.
4.1.2 - Trattamenti di famiglia comunque denominati
          Ad integrazione di quanto indicato  al  paragrafo  5  della
circolare  n.  59  del  24  marzo 1988 (nonche' dell'allegato B della
precedente circolare n. 21 del 3 febbraio 1988), si chiarisce  che  i
redditi  da  lavoro debbono essere considerati al netto degli assegni
familiari e delle quote di  maggiorazione  di  pensione  a  norma  di
quanto  previsto  dal  D.P.R.  30  giugno 1976, n. 447 (9) oltreche',
ovviamente, dell'assegno per il nucleo familiare.
          Pertanto dalla determinazione del reddito  familiare  vanno
esclusi  i  trattamenti  di  famiglia  comunque denominati dovuti per
legge.
4.1.3 - Indennita' di trasferta
          In virtu' di quanto disposto dall'art. 48, quarto comma del
D.P,.R.  22  dicembre  1986,  n.  917 (gia' art. 48, terzo comma, del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in "Atti ufficiali" pag. 2416),  le
indennita'  di  trasferta,  per  la  parte  non  eccedente  il limite
previsto  per   l'assoggettamento   ad   imposizione   fiscale,   non
costituiscono  reddito  e, quindi, non vanno computate nel reddito ai
fini dell'assegno per il nucleo familiare. Esse non vanno considerate
nemmeno tra i redditi esenti.
4.2   -  Computabilita'  di  taluni  redditi  tra  quelli  da  lavoro
dipendente
      4.2.1. - Pensioni esenti dall'IRPEF
          Ad integrazione di quanto  indicato  alla  lettera  c)  del
paragrafo  6  della citata circolare n. 59 del 24 marzo 1988 (nonche'
dell'allegato B della precedente  circolare  n.  21  del  3  febbraio
1988),  si chiarisce che, ai fini della commisurazione dei redditi da
lavoro dipendente ad almeno il 70% del reddito complessivo del nucleo
familiare,  sono  da  annoverarsi tra i predetti redditi anche quelli
derivanti da pensione o assegni esenti dall'IRPEF, quali  ad  esempio
le pensioni sociali e le pensioni ed assegni agli invalidi civili, ai
ciechi civili ed ai sordomuti.
          Cio' in quanto detti trattamenti sono da  considerarsi,  ai
sensi  dell'art.  46, secondo comma, del citato D.P.R. n. 917/1986 (e
del precedente D.P.R. n. 597/1973), redditi da lavoro dipendente, pur
non   essendo   assoggettati   all'IRPEF   in  virtu'  di  specifiche
disposizioni.
4.2.2. - Assegni periodici
          A precisazione di  quanto  indicato  alla  lettera  a)  del
paragrafo  6 della citata circolare n. 59, si chiarisce che rientrano
tra i redditi da lavoro dipendente i redditi  percepiti  per  assegni
periodici  corrisposti  dall'altro  coniuge - ad esclusione di quelli
destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza  di  separazione
legale  o  di  annullamento,  scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti
dell'autorita'  giudiziaria. Tali redditi, infatti, costituiscono per
il coniuge percettore, a norma dell'art. 47, primo comma,  lett.  i),
del  citato  D.P.R.  n. 917/1986 (gia' art. 47, primo comma, lett. f,
del D.P.R. n.  597/1973),  reddito  assimilato  a  quello  da  lavoro
dipendente.
          Qualora   dal   provvedimento  giudiziale  non  risulti  la
ripartizione della somma destinata al mantenimento del coniuge e  dei
figli, detti assegni, a norma dell'art. 3 del D.P.R. 4 febbraio 1988,
n. 42, costituiscono reddito nella misura del 50%.
                          PARTE SECONDA
                       Istruzioni operative
5. - DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE COMPRENDENTE FIGLI DI
     DIVORZIATI O SEPARATI LEGALMENTE O FIGLI NATURALI (PROPRI O DEL
     CONIUGE) LEGALMENTE RICONOSCIUTI DALL'ALTRO GENITORE OVVERO
     FIGLI DELL'ALTRO CONIUGE NATI DA PRECEDENTE MATRIMONIO SCIOLTO
     PER DIVORZIO OVVERO FRATELLI, SORELLE E NIPOTI.
          La  corresponsione    da  parte  dei   datori   di   lavoro
dell'assegno  per  il  nucleo  familiare  nei  casi  sopraindicati e'
subordinata ad autorizzazione, da rilasciare sul mod. ANF 43 di nuova
istituzione  (all.  n.  1).  A tal fine dovra' essere presentata alla
competente Sede dell'INPS apposita domanda redatta sul mod.  ANF  42,
anch'esso di nuova istituzione (all. n. 2).
          La domanda di autorizzazione va anche presentata in tutti i
casi in cui sul modulo di domanda del  trattamento  di  famiglia  non
venga  rilasciata la dichiarazione del coniuge del richiedente (salvo
figli non riconosciuti dall'altro genitore).
          Alla  domanda  di autorizzazione deve essere, naturalmente,
allegata la documentazione  attestante  la  relativa  situazione  (ad
esempio:  certificato  di  stato di famiglia, sentenza di separazione
legale o di  divorzio,  certificato  di  morte  dei  genitori),  onde
consentire alla Sede dell'Istituto i necessari accertamenti.
          Nel  caso in cui i soggetti di cui trattasi siano inabili a
proficuo lavoro ovvero, se minorenni, abbiano persistenti difficolta'
a  svolgere  le funzioni ed i compiti propri della loro eta', occorre
allegare anche la documentazione di cui ai successivi paragrafi  6  o
7.
          Ovviamente,  nell'ipotesi di pagamento diretto dell'assegno
per  il  nucleo  familiare,  le  predette  domande  di  assegno,   da
presentare  alla  competente  Sede  dell'Istituto,  saranno corredate
della documentazione come sopra precisato.
6. - DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE COMPRENDENTE SOGGETTI
     MAGGIORENNI INABILI AD UN PROFICUO LAVORO
          Il   datore   di   lavoro  puo'  far  luogo  all'erogazione
dell'assegno per il nucleo familiare, nei casi sopraindicati, solo se
la  domanda  e' corredata della documentazione attestante lo stato di
inabilita' dei soggetti maggiorenni  inabili.  In  particolare,  alla
stessa  deve  essere allegata, qualora non sia stata gia' presentata,
la certificazione (o copia autenticata della stessa) rilasciata dalle
competenti  Commissioni sanitarie delle USL (10) o dalle preesistenti
Commissioni sanitarie provinciali  attestante  la  totale  inabilita'
(invalidita'  al 100%) del soggetto menomato ovvero copia autenticata
dei certificati di pensione per i titolari di pensione di  inabilita'
a  carico  dell'INPS  (11)  o  di  rendita  per inabilita' permanente
assoluta a carico dell'INAIL.
          In mancanza della predetta  documentazione,  dovra'  essere
accertato  dall'Ufficio sanitario dell'Istituto lo stato d'inabilita'
a  proficuo  lavoro.  A  tal  fine  dovra'  essere  presentata   alla
competente  Sede  dell'istituto  apposita domanda, compilata sul mod.
ANF 42, corredata dalla certificazione medica di  parte,  redatta  su
mod. SS 3/AF, attestante lo stato di inabilita'.
          Effettuati  i necessari accertamenti, sui cui criteri si fa
riserva di successive istruzioni, la Sede dell'Istituto, se del caso,
provvedera'  (salvo  che  nell'ipotesi  di   pagamento   diretto)   a
rilasciare, sul mod. ANF 43, apposita autorizzazione da consegnare al
datore di lavoro.
7. - DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE COMPRENDENTE SOGGETTI
     MINORENNI NELLE PREVISTE CONDIZIONI DI INCAPACITA'
          Il   datore    di  lavoro  puo'  far  luogo  all'erogazione
dell'assegno per il nucleo familiare, nei casi sopraindicati, solo se
la  domanda  e'  corredata  della  documentazione  attestante  per  i
minorenni in  questione  l'esistenza  di  difficolta'  persistenti  a
svolgere  i  compiti  e  le  funzioni  proprie  della  loro  eta'; in
particolare, alla stessa deve essere allegata, qualora non sia  stata
gia' presentata, la certificazione (o copia autenticata della stessa)
rilasciata dalle competenti Commissioni sanitarie delle  USL  (10)  o
dalle  preesistenti  Commissioni sanitarie provinciali da cui risulti
il riconoscimento delle condizioni previste dalla legge  11  febbraio
1980,  n. 18, per il conseguimento dell'indennita' di accompagnamento
concessa per gli invalidi civili totalmente inabili  che  si  trovino
nella  impossibilita'  di  deambulare  senza l'aiuto permanente di un
accompagnatore o che, non essendo  in  grado  di  compiere  gli  atti
quotidiani della vita, hanno bisogno di un'assistenza continua ovvero
il riconoscimento delle condizioni previste dagli artt. 2 e 17  della
legge  30  marzo  1971,  n.  118,  per  il conseguimento dell'assegno
concesso per i minori non deambulanti.
          In mancanza della predetta  documentazione,  dovra'  essere
accertato  dall'Ufficio  sanitario  dell'Istituto  lo stato di salute
come richiesto dalla legge.
          A tal fine dovra' essere presentata  alla  competente  Sede
dell'Istituto  apposita domanda, compilata sul mod. ANF 42, corredata
della certificazione medica  di  parte,  redatta  su  mod.  SS  3/AF,
attestante il predetto stato di salute.
          Effettuati  i necessari accertamenti, sui cui criteri si fa
riserva di successive istruzioni, la Sede dell'Istituto, se del caso,
provvedera'   (salvo   che   nell'ipotesi  di  pagamento  diretto)  a
rilasciare, sul mod. ANF 43, apposita autorizzazione da consegnare al
datore di lavoro.
8. - DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE COMPRENDENTE
     FAMILIARI RESIDENTI ALL'ESTERO DI CITTADINO STRANIERO
          Anche in tali casi deve essere richiesto, a mezzo del  mod.
ANF  42, il rilascio da parte della Sede, nella cui circoscrizione il
lavoratore  presta   la   propria   attivita'   (12),   di   apposita
autorizzazione sul mod. ANF 43, da consegnare poi al datore di lavoro
(salvo ovviamente le ipotesi di pagamento diretto).
          Al mod. ANF  42  deve  essere,  naturalmente,  allegata  la
documentazione  ordinaria  prescritta  per  le  varie  situazioni (v.
precedenti punti 5, 6 e 7). Laddove esistano specifici formulari,  si
potra'  ovviamente  far ricorso ad essi; come e' il caso, ad esempio,
del mod.  E  404,  che  sostituisce  -  nel  quadro  della  normativa
comunitaria  -  la  certificazione  medica  attestante  lo  stato  di
inabilita' dei soggetti interessati.
          In tutti i casi, dovra'  essere  acclusa,  in  aggiunta  al
certificato  di  stato di famiglia rilasciato dagli uffici anagrafici
italiani  per  i  soggetti  residenti   in   Italia,   un'equivalente
documentazione estera per i familiari che risiedono in altri Stati.
          Per  i  congiunti residenti in uno degli Stati membri della
C.E.E., potra' essere utilizzato anche l'apposito formulario E 401.
          Qualora   vengano   prodotte   certificazioni   particolari
rilasciate  in  base  alla  legislazione locale, esse dovranno essere
munite di attestazione del competente Ufficio Consolare italiano  che
faccia  fede  della loro validita' alla stregua delle leggi locali o,
se del caso, della circostanza che esse  rappresentino  l'unico  modo
possibile per certificare in un determinato Stato le varie situazioni
di fatto o di diritto contemplate dalla legislazione italiana (13).
          Si ritiene opportuno far presente che - tenuto conto  degli
strumenti  internazionali  attualmente  in  vigore  -  devono  essere
conteggiati fra  i  componenti  del  nucleo  familiare  i  congiunti,
residenti  all'estero,  di  cittadini  stranieri appartenenti a Stati
membri delle Comunita' Europee nonche' ai  seguenti  Paesi:  Austria,
Capo  Verde,  Jugoslavia,  Liechtenstein,  Principato  di Monaco, San
Marino, Svizzera e Tunisia (14).
          Per quanto concerne  i  pensionati,  ai  Paesi  sopracitati
vanno  aggiunti  i seguenti: Australia (dal 1 settembre 1988), Canada
(e Quebec), Norvegia, Stati Uniti e Uruguay. Viceversa, non si devono
computare i familiari, residenti in Austria, dei cittadini austriaci,
atteso che nella relativa convenzione  non  esiste  alcuna  esplicita
disposizione riguardante i titolari di pensione (15).
          Per quanto si riferisce ai cittadini tunisini con familiari
residenti in Tunisia, si sottolinea che, dato il  disposto  dell'art.
24,  paragrafo  1,  della  Convenzione,  dovranno  essere esclusi dal
novero dei componenti il nucleo familiare i figli oltre il quarto (in
osservanza della disposizione anzidetta, non possono, infatti, essere
presi in considerazione piu' di quattro figli).
          Tutto cio' premesso, diventa di fondamentale importanza nei
casi  in  esame  l'acquisizione del certificato di cittadinanza dello
straniero che richieda l'assegno in parola per i congiunti  residenti
all'estero.
          Per  la  documentazione  della  situazione  reddituale  dei
cittadini   stranieri   residenti   all'estero  restano  naturalmente
applicabili le istruzioni di cui al punto 2 della circolare  n.  1107
C.I. - n. 1327 del 19 maggio 1986 (16).
9. - MODULO DI DOMANDA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E RELATIVA
     DICHIARAZIONE REDDITUALE (MOD. ANF 88/89).
          Per le  domande  di  assegno  per  il  nucleo  familiare  e
relative  dichiarazioni  reddituali, che devono essere presentate dai
lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori in  malattia,  in  cassa
integrazione,  disoccupati,  etc.)  e  dai  richiedenti  la  pensione
derivante da lavoro dipendente, ai fini della percezione dello stesso
assegno  per  il  periodo  1'  luglio  1988- 30 giugno 1989, e' stato
istituito il modulo ANF 88/89 (All. n. 3).  Tale  modulo  sostituisce
gli  analoghi  moduli A.F. 59 e RED/tf in uso per i predetti soggetti
fino al 30 giugno 1988; in tal modo si e' provveduto ad unificare  in
un  solo  modulo  la  domanda di assegno per il nucleo familiare e la
relativa dichiarazione reddituale.
          In merito alla compilazione del mod. ANF  88/89  si  rinvia
alle  note  e  alle avvertenze contenute nel retro del modulo stesso,
nonche' al paragrafo 4 della presente circolare.
10. - MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE
      DEL NUCLEO FAMILIARE O DELLE CONDIZIONI CHE DANNO TITOLO
      ALL'AUMENTO DEI LIVELLI REDDITUALI (MOD ANF-VAR 88/89).
          Per la dichiarazione di variazione della  composizione  del
nucleo  familiare o delle condizioni che danno titolo all'aumento dei
livelli reddituali ai fini della corresponsione dell'assegno  per  il
nucleo  familiare  per il periodo 1' luglio 1988- 30 giugno 1989 deve
essere  utilizzato  il  modulo  ANF-var  88/89  (all.  n.   4),   che
sostituisce il modulo RED/tf-var in uso per i percettori dello stesso
assegno fino al 30 giugno 1988.
          In merito alla  compilazione  del  mod.  ANF-var  88/89  si
rinvia  alle  note  contenute nel retro del modulo stesso, nonche' al
paragrafo 4 della presente circolare.
11. - ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO
          Con messaggio T.P. n. 13119 del 14 giugno 1988 (all. n. 5),
le  Sedi  sono  state  invitate  a  comunicare ai datori di lavoro di
provvedere,  sulla   base   della   documentazione   presentata   dai
lavoratori,  in  particolare  dei mod. ANF 88/89 e ANF-var 88/89 agli
adempimenti  relativi  alla  corresponsione,  agli  aventi   diritto,
dell'assegno  per  il  nucleo  familiare spettante a decorrere dal 1'
luglio 1988,  attenendosi  alle  istruzioni  gia'  impartite  con  la
precedente  circolare  concernente  l'istituzione dell'assegno per il
nucleo familiare.
          Come precisato con Messaggio T.P. n. 47206 del 21 settembre
1988  (all.  n. 6), i datori di lavoro, per il momento e in attesa di
apposite istruzioni, dovranno conservare i  modd.  ANF  88/89  e  ANF
var-88/89 presentati dai lavoratori.
12. - LAVORATORI DOMESTICI
          Ai  fini  della definizione delle domande di assegno per il
nucleo  familiare  per  il  2'  semestre  1988   e   della   relativa
liquidazione,  le Sedi invieranno agli interessati due copie del mod.
ANF  88/89  allo  scopo  di  conoscere  la  composizione  del  nucleo
familiare  e  la  relativa  situazione  reddituale concernente l'anno
1987.
          Si  fa  riserva  di  ulteriori  comunicazioni  per   quanto
riguarda  la  maschera  da  utilizzare  per  l'acquisizione  dei dati
relativi ai periodi successivi al 1987.
13. - LAVORATORI CHE PERCEPISCONO UN TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE
      NON AGRICOLA ORDINARIO O SPECIALE.
          Sciogliendo  la  riserva  contenuta al paragrafo 21.1 della
circolare n. 59 del 24 marzo 1988, si  precisa  che  le  domande  dei
disoccupati  contenenti  richieste di assegno per il nucleo familiare
per i periodi successivi al 30 giugno 1988 dovranno essere presentate
utilizzando il mod. ANF 88/89 in duplice copia. Tali domande dovranno
essere istruite sulla base dei criteri stabiliti con  la  predetta  e
con la presente circolare.
14. - PENSIONATI DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI, DEI FONDI
      DI PREVIDENZA SOSTITUTIVI O INTEGRATIVI DELL'AGO E DEL FONDO DI
      PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ABOLITE IMPOSTE DI
      CONSUMO
          Ai fini dell'istruttoria delle domande intese  ad  ottenere
l'assegno  per  il nucleo familiare sulla pensione, si precisa che le
stesse dovranno essere definite come appresso specificato.
1 gennaio - 30 giugno 1988
          Per la corresponsione dell'assegno nel periodo  suaccennato
e'  preso  in considerazione il reddito conseguito nell'anno 1986 del
richiedente la pensione e dagli  altri  soggetti  che  compongono  il
nucleo familiare alla data del 1' gennaio 1988 o alla successiva data
di decorrenza del relativo diritto.
          Qualora dagli elementi in atti  non  risultino  il  reddito
conseguito  nell'anno  1986 e la composizione del nucleo familiare al
1' gennaio 1988, le Sedi invieranno agli interessati  due  copie  del
mod.  Red/tf  1987  bis  (all.  1 alla circolare n. 21 del 3 febbraio
1988), allo scopo di acquisire gli elementi che  necessitano  per  la
definizione della pratica.
1 luglio 1988 - 30 giugno 1989
          Per  la corresponsione dell'assegno nel periodo suaccennato
e' preso in considerazione il reddito conseguito nell'anno  1987  dal
richiedente  la  pensione  e  dagli  altri soggetti che compongono il
nucleo familiare alla data del 1' luglio 1988 o alla successiva  data
di decorrenza del diritto.
          A  tal fine gli interessati presenteranno il Mod. ANF 88/89
in duplice copia.
          Per la definizione delle domande  relative  ai  suaccennati
periodi le Sedi si atterranno alle istruzioni impartite con circolari
n. 21 del 3 febbraio 1988 e n. 59 del 24 marzo 1988, nonche'  con  la
presente.
          Per  quanto riguarda i titolari di pensioni in essere si fa
riserva di successive istruzioni.
                              * * *
          Per quanto non  disciplinato  dalla  presente  circolare  e
dalle  piu'  volte  citate  circolari n. 21 e n. 59, si fa riserva di
fornire ulteriori istruzioni non appena  gli  Organi  deliberanti  si
saranno  pronunciati su talune questioni interpretative e applicative
concernenti l'art. 2 in argomento.
          Questa Sede Centrale ha predisposto sulla materia  trattata
una circolare per i datori di lavoro (all. A).
          Le  Sedi sono autorizzate a provvedere alla riproduzione in
loco della suddetta circolare ed a distribuirla  con  ogni  possibile
sollecitudine.
          I   dirigenti   delle  Sedi  regionali,  ove  lo  ritengano
opportuno per motivi di rapidita'  di  fornitura  e  di  economia  di
spesa,  potranno  accentrare  le  operazioni  di  riproduzione  della
circolare presso una Sede o direttamente presso la Sede regionale.
          Copia della presente circolare dovra'  essere  inviata  con
immediatezza alle Associazioni di categoria, ai Consulenti del lavoro
ed agli Enti di Patronato, ai fini di una  piu'  rapida  divulgazione
della stessa.
          Le  Sedi,  inoltre, provvederanno alla riproduzione in loco
dei moduli ANF 42 e ANF 43.
                                p. IL DIRETTORE GENERALE
-----------
 (1) V. "Atti ufficiali" 1988, pag. 1113.
 (2) V. "Atti ufficiali" 1988, pag.  183.
 (3) V. "Atti ufficiali" 1988, pag.  910.
 (4) V. "Atti ufficiali" 1981, pag.  794.
 (5) V. "Atti ufficiali" 1986, pag. 1431.
 (6) V. "Atti ufficiali" 1977, pag. 1924.
 (7) V. "Atti ufficiali" 1975, pag.  949.
 (8) V. "Atti ufficiali" 1988, pag. 1795.
 (9) V. "Atti ufficiali" 1976, pag. 1443.
(10) A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 del D.L. 30  maggio
     1988, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio
     1988, n. 291, in "Atti ufficiali" pag. 1763,  la  competenza  in
     materia  e' attribuita alle "Commissioni mediche periferiche per
     le pensioni di guerra e di invalidita' civile".
(11) Si  richiama  l'attenzione  sulla  circostanza  che  al  fine in
     argomento non interessano le pensioni di invalidita' concesse in
     base  alla  normativa precedente l'entrata in vigore della legge
     12  giugno  1984,  n.  222,  in  "Atti  ufficiali"   pag.   1787
     ("Revisione della disciplina della inabilita' pensionabile") ne'
     gli assegni di  invalidita'  concessi  a  norma  della  predetta
     legge,  ma  soltanto  le  pensioni  di inabilita' previste dalla
     stessa legge per i casi di assoluta e permanente  impossibilita'
     di  svolgere  qualsiasi  attivita'  lavorativa  (invalidita'  al
     100%).
(12)  V.  circolare  n.  2057  Prs. - n. 539 G.S. del 26 giugno 1975,
     punto II, in  "Atti  ufficiali"  1975,  pag.  1319,  per  quanto
     riguarda  i  Regolamenti C.E.E., nonche' le specifiche circolari
     emanate per le singole convenzioni  bilaterali  (cfr.  a  titolo
     esemplificativo,  circolare  n.  4002 C.I. del 29 febbraio 1984,
     punto 21, in "Atti ufficiali" 1984, pag. 712 per la  Convenzione
     italo-austriaca,  circolare  n.  1802  C.I. del 13 gennaio 1986,
     punto 10, in "Atti ufficiali" 1986, pag. 189, per la Convenzione
     italo-monegasca  e circolare n. 3200 C.I. del 1' settembre 1987,
     cap. IV, punti 2 e 3, in "Atti ufficiali" 1987, pag.  2288,  per
     la Convenzione italo-tunisina).
(13)  V. circolare n. 1092 del 27 dicembre 1984, in "Atti  ufficiali"
     1984, pag. 3878.
(14)  A questi Paesi sono da aggiungere Jersey e le isole del Canale,
     alle   quali  continua  ad  applicarsi  la  vecchia  convenzione
     italo-britannica del 28 novembre 1951.
(15)  V.  punto  20  della  circolare  n. 4002 C.I. - n. 746 Rg. gia'
     citata, in "Atti ufficiali" 1984, pag. 712.
(16) V. "Atti ufficiali" 1986, pag. 1431.
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                                               Allegato 1
Mod. A.N.F. 43
                     DA CONSEGNARE AL DATORE DI LAVORO
     ISTITUTO NAZIONALE
  DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Sede di ..............
       Su richiesta del Sig. ...............nato a .............
(.................) il ..................... residente a........
................................ (..........................)
Via.............................................................
si riconosce il diritto:
A) ad includere nel proprio nucleo familiare i seguenti familiari,
   con la decorrenza a fianco di ciascuno indicata:
COGNOME       NOME   DATA DI NASCITA MOTIVAZIONE (1)   DECORRENZA
1).........   .......   .............  ............      ..........
2).........   .......   .............  ............      ..........
3).........   .......   .............  ............      ..........
4).........   .......   .............  ............      ..........
B) all'aumento dei livelli reddituali in quanto i familiari indicati
   ai nn. .... del punto A) ovvero il coniuge ......................
                                                      cognome
   .............. sono stati riconosciuti inabili a proficuo lavoro.
        nome
C) all'aumento dei livelli reddituali in quanto per i seguenti
   familiari, minori di anni 18, e' stata riconosciuta l'esistenza di
   difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
   della loro eta':
   1) .............................................................
   2) .............................................................
   Scade il ............... per..............................(2).
                                         IL DIRIGENTE IL REPARTO
                                         .......................
Data............        Timbro
                        della
                         Sede
----
(1) Indicare la lettera corrispondente al caso che si verifica: A)
    figlio di coniugi legalmente separati o divorziati; B) figlio
    dell'altro coniuge nato da precedente matrimonio sciolto per
    divorzio; C) figlio naturale (del richiedente o del suo coniuge)
    riconosciuto anche dall'altro genitore; D) mancato rilascio della
    prevista dichiarazione del coniuge del richiedente; E) fratello,
    sorella o nipote del richiedente orfano di entrambi i genitori e
    non avente diritto a pensione ai superstiti; F) figlio od
    equiparato maggiorenne inabile ad un proficuo lavoro; G)
    familiare residente all'estero di cittadino straniero.
(2) Indicare cognome e nome del familiare per il quale si rende
    necessaria una revisione (ad es. scadenza fissata dal medico
    dell'INPS o scadenza dei termini dell'affidamento temporaneo).
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                                                   Allegato 2
Mod. A.N.F. 42
DOMANDA  DI  RICONOSCIMENTO  DEL  DIRITTO  AD  INCLUDERE  DETERMINATI
FAMILIARI  NEL  NUCLEO  FAMILIARE  E/O  DEL  DIRITTO ALLO AUMENTO DEI
LIVELLI REDDITUALI IN PRESENZA  DI  PARTICOLARI  CONDIZIONI  AI  FINI
DELL'APPLICAZIONE   DELLA   NORMATIVA   SULL'ASSEGNO  PER  IL  NUCLEO
FAMILIARE (1).
Spazio riservato all'INPS
Data di presentazione della domanda         All'Istituto Nazionale
                                           della Previdenza Sociale
      (timbro a calendario)
                                        Sede di --------------- (2)
Il/la sottoscritto/a ..............................................
                        (cognome e nome)
nato/a a ...................................(......................)
il .......... di cittadinanza ................. (3) abitante nel
Comune di ..................................... (..................)
Via ......................................., n.  ..................
occupato/a alle dipendenze della Ditta.............................
domiciliata nel Comune di................. (.......................)
Via..........................................n'...................
esercente attivita' di............................................
trovandosi nelle condizioni previste dalle vigenti norme di legge,
                           C H I E D E (4)
A) il riconoscimento del diritto ad includere nel proprio nucleo
   familiare i seguenti familiari, con la decorrenza a fianco di
   ciascuno indicata:
  COGNOME     NOME     DATA DI NASCITA    MOTIVAZIONE (5) DECORRENZA
1) ........  .......    ..............     .............    ........
2) ........  .......    ..............     .............    ........
3) ........  .......    ..............     .............    ........
4) ........  .......    ..............     .............    ........
B) Il riconoscimento del diritto all'aumento dei livelli reddituali
   in quanto i familiari indicati ai nn. ........ del punto
   A) ovvero il coniuge ...........................................
                            (cognome e nome)
   sono inabili ad un proficuo lavoro
C) il riconoscimento del diritto all'aumento dei livelli reddituali
   in quanto i seguenti familiari, minori di anni 18, hanno
   difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
   delle loro eta':
  COGNOME      NOME      DATA DI NASCITA   RAPPORTO DI PARENTELA (6)
1) .........  ........    .............    .......................
2) .........  ........    .............    .......................
ALLEGA la documentazione prescritta per i singoli casi (1).
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                              NOTE
(1) La domanda deve essere presentata, corredata del certificato di
    stato di famiglia (del richiedente e dei familiari eventualmente
    non conviventi) nonche' dell'ulteriore prescritta documentazione,
    nei seguenti casi:
    A) Richiesta di riconoscimento del diritto ad includere nel
       nucleo familiare figli ed equiparati (legittimi, legittimati,
       adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o
       giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio
       dell'altro coniuge, affidati dai competenti Organi a norma di
       legge) che si trovino nelle seguenti condizioni:
       - figli di coniugi legalmente separati o divorziati.
         In tal caso occorre allegare copia della sentenza di
         separazione o di divorzio nonche', se la richiesta viene
         avanzata in relazione al rapporto di lavoro dell'altro
         genitore: dichiarazione concernente i dati indispensabili
         per l'individuazione del datore di lavoro del genitore non
         affidatario, nonche' i dati anagrafici del genitore
         predetto. Qualora l'inclusione nel nucleo riguardi figli od
         equiparati maggiorenni inabili ad un proficuo lavoro non
         precedentemente affidati al richiedente ne' con lui
         convivente: dichiarazione rilasciata dagli stessi o da chi
         esercita la curatela, debitamente documentata, attestante la
         volonta' di essere inclusi nel nucleo familiare del
         richiedente.
       - figli dell'altro coniuge nati da precedente matrimonio
         sciolto per divorzio.
         In tal caso occorre allegare la documentazione attestante la
         situazione e i dati anagrafici dell'ex coniuge.
       - figli naturali (propri o del proprio coniuge) riconosciuti
         dall'altro genitore.
         In tal caso occorre allegare la documentazione attestante
         la situazione e i dati anagrafici dell'altro genitore.
       La domanda va presentata comunque in tutti i casi in cui non
       venga rilasciata la dichiarazione del coniuge del richiedente,
       eccetto i casi di vedovo/a non risposato/a o di genitore
       naturale il cui figlio non sia stato riconosciuto dall'altro
       genitore.
       In tali casi occorre allegare una dichiarazione attestante la
       circostanza per la quale l'altro genitore non puo' o non vuole
       sottoscrivere la dichiarazione prescritta nonche' i dati
       anagrafici dell'altro genitore.
    B) Richiesta di riconoscimento del diritto ad includere nel
       nucleo familiare fratelli, sorelle, nipoti del richiedente,
       orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione
       ai superstiti, minori di anni 18 o maggiorenni inabili a
       proficuo lavoro (e in quest'ultimo caso, conseguente
       riconoscimento del diritto all'aumento dei livelli
       reddituali).
       In tal caso occorre allegare: certificato di morte dei
       genitori, dei fratelli, sorelle, nipoti; dichiarazione di
       responsabilita' - rilasciata, in caso di minorenni dall'
       esercente la potesta' dei genitori, in caso di maggiorenni
       inabili dai maggiorenni stessi o da chi esercita la curatela,
       debitamente documentata - attestante che nessuno percepisce
       per gli stessi alcun trattamento di famiglia, che gli stessi
       sono orfani di entrambi i genitori e non hanno diritto alla
       pensione ai superstiti, nonche' l'attivita' svolta dai
       genitori degli stesi, specificando, se trattavasi di
       lavoratori dipendenti, se dipendenti da datori di lavoro
       privati o da Enti pubblici (in tal caso indicando l'Ente).
       Nel caso in cui i fratelli, sorelle, nipoti siano maggiorenni
       inabili a proficuo lavoro ovvero minorenni con persistenti
       difficolta' a svolgere le funzioni e i compiti propri della
       loro eta', occorre allegare anche la certificazione di cui ai
       successivi punti C) e D).
    C) Richiesta di riconoscimento del diritto ad includere nel
       nucleo familiare figli ed equiparati maggiorenni inabili a
       proficuo lavoro (e conseguente riconoscimento del diritto
       all'aumento dei livelli reddituali) ovvero richiesta di
       riconoscimento del diritto all'aumento dei livelli reddituali
       in presenza di coniuge maggiorenne inabile a proficuo lavoro,
       nei casi in cui non possa essere prodotta la certificazione di
       totale inabilita' (o copia della stessa) rilasciata dalle
       competenti Commissioni sanitarie delle U.S.L. o delle
       preesistenti Commissioni sanitarie provinciali, ovvero la
       copia autenticata del certificato di pensione di inabilita' a
       carico dell'INPS o della rendita per inabilita' permanente
       assoluta a carico dell'INAIL.
       In tal caso occorre allegare certificato medico rilasciato su
       Mod. SS 3/AF.
    D) Richiesta di riconoscimento del diritto all'aumento dei
       livelli reddituali in presenza di coniuge, figli od
       equiparati, fratelli, sorelle e nipoti orfani, minori di anni
       18 i quali abbiano persistenti difficolta' a svolgere i
       compiti o l e funzioni proprie della loro eta', nei casi in
       cui non possa essere prodotta la certificazione delle
       competenti Commissioni sanitarie delle U.S.L. o delle
       preesistenti Commissioni sanitarie provinciali, attestante le
       condizioni previste dalla L. 11.02.80, n. 18 per il
       conseguimento  dell'indennita'  di   accompagnamento,   ovvero
       dell'assegno                di                accompagnamento.
       In  tal caso occorre allegare certificato medico rilasciato su
       mod. SS 3/AF.
    E) Richiesta di  riconoscimento  del  diritto  ad  includere  nel
       nucleo  familiare  del cittadino straniero familiari residenti
       all'estero.
       In  tal  caso occorre allegare il certificato di cittadinanza,
       nonche' il certificato di stato di famiglia  rilasciato  dagli
       uffici  anagrafici  del  luogo ove risiedono i familiari; tale
       certificato puo' essere redatto sul mod. E 401, per gli  Stati
       membri  della  CEE,  e  puo'  essere sostituito, per gli altri
       Stati, da certificazioni particolari valide secondo  la  legge
       locale,   convalidate   dal   Consolato  italiano  competente.
       Inoltre, ove si tratti  di  familiari  maggiorenni  inabili  a
       proficuo  lavoro  o  minorenni  con  persistenti difficolta' a
       svolgere le funzioni e  i  compiti  propri  della  loro  eta',
       dovra'  essere  esibita  la certificazione sanitaria di cui ai
       precedenti punti C) e D); detta certificazione  potra'  essere
       sostituita  dal mod. E 404 per gli Stati membri della CEE e da
       equivalente certificazione rilasciata da medici o  Istituzioni
       pubbliche   straniere,   convalidata  dal  Consolato  italiano
       competente, per gli altri Stati.
(2) La  presente  domanda   deve   essere   indirizzata   alla   Sede
    dell'I.N.P.S.  nella cui circoscrizione risiedono i familiari dei
    quali si richiede l'inclusione nel proprio nucleo familiare o  in
    virtu'  della  cui  condizione  si  chiede  il riconoscimento del
    diritto all'aumento dei livelli reddituali.
    Nel  caso  in  cui  la domanda riguardi piu' persone residenti in
    circoscrizioni  di  Sedi  diverse,  dovranno  essere   presentate
    separate domande.
(3) In  caso  di cittadinanza diversa da quella italiana, indicare lo
    Stato di cui si e' cittadini.
(4) Contrassegnare la casella con la lettera corrispondente  al  caso
    che interessa.
(5) Indicare  la  lettera  corrispondente  al  caso  che si verifica:
    A)  figlio  di  coniugi   legalmente   separati   o   divorziati;
    B) figlio dell'altro coniuge nato da precedente matrimonio
       sciolto                     per                      divorzio;
    C) figlio naturale (del richiedente o del suo coniuge)
       riconosciuto anche dall'altro genitore;
    D) mancato rilascio della prevista dichiarazione del coniuge del
       richiedente;
    E) fratello, sorella o nipote del richiedente, orfano di entrambi
       i genitori e non avente diritto a pensione ai superstiti;
    F) figlio  od  equiparato  maggiorenne  inabile  ad  un  proficuo
       lavoro;
    G) familiare residente all'estero di cittadino straniero.
(6) Indicare se trattasi di figlio (od equiparato), fratello, sorella
    o nipote, coniuge.
---------------------------------------------------------------------
                                                  Allegato 3
Mod. ANF-88/89 -  Domanda  di  assegno  per  il  nucleo  familiare  e
relativa  dichiarazione  reddituale  (valida per il periodo 1' luglio
1988 - 30 giugno 1989) ... omissis ...
---------------------------------------------------------------------
                                                  Allegato 4
Mod.  ANF-var  88/89 - Dichiarazione di variazione della composizione
del nucleo familiare o delle condizioni che danno titolo  all'aumento
dei  livelli reddituali ai fini della corresponsione dell'assegno per
il nucleo familiare per il periodo 1' luglio 1988 - 30  giugno  1989.
... omissis ...
---------------------------------------------------------------------
                                                  Allegato 5
   ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE                Roma 14.6.1988
   Direzione Generale
Servizio Gestioni Speciali
        Rep. IV               Oggetto: Assegno per il nucleo fam.re
                              per il periodo 1' luglio 1988/30
                              giugno 89.
                              Ai Dirigenti centrali e periferici
                              e, per conoscenza,
                              Ai Consiglieri di Amministrazione
                              Ai Presidenti dei Comitati Regionali
                              Ai Presidenti dei Comitati Provinciali
          Si comunica che sono in corso  di  distribuzione  i  moduli
ANF-88/89  per  la  domanda  di  assegno  per  il  nucleo familiare e
relativa dichiarazione reddituale (valida per il  periodo  1'  luglio
1988  -  30  giugno  1989),  nonche'  i  moduli  ANF-var 88/89 per la
dichiarazione di variazione della composizione del nucleo familiare o
delle  condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli reddituali
ai fini della corresponsione dell'assegno in discorso per  lo  stesso
periodo 1' luglio 1988 - 30 giugno 1989.
          Si  invitano, pertanto, le Sedi, non appena in possesso dei
predetti  moduli,  a  diffondere,  tramite  gli  abituali  canali  di
informazione  locali, ed a portare, comunque, a conoscenza dei datori
di lavoro (mediante apposita circolare fotoriprodotta) nonche'  delle
relative    Associazioni,    dei   Consulenti   del   lavoro,   delle
Organizzazioni sindacali e  degli  Enti  di  Patronato,  la  seguente
comunicazione:
"Assegno  per  il nucleo familiare per il periodo 1' luglio 1988 - 30
giugno 1989.
L'INPS comunica che sono disponibili presso i propri uffici i  moduli
(mod.  ANF-88/89)  che  i  lavoratori dipendenti e gli altri soggetti
interessati  (disoccupati,  richiedenti  la  pensione,  etc.)  devono
presentare rispettivamente al datore di lavoro (in triplice copia) ed
alla  competente  Sede  INPS  (in  duplice  copia),  ai  fini   della
percezione  dell'assegno  per  il  nucleo  familiare relativamente al
periodo 1' luglio 1988 - 30 giugno 1989. I predetti moduli contengono
sia   la  domanda  dell'assegno  che  la  dichiarazione  dei  redditi
conseguiti nell'anno 1987 dai componenti il nucleo familiare.
Sono altresi', disponibili i  moduli  (mod.  ANF-var  88/89)  per  la
dichiarazione di variazione della composizione del nucleo familiare o
delle condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli  reddituali
da utilizzare per lo stesso periodo 1' luglio 1988 - 30 giugno 1989.
I  datori  di  lavoro, sulla base della predetta domanda e dell'altra
prescritta relativa documentazione,  provvederanno  a  corrispondere,
agli  aventi  diritto,  l'assegno per il nucleo familiare spettante a
decorrere  dal  1'  luglio  1988  e  ad  effettuare   i   conseguenti
adempimenti   di  conguaglio  mediante  denuncia  di  mod.  DM  10/M,
attenendosi alle istruzioni impartite  con  la  precedente  circolare
concernente l'istituzione dell'assegno per il nucleo familiare."
                             * * * * * *
          Si  precisa,  inoltre, che, quanto prima,  verranno forniti
ulteriori chiarimenti ed istruzioni per  l'applicazione  dell'art.  2
del   decreto-legge   13   marzo   1988,   n.   69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
                                        IL DIRETTORE GENERALE
--------------------------------------------------------------------
                                                  Allegato 6
   ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
   Direzione Generale
        --------
Ser. Gestioni Spec. - Rep. V
                                   Ai Dirigenti centrali e periferici
MESSAGGIO N. 47206 del 21 settembre 1988
OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare - Periodo 1' luglio 1988 -
         30 giugno 1989.
          Pervengono a questi  uffici  richieste  di  chiarimenti  in
merito  all'invio  all'Istituto,  da  parte dei datori di lavoro, dei
modd. ANF 88/89 e ANF-VAR 88/89, presentati  dai  lavoratori  per  la
corresponsione  dell'assegno  per  nucleo  familiare relativamente al
periodo 1' luglio 1988-30 giugno 1989.
          Si precisa al riguardo che i  predetti  documenti,  per  il
momento,  devono  essere conservati dai datori di lavoro in attesa di
apposite istruzioni che verranno fornite non appena possibile.
                                        p. IL DIRIGENTE IL SERVIZIO
                                                  Orsini
---------------------------------------------------------------------
                                                  Allegato A
   ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
    SEDE DI
                                   Ai datori di lavoro
                                   della Provincia di
Oggetto: Art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.  69,  convertito,
         con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
         Chiarimenti ed istruzioni  in  materia  di  assegno  per  il
         nucleo familiare.
          La legge  13  maggio  1988,  n.  153,  ha  convertito,  con
modificazioni,  il  decreto-legge  13 marzo 1988, n. 69, concernente,
all'art. 2,  la  normativa  istitutiva  dell'assegno  per  il  nucleo
familiare, la quale ha gia' formato oggetto di precedente circolare.
          Con  la  presente  si  illustrano  le  modifiche  apportate
all'art. 2 del provvedimento in esame, si forniscono  chiarimenti  al
riguardo e si impartiscono ulteriori istruzioni in materia.
                             PARTE PRIMA
                          Criteri generali
1. NUCLEO FAMILIARE
          1.1 Familiari, residenti all'estero, di cittadino straniero
          E' stata soppressa, per i componenti del nucleo  familiare,
la  condizione della residenza nel territorio italiano, salvo che per
i familiari di cittadino straniero, i quali  possono  far  parte  del
nucleo familiare, se residenti all'estero, solo nel caso in cui dallo
Stato di cui lo straniero e' cittadino sia riservato  un  trattamento
di reciprocita' nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata
stipulata convenzione internazionale in  materia  di  trattamenti  di
famiglia.
          Nella    sostanza,    viene    confermata    la   normativa
precedentemente  in  vigore  in  materia  di  assegni  familiari,  in
relazione  alla  disciplina  introdotta  dall'art.  32 della legge 23
aprile 1981, n. 155.
          Conseguentemente,  vengono  meno  le  difformi   istruzioni
impartite,   concernenti   l'esclusione   dal  nucleo  familiare  dei
residenti all'estero.
          1.2 Fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambi i
              genitori
          Possono far parte del nucleo familiare  del  richiedente  i
fratelli,  sorelle  e  nipoti  del richiedente stesso, sempreche' gli
stessi (minorenni ovvero maggiorenni inabili a proficuo lavoro) siano
orfani  di  entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a
pensione ai superstiti.
          Naturalmente  i  fratelli,  le  sorelle  ed  i  nipoti   di
cittadino  straniero  richiedente l'assegno possono far parte del suo
nucleo  familiare,  se  residenti  all'estero,  alle  condizioni   di
reciprocita' sopra illustrate.
2. AUMENTO DEI LIVELLI DI REDDITO FAMILIARE IN PARTICOLARI CONDIZIONI
   DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
          I  livelli  di  reddito  familiare  sono aumentati di dieci
milioni  se  i  nuclei  familiari  interessati  comprendono  soggetti
maggiorenni   inabili   a   proficuo   lavoro  ovvero  minorenni  con
difficolta' persistenti a svolgere i compiti e  le  funzioni  proprie
della loro eta'.
          La  modifica apportata in merito dalla legge di conversione
riguarda i soggetti minorenni per  i  quali,  ai  fini  del  predetto
aumento   di   dieci   milioni,  e'  piu'  giustamente  prevista  una
particolare  condizione  di  incapacita'   anziche',   come   per   i
maggiorenni, uno stato di inabilita' a proficuo lavoro.
3. INCOMPATIBILITA' DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
          L'art. 2  in  questione,  nel  testo  modificato  dalla  L.
1988/153, stabilisce che:
"Per lo stesso nucleo familiare non puo' essere concesso piu'  di  un
assegno.  Per  i  componenti  il  nucleo  familiare  cui l'assegno e'
corrisposto, l'assegno stesso non e' compatibile con altro assegno  o
diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante."
          La   norma   ripropone  in  sostanza  la  disciplina  della
incompatibilita' vigente nella precedente normativa  tra  trattamenti
di  famiglia  diversi,  al  fine  di  evitare duplicazioni nella loro
erogazione  o  comunque  duplicazioni  nei  confronti  dei   medesimi
familiari  in  relazione  ai  quali  possono  spettare  i trattamenti
stessi.
          E' esclusa, pertanto, come nella precedente  normativa,  la
possibilita'  di  duplicare  lo  stesso  trattamento di famiglia (nel
caso, assegno per il  nucleo  familiare)  sia  che  lo  stesso  venga
richiesto,  a  diverso  titolo,  dallo  stesso  soggetto (ad esempio,
pensionato da lavoro dipendente che continui ad  esplicare  attivita'
di  lavoro  dipendente)  sia  invece  che venga richiesto da soggetti
diversi, cioe' dall'uno e dall'altro dei  coniugi  (ad  esempio,  uno
lavoratore dipendente, l'altro pensionato da lavoro dipendente).
          Del   pari   e'   esclusa  la  possibilita'  di  duplicare,
relativamente  ai  medesimi  familiari,  i  diversi  trattamenti   di
famiglia  eventualmente  spettanti  (nel  caso, assegno per il nucleo
familiare ed assegni familiari o analogo trattamento)  sia  che  essi
vengano richiesti,  a  diverso  titolo,  dallo  stesso  soggetto  (ad
esempio,  pensionato  da  lavoro  autonomo  che esplichi attivita' di
lavoro dipendente), sia invece che essi vengano richiesti da soggetti
diversi,  cioe'  dall'uno  e  dall'altro dei coniugi (ad esempio, uno
lavoratore dipendente, l'altro coltivatore diretto).  In  tali  casi,
comunque, permane la possibilita' di percepire il diverso trattamento
di famiglia (nel caso, assegni familiari o analogo trattamento) per i
familiari in relazione ai quali non si verifichi alcuna duplicazione,
cioe' per i familiari che  non  vengono  considerati  componenti  del
nucleo  familiare  ai  fini della corresponsione del relativo assegno
(ad esempio, figli ed equiparati maggiorenni studenti).
          Devono altresi' ritenersi tuttora operanti,  unitamente  ai
relativi criteri applicativi, le normative previste dall'art. 9 della
legge 9 dicembre 1977,  n.  903  (parita'  tra  uomo  e  donna  nella
percezione  del  trattamento  di  famiglia, in alternativa ovvero con
priorita' del genitore con il quale i figli  convivono)  e  dall'art.
211  della  legge 19 maggio 1975, n. 151 (diritto del coniuge cui, in
percepire  il  trattamento  di  famiglia  anche  sulla  posizione  di
titolarita'  del  diritto  dell'altro  coniuge  non  affidatario  dei
figli).
          Va  precisato  infine  che  tutti  gli  anzidetti  criteri,
riferiti ai coniugi nei confronti dei figli ed equiparati ex art.  38
del  D.P.R.  n.  818/1957, si applicano del pari ai genitori naturali
degli  stessi  che  non  siano  tra  loro  coniugati,  ad   eccezione
ovviamente di quelli concernenti le ipotesi di cui all'art. 211 della
legge n. 151/1975.
4. REDDITO FAMILIARE
          4.1 Non computabilita' di taluni emolumenti
          4.1.1 Indennita' di accompagnamento
          Con  precedente circolare in materia e' stato precisato che
le pensioni di guerra (in virtu' del loro carattere  risarcitorio)  e
le  indennita'  di  accompagnamento  (agli invalidi civili totalmente
inabili) di cui alla legge 11 febbraio  1980,  n.  18  (per  la  loro
natura   di   rimborso   forfettario  di  spese  vive  sostenute  dal
beneficiario) devono essere escluse dalla determinazione del  reddito
familiare ai fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia.
          Ad  integrazione  di quanto sopra, si chiarisce che debbono
del pari essere  escluse  dalla  anzidetta  determinazione  anche  le
analoghe indennita' di accompagnamento aventi la stessa natura, quali
ad esempio quelle corrisposte ai ciechi civili  assoluti,  ai  minori
invalidi  non  deambulanti,  ai  pensionati  di  inabilita' del Fondo
pensioni  lavoratori  dipendenti  e  delle  gestioni   speciali   dei
lavoratori  autonomi  non  deambulanti  o  bisognosi  di   assistenza
continua,  ai  titolari di pensioni privilegiate a carico dello Stato
affetti da una delle  mutilazioni  o  invalidita'  che  danno  titolo
all'assegno di super invalidita'.
          4.1.2 Trattamenti di famiglia comunque denominati
          I  redditi  da  lavoro debbono essere considerati al netto,
oltreche' dell'assegno per il nucleo familiare, anche  degli  assegni
familiari   e   delle  quote  di  maggiorazione  di  pensione.  Dalla
determinazione  del  reddito  familiare  vanno,  quindi,  esclusi   i
trattamenti di famiglia comunque denominati dovuti per legge.
          4.1.3 Indennita' di trasferta
          Le  indennita'  di trasferta, per la parte non eccedente il
limite previsto per  l'assoggettamento  ad  imposizione  fiscale  non
costituiscono reddito e, quindi, non vanno computate nel reddito, ne'
considerate tra i redditi esenti.
          4.2 Computabilita' di taluni redditi tra quelli da lavoro
              dipendente.
          4.2.1 Pensioni esenti dall'IRPEF
          Ai   fini   della  commisurazione  dei  redditi  da  lavoro
dipendente ad almeno  il  70%  del  reddito  complessivo  del  nucleo
familiare,  sono  da  annoverarsi tra i predetti redditi anche quelli
derivanti da pensione o assegni esenti dall'IRPEF, quali  ad  esempio
le pensioni sociali e le pensioni ed assegni agli invalidi civili, ai
ciechi civili ed ai sordomuti.
          4.2.2 Assegni periodici
          Rientrano tra i redditi  la  lavoro  dipendente  i  redditi
percepiti  per  assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge - ad
esclusione di  quelli  destinati  al  mantenimento  dei  figli  -  in
conseguenza  di  separazione legale o di annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura  in  cui
risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.
          Qualora   dal   provvedimento  giudiziale  non  risulti  la
ripartizione della somma destinata al mantenimento del coniuge e  dei
figli, detti assegni costituiscono reddito nella misura del 50%.
                            PARTE SECONDA
                        Istruzioni operative
5. DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE COMPRENDENTE FIGLI DI
   DIVORZIATI O SEPARATI LEGALMENTE O FIGLI NATURALI (PROPRI O DEL
   PROPRIO CONIUGE) LEGALMENTE RICONOSCIUTI DALL'ALTRO GENITORE
   OVVERO FIGLI DELL'ALTRO CONIUGE NATI DA PRECEDENTE MATRIMONIO
   SCIOLTO PER DIVORZIO OVVERO FRATELLI, SORELLE E NIPOTI
          La   corresponsione   da   parte   dei   datori  di  lavoro
dell'assegno per  il  nucleo  familiare  nei  casi  sopraindicati  e'
subordinata  all'autorizzazione  rilasciata,  sul  mod. ANF 43, dalla
competente Sede  dell'INPS.  A  tal  fine  dovra'  essere  presentata
apposita domanda redatta sul mod. ANF 42.
          La  anzidetta  autorizzazione  va comunque presentata anche
nei casi in cui sul modulo di domanda del trattamento di famiglia non
venga  rilasciata la dichiarazione del coniuge del richiedente (salvo
ovviamente che questi sia vedovo o  vedova  o  genitore  naturale  di
figli non riconosciuti dall'altro genitore).
          Alla  domanda  di autorizzazione deve essere, naturalmente,
allegata la documentazione  attestante  la  relativa  situazione  (ad
esempio:  certificato  di  stato di famiglia, sentenza di separazione
legale o di  divorzio,  certificato  di  morte  dei  genitori),  onde
consentire alla Sede dell'Istituto i necessari accertamenti.
          Nel  caso in cui i soggetti di cui trattasi siano inabili a
proficuo lavoro ovvero, se minorenni, abbiano persistenti difficolta'
a  svolgere  le funzioni ed i compiti propri della loro eta', occorre
allegare anche la documentazione di cui ai successivi paragrafi  6  o
7.
6. DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE COMPRENDENTE SOGGETTI
   MAGGIORENNI INABILI AD UN PROFICUO LAVORO
          Il   datore   di  lavoro  puo'  procedere  alla  erogazione
dell'assegno per il nucleo familiare, nei casi sopraindicati, solo se
la  domanda  e' corredata della documentazione attestante lo stato di
inabilita' dei soggetti maggiorenni  inabili.  In  particolare,  alla
stessa  deve  essere allegata, qualora non sia stata gia' presentata,
la certificazione (o copia autenticata della stessa) rilasciata dalle
competenti  Commissioni  sanitarie delle USL (1) o dalle preesistenti
Commissioni sanitarie provinciali, attestante  la  totale  inabilita'
(invalidita'  al 100%) del soggetto menomato ovvero copia autenticata
dei certificati di pensione per i titolari di pensione di  inabilita'
a  carico  dell'INPS  (2)  o  di  rendita  per  inabilita' permanente
assoluta a carico dell'INAIL.
          In  mancanza  della  predetta  documentazione,  la  domanda
dovra'  essere corredata dell'autorizzazione rilasciata, sul mod. ANF
43, dalla  competente  Sede  dell'INPS.  A  tal  fine  dovra'  essere
presentata  alla  stessa  Sede apposita richiesta, compilata sul mod.
ANF 42, corredata della certificazione medica di  parte,  redatta  su
mod. SS 3/AF, attestante lo stato di inabilita'.
7. DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE COMPRENDENTE SOGGETTI
       MINORENNI NELLE PREVISTE CONDIZIONI DI INCAPACITA'
          Il   datore   di   lavoro   puo'  procedere  all'erogazione
dell'assegno per il nucleo familiare, nei casi sopraindicati, solo se
la  domanda  e'  corredata  della  documentazione  attestante  per  i
minorenni in  questione  l'esistenza  di  difficolta'  persistenti  a
svolgere  i  compiti  e  le  funzioni  proprie  della  loro  eta'. In
particolare, alla stessa deve essere allegata, qualora non sia  stata
gia'   presentata,  la  certificazione  (o  copia  autenticata  della
stessa), rilasciata dalle competenti Commissioni sanitarie delle  USL
(1)  o  dalle  preesistenti Commissioni sanitarie provinciali, da cui
risulti il  riconoscimento  delle  condizioni  previste  dalla  legge
11febbraio  1980,  n.  18,  per  il  conseguimento dell'indennita' di
accompagnamento concessa per gli invalidi civili  totalmente  inabili
che  si  trovino  nella  impossibilita'  di  deambulare senza l'aiuto
permanente di un accompagnatore  o  che,  non  essendo  in  grado  di
compiere   gli   atti   quotidiani   della  vita,  hanno  bisogno  di
un'assistenza continua  ovvero  il  riconoscimento  delle  condizioni
previste dagli artt. 2 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, per il
conseguimento dell'assegno concesso per i minori non deambulanti.
          In  mancanza  della  predetta  documentazione,  la  domanda
dovra'  essere corredata dell'autorizzazione rilasciata, sul mod. ANF
43, dalla competente Sede dell'INPS.
A tal  fine  dovra'  essere  presentata  alla  stessa  Sede  apposita
richiesta,  compilata sul mod. ANF 42, corredata della certificazione
medica di parte, redatta su mod. SS  3/AF,  attestante  lo  stato  di
salute come richiesto dalla legge.
8. DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE COMPRENDENTE FAMILIARI
   RESIDENTI ALL'ESTERO DI CITTADINO STRANIERO
          La  corresponsione  dell'assegno per il nucleo familiare ai
cittadini  stranieri,  nel  cui  nucleo  familiare   siano   compresi
familiari     residenti     all'estero     (3),     e'    subordinata
all'autorizzazione, rilasciata su mod. ANF 43  dalla  Sede  dell'INPS
nella cui circoscrizione il lavoratore presta la propria attivita'. A
tal fine dovra' essere presentata apposita domanda redatta  sul  mod.
ANF 42.
          Al  mod.  ANF  42  deve  essere,  naturalmente, allegata la
documentazione ordinaria  prescritta  per  le  varie  situazioni  (v.
precedenti punti 5, 6 e 7) nonche' il certificato di cittadinanza del
richiedente.  Laddove  esistano  specifici   formulari,   si   potra'
ovviamente far ricorso ad essi; come e' il caso, ad esempio, del mod.
E  404, che sostituisce - nel quadro della normativa comunitaria - la
certificazione medica attestante lo stato di inabilita' dei  soggetti
interessati.
          In  tutti  i  casi,  dovra'  essere acclusa, in aggiunta al
certificato di stato di famiglia rilasciato dagli  uffici  anagrafici
italiani   per   i   soggetti  residenti  in  Italia,  un'equivalente
documentazione estera per i familiari che risiedono in altri Stati.
          Per i congiunti residenti in uno degli Stati  membri  della
C.E.E., potra' essere utilizzato anche l'apposito formulario E 401.
          Qualora   vengano   prodotte   certificazioni   particolari
rilasciate in base alla legislazione  locale,  esse  dovranno  essere
munite  di attestazione del competente Ufficio Consolare italiano che
faccia fede della loro validita' alla stregua delle leggi  locali  o,
se  del  caso, della circostanza, che esse rappresentino l'unico modo
possibile per certificare in un determinato Stato le varie situazioni
di fatto o di diritto contemplate dalla legislazione italiana.
          Per  la  documentazione  della  situazione  reddituale  dei
cittadini  stranieri  residenti  all'estero  restano  applicabili  le
vigenti istruzioni.
                              * * * * *
          I datori di lavoro, per il momento ed in attesa di apposite
istruzioni, dovranno conservare i modd. ANF 88/89  e  ANF-var  88/89,
presentati  dai  lavoratori per la corresponsione dell'assegno per il
nucleo familiare relativamente al periodo 1'  luglio  1988/30  giugno
1989.
                                        IL DIRIGENTE LA SEDE
-------------------------
(1) A  seguito  dell'entrata in vigore dell'art. 3 del D.L. 30 maggio
    1988, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 26  luglio
    1988,   n.   291,   la   competenza   in  materia  e'  attribuita
    alle"Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra  e
    di invalidita' civile".
(2) Si  richiama  l'attenzione  sulla  circostanza  che  al  fine  in
    argomento non interessano le pensioni di invalidita' concesse  in
    base alla normativa precedente l'entrata in vigore della legge 12
    giugno  1984,  n.  222   ("Revisione   della   disciplina   della
    invalidita'  pensionabile"),  ne'  gli  assegni  di   invalidita'
    concessi a norma della predetta legge, ma soltanto le pensioni di
    inabilita' previste dalla stessa legge per i casi di  assoluta  e
    permanente   impossibilita'   a   svolgere   qualsiasi  attivita'
    lavorativa (invalidita' al 100%). La denominazione della pensione
    in  godimento  e'  rilevabile dal frontespizio del certificato di
    pensione su cui essa viene prestampata con dicitura in chiaro.
(3) Tenuto  conto  degli  strumenti  internazionali  attualmente   in
    vigore,  devono  essere  conteggiati  fra i componenti del nucleo
    familiare  i  congiunti,  residenti  all'estero,   di   cittadini
    stranieri  appartenenti  a  Stati  membri delle Comunita' Europee
    nonche' ai seguenti Paesi: Austria, Capo Verde, Jersey e le isole
    del  Canale, Jugoslavia, Liechtenstein, Principato di Monaco, San
    Marino, Svizzera e Tunisia.
    Per  quanto  si  riferisce  ai  cittadini  tunisini con familiari
    residenti in Tunisia, si sottolinea che dovranno  essere  esclusi
    dal  novero  dei  componenti il nucleo familiare i figli oltre il
    quarto (infatti, in base all'apposita convenzione,  non  possono,
    essere presi in considerazione piu' di quattro figli).

Circolare 29 del 9 febbraio 1988

Oggetto:
Legge 4 marzo 1987, n. 88, artt. 3 e 4 - Accreditamento di contributi figurativi per periodi di prestazioni antitubercolari anteriori al 1' gennaio 1952.

1) Innovazioni introdotte dall'art. 3
          La  legge 4 marzo 1987, n. 88 (1), recante provvedimenti in
favore dei tubercolotici, contiene, all'art. 3, una  disposizione  in
materia  di  accreditamenti  figurativi  che  sostituisce il 4' comma
dell'art. 4 della legge  4  aprile  1952,  n.  218,  gia'  sostituito
dall'art. 7 della legge 6 agosto 1975, n. 419 (2).
          L'innovazione  introdotta  dal citato art. 3 consiste nella
estensione retroattiva del beneficio  dell'accreditamento  figurativo
per  "TBC"  anche  ai  periodi  anteriori al 1' gennaio 1952, purche'
successivi al 26 ottobre  1935  (3)  -  fermi  restando  i  requisiti
contributivi richiesti (cfr. punto 3) circ. n. 406 C. e V. - n. 53544
Prs. - n. 8987 O. del 28 giugno 1976 in "Atti ufficiali" pag. 1432).
          Per la pratica attuazione di tale articolo, si precisa  che
l'accreditamento   di  periodi  pregressi  connessi  con  prestazioni
antitubercolari  non  a   carico   dell'assicurazione   "TBC"   resta
subordinato  alla  presentazione  di  apposita  domanda  e  di idonea
documentazione, secondo quanto previsto al punto 4)  della  circ.  n.
372 C. e V. del 27 gennaio 1975 (4).
          Dovra'   invece   essere  effettuata,  sia  a  domanda  che
d'ufficio, ogni volta che se ne presenti  l'occasione,  la  copertura
figurativa  dei  pregressi  periodi  di  prestazioni  a  carico della
assicurazione "TBC".
          Si  precisa  a  tale   riguardo   che   beneficiari   dell'
accreditamento  possono  essere  anche  i  superstiti  dei lavoratori
deceduti anteriormente all'entrata in vigore della legge n.  88/1987,
in  quanto titolari di una facolta' loro propria e non acquisita iure
ereditario.
          I contributi accreditati ai sensi dell'art. 3  della  legge
in esame sono equiparati - per espressa previzione della norma - alla
contribuzione effettiva e, come tali, sono da  considerare  utili  ai
fini  del  diritto e della misura della pensione, ivi compresa quella
di anzianita'.
          Ne discende che le domande di pensione diretta,indiretta  o
di  riversibilita',  dipendenti in sede amministrativa o giudiziaria,
devono essere  definite  tenendo  conto  degli  eventuali  contributi
accreditabili ai sensi della disposizione in esame.
          Inoltre,  devono essere riesaminate ed accolte, a richiesta
degli  interessati,  le  domande  di   prestazione,   gia'   definite
negativamente per mancanza dei requisiti contributivi ed assicurativi
con provvedimento ancora  soggetto  a  gravame  amministrativo  o  ad
azione  giudiziaria,  per  l'accoglimento  delle  quali  i contributi
figurativi ex art. 3 siano determinanti.
          La norma nulla dispone  in  ordine  alla  decorrenza  degli
effetti  dei  contributi  figurativi  in argomento i quali, pertanto,
sono da considerare utili dalla data di entrata in vigore della legge
n. 88/1987 (2 aprile 1987).
          Di  conseguenza, le prestazioni da liquidare con il computo
determinante  della   contribuzione   per   periodi   di   assistenza
antitubercolare  anteriore  al 1' gennaio 1952 devono essere concesse
con la decorrenza di legge e, comunque, da data non anteriore  al  1'
maggio  1987 (primo giorno del mese successivo a quello di entrata in
vigore della citata legge n. 88).
          Nei casi in cui l'accreditamento sia richiesto da  soggetti
gia'   titolari   di  prestazioni  pensionistiche  -  dirette  ed  ai
superstiti, autonome e supplementari, supplementi di pensione -  deve
procedersi  alla  ricostituzione di esse con effetto dal primo giorno
del mese successivo a quello di entrata in  vigore  della  legge  (1'
maggio   1987),  ove  si  tratti  di  prestazione  avente  decorrenza
anteriore a tale data,  ovvero  con  effetto  dalla  stessa  data  di
decorrenza  della  prestazione, ove quest'ultima sia successiva al 1'
maggio 1987.
2) Oneri finanziari connessi con gli accreditamenti figurativi
          L'art. 4 della legge n. 88  contiene  disposizioni  per  la
copertura,  a  carico  della  gestione  per  la  "tbc",  degli  oneri
derivanti dagli accreditamenti figurativi pregressi in argomento.
          I  trasferimenti  finanziari   connessi   con   prestazioni
antitubercolari  erogate  dall'INPS,  di cui al 1' comma del suddetto
art. 4, non si riflettono, per il momento,  sugli  adempimenti  delle
Sedi periferiche.
          Per  il calcolo e il trasferimento, dalla gestione "tbc" al
F.P.L.D., degli oneri afferenti periodi di prestazioni non  a  carico
dell'INPS,  le  disposizioni  contenute  nel  2'  comma  dell'art.  4
riproducono quella gia' in vigore per  i  periodi  successivi  al  1'
gennaio 1952.
          Si  richiamano,  pertanto,  le  istruzioni  precedentemente
impartite e, in particolare, quelle contenute nella circolare n.  621
R.C.V. - n. 301 B. del 1' giugno 1983 (5).
3) Adempimenti contabili
          La  rilevazione  contabile degli oneri per l'accreditamento
di contributi figurativi, conseguenti a  prestazioni  antitubercolari
per periodi anteriori all'1' gennaio 1952, sara' effettuata ai conti,
gia' in essere, TBC 32/40 e FPR 22/40, (vedi circ. n.  621  R.C.V.  -
301 B. gia' citata).
                                      IL DIRETTORE GENERALE
                                              FASSARI
--------------
(1) V. "Atti ufficiali" 1987, pag.  535.
(2) V. "Atti ufficiali" 1975, pag. 1692.
(3) Data di entrata in vigore del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827.
(4) V. "Atti ufficiali" 1975, pag.  262.
(5) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 1535.

Circolare 171 del 4 agosto 1988

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 21 MARZO 1988, N. 86 CONVERTITO, CON
         MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 20 MAGGIO 1988, N. 160. CASSA
         INTEGRAZIONE GUADAGNI DEGLI OPERAI DELL'INDUSTRIA.
          IL  DECRETO-LEGGE  21  MARZO  1988,  N. 86, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 20 MAGGIO 1988, N. 160,  PUBBLICATA  NELLA
GAZZETTA  UFFICIALE  N.  118  DEL  21  MAGGIO  1988,  ALL'ARTICOLO  8
INTRODUCE RILEVANTI INNOVAZIONI  NELLA  DISCIPLINA  DEGLI  INTERVENTI
STRAORDINARI  DELLA  CASSA  INTEGRAZIONE  GUADAGNI DEGLI OPERAI DELL'
INDUSTRIA, CHE DI SEGUITO SI ILLUSTRANO.
1) CONTRIBUTO ADDIZIONALE
          IL  PRIMO  COMMA  DISPONE  CHE  LE IMPRESE CHE SI AVVALGONO
DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA SONO IN OGNI
CASO  TENUTE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE DI CUI ALL'ART.
12, NUMERO 2), DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1975, N. 164 (1),  NELLA  MISURA
DEL  4,5  PER CENTO DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE CORRISPOSTA AI PROPRI
DIPENDENTI, RIDOTTA AL 3 PER CENTO PER LE IMPRESE  FINO  A  CINQUANTA
DIPENDENTI.
          INOLTRE  IL  SECONDO  COMMA  ABROGA L'ARTICOLO 21, QUINTO E
SESTO COMMI, DELLA LEGGE  N.  675/77  (2),  IN  BASE  AI  QUALI,  FRA
L'ALTRO,  L'ONERE  DEL  CONTRIBUTO ADDIZIONALE ERA POSTO A CARICO DEL
FONDO PER LA MOBILITA' DELLA MANO D'OPERA SU ESPRESSA  AUTORIZZAZIONE
CONTENUTA NEL DECRETO MINISTERIALE.
          RISPETTO  ALLA  NORMA DI CUI ALL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE N.
164, IL RICHIAMATO PRIMO COMMA PREVEDE LA ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DEL
VERSAMENTO  DEL  CONTRIBUTO  DI  CUI  TRATTASI;  DIFATTI L'ART. 12 SU
CITATO ESCLUDEVA DALL'AREA SOGGETTA ALLA IMPOSIZIONE  DEL  CONTRIBUTO
ADDIZIONALE  GLI  EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI MENTRE IL PRIMO
COMMA IN ESAME STABILISCE CHE LE IMPRESE SONO  TENUTE  AL  VERSAMENTO
"IN OGNI CASO".
          CAMBIA  NEL  CONTEMPO L'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA IN QUANTO, IN
LUOGO DELL'ALIQUOTA DELL'8 O DEL 4  PER  CENTO  DELL'AMMONTARE  DELLE
INTEGRAZIONI  SALARIALI  CORRISPOSTE,  SONO STABILITE LE ALIQUOTE DEL
4,5 E DEL 3 PER CENTO RISPETTIVAMENTE  PER  LE  IMPRESE  CHE  ABBIANO
OLTRE I 50 DIPENDENTI OVVERO 50 O UN NUMERO INFERIORE DI DIPENDENTI.
          DALL'OBBLIGO DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE SONO
COMUNQUE ESONERATI, AI SENSI DEL COMMA 8 DELL'ARTICOLO IN ESAME,  GLI
INTERVENTI   STRAORDINARI   CONCESSI   IN  BASE  ALL'ARTICOLO  1  DEL
DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE 1984, N. 726, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE 19 DICEMBRE 1984, N. 863 (3) (CONTRATTI DI SOLIDARIETA').
          PER  QUANTO ATTIENE LA PORTATA DELLA DISPOSIZIONE DI CUI AL
COMMA 8 BIS, CHE ESCLUDE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA DI CUI
AL 1' COMMA, LE SOCIETA' DI REIMPIEGO DEI LAVORATORI COSTITUITE DALLA
GEPI,  LE  SOCIETA'  SOTTOPOSTE  ALLA  PROCEDURA  DI  AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA  NONCHE' LE IMPRESE SOTTOPOSTE A PROCEDURE CONCORSUALI,
IVI COMPRESA L'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, E QUELLE CHE SI AVVALGONO
DEGLI  INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 501/1977 (4), SI FA RISERVA DI
ISTRUZIONI IN PROPOSITO.
          AI SENSI DEL CITATO COMMA 8, L'OBBLIGO DEL  VERSAMENTO  DEL
CONTRIBUTO  ADDIZIONALE RIGUARDA LE DOMANDE DI INTEGRAZIONE SALARIALE
PRESENTATE  SUCCESSIVAMENTE  ALLA  DATA  DI  ENTRATA  IN  VIGORE  DEL
DECRETO-LEGGE  N.  86 (23 MARZO 1988) ED I RELATIVI PERIODI CHE SIANO
SUCCESSIVI ALLA PREDETTA DATA.
          AL RIGUARDO SI PRECISA CHE LA DOMANDA CUI SI FA RIFERIMENTO
NELLE  VARIE  DISPOSIZIONI  DI  CUI ALL'ART. 8 NON PUO' CHE ESSERE LA
DOMANDA PRESENTATA AGLI UFFICI  DEL  MINISTERO  DEL  LAVORO  E  DELLA
PREVIDENZA  SOCIALE  AL  FINE DI PROMUOVERE LA EMANAZIONE DEL DECRETO
MINISTERIALE CONCESSIVO DEL  TRATTAMENTO  DI  INTEGRAZIONE  SALARIALE
STRAORDINARIA.
          PERTANTO   NEL   TESTO   STESSO  DEL  DECRETO  E'  INDICATO
ESPLICITAMENTE SE SULLE INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE  DI  CUI
E'  AUTORIZZATO  IL  PAGAMENTO  L'IMPRESA  E'  TENUTA  A  VERSARE  IL
CONTRIBUTO ADDIZIONALE.
          CIRCA  LE  MODALITA'  PER  IL  VERSAMENTO  DEL   CONTRIBUTO
ADDIZIONALE  PREVISTO DAL DECRETO-LEGGE N. 86 NON VI SONO PARTICOLARI
MODALITA' PER LE IMPRESE CHE CORRISPONDONO LE INTEGRAZIONI  SALARIALI
AVVALENDOSI DEL SISTEMA DEL CONGUAGLIO (MOD. DM 10/M).
          PER   QUANTO   RIGUARDA   IL   VERSAMENTO   DEL  CONTRIBUTO
ADDIZIONALE SULLE INTEGRAZIONI  SALARIALI  STRAORDINARIE  DI  CUI  SI
CHIEDE  IL  PAGAMENTO  DIRETTO A CURA DELL'ISTITUTO, SI FA RISERVA DI
SUCCESSIVE ISTRUZIONI.
2) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
          CON L'ABROGAZIONE DEL QUINTO E SESTO COMMI DELL'ARTICOLO 21
DELLA  LEGGE  N.  675/77, PREVISTA DAL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 8,
CESSA L'INTERVENTO DEL FONDO PER LA MOBILITA' DELLA MANO  D'OPERA  AI
FINI  DEL  RIMBORSO  DELLE  QUOTE  DI  TRATTAMENTO  DI  FINE RAPPORTO
MATURATE NEL CORSO DEL PERIODO INTEGRATO.
          E'  FATTO  COMUNQUE  SALVO  IL  DISPOSTO  DELL'ARTICOLO  2,
SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1972, N. 464 (5); TUTTAVIA, SULLA
SITUAZIONE NORMATIVA VENUTASI A DETERMINARE, SOPRATTUTTO IN RELAZIONE
ALLA  TIPOLOGIA  DI  TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE INTRODOTTA
DALLA LEGISLAZIONE SUCCESSIVA ALLA LEGGE N. 464 E IN PARTICOLARE ALLE
IPOTESI  CONTEMPLATE  ESPRESSAMENTE  DALL'ARTICOLO  21 DELLA LEGGE N.
675, SI  E'  IN  ATTESA  DI  ACQUISIRE  LE  DIRETTIVE  DEL  DICASTERO
COMPETENTE.
          ANCHE  PER  LA NORMA DI CUI AL SECONDO COMMA L'APPLICAZIONE
E' STABILITA PER LE DOMANDE PRESENTATE SUCCESSIVAMENTE ALLA  DATA  DI
ENTRATA  IN  VIGORE  DEL  DECRETO-LEGGE,  PER  CUI SI RICHIAMA QUANTO
PRECISATO AL PRECEDENTE PUNTO 1).
          PER QUANTO RIGUARDA IN PARTICOLARE IL  DISPOSTO  DEL  COMMA
2-BIS,  IL  QUALE MODIFICA L'ARTICOLO 1 - COMMA 5 - DEL DECRETO-LEGGE
30 OTTOBRE 1984, N. 726, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE  19
DICEMBRE 1984, N. 863, SI EVIDENZIA CHE E' POSTO A CARICO DELLA CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI L'ONERE DELLE QUOTE DI ACCANTONAMENTO  RELATIVE
ALLA  RETRIBUZIONE  PERSA  A  SEGUITO  DELLA RIDUZIONE DELL'ORARIO DI
LAVORO  (CONTRATTI  DI  SOLIDARIETA').  TALE  ONERE,  ESSENDO   STATO
INTRODOTTO  DALLA  LEGGE  DI  CONVERSIONE,  VA RIFERITO ALLE QUOTE DI
TRATTAMENTO MATURATE DAL 21 MAGGIO 1988, DATA DI  ENTRATA  IN  VIGORE
DELLA LEGGE ANZIDETTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3.
3) CRISI ECONOMICHE SETTORIALI E LOCALI
          IL 2' COMMA DELL'ARTICOLO 8 ABROGA LA LETTERA A) DEL N.  2)
DELL'ARTICOLO  1  DELLA  LEGGE 20 MAGGIO 1975, N. 164, CONCERNENTE LE
CRISI ECONOMICHE, SETTORIALI E LOCALI.
          ANCHE PER TALE DISPOSIZIONE L'APPLICAZIONE E' STABILITA PER
LE  DOMANDE PRESENTATE SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE
DEL DECRETO-LEGGE.
4) REQUISITO OCCUPAZIONALE
          IL  3'  COMMA  DELL'ARTICOLO  8  SUBORDINA L'AMMISSIONE DEL
LAVORATORE AL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE AL  CONSEGUIMENTO
DI  UNA  ANZIANITA'  DI  SERVIZIO  PRESSO  L'IMPRESA DESTINATARIA DEL
PROVVEDIMENTO DI  AUTORIZZAZIONE  DEL  TRATTAMENTO  STRAORDINARIO  DI
INTEGRAZIONE  SALARIALE  DI  ALMENO 90 GIORNI, ALLA DATA DI RICHIESTA
DEL TRATTAMENTO.
          TALE DISPOSIZIONE NON SI  APPLICA  TUTTAVIA,  ALLE  IMPRESE
INDICATE  NEL PRIMO PERIODO DEL COMMA 8-BIS (SOCIETA' SOTTOPOSTE ALLA
PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E  SOCIETA'  DI  REIMPIEGO
DEI  LAVORATORI COSTITUITE DALLA GEPI); PER GLI INTERVENTI RIENTRANTI
NELL'AMBITO  DELLA  LEGGE  N.  501/1977  (CRISI   OCCUPAZIONALI   DEL
MEZZOGIORNO)  CONTINUANO, INVECE, AD ESSERE IN VIGORE LE DISPOSIZIONI
DI CUI AL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 1987, N. 244 (6) (V.  IN  PROPOSITO
LE  ISTRUZIONI  IMPARTITE CON CIRCOLARE N. 2204 G.S. N. 7800 O. DEL 3
AGOSTO 1987, IN "ATTI UFFICIALI" PAG. 2084).
          PER LA VERIFICA DEL  REQUISITO  IN  QUESTIONE,  LE  IMPRESE
INDICHERANNO  LA  DATA  DI  ASSUNZIONE  SUL  MOD.  I.G.  STR/AUT.  IN
CORRISPONDENZA DELLA LETTERA B).
          LE IMPRESE, PER LE QUALI NON E'  AUTORIZZATO  IL  PAGAMENTO
DIRETTO,  INVIERANNO  UN  APPOSITO  ELENCO DEI LAVORATORI BENEFICIARI
DELLE PRESTAZIONI, CONTENENTE OLTRE ALLE GENERALITA' ED ALLA DATA  DI
ASSUNZIONE DEGLI STESSI LAVORATORI, IL PERIODO INTEGRATO, LA SOMMA DA
PERCEPIRE  E  LA  FIRMA  DA   VALERE   QUALE   SOTTOSCRIZIONE   DELLA
DICHIARAZIONE  CHE  DURANTE  IL  PERIODO MEDESIMO NON E' STATA SVOLTA
ATTIVITA'  (AUTONOMA  E  SUBORDINATA)  LAVORATIVA  NE'   SONO   STATE
PERCEPIRE  PRESTAZIONI PREVIDENZIALI INCOMPATIBILI O INCUMULABILI CON
LE INTEGRAZIONI SALARIALI.
          LE SEDI AVRANNO CURA DI EFFETTUARE GLI OPPORTUNI  RISCONTRI
E  DI  INVIARE  COPIA  DELL'ELENCO  DELL'ISPETTORATO  PROVINCIALE DEL
LAVORO.
5) INCOMPATIBILITA' FRA INTEGRAZIONE SALARIALE E LAVORO
          IL  LAVORATORE  CHE SVOLGE ATTIVITA' AUTONOMA O SUBORDINATA
DURANTE IL PERIODO DI AMMISSIONE ALL'INTEGRAZIONE  SALARIALE  NON  HA
DIRITTO  ALLE  INTEGRAZIONI  SALARIALI  PER  LE  GIORNATE  DI  LAVORO
EFFETTUATE.
          LA DISPOSIZIONE, DETTATA  DAL  4'  COMMA  DELL'ARTICOLO  8,
CONFERMA  LA INTERPRETAZIONE FINORA DATA DALL'ISTITUTO ALL'ARTICOLO 3
DEL  D.L.  LGT.  N.  788/1945,  SECONDO  CUI  L'INCOMPATIBILITA'  FRA
INTEGRAZIONE  SALARIALE  E  ATTIVITA'  LAVORATIVA  SUSSISTE  SIA  PER
L'ATTIVITA' PRESTATA IN FORMA SUBORDINATA CHE PER  QUELLE  SVOLTA  IN
FORMA AUTONOMA.
          LA DISPOSIZIONE DEL 4' COMMA  DELL'ARTICOLO  8  HA  PORTATA
GENERALE  E  TROVA,  QUINDI,  APPLICAZIONE  SIA  PER  LE INTEGRAZIONI
SALARIALI ORDINARIE CHE PER I TRATTAMENTI STRAORDINARI.
6) DECADENZA DAL DIRITTO ALLE INTEGRAZIONI SALARIALI
          IL  5'  COMMA  DELL'ARTICOLO  8  COMMINA  LA  DECADENZA DAL
DIRITTO ALLA PRESTAZIONE NEL CASO IN CUI IL LAVORATORE NON ABBIA DATA
PREVENTIVA  COMUNICAZIONE  ALLA  SEDE  PROVINCIALE  DELL'ISTITUTO  IN
MERITO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA IN  CONCOMITANZA  CON
IL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE.
          SI    RITIENE    DI   DOVER   SOTTOLINEARE   IN   PROPOSITO
L'OPPORTUNITA' CHE IL LAVORATORE, PRIMA  DI  INTRAPRENDERE  ATTIVITA'
AUTONOMA  O  ALLE DIPENDENZE DI TERZI, OTTENGA IL PREVENTIVO CONSENSO
DEL PROPRIO DATORE DI LAVORO IN RELAZIONE ALLA PERMANENZA DEL VINCOLO
CONNESSO AL RAPPORTO DI LAVORO IN ATTO.
          E'  APPENA  IL  CASO  DI  PRECISARE CHE DALLA DATA INIZIALE
DELL'ATTIVITA' DENUNCIATA DEVE  ESSERE  SOSPESO  IL  PAGAMENTO  DELLE
INTEGRAZIONI  SALARIALI  E QUESTO POTRA' ESSERE RIPRISTINATO SOLTANTO
AL TERMINE DELL'ATTIVITA' STESSA OVE NON NE RICORRANO LE CONDIZIONI.
          IN EFFETTI, LA  COMUNICAZIONE  PREVISTA  DAL  5'  COMMA  E'
FINALIZZATA  UNICAMENTE  AD EVITARE LA DECADENZA (PERDITA DEL DIRITTO
ALLE PRESTAZIONI PER TUTTO IL PERIODO DELLA CONCESSIONE) DI CUI  ALLA
NORMA  IN ESAME, OLTRE NATURALMENTE A PROMUOVERE L'ASSOLVIMENTO DEGLI
OBBLIGHI CONTRIBUTIVI OVE NE RICORRANO I PRESUPPOSTI.  E'  QUINDI  DA
ESCLUDERE    TASSATIVAMENTE   CHE   L'ISTITUTO,   A   SEGUITO   DELLA
COMUNICAZIONE, POSSA RILASCIARE UNA QUALSIASI  AUTORIZZAZIONE  ACCHE'
IL  LAVORATORE  POSSA  CUMULARE  IL  REDDITO  DA  LAVORO  AUTONOMO  O
DIPENDENTE CON LE INTEGRAZIONI SALARIALI.
          NATURALMENTE L'IPOTESI IN CUI IL LAVORATORE BENEFICIARIO DI
TRATTAMENTO  DI  INTEGRAZIONE  SALARIALE  ABBIA  OMESSO DI COMUNICARE
PREVENTIVAMENTE   ALLA   COMPETENTE   SEDE   DELL'ISTITUTO   L'INIZIO
DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' LAVORATIVA PUO' RISCONTRARSI IN OCCASIONE
DI ACCERTAMENTO ISPETTIVO,  MA  ANCHE  "A  POSTERIORI",  IN  SEDE  DI
ACCREDITAMENTO  DELLA  CONTRIBUZIONE  FIGURATIVA PER PERIODI DI CASSA
INTEGRAZIONE OD IN ALTRA UTILE OCCASIONE.
          ANCHE LA DISPOSIZIONE  DEL  5'  COMMA  DELL'ARTICOLO  8  HA
PORTATA  GENERALE E TROVA QUINDI APPLICAZIONE SIA PER LE INTEGRAZIONI
SALARIALI ORDINARIE CHE PER I TRATTAMENTI STRAORDINARI.
          DATA  LA  RILEVANZA  DEGLI  EFFETTI  CHE   DERIVANO   DALLA
PRESTAZIONE DI ATTIVITA' LAVORATIVA SENZA LA PREVENTIVA COMUNICAZIONE
ALLA  SEDE  COMPETENTE  DELL'ISTITUTO  (PERDITA  DEL   DIRITTO   ALLE
INTEGRAZIONI   SALARIALI   PER   L'INTERA  DURATA  DELLA  CONCESSIONE
INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA E DURATA DELL'ATTIVITA' SVOLTA) APPARE
QUANTO MAI OPPORTUNA UN'AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE VERSO I DATORI DI
LAVORO AFFINCHE', IN OCCASIONE  DELLA  MESSA  IN  CASSA  INTEGRAZIONE
GUADAGNI  DEI PROPRI DIPENDENTI, LI RENDANO EDOTTI DELLA NORMATIVA IN
PAROLA.
7) CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
          IN  BASE  AL  SETTIMO  COMMA  DELL'ARTICOLO IN ESAME, PER I
LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO  MENTRE  SONO
IN  ATTO  SOSPENSIONI DAL LAVORO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE
12 AGOSTO 1977, N. 675, E' DOVUTO ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI UN
CONTRIBUTO  MENSILE PARI AL 7 PER CENTO DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO
DI INTEGRAZIONE SALARIALE NELLA MISURA MASSIMA DETERMINATA  AI  SENSI
DELLA LEGGE 13 AGOSTO 1980, N. 427 (7).
          SI   ILLUSTRANO   DI   SEGUITO   LE   PRINCIPALI  NOTE  CHE
CARATTERIZZANO LA NUOVA CONTRIBUZIONE DOVUTA PER I LAVORATORI ASSUNTI
CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO.
     A)  L'OBBLIGO  CONTRIBUTIVO E' PREVISTO IN FUNZIONE DEL CONCORSO
DI DUE CIRCOSTANZE: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE  E  LAVORO
STIPULATO  IN  DATA  SUCCESSIVA  AL  31  MARZO  1988  IN  PRESENZA DI
SOSPENSIONE DAL LAVORO DI DIPENDENTI DELLA MEDESIMA IMPRESA AI  SENSI
DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE N. 675/1977.
     PER IL CASO IN CUI L'IMPRESA SIA COSTITUITA  DA  DIVERSE  UNITA'
PRODUTTIVE, SI FA RISERVA DI SUCCESSIVE ISTRUZIONI.
     B)  L'OBBLIGO  CONTRIBUTIVO  CESSA  ALLORQUANDO  SI  RISOLVA  IL
RAPPORTO DI FORMAZIONE E LAVORO OVVERO VENGA MANO LA SOSPENSIONE  DAL
LAVORO  IN  CONSEGUENZA  DELLA RIPRESA DI ATTIVITA' DELL'IMPRESA, DEL
PASSAGGIO  DALLA  SOSPENSIONE  AL  LAVORO  AD  ORARIO  RIDOTTO,   DEL
LICENZIAMENTO DEI LAVORATORI SOSPESI.
     C)  NEL  CASO  IN  CUI  IL  NUMERO  DEI  LAVORATORI  ASSUNTI CON
CONTRATTO DI FORMAZIONE ECCEDA QUELLO DEI LAVORATORI SOSPESI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE N. 675/1977, IL CONTRIBUTO E' DOVUTO SOLO
PER UN NUMERO DI  LAVORATORI  PARI  A  QUEST'ULTIMO.  SI  RINNOVA  AL
RIGUARDO  LA  RISERVA  DI  ISTRUZIONI  PER  QUANTO ATTIENE LE IMPRESE
ARTICOLARE IN DUE O PIU' UNITA' PRODUTTIVE.
     D) LA MISURA DEL CONTRIBUTO E' DEL  7  PER  CENTO  DA  CALCOLARE
SULL'IMPORTO   MASSIMO   MENSILE  DEL  TRATTAMENTO  STRAORDINARIO  DI
INTEGRAZIONE SALARIALE.
          SI FA RISERVA DI ISTRUZIONI SULLE MODALITA' DI VERSAMENTO.
                                        IL DIRETTORE GENERALE
                                               FASSARI
---------------------
(1) V. "ATTI UFFICIALI" 1975, PAG. 1127.
(2) V. "ATTI UFFICIALI" 1977, PAG. 1902.
(3) V. "ATTI UFFICIALI" 1984, PAG. 3603.
(4) V. "ATTI UFFICIALI" 1977, PAG. 1304.
(5) V. "ATTI UFFICIALI" 1972, PAG. 1936.
(6) V. "ATTI UFFICIALI" 1987, PAG. 1503.
(7) V. "ATTI UFFICIALI" 1980, PAG. 2194.

Circolare 240 del 3 dicembre 1988

ALLEGATI N. 2
OGGETTO: ART. 8 DEL D.L. 21 MARZO 1988 N. 86 CONVERTITO, CON
         MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 20 MAGGIO 1988, N. 160. CASSA
         INTEGRAZIONE GUADAGNI DEGLI OPERAI DELL'INDUSTRIA.
         CONTRIBUTO ADDIZIONALE  E CONTRIBUTO PER I CONTRATTI DI
         FORMAZIONE E LAVORO. ISTRUZIONI OPERATIVE E CONTABILI.
         VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI.
          A  PARZIALE  SCIOGLIMENTO  DELLE  RISERVE  CONTENUTE  NELLA
CIRCOLARE   N.  171  DEL  4.8.1988  (1)  SI  FORNISCONO  LE  SEGUENTI
ISTRUZIONI.
A) CONTRIBUTO ADDIZIONALE
          SI RIBADISCE CHE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA  DI  CONTRIBUTO
ADDIZIONALE,   CONTENUTE   NEL   D.L.   N.   86/88   (2),   ATTENGONO
ESCLUSIVAMENTE  ALLE  INTEGRAZIONI   SALARIALI   STRAORDINARIE,   IVI
COMPRESE QUELLE RELATIVE AI SETTORI DELL'EDILIZIA ED AFFINI. NULLA E'
PERTANTO  INNOVATO  IN  MATERIA  DI  CONTRIBUTO   ADDIZIONALE   SULLE
INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE E RELATIVE ALIQUOTE.
          COME  GIA'  PRECISATO  CON  LA  CITATA CIRCOLARE N. 171, LE
NUOVE DISPOSIZIONI SI APPLICANO ALLE DOMANDE PRESENTATE A PARTIRE DAL
23  MARZO  1988  E  PER PERIODI DECORRENTI DALLA SETTIMANA IN CORSO A
TALE DATA. PERTANTO, CONTINUANO AD APPLICARSI LA NORMATIVA PREVIGENTE
ED  I  BENEFICI  DI  CUI  ALL'ART.21 DELLA LEGGE N.675/77 (3), PER LE
CONCESSIONI RELATIVE A DOMANDE PRESENTATE PRIMA  DELL'ANZIDETTA  DATA
OVVERO  A  PERIODI  ANTERIORI  ALLA SETTIMANA DI CUI SOPRA, QUANDO LA
CORRISPONDENTE DOMANDA SIA STATA PRESENTATA DOPO IL 22 MARZO 1988.
          L'OBBLIGO  DEL  VERSAMENTO  DEL  CONTRIBUTO,   COME   SOPRA
DEFINITO,  SUSSISTE  IN  OGNI  CASO DI INTERVENTO STRAORDINARIO DELLA
CIG, CON ESCLUSIONE PERALTRO DEI TRATTAMENTI RELATIVI A CONTRATTI  DI
SOLIDARIETA',  DI  QUELLI  EX  LEGE  N.  501/77  (4)  E  DEGLI  ALTRI
ESPRESSAMENTE INDICATI NELL'ART.8, COMMA 8 BIS, DELLA LEGGE N. 160/88
(5) (IMPRESE SOTTOPOSTE A PROCEDURE CONCORSUALI, SOCIETA' GEPI).
1. MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MOD. DM10/M PER IL CONGUAGLIO
   DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE E PER IL VERSAMENTO
   DEL RELATIVO CONTRIBUTO ADDIZIONALE.
          SI  PREMETTE  CHE  LE  ISTRUZIONI CHE SEGUONO DEVONO ESSERE
APPLICATE A FAR TEMPO DAL PERIODO DI  PAGA  IN  CORSO  ALLA  DATA  DI
SPEDIZIONE  ALLE  AZIENDE  DELLE  ISTRUZIONI  STESSE, OVVERO DAL MESE
SUCCESSIVO.
1.1. INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE SOGGETTE AL CONTRIBUTO
     ADD.LE NELLA MISURA PREVISTA DALL'ART. 8, COMMA 1 D.L. 86/88.
          PER    IL    CONGUAGLIO    DELLE   INTEGRAZIONI   SALARIALI
STRAORDINARIE I DATORI DI LAVORO SI ATTERRANNO  ALLE  ISTRUZIONI  CHE
SEGUONO:
          -  INDICHERANNO  GLI  IMPORTI  DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI
STRAORDINARIE, SOGGETTE AL CONTRIBUTO ADDIZIONALE DEL 4,5% OVVERO DEL
3%  (PER  LE IMPRESE FINO A 50 DIPENDENTI), CONGIUNTAMENTE PER OPERAI
ED IMPIEGATI, NEL QUADRO "D" DEL MODELLO  DM10/M,  IN  CORRISPONDENZA
DEL  RIGO  40,  CHE  ASSUME  IL  NUOVO  SIGNIFICATO  DI  INTEGRAZIONI
SALARIALI  STRAORDINARIE  PER  OPERAI  ED   IMPIEGATI   SOGGETTE   AL
CONTRIBUTO DEL 4,5% O DEL 3%.
          INOLTRE,  NEL  QUADRO  "F", IN CORRISPONDENZA DEI RIGHI 64,
65,  66,  67,  INDICHERANNO,  NELLA  PRIMA  COLONNA  IL   NUMERO   DI
AUTORIZZAZIONE  CIG  E,  NELLA  TERZA  COLONNA,  IL  NUMERO DELLE ORE
CONGIUNTAMENTE PER OPERAI E IMPIEGATI.
          - INDICHERANNO L'IMPORTO DEI RATEI DI COMPETENZE ANNUALI  O
PERIODICHE,  RELATIVI ALLE INTEGRAZIONI SALARIALI SOGGETTE ALLE NUOVE
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE, IN UNO DEI RIGHI  IN  BIANCO  DEL  QUADRO  "D"
SUCCESSIVI  AL  RIGO  53,  CON  IL CODICE DI NUOVA ISTITUZIONE "F600"
PRECEDUTO DALLA DICITURA "RATEI CIG STR. SOGG. CTR. ADD.LE".
          NON DOVRA' ESSERE PIU' UTILIZZATO IL RIGO  FISSO  41  E  LA
QUARTA  COLONNA  DEL QUADRO "F" IN CORRISPONDENZA DEI RIGHI 64 - 65 -
66 - 67.
1.2. INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE SOGGETTE AL REGIME
     CONTRIBUTIVO PRECEDENTE AL DL 21 MARZO 1988, N. 86.
          A)  INTEGRAZIONI  SALARIALI  STRAORDINARIE  SOGGETTE   ALLE
PRECEDENTI ALIQUOTE CONTRIBUTIVE:
          -   INDICHERANNO  L'IMPORTO  DELLE  EVENTUALI  INTEGRAZIONI
SALARIALI ANCORA SOGGETTE  ALLE    PRECEDENTI  ALIQUOTE  CONTRIBUTIVE
DELL'8%  E  DEL  4%,  OVVERO  DEL  5% PER LE AZIENDE EDILI E LAPIDEE,
CONGIUNTAMENTE PER OPERAI ED IMPIEGATI, IN UNO DEI  RIGHI  IN  BIANCO
DEL  QUADRO  "D",  SUCCESSIVI  AL  RIGO  53, PRECEDUTO DALLA DICITURA
"INTEGR. SAL. STRAORD." E DAL CODICE DI NUOVA ISTITUZIONE "G300".
          INOLTRE, NEL QUADRO "F" DEL MOD. DM10/M, IN  CORRISPONDENZA
DEI  RIGHI  64,  65,  66,  67,  INDICHERANNO, NELLA PRIMA COLONNA, IL
NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE E, NELLA TERZA COLONNA,  IL  NUMERO  DELLE
ORE CONGIUNTAMENTE PER OPERAI ED IMPIEGATI; INDICHERANNO L'IMPORTO DI
EVENTUALI RATEI DI COMPETENZE ANNUALI  O  PERIODICHE,  RELATIVE  ALLE
STESSE  INTEGRAZIONI SALARIALI, IN UNO DEI RIGHI IN BIANCO DEL QUADRO
"D", SUCCESSIVI AL RIGO 53, PRECEDUTO  DALLA  DICITURA  "  RATEI  CIG
STRAORD. SOGG. CTR. ADD." E DAL CODICE "F700".
          B)  INTEGRAZIONI  SALARIALI  STRAORDINARIE GIA' ESCLUSE DAL
CONTRIBUTO   ADDIZIONALE   IN   QUANTO   RIFERITE   AD   EVENTI   NON
OGGETTIVAMENTE EVITABILI.
          I SEGUENTI CODICI DEL QUADRO "D":
          CODICE G500  INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORD. OPERAI NON
                       SOGGETTA CONTR. ADD.LE
          CODICE H200  INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORD. IMPIEGATI
                       NON SOGGETTA AL CONTRIBUTO ADDIZIONALE
          CODICE F800  RATEI INTEGR. SALAR. STRAORD. NON SOGGETTA AL
                       CONTRIBUTO ADDIZIONALE
PREVISTI   PER  L'INDICAZIONE  DELLE  INTEGRAZIONI  STRAORDINARIE  IN
EPIGRAFE, SARANNO ANCORA UTILIZZATI  LIMITATAMENTE  ALLE  CONCESSIONI
CHE  RIENTRANO  NELLA  PRECEDENTE  NORMATIVA, TENENDO PRESENTE CHE, A
PARTIRE DALLE DENUNCE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 1989, CON IL CODICE
"G500"  SARANNO  CONGIUNTAMENTE INDICATE LE INTEGRAZIONI SALARIALI IN
OGGETTO SIA PER GLI OPERAI CHE PER GLI IMPIEGATI.
          DA TALE DATA, PERTANTO, NON DOVRA' ESSERE  PIU'  UTILIZZATO
IL CODICE "H200".
          PER  LA  COMPILAZIONE  DEL  QUADRO  F VALGONO LE ISTRUZIONI
INDICATE AL PRECEDENTE PUNTO 1.1.
          C) INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE IL  CUI  CONTRIBUTO
ADDIZIONALE  ERA  POSTO  A  CARICO  DEL  FONDO PER LA MOBILITA' DELLA
MANODOPERA:
          I SEGUENTI CODICI DEL QUADRO "D":
          CODICE N500: IMPORTO INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE
                       OPERAI L. 12 AGOSTO 1977 N. 675
          CODICE N600: IMPORTO INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE
                       IMPIEGATI L. 12 AGOSTO 1977 N. 675
          CODICE N700: RATEI STRAORD. CIG L. 675/77
PREVISTI   PER  L'INDICAZIONE  DELLE  INTEGRAZIONI  STRAORDINARIE  IN
EPIGRAFE, SARANNO ANCORA UTILIZZATI  LIMITATAMENTE  ALLE  CONCESSIONI
CHE  RIENTRANO  NELLA  PRECEDENTE  NORMATIVA, TENENDO PRESENTE CHE, A
PARTIRE DALLE DENUNCE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 1989, CON IL CODICE
"N500"  SARANNO  CONGIUNTAMENTE INDICATE LE INTEGRAZIONI SALARIALI IN
OGGETTO SIA PER GLI OPERAI CHE PER GLI IMPIEGATI.
          DA TALE DATA, PERTANTO, NON DOVRA' ESSERE  PIU'  UTILIZZATO
IL CODICE "N600".
          PER  LA  COMPILAZIONE  DEL  QUADRO  F VALGONO LE ISTRUZIONI
INDICATE AL PRECEDENTE PUNTO 1.1.
1.3.  INTEGRAZIONI  SALARIALI  STRAORDINARIE  NON  SOGGETTE  AL  CTR.
ADDIZIONALE (ART. 8, COMMI 8, SECONDO PERIODO E 8 BIS, DELLA LEGGE N.
160/88).
          LE AZIENDE,  INDICHERANNO  L'IMPORTO  DELLA  INDENNITA'  IN
QUESTIONE,  CONGIUNTAMENTE  PER OPERAI ED IMPIEGATI, IN UNO DEI RIGHI
IN BIANCO DEL QUADRO "D" DEL MOD.  DM10/M,  SUCCESSIVI  AL  RIGO  53,
PRECEDUTO  DALLA  DICITURA  "INTEGR.  SALAR. STRAORD. NON SOGG" E DAL
CODICE DI NUOVA ISTITUZIONE "G600".
          INOLTRE, NEL QUADRO "F" DEL MOD. DM10/M, IN  CORRISPONDENZA
DEI  RIGHI  64,  65,  66,  67,  INDICHERANNO, NELLA PRIMA COLONNA, IL
NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE E, NELLA TERZA COLONNA,  IL  NUMERO  DELLE
ORE CONGIUNTAMENTE PER OPERAI ED IMPIEGATI.
          L'IMPORTO  DI  EVENTUALI  RATEI  DI  COMPETENZE  ANNUALI  O
PERIODICHE SARA' INDICATO IN UNO DEI RIGHI IN BIANCO DEL  QUADRO  "D"
DEL  MOD.  DM10/M,  SUCCESSIVI  AL  RIGO 53, PRECEDUTO DALLA DICITURA
"RATEI CIG STRAORD. NON SOGG"  A  DAL  CODICE  DI  NUOVA  ISTITUZIONE
"F500".
1.4. VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE
          PER   IL   VERSAMENTO  DEL  CONTRIBUTO  ADDIZIONALE,  SULLE
INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE POSTE A CONGUAGLIO, I DATORI  DI
LAVORO SI ATTERRANNO ALLE ISTRUZIONI CHE SEGUONO:
          - INDICHERANNO L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE  DOVUTO
NELLA  MISURA  DEL  4,5%  OVVERO  DEL  3%  (PER  LE IMPRESE FINO A 50
DIPENDENTI) IN UNO DEI RIGHI DEL QUADRO "C" PRECEDUTO DALLA  DICITURA
"CONTR. ADD. CIG. STRAORD." E DAL CODICE DI NUOVA ISTITUZIONE "E400".
CON LE STESSE MODALITA'  SARA'  INDICATO  IL  CONTRIBUTO  ADDIZIONALE
SULLE  INTEGRAZIONI  SALARIALI  PER  GLI  INTERVENTI  STRAORDINARI IN
FAVORE DELLE AZIENDE DELL'EDILIZIA E LAPIDEE PRECEDENTEMENTE SOGGETTE
AL CONTRIBUTO DEL 5%.
          -  INDICHERANNO L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE ANCORA
DOVUTO NELLE PRECEDENTI MISURE DELL'8% E DEL 4%, IN UNO DEI RIGHI DEL
QUADRO  "C"  CON  IL  PREVISTO CODICE "E500" PRECEDUTO DALLA DICITURA
"CONTR. ADD. CIG. STRAORD.".
          - INDICHERANNO L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE, ANCORA
DOVUTO  NELLA  PRECEDENTE  MISURA  DEL 5%, SULLE INTEGRAZIONI PER GLI
INTERVENTI STRAORDINARI  IN  FAVORE  DELLE  AZIENDE  DELL'EDILIZIA  E
LAPIDEE,  IN  UNO  DEI  RIGHI  DEL  QUADRO "C" CON IL PREVISTO CODICE
"E900" PRECEDUTO DALLA DICITURA "CONTR. ADD. CIG. STRAORD. EDILIZIA".
1.5. CODIFICAZIONE DELLE AZIENDE
          AL  FINE  DI   INDIVIDUARE,   NELL'AMBITO   DELLE   AZIENDE
DELL'EDILIZIA E LAPIDEE, QUELLE FINO A CINQUANTA DIPENDENTI, E' STATO
ISTITUITO IL NUOVO CODICE DI AUTORIZZAZIONE "1J"  CHE  DOVRA'  ESSERE
ATTRIBUITO ALLE AZIENDE IN QUESTIONE A PARTIRE DAL 1  DICEMBRE 1988.
1.6. REGOLARIZZAZIONE PERIODI PREGRESSI
          I  DATORI DI LAVORO CHE ABBIANO GIA' POSTO A CONGUAGLIO SUL
MOD. DM10/M INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE  SOGGETTE  AI  SENSI
DELLA  NUOVA NORMATIVA AL CONTRIBUTO EX LEGE 164/75, POTRANNO VERSARE
LE SOMME DOVUTE A TITOLO DI CONTRIBUTO ADDIZIONALE NON  OLTRE  IL  20
FEBBRAIO  1989  (CON  CONSEGUENTE  POSSIBILITA' DI PAGARE IL PREDETTO
CONTRIBUTO CON IL MOD. DM10/M DEL MESE DI DICEMBRE OVVERO DEL MESE DI
GENNAIO  DA PRESENTARE, RISPETTIVAMENTE, ENTRO IL 20 GENNAIO ED ENTRO
IL 20 FEBBRAIO).
          TALE  IMPORTO  DOVRA'  ESSERE  MAGGIORATO  DEGLI  INTERESSI
LEGALI MATURATI NEL PERIODO COMPRESO TRA LA DATA DI SCADENZA DEL MOD.
DM10/M CON IL QUALE E'  STATO  POSTO  A  CONGUAGLIO  L'IMPORTO  DELLA
INTEGRAZIONE   SALARIALE   STRAORDINARIA  E  LA  DATA  IN  CUI  VIENE
EFFETTUATO IL VERSAMENTO  DEL RELATIVO CONTRIBUTO ADDIZIONALE.
          A TAL FINE LE AZIENDE OPERERANNO NEL MODO SEGUENTE:
          - INDICHERANNO L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE IN  UNO
DEI  RIGHI  IN  BIANCO DEL QUADRO "C" PRECEDUTO DALLA DICITURA "VERS.
CONTR. ADD.LE CIG" E DAL CODICE DI NUOVA ISTITUZIONE "E401".
          - INDICHERANNO L'IMPORTO DEGLI INTERESSI LEGALI, COME SOPRA
DETERMINATI,  IN  UNO  DEI  RIGHI IN BIANCO DEL QUADRO "C", PRECEDUTO
DALLA DICITURA "VERS. ONERI ACCESSORI" E DAL CODICE "Q900".
          QUALORA I MOD. DM  10/M  DI  CUI  SOPRA  E'  CENNO  VENGANO
PRESENTATI  OLTRE  LA  DATA  DEL  20  FEBBRAIO  1989  DOVRANNO ESSERE
PRETESE, IN LUOGO DEGLI INTERESSI LEGALI, LE SOMME AGGIUNTIVE SECONDO
I CRITERI FISSATI DALL'ART. 4 COMMI 1 E 2 DELLA LEGGE 48/88 (6).
          LE SEDI AVRANNO CURA DI VERIFICARE, IN OCCASIONE DI ACCESSI
ISPETTIVI, O, COMUNQUE, DI CONTROLLI SULL'OPERATO DELLE  AZIENDE,  LA
REGOLARITA' DEGLI ADEMPIMENTI EFFETTUATI.
          EVENTUALI   SUCCESSIVE   REGOLARIZZAZIONI  DOVRANNO  ESSERE
EFFETTUATE CON LA PROCEDURA DI CUI ALLA CIRCOLARE N. 51059 RCV  -  N.
1089  EAD  - N. 7763 O. DEL 14 NOVEMBRE 1986 (7), MEDIANTE VERSAMENTO
DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE MAGGIORATO  DELLE  SANZIONI  CIVILI  NELLA
MISURA CORRENTE.
2. MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE IN CASO DI
   EROGAZIONE DIRETTA DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI DA PARTE
   DELL'INPS.
          LE SEDI DOVRANNO INVIARE AI DATORI DI  LAVORO  INTERESSATI,
PER  RACCOMANDATA,  L'APPOSITA  LETTERA MOD. CA1 (ALL.1) EMESSA DALLA
PROCEDURA DI PAGAMENTO  DIRETTO  DELLA  CIG  STRAORDINARIA  E  DATATA
AUTOMATICAMENTE  CON LA STESSA DATA DELLA VALUTA DEGLI ASSEGNI EMESSI
A FAVORE DEI LAVORATORI.
          A TALE LETTERA DOVRA' ESSERE ALLEGATO UN BOLLETTINO DI C.C.
POSTALE  IN CUI, A CURA DELLE SEDI MEDESIME, OLTRE AD ESSERE INDICATO
IL NUMERO DI C.C.POSTALE PREVISTO PER GLI INCASSI VARI,  L'IMPORTO  E
LA   ESATTA  DENOMINAZIONE  DELL'AZIENDA  CHE  VERSA,  DEVONO  ESSERE
RIPORTATI, SUL RETRO DEL CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO IL  NUMERO  DI
MATRICOLA  AZIENDALE, LA DATA DEL D.M. DI AUTORIZZAZIONE, IL CONTO DI
IMPUTAZIONE CIS 00/23 DI NUOVA ISTITUZIONE (V. ALL. 2),  LA  DATA  DI
SCADENZA DEL PAGAMENTO, (30 GIORNI) DA DETERMINARSI IN BASE ALLA DATA
DELLA LETTERA MOD. CA1.
          IL PREDETTO PAGAMENTO DEVE ESSERE CONSIDERATO A  TUTTI  GLI
EFFETTI  UN  OBBLIGO  CONTRIBUTIVO  POSTO  A  CARICO DELLE AZIENDE E,
PERTANTO,  IL  MANCATO  ADEMPIMENTO  NEL  PREDETTO  TERMINE  COMPORTA
L'APPLICAZIONE DELLE SOMME ACCESSORIE SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI
(VEDI ART. 4 L. 48/88).
          IN  TAL  CASO  LE SANZIONI CIVILI DOVRANNO ESSERE CALCOLATE
CON RIFERIMENTO AL PERIODO CHE HA INIZIO DAL GIORNO  SUCCESSIVO  ALLA
DATA  DI  SCADENZA DEL CITATO TERMINE DI TRENTA GIORNI FINO ALLA DATA
DI EFFETTIVO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE.
          PER I PAGAMENTI GIA' EFFETTUATI E RELATIVI A PERIODI DI CIG
SUCCESSIVI  ALLA  DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA NORMA (SEMPRE
CHE LE AZIENDE INTERESSATE  NON  BENEFICIANO  DELL'ESENZIONE  DI  CUI
ALL'ARTICOLO  8/BIS  LEGGE N.160 ), LE SEDI PROVVEDERANNO A CALCOLARE
L'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE ED A CHIEDERNE  IL  PAGAMENTO,
ASSEGNANDO IL TERMINE DI 30 GIORNI PER IL RELATIVO VERSAMENTO.
          A  TAL  FINE  LE SEDI DOVRANNO INVIARE ALLE AZIENDE IL MOD.
CA1, COMPILATO  MANUALMENTE  CON  GLI  OPPORTUNI  ADATTAMENTI  ED  IL
BOLLETTINO  DI  C/C  POSTALE  COMPLETO  DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
ANZIDETTE E RECANTE ALTRESI', SUL  RETRO,  L'IMPORTO  DEL  CONTRIBUTO
          IN  OGNI CASO, QUALORA L'AZIENDA NON EFFETTUI IL VERSAMENTO
DELLA SOMMA RICHIESTA NEL TERMINE ASSEGNATO, DOVRANNO  APPLICARSI  LE
SANZIONI  CIVILI  PER  IL PERIODO DECORRENTE DAL GIORNO SUCCESSIVO AL
TERMINE ANZIDETTO A QUELLO DELL'EFFETTIVO PAGAMENTO.
B) CONTRIBUTO PER I CONTRATTI DI FORMAZIONE
          PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 7
DEL DL 86/88, I  DATORI  DI  LAVORO  INDICHERANNO  IL  CONTRIBUTO  IN
QUESTIONE  IN  UNO  DEI RIGHI DEL QUADRO "C" PRECEDUTO DALLA DICITURA
"CONTR. ART. 8, COMMA 7 DL 86/88" E DAL CODICE DI  NUOVA  ISTITUZIONE
"E100".
          LE SEDI AVRANNO CURA DI VERIFICARE, IN OCCASIONE DI ACCESSI
ISPETTIVI, O, COMUNQUE, DI CONTROLLI SULL'OPERATO DELLE  AZIENDE,  LA
REGOLARITA' DEGLI ADEMPIMENTI EFFETTUATI.
C) ISTRUZIONI CONTABILI
1. DATORI DI LAVORO TENUTI ALLA DENUNCIA-RENDICONTO DI MOD. DM 10/M
          LE INNOVAZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE IN OGGETTO, ESAMINATE
NEL  PUNTO  A.1.  DELLA  PRESENTE  CIRCOLARE,  NON  HANNO  COMPORTATO
L'APERTURA DI NUOVI CONTI.
          SI E' RESO NECESSARIO, INVECE, ISTITUIRE I NUOVI CONTI  CIS
21/12  E CIS 21/72 (V. ALL. 2), PER LA RILEVAZIONE DEL CONTRIBUTO PER
I CONTRATTI DI FORMAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO B).
          IL PROGRAMMA DI RIPARTIZIONE CONTABILE DELLA PROCEDURA  DM,
APPOSITAMENTE  AGGIORNATO, MOVIMENTERA' I DIVERSI CONTI A SECONDA DEI
RIGHI O CODICI UTILIZZATI DAI DATORI DI LAVORO INTERESSATI.
2. INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE PAGATE DIRETTAMENTE
   DALL'INPS.
          A  CAUSA  DEL  CRESCENTE  AUMENTO  DEL RICORSO AL PAGAMENTO
DIRETTO,  DA  PARTE  DELL'ISTITUTO,  DELLE   INTEGRAZIONI   SALARIALI
STRAORDINARIE  ED  AL  CONSEGUENTE  SORGERE DEL CREDITO NEI CONFRONTI
DELLE AZIENDE INTERESSATE PER IL  CONTRIBUTO  ADDIZIONALE  DA  QUESTE
DOVUTE,  E'  SORTA  LA  NECESSITA'  DI  RILEVARE TALE CREDITO FIN DAL
MOMENTO DELLA RICHIESTA DI VERSAMENTO FATTA DALL'ISTITUTO  AI  DATORI
DI LAVORO.
          A  TAL  FINE  LA PROCEDURA DEI PAGAMENTI CIG, APPOSITAMENTE
AGGIORNATA, PROVVEDE AD EMETTERE, PER OGNI MODELLO CA1, UN  BIGLIETTO
CONTABILE  PER  LA RILEVAZIONE DEL CREDITO, CON MOVIMENTO IN DARE DEL
CONTO DI NUOVA ISTITUZIONE CIS 00/23 (V. ALL. 2), CHE  DOVRA'  ESSERE
ASSISTITO  DA  PARTITARIO,  ED  IN  AVERE DEI CONTI CIS 21/73 E/O CIS
21/03.
          IL BIGLIETTO CONTABILE CONTERRA' TRA L'ALTRO, TUTTI I  DATI
NECESSARI PER LA GESTIONE DEL CREDITO STESSO, E CIOE':
          - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA;
          - ESTREMI DEL DECRETO MINISTERIALE;
          - IMPORTO.
          IL  REPARTO  COMPETENTE PER LA CONTABILITA', AL RICEVIMENTO
DELLA CONTABILE DI ACCREDITO ALLEGATA AI  BOLLETTINI  DI  VERSAMENTO,
EFFETTUATE  LE  RILEVAZIONI  PREVISTE  DALLA  PROCEDURA DEI MOVIMENTI
FINANZIARI ED AGGIORNATO IL PARTITARIO RELATIVO AL CONTO  CIS  00/23,
DOVRA' TRASMETTERE I SUDDETTI BOLLETTINI AL REPARTO COMPETENTE PER LE
PRESTAZIONI  CIG  PER  GLI  ULTERIORI  ADEMPIMENTI  CONNESSI  CON  LA
VERIFICA DELL'ESATTO E TEMPESTIVO PAGAMENTO, E PER LA LORO DEFINITIVA
ARCHIVIAZIONE.
          NEL CASO IN CUI L'AZIENDA NON  PROVVEDA  AD  EFFETTUARE  IL
PAGAMENTO  DI  QUANTO  DOVUTO,  LA  SEDE  DOVRA'  INVIARE, OLTRE ALLA
DIFFIDA, UN BOLLETTINO DI C/C POSTALE PER IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI
CIVILI  IN  CUI  DOVRA'  ESSERE  INDICATO, TRA L'ALTRO, SUL RETRO, IL
CONTO DI NUOVA ISTITUZIONE CIS 24/20 (V.  ALL.  2),  PRECEDUTO  DALLA
DIZIONE  "SANZ. CIV.". AL RICEVIMENTO DELLA CONTABILE DI ACCREDITO IL
REPARTO  CONTABILITA',  EFFETTUATE  LE  OPERAZIONI   PREVISTE   DALLA
PROCEDURA  DEI  FLUSSI  DI  CASSA,  MOVIMENTANDO IN AVERE IL SUDDETTO
CONTO, INVIERA' I BOLLETTINI AL REPARTO PER LE PRESTAZIONI CIG PER  I
SUCCESSIVI ADEMPIMENTI.
          INFINE  PER  QUANTO  RIGUARDA LA SISTEMAZIONE CONTABILE DEL
CONTRIBUTO ADDIZIONALE SUI  PAGAMENTI  GIA'  EFFETTUATI,  RELATIVI  A
PERIODI  DI  CIG  SUCCESSIVI  ALLA  DATA  DEL  20 MARZO 1988, LE SEDI
DOVRANNO EFFETTUARE LE SEGUENTI RILEVAZIONI CONTABILI:
          A)  AI  FINI  DELLO  STORNO  DEL  CREDITO  PER   CONTRIBUTO
ADDIZIONALE  GIA'  RILEVATO  NEI CONFRONTI DEL FONDO PER LA MOBILITA'
DELLA MANO D'OPERA:
          CIS 22/08        A        CIS 00/08
          B)  PER  LA  RILEVAZIONE   DEL   CREDITO   PER   CONTRIBUTO
ADDIZIONALE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA:
          CIS 00/23        A        CIS 21/73 (O CIS 21/03)
          AL RICEVIMENTO DELLA CONTABILE DI ACCREDITO, CON ALLEGATI I
BOLLETTINI DI VERSAMENTO, DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE  LE  RILEVAZIONI
PREVISTE  DALLA  PROCEDURA  DEI  MOVIMENTI FINANZIARI MOVIMENTANDO IN
AVERE IL CONTO:
          - CIS 00/23 PER L'IMPORTO DEL CREDITO DEL CONTRIBUTO
            ADDIZIONALE.
          I  BOLLETTINI IN PAROLA DOVRANNO ESSERE, QUINDI, INVIATI AL
REPARTO COMPETENTE PER I SUCCESSIVI ADEMPIMENTI.
                                        IL DIRETTORE GENERALE F.F.
                                                  BILLIA
-----------------------------
(1) V. "ATTI UFFICIALI" 1988, PAG. 2036.
(2) V. "ATTI UFFICIALI" 1988, PAG. 681.
(3) V. "ATTI UFFICIALI" 1977, PAG. 1902.
(4) V. "ATTI UFFICIALI" 1977, PAG. 1304.
(5) V. "ATTI UFFICIALI" 1988, PAG. 1117.
(6) V. "ATTI UFFICIALI" 1988, PAG. 507.
(7) V. "ATTI UFFICIALI" 1986, PAG. 2275.
=====================================================================
                                                  ALLEGATO 1
                                                  MOD. CA1
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE       DATA    /   /
SEDE DI .....................
REPARTO ..................... ----------------------------
MATR. AZ. .............
C.S.C.    .........                        SPETT. AZIENDA
                                           ..........................
RACCOMANDATA A.R.                          .........................
                                           ...  .....................
ALLEGATI N.1
OGGETTO: INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE EROGATE IN ESECUZIONE
         DEL DECRETO MINISTERIALE DI AUTORIZZAZIONE DEL   /   /   :
         - RICHIESTA CONTRIBUTO ADDIZIONALE EX LEGE 164/75.
          AI   SENSI   DEL   D.L.  21.03.88  N.  86  CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 20.05.88 N. 160, CODESTA AZIENDA  E' TENUTA
AL    VERSAMENTO  DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE CALCOLATO SULL'AMMONTARE
LORDO    DELLE  INTEGRAZIONI  SALARIALI  STRAORDINARIE   EROGATE   AL
PERSONALE DIPENDENTE PER PERIODI SUCCESSIVI AL 20.03.88.
          CONSEGUENTEMENTE,  IN  RIFERIMENTO  AL  PAGAMENTO  ESEGUITO
DIRETTAMENTE DA QUESTO ISTITUTO IN DATA   /  /    ,  CODESTA  AZIENDA
DEVE VERSARE LA SOMMA DI L. ......... CORRISPONDENTE AL   ,   % DELLE
INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE EROGATE.
          IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI L.  .............  DEVE  ESSERE
EFFETTUATO  ENTRO  30  GIORNI  DALLA  DATA  DELLA  PRESENTE  MEDIANTE
L'ALLEGATO BOLLETTINO DI C/C POSTALE  CON AVVERTENZA CHE  IN CASO  DI
RITARDO    O MANCATO ADEMPIMENTO SARANNO APPLICATE LE MISURE PREVISTE
IN MATERIA DI INOTTEMPERANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI.
                                           IL DIRIGENTE IL REPARTO
====================================================================
                                                  ALLEGATO 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI (ALLEGATO DI CUI ALLA LETTERA-CIRCOLARE
N. 97 I.B. - N. 398 D.S.E.A.D. DEL 30 DICEMBRE 1976) ... OMISSIS ...

Circolare 156 del 12 luglio 1988

OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia e maternita' in favore dei
         lavoratori italiani occupati in Paesi extra-comunitari con i quali non
         vigono accordi di sicurezza sociale: D.L. 31 luglio 1987, n. 317,
         convertito con modifiche dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
PREMESSA
     Con  sentenza  n.  369  del 19 dicembre 1985 la Corte Costituzionale aveva
dichiarato, come e' noto, l' illegittimita' costituzionale  dell'  art.  1  del
R.D.L.  4  ottobre  1935,  n.  1827,  nella parte in cui, limitando il campo di
azione dell' INPS al territorio nazionale, veniva di fatto ad  escludere  dall'
obbligo  delle  assicurazioni  sociali  i  lavoratori  italiani  occupati, alle
dipendenze di imprese italiane, in Paesi extra-comunitari con i quali non erano
in vigore accordi di sicurezza sociale.
     Sulla scorta dell' anzidetta pronuncia, ed al fine di  estendere  ai  sog-
getti  in  epigrafe  la  tutela  previdenziale  in  atto per la generalita' dei
lavoratori occupati in Italia, erano stati via via emanati i  seguenti  provve-
dimenti normativi:
     - D.L. 18 novembre 1986 n. 761 (entrato in vigore il 20 novembre 1986);
     - D.L. 17 gennaio 1987, n. 6 (entrato in vigore il 19 gennaio 1987);
     - D.L. 1 aprile 1987, n. 130 (entrato in vigore il 4 aprile 1987);
     - D.L. 1 giugno 1987, n. 211 (entrato in vigore il 3 giugno 1987);
tutti decaduti per mancata conversione nei termini, ai quali  aveva  da  ultimo
fatto  seguito  il D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni ed
integrazioni nella legge 3 ottobre 1987, n. 398.
     Premesso  che la legge in questione fa comunque salvi gli effetti prodotti
ed i rapporti giuridici insorti sulla base dei sopraelencati  decreti  (1),  si
illustrano  di  seguito,  con specifico riferimento all' area delle prestazioni
economiche di malattia e di maternita'  ,  gli  aspetti  salienti  della  nuova
normativa  prevista a favore dei lavoratori di cui trattasi, facendo riserva di
successive istruzioni non appena saranno perfezionate le necessarie intese  con
il Ministero degli Affari Esteri (vedi piu' avanti).
1) LAVORATORI AVENTI DIRITTO
     Ai sensi dell' art. 1  della  norma  in  oggetto,  sono  obbligatoriamente
iscritti  all' assicurazione per le prestazioni economiche di malattia e mater-
nita' , ed hanno  quindi  titolo  alle  correlate  indennita'  a  carico  dello
Istituto,  i lavoratori italiani - appartenenti, ovviamente, ai settori ed alle
categorie aventi diritto secondo la normativa in vigore sul  territorio  nazio-
nale  -  operanti  all'  estero,  in Paesi extra-comunitari con cui non sono in
vigore accordi di sicurezza sociale, i quali siano alle dipendenze  dei  datori
di lavoro italiani o stranieri appresso individuati.
     I datori di lavoro in questione, tenuti all' applicazione  della  predetta
normativa sono:
     a) quelli italiani o anche stranieri, residenti, domiciliati o  aventi  la
propria  sede,  anche  secondaria, nel territorio nazionale, che, per l' esecu-
zione di opere commesse o attivita' comunque lavorative nei Paesi  sopra  indi-
cati,  si  avvalgono  appunto  di  lavoratori italiani appositamente assunti in
Italia o trasferiti all' estero;
     b)  le  Societa'  costituite  all' estero, sia con partecipazione italiana
(persone fisiche o giuridiche) di controllo ai sensi del  I  comma  dell'  art.
2359  del  Codice  Civile  (2),  sia con partecipazione - diretta o indiretta -
minoritaria, ma in misura complessivamente superiore ad un quinto del  capitale
sociale,  che utilizzano l' anzidetto personale per gli stessi fini negli Stati
summenzionati.
     Hanno altresi' diritto alle  prestazioni  di  cui  trattasi  i  lavoratori
italiani  emigrati,  la  cui  assunzione  venga fatta direttamente nei suddetti
Paesi extra-comunitari da ditte aventi i requisiti di cui sopra e'  cenno  (3).
Non  rientrano per contro nella sfera di applicazione della presente normativa,
oltre ai lavoratori inviati all' esterno in trasferta (4) (ai quali si  applica
percio'  la  normativa  generale,  salvo quanto precisato in ordine alla misura
dell' indennita'  di  trasferta  assoggettabile  a  contributo,  peraltro  gia'
applicabile  alla  contribuzione di malattia ai sensi dell' art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41 in "Atti Ufficiali" pag. 337), quelli  assunti  o  tra-
sferiti  dalla Pubblica Amministrazione, nonche' i marittimi italiani imbarcati
su navi battenti bandiera straniera e gli appartenenti  a  personale  di  volo,
dipendenti dai datori di lavoro suindicati.
2) ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE SANITARIA E LIQUIDAZIONE DELL' INDENNITA'
   DI MALATTIA
     In relazione alla particolare situazione logistica in cui viene a trovarsi
il lavoratore ammalato, le  modalita'  per  l'  ottenimento  delle  prestazioni
economiche di malattia differiscono parzialmente da  quelle  in  vigore  per  i
lavoratori italiani in patria.
     Il I comma dell' art. 3 della legge prevede l' onere da parte del  lavora-
tore  che  si  ammali in uno dei Paesi extra-comunitari di cui trattasi di tra-
smettere, entro cinque giorni  dalla  data  del  rilascio,  il  certificato  di
malattia  -  con diagnosi e prognosi - alla locale rappresentanza diplomatica o
consolare, e di inviare in pari tempo al datore di lavoro un certificato medico
attestante l' inizio e la durata dell' episodio morboso.
     La legge stabilisce che il certificato di malattia  pervenuto  all'  auto-
rita'  diplomatica  o  consolare  sia  da  questa, tramite un medico di propria
fiducia, opportunamente  "verificato",  e  solo  successivamente  inoltrato  in
Italia all' INPS.
     Sul contenuto della predetta "verifica", cosi' come  sulle  modalita'  del
controllo  medico-legale  dei  lavoratori ammalati - che la legge espressamente
prevede possa essere richiesto alla rappresentanza diplomatica o  consolare  da
parte  dell'  azienda  o  dell'  Istituto  -  e' d' uopo far rinvio alle future
intese, in corso di perfezionamento, con il citato Ministero degli Esteri.
     Per  quanto  riguarda  invece il sistema di liquidazione e pagamento dell'
indennita' in favore del lavoratore ammalato nei Paesi in  argomento,  esso  e'
identico  a quello previsto per i lavoratori che si ammalano in patria: antici-
pazione del trattamento da parte del datore di lavoro, con  successivo  congua-
glio  in sede di versamento contributivo, ovvero pagamento diretto a cura dell'
Istituto nei casi di cui alla legge 29 febbraio 1980, n. 33 (5).
     Al  fine  di  semplificare  gli  adempimenti dell' Autorita' diplomatica o
consolare, e di consentire possibili tempestivi controlli amministrativi  circa
la  regolarita' dei conguagli operati dall' azienda, la Sede dell' Istituto cui
viene trasmessa la documentazione sanitaria e' quella dove  vengono  versati  i
contributi  (6).  Tale Sede provvedera' quindi a rimettere la predetta certifi-
cazione alla SAP nella cui giurisdizione si trova  la  residenza  italiana  del
lavoratore,  che  curera' gli ordinari adempimenti connessi alla gestione delle
pratiche di cui trattasi.
     In  relazione  a quanto sopra, nel mentre si sottolinea l' opportunita' di
adeguati raccordi tra le due Sedi anzidette in tutti  i  casi  di  pagamento  a
conguaglio  delle  indennita'  ,  si chiarisce, per quanto forse superfluo, che
analoga esigenza  non  si  pone  nell'  ipotesi  di  erogazione  diretta  delle
prestazioni  economiche,  da  operarsi  - come di norma - a cura della suddetta
Sede di residenza italiana del lavoratore.
     In  tale ultima fattispecie, quindi (7), la Sede di immatricolazione dell'
azienda si limitera' a girare alla consorella, con la massima tempestivita', la
documentazione acquisita.
     Tanto i contributi quanto le prestazioni economiche di malattia  e  mater-
nita'  ,  sono  calcolati  sulla  base  di  retribuzioni  convenzionali fissate
annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale,  di
concerto  con il Ministro del Tesoro, con riferimento, e comunque in misura non
inferiore, i  contratti  collettivi  nazionali  di  categoria  raggruppati  per
settori omogenei.
     In aderenza a quanto precede, e' stato emanato in data 22 ottobre 1987  un
primo   decreto   interministeriale  (all.  2),  contenente  la  tabella  delle
retribuzioni valevoli a decorrere dal periodo di paga in  corso  al  9  gennaio
1986 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1987 (8).
     A tale atto ha fatto quindi seguito il decreto 9 febbraio 1988  (all.  3),
con  il  quale  sono stati stabiliti gli importi retributivi da prendere a base
per il calcolo dei contributi dovuti per l' arco di  tempo    compreso  tra  il
periodo di paga in corso al 1 gennaio 1988 e fino a tutto quello in corso al 31
dicembre dello stesso anno.
     La  determinazione  delle  predette retribuzioni convenzionali comporta la
necessita' , relativamente ai casi di pagamento  diretto  dell'  indennita'  da
parte  dell'  Istituto, che le pratiche di malattia e maternita,' eventualmente
gia' liquidate sulla scorta dei minimali retributivi vigenti  all'  atto  dell'
evento,  giusta  disposizione  contenuta  nella  circolare n. 819 RCV - n. 1120
EAD/233 del 10 dicembre 1986 (punto 3.2)  (9),  siano  quanto  prima  possibile
riesaminate  e definite con i dovuti conguagli. Analoghi conguagli, nei casi di
anticipazione a cura del datore di lavoro, dovranno essere operati direttamente
dall' azienda, con l' osservanza delle disposizioni vigenti (10).
     In materia di conguagli si  deve  altresi'  sottolineare  che,  stante  la
possibilita'  per il lavoratore italiano di essere obbligatoriamente assicurato
contro le malattie in forza della legislazione del Paese di  lavoro,  nel  caso
che  allo  stesso  venga  corrisposto un qualche indennizzo da parte dell' Ente
straniero,   la   prestazione   a   carico   dell'   Istituto    deve    essere
corrispondentemente  ridotta.  Tale  conclusione,  e'  evidente,  vale anche le
aziende che anticipano il trattamento di  malattia  ai  propri  dipendenti,  ai
quali  pertanto, in ragione di quanto sopra, provvederanno a liquidare soltanto
l' eventuale differenza.
     L'  esistenza di una "lex loci" che preveda forme obbligatorie di garanzia
per il prestatore di lavoro contro il  verificarsi  del  rischio  di  malattia,
dovra'  essere  evidenziata  dal datore di lavoro sul mod. DM 10/M - RS (in uno
con l' ammontare della prestazione economica spettante al titolo  suddetto  dal
dipendente), nonche' dal lavoratore sulla speciale "Dichiarazione" di cui sara'
detto piu' avanti.
     La  medesima  circostanza dovrebbe parimenti essere segnalata dalla locale
Autorita' diplomatica o consolare italiana,  unitamente  alla  indicazione  dei
criteri  informatori  essenziali dell' assicurazione estera, al fine di consen-
tire alle SAP interessate la prevista riduzione dell'  indenita'  ,  ovvero  il
controllo  sulla regolarita' del conguaglio operato dall' azienda. Sul punto si
fa comunque riserva di ulteriori comunicazioni, non appena il  Ministero  degli
Esteri  avra'  dato  il proprio benestare e fornito le relative istruzioni alle
proprie dipendenze periferiche.
     Nelle  more,  sara' cura delle SAP, nelle ipotesi di pagamento diretto, di
avvertire contestualmente il lavoratore in ordine alla possibilita' di  ripeti-
zione  dell'  indebito, in conseguenza dell' intervento risarcitorio dello Ente
di previdenza straniero. In merito al predetto  intervento,  si  deve  peraltro
rilevare  che  condizione  necessaria e sufficiente per la configurazione dell'
indebito e' la semplice previsione legislativa locale di un trattamento  econo-
mico  di  malattia in favore dei lavoratori di  altri Paesi, indipendentemente,
ossia, dalla concreta corresponsione della  prestazione,  che  potrebbe  essere
eventualmente  negata  per  inadempienze  amministrative imputabili allo stesso
lavoratore o all' azienda.
     Da ultimo, va ricordato che nei casi  di  sospensione  o  risoluzione  del
rapporto  di  lavoro,  qualora l' Istituto debba provvedere - in costanza dello
stato morboso - alla prosecuzione  del  pagamento  dell'  indennita'  (11),  l'
azienda e' tenuta a comunicare alla SAP competente (12) tutti i dati allo scopo
necessari (nominativo, indirizzo e recapito  attuale  del  lavoratore,  nonche'
somma gia' corrisposta) (13).
     Per l' ipotesi infine che il lavoratore rientri in patria per  (o  durante
la)  malattia  e'  di  tutta  evidenza  come  l' ulteriore corresponsione delle
prestazioni economiche  debba  essere  regolata  dalle  disposizioni  ordinarie
vigenti.
                                    *  *  *
     L' impossibilita' di disporre nei Paesi extra-comunitari in epigrafe di un
modulario per la certificazione di malattia analogo  a  quello  in  vigore  sul
territorio  nazionale,  comporta la necessita' di acquisire per altra via tutte
le informazioni ivi richieste, ai fini tanto  di  una  tempestiva  liquidazione
delle competenze dovute, quanto della preordinazione di un razionale sistema di
controlli (sia sanitari che amministrativi).
     In  conseguenza  di cio' , e' stata predisposta l' acclusa "Dichiarazione"
(all. 4) che dovra' essere  compilato  dal  lavoratore  ammalato  e  da  questi
trasmessa  al locale ufficio diplomatico o consolare unitamente alla certifica-
zione di malattia. Il modulo si compone  di  una  parte  A  contenente  i  dati
anagrafici  del  prestatore  di  lavoro e di una parte B che, riguardando anche
taluni dati aziendali non soggetti a variazione, potra' essere compilata in via
preventiva con il diretto ausilio dell' azienda stessa.
     Tra i dati della parte B particolare  importanza  assume  quello  relativo
alla  titolarita' o meno del diritto, da parte del lavoratore, alle prestazioni
economiche di malattia, nonche' quello afferente alla  Sede  INPS  ove  vengono
versati  i  contributi  assicurativi. I dati anzidetti, in effetti, si rivelano
decisivi per la corretta gestione delle richieste di  visite  mediche  di  con-
trollo  inoltrate  agli  uffici  diplomatici e consolari, attesa la sostanziale
estraneita' dell' Istituto ai controlli di soggetti  non  aventi  diritto  all'
indennita'  ,  nonche' per l' individuazione della SAP competente cui i cennati
uffici devono indirizzare, in Italia, la documentazione di malattia acquisita.
     Il  modulo  di cui trattasi, riprodotto a cura delle sedi in parola, sara'
da esse inviato in congrue quantita' alle aziende proprie  iscritte  che  rien-
trino  nella  sfera di applicazione della legge n. 398/1987, le quali potranno,
se del caso, provvedere successivamente in proprio alla duplicazione,  al  fine
di una piu' sollecita consegna ai prestatori di lavoro.
     Nella lettera che allo scopo  le  SAP  anzidette  faranno  pervenire  alle
aziende,  dovra'  essere  evidenziata  la necessita' che i moduli in questione,
compilati con grafia leggibile in ogni loro parte, accompagnino sia  il  certi-
ficato di inizio malattia che quello, o quelli, di continuazione.
     Di tanto, cosi' come dei contenuti essenziali della  nuova  normativa,  si
ritiene  opportuno  che i datori di lavoro diano adeguata informativa ai propri
dipendenti, fornendo loro, ove necessario, ogni utile assistenza  per  la  con-
creta  fruizione delle prestazioni previdenziali loro accordate dalla normativa
in oggetto. In tal senso, sara' convenientemente sollecitata la  collaborazione
delle predette aziende.
      Contestualmente, sara' loro chiarito che nella richiesta di visita medica
di  controllo  del lavoratore ammalato, da rivolgersi direttamente alla rappre-
sentanza diplomatica o consolare, dovranno  essere  indicati  gli  stessi  dati
contenuti  nel  summenzionato  modulo,  ove non si preferisca allegare alla ri-
chiesta medesima - da farsi sempre per  iscritto,  anche  quando  preceduta  da
altra  telefonica  -  un esemplare dello stesso debitamente compilato, sia pure
privo della sottoscrizione del prestatore di lavoro.
3) ACQUISIZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO DI GRAVIDANZA E LIQUIDAZIONE DELLA
   INDENNITA' DI MATERNITA'
     Ferme  restando  le disposizioni che precedono circa l' individuazione dei
lavoratori aventi diritto, nonche' dei datori di lavoro  tenuti  alla  applica-
zione  della  normativa  di  cui trattasi, si ritiene di dover formulare talune
precisazioni in ordine agli aspetti piu' salienti dei  principi  relativi  all'
accertamento  dei  diritto ed alla liquidazione delle prestazioni economiche di
maternita' .
     L'  indennita'  di maternita' , ai sensi dell' art. 3 punto c) della legge
n. 398/1987, e' dovuta per i periodi previsti dagli artt. 4 e 5 della legge  n.
1204/1971 (14), dietro presentazione al datore di lavoro - gia' individuato tra
quelli di cui al punto 1 della presente circolare - e  all'  INPS  di  apposita
domanda (v. all. 5, coincidente, nella declaratoria, con il modulo da accludere
alla certificazione di malattia).
     Per  quanto attiene in particolare alle certificazioni da allegare ai fini
del godimento delle prestazioni di cui trattasi, si sottolinea che  le  stesse,
ai  sensi dell' art. 3, punto c) della legge in oggetto, dovranno essere corre-
date da un visto di verifica medico-legale da parte di un sanitario di  fiducia
della  locale  rappresentanza  diplomatica o consolare, secondo le precisazioni
gia' formulate al paragrafo precedente.
     Una  particolare attenzione dovra' essere posta nei casi in cui ricorrendo
le condizioni di cui all' art. 5 della gia' menzionata legge n.  1204/1971,  la
rappresentanza  diplomatica  o consolare, a richiesta dell' interessata, potra'
disporre, sulla base di accertamento di un medico di fiducia,  l'  interdizione
anticipata  dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, per uno o piu'
periodi, rilasciando a tal fine apposita autorizzazione scritta (v. all. 6).
     Come  gia'  osservato,  sia  i contributi che le prestazioni economiche di
maternita' sono liquidati sulla base di retribuzioni convenzionali,  con  moda-
lita' analoghe a quelle in vigore nel territorio nazionale.
     Come nella malattia, anche per l' indennita' di maternita' vale  il  prin-
cipio  in  base al quale la prestazione a carico dell' INPS deve essere ridotta
in corrispondenza, allorquando sia prevista analoga prestazione a carico  dell'
eventuale Ente straniero.
     Per quanto non diversamente precisato, valgono le  disposizioni  impartite
in  materia  con  la circolare n. 134382 AGO/17 del 26 gennaio 1982 (15) e suc-
cessive, tenendo presente - ad ogni buon fine - che la legge  n.  398/1987  non
prevede  il riconoscimento dell' astensione facoltativa, ne' dei riposi giorna-
lieri per allattamento e delle correlative indennita' .
4) DISPOSIZIONE TRANSITORIA E VARIE
     Dopo quanto e' stato detto fin qui, emerge con sufficiente  chiarezza  che
l'  impalcatura normativa predisposta dal legislatore della 398/1987 per esten-
dere ai connazionali che prestano lavoro nei Paesi extra-comunitari in  oggetto
l'  assicurazione di malattia e maternita' garantita in patria, ha bisogno, per
operare concretamente e compiutamente, che i Ministeri citati nella legge -  in
particolare  quello  degli  Affari  Esteri  -  portino a compimento gli atti di
pertinenza (16).
     In  attesa  che  il  predetto dicastero degli Esteri fornisca alle proprie
rappresentanze diplomatiche e consolari le necessarie istruzioni  operative  in
materia  di  gestione  della certificazione di malattia e maternita' e dei con-
trolli medico-legali richiesti, relativamente  alle  quali  si  fa  riserva  di
successive  comunicazioni,  le SAP di residenza del lavoratore sono per intanto
pervenuta  (direttamente dagli interessati, ovvero dalle aziende), per la quale
sara' aperto regolare fascicolo, tenendo presente le ulteriori precisazioni  di
cui appresso.
     Preliminarmente, si  dovra'  provvedere,  ove  necessario,  alla  relativa
traduzione in italiano della certificazione, conservando la stessa nel relativo
fascicolo.
     Per  essere  considerato  valido  il certificato di malattia dovra' essere
redatto su carta intestata del medico o del luogo  di  cura,  e  contenere,  in
aggiunta  ai  dati  identificativi  del soggetto cui inerisce, la diagnosi e la
prognosi.
     Ove  dalla diagnosi si inferisca l' origine traumatica dell' evento morbo-
so, od anche la sua natura professionale, saranno richiesti al lavoratore -  se
del  caso anche tramite l' azienda - gli ulteriori elementi di conoscenza utili
a supportare l' eventuale azione  di  surroga,  ovvero  la  segnalazione  della
"pratica" all' INAIL.
     A proposito delle malattie professionali di competenza INAIL, va osservato
che  la  tabella   attualmente vigente in Italia sara' "aggiornata in relazione
alle tecnopatie proprie delle aree geografiche dove i  lavoratori  svolgono  la
propria  attivita'  ,  con  decreto  del Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale, sentito l' Istituto nazionale per l' assicurazione contro  gli  infor-
tuni sul lavoro" (art. 3, primo comma, punto a).
     In relazione a quanto  precede,  gli  episodi  morbosi  caratterizzati  da
diagnosi  non  sufficientemente  chiare  o comunque inusuali, saranno tenuti in
debita evidenza ai fini  del  successivo  confronto  con  la  suddetta  tabella
aggiornata.
     Per quanto si riferisce infine alla possibilita' per le SAP di  richiedere
controlli  medici dei lavoratori ammalati all' autorita' diplomatica e consola-
re, nell' attuale fase transitoria gli stessi  dovranno  essere  limitati  allo
stretto  indispensabile,  tenendo  altresi' conto del lasso di tempo necessario
alla richiesta per arrivare a destinazione.
5) DECORRENZA
     Le disposizioni di cui alla legge 398/1987 si  applicano  per  gli  eventi
insorti successivamente all' inizio dell' obbligo assicurativo, che decorre dal
periodo di paga in corso alla data del 9 gennaio 1986.
     La  decorrenza  del 9 gennaio 1986, giorno successivo a quello di pubblic-
azioe sulla Gazzetta Ufficiale (n. 1 - Serie Speciale - dell' 8  gennaio  1986)
della  citata  sentenza della Corte Costituzionale n. 369/1985, e' stata stabi-
lita recependo le indicazioni del Consiglio di Stato,  appositamente  interpel-
lato  dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale  in ordine al momento
di insorgenza dell' obbligo assicurativo introdotto dalla sentenza medesima.
     Ne deriva che gli eventi insorti successivamente all' inizio dell' obbligo
assicurativo (vds. 1 cpv. del presente paragrafo),  sempre  che  opportunamente
documentati  e non ancora prescritti (17) possono essere assunti a carico dello
Istituto, qualora ovviamente ne sussistano tutti gli altri presupposti (18).
     Al  riguardo,  va  peraltro  fatto osservare che i criteri di liquidazione
delle indennita' , in specie per quanto afferisce al termine entro il quale  la
certificazione  deve  essere  spedita,  variano  in connessione con l' epoca di
manifestazione dell' evento.
     Tale conclusione consegue alla non uniforme disciplina normativa delineata
dalla successione dei decreti  reiterati,  nonche'  all'  esplicita  previsione
della  legge di conversione, che fa salvi i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti decaduti.
     In  considerazione  di  quanto sopra, nonche' del fatto che solo a partire
dal D.L. 1 aprile 1987, n. 130 - il terzo della serie, entrato in vigore  il  4
aprile  1987, come gia' indicato in premessa - e' stato stabilito il termine di
cinque giorni per l' invio  della  certificazione  di  malattia  da  parte  del
lavoratore  infermo, si deve ritenere che solo i certificati rilasciati dopo il
3 aprile 1987 sono soggetti alla nuova disciplina (5  gg.).  Tutti  gli  altri,
vale  a  dire  quelli  redatti  precedentemente  al  4 aprile 1987, sono invece
sottoposti alla regola generale, che prevede la notifica dell' evento entro due
giorni dalla data del rilascio del certificato medico.
                                   * * *
     Come  in  precedenza  rilevato, si fa riserva di successive istruzioni non
appena possibile.
     Similmente,  dicesi, per le modifiche apportate alla normativa in epigrafe
dal citato art. 11 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla legge 29
febbraio 1988, n. 48, nella parte in cui viene adombrata la possibilita' di una
diversa disciplina per i lavoratori utilizzati dalle aziende di  cui  al  primo
comma dello stesso articolo.
                              p. IL DIRETTORE GENERALE
                                       BILLIA
 NOTE:
    (*)  Si  omettono  gli allegati nn. 1, 2 e 3, in quanto gia' pubblicati, lo
all. 2 in "Atti ufficiali" 1987 (dicembre), pag. 2933, gli all. 1 e 3 in  "Atti
ufficiali" 1988 (aprile e marzo), rispettivamente alle pagg. 1005 e 695.
    (1) Per il testo del D.L. n. 317/1987, coordinato con la legge  di  conver-
sione  n.  398/1987,  v.  "Atti  ufficiali"  1987, pag. 2526. In allegato viene
invece riportato il testo dell' art. 11 del  D.L.  30.12.1987,  n.  536,  quale
risulta  dalla  legge  di conversione 29 febbraio 1988, n. 48, il quale ha par-
zialmente modificato talune disposizioni della predetta legge n. 398/1987 (all.
1).
    (2) L' articolo e' riprodotto nel richiamato testo coordinato  della  legge
n. 398/1987.
    (3) Al personale dipendente da aziende esercenti servizi di trasporto,  pur
se  svolga attivita' analoga a quella degli agenti dipendenti da aziende cui si
applica in Italia la disciplina prevista dal R.D. 8 gennaio 1931, n.  148,  non
sono estensibili le norme contenute nel predetto Regio Decreto.
    (4) L' esclusione dei lavoratori inviati all' estero in trasferta  (da  non
confondere  con quelli trasferiti all'estero) dalla sfera di applicazione della
legge n. 398/1987 si ricava, oltre che dal contenuto  logico  del  primo  comma
dell' art. 5, dalla modifica apportata al predetto comma dal citato art. 11 del
D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, (all. 1), nella parte in cui si  afferma  che  i
soggetti  cui si riferisce il cennato art. 5 non sono quelli di cui all' art. 2
(come da precedente formulazione), bensi' , appunto, i  lavoratori  inviati  in
trasferta all' estero.
    (5) V. "Atti ufficiali" 1980, pag. 284.
    (6)  Nel caso di societa' costituite all' estero, la SAP presso cui saranno
svolti gli adempimenti contributivi sara' indicata dall' azienda, attraverso la
richiesta di immatricolazione.
    (7) L' individuazione della casistica di interesse, cosi'  come  delle  due
SAP di cui si parla nel testo, e' agevolata dalle notizie fornite in uno con la
denuncia della malattia come sara' detto piu' oltre.
    (8) Circa l' origine dell' anzidetta data del 9 gennaio 1986, v. infra prg.
5.
    (9) V. "Atti ufficiali" 1986, pag. 2553.
   (10) Cfr. circolare n. 625 EAD - 134362 AGO/84 del 22 aprile 1980, in  "Atti
ufficiali" , pag. 1008.
   (11) Al riguardo, si rammenta che nel rapporto di lavoro a tempo determinato
la  cessazione  dello  stesso  comporta,  parallelamente,  la  cessazione della
erogazione della prestazione.
   (12)  Si  ribadisce  che  la  SAP competente alla trattazione e liquidazione
della pratica di malattia e maternita' e' quella  nella  cui  giurisdizione  si
trova  la  residenza  in  Italia  del  lavoratore,  la quale dovra' ricevere la
documentazione relativa, salvo quanto precisato al  successivo  prg.  4,  dalla
Sede dove l' azienda risulta immatricolata.
   (13) Nella fattispecie di interesse  si  ritiene  opportuno  che,  prima  di
procedere all' emissione del titolo di pagamento dell' indennita' sia acquisita
conferma scritta, da parte del lavoratore, dell' indirizzo cui  localizzare  il
pagamento  stesso. Qualora tale pagamento sia da effettuare all' estero, dovra'
essere ovviamente osservata la particolare normativa prevista per  tale  circo-
stanza.  Nel  caso  di  pagamento  a persona designata dal lavoratore, la firma
sull' atto di delega dovra' essere opportunamente  autenticata  (eventualmente,
anche secondo modalita' in uso localmente, purche' le stesse siano riconosciute
- ed attestate - come valide dall' autorita' diplomatica o consolare italiana).
   (14) V. "Atti ufficiali" 1972, pag. 73.
   (15) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 240.
   (16)  Per  quanto il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si deve
rilevare che la legge affida ad esso,  oltre  che  la  ricordata  pubblicazione
annuale  delle  retribuzioni  convenzionali, anche la prescritta autorizzazione
preventiva per la assunzione o il  trasferimento  dei  lavoratori  italiani  da
impiegare nei Paesi stranieri di cui trattasi.
   (17) La prescrizione annuale del  diritto  alle  prestazioni  economiche  di
malattia,  in  assenza  di  diversa  disposizione legislativa, si deve ritenere
decorra dall' anzidetta data del 9 gennaio 1986.
   (18)  Cio'  significa  che  le  ditte che abbiano a suo tempo effettivamente
anticipato le previste indennita' di malattia o maternita' , e che non  abbiano
a  tutt' oggi provveduto a conguagliare quanto erogato al titolo di cui tratta-
si, sono autorizzate a farlo nella prima denuncia utile contributiva, esponendo
ovviamente i relativi dati analitici sul Mod. DM-10/M-RS.
                                                  Allegato 1
Testo del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 coordinato  con  la  legge  di
conversione  29  febbraio  1988,  n.  48  recante: "Fiscalizzazione degli oneri
sociali, proroga degli sgravi  contributivi  nel  Mezzogiorno,  interventi  per
settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell' I.N.P.S.".
                            ... omissis ...
                                                  Allegato 2
DECRETO 22 ottobre 1987.
   Determinazione delle retribuzioni convenzionali da prendere a  base  per  il
calcolo  dei  contributi  dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei
lavoratori italiani operanti all' esterno.
                              ... omissis ...
                                                  Allegato 3
                    DECRETO 9 febbraio 1988
                    Determinazione delle retribuzioni convenzio-
                    nali da prendere a base, per l' anno 1988, ai fi-
                    ni del calcolo dei contributi dovuti per le
                    assicurazioni obbligatorie a favore dei lavo-
                    ratori italiani operanti all' estero (pubblicato
                    nella "Gazzetta ufficiale" dell' 8 marzo 1988,
                    n. 56).
                                 ... omissis ...
                                                  Allegato  4
Da allegare a cura del lavoratore al certificato
di malattia rilasciato nei Paesi extra-comunitari
con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale
(legge n. 398/87).
Per la compilazione vedere avvertenze sul retro.
                     D  I  C  H  I  A  R  A  Z  I  O  N  E
                     (scrivere a macchina o in stampatello)
(A) Il sottoscritto....................................... nato il ...........
                         (cognome e nome)
    codice fiscale _______________________ residente in .....................
                                                        (indirizzo in Italia)
    ........................................( Sede INPS (1) .................)
     (Via, numero civico, CAP, Comune, Provincia)
    attualmente dimorante a ..................................................
                            ( indirizzo completo durante la malattia )
    presso ..............................................................(2).
                             D  I  C  H  I  A  R  A
- che l' incapacita' al lavoro e' stata causata da (3) :
  __ malattia comune; __ infortunio sul lavoro; __ malattia professionale; __
  responsabilita' di terzi;
- di avere n. _____ famigliari a carico;
- di avere ripreso il lavoro in data ....................;
       di non avere
(B) -  ------------ (4) diritto all' indennita' di malattia a carico dell' INPS
         di avere
- che l' indennita' di malattia a carico dell' INPS deve essere corrisposta (3)
  ___ a cura del datore di lavoro col sistema del conguaglio;
  ___ direttamente dall' INPS in quanto appartenente ad una delle seguenti
      categorie:(3)
      ____ lavoratore sospeso, ovvero disoccupato;
      ____ lavoratore a tempo determinato, con meno di 30 giorni lavorati negli
           ultimi 12 mesi;
      ____ lavoratore dello spettacolo; disoccupato; saltuariamente o a tempo
           determinato;
      ____ ...................................................................;
   di non avere
-  ------------ (4) diritto alle prestazioni economiche di malattia da parte
     di avere       dell' eventuale Ente previdenziale del Paese estero di
                    temporaneo soggiorno;
     di essere
-   ---------------  (4) alle dipendenze della Ditta .........................
     di essere stato                                 (denominazione e sede in
                         .....................................................
                          Italia o , in mancanza, all' estero)
con attivita' in ..............................................................
                      ( indirizzo completo del luogo di lavoro )
la quale versa ( o ha versato) i contributi assicurativi presso  la  sede  INPS
di.......................
Data, ......................                     Firma del lavoratore
                                         ____________________________________
note:
(1)  Precisare la Sede INPS territorialmente competente secondo la residenza in
Italia del lavoratore.
(2)  Indicare,  se  del  caso, il nome dell' albergo, pensione, famiglia ecc. ,
presso cui e' fissata l' attuale dimora.
(3) Barrare la casella di interesse.
(4) Cancellare l' ipotesi che non ricorre.
                    AVVERTENZE PER IL LAVORATORE AMMALATO
     Per ottenere le prestazioni economiche di malattia a carico dell'INPS,  il
lavoratore  deve  trasmettere  entro  cinque giorni dalla data del rilascio, il
certificato di malattia alla locale rappresentanza diplomatica o consolare,  ed
inviare  in pari tempo al datore di lavoro copia del predetto certificato priva
di diagnosi.
     Al riguardo, si rammenta che il ritardo nell' invio o nella  presentazione
della documentazione sanitaria comporta la perdita dell' indennita' giornaliera
per ciascun giorno di ritardo.
     Prima di spedire o recapitare il certificato, e' necessario accertare  che
lo  stesso  riporti,  in maniera leggibile, cognome, nome, diagnosi, prognosi e
data di compilazione.
     Il lavoratore dovra' altresi' spillare ad  ogni  certificato  la  presente
dichiarazione,  debitamente  compilata  sia nella parte (A) che nella parte (B)
(quest' ultima con l'ausilio, se del caso, del datore di lavoro ), e tenersi  a
disposizione,  per tutta la durata della malattia dell' Autorita' diplomatica o
consolare italiana che potra' effettuare controlli medico-legali (  domiciliari
ed ambulatoriali) sullo stato di salute.
     Si ricorda infine che l' assenza ingiustificata alla visita domiciliare di
controllo, o la mancata presentazione a quella ambulatoriale,  sono  sanzionate
con  la  perdita dell' indennita' giornaliera per i giorni di malattia previsti
dall' art. 5 della legge 11.11.1983, n. 638.
     Analogo effetto produce anche la  mancata  o  inesatta  comunicazione  del
proprio recapito che renda impossibile l' effettuazione del controllo medesimo.
                            _____________________
                                                  Allegato  5
                 .... VEDI SUPPORTO CARTACEO ....
                                                  Allegato  6
Timbro dell' Ambasciata o del
Consolato Italiano a .................
                     LA  RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA DI
     VISTA la richiesta avanzata da ...........................................
tendente  ad ottenere il riconoscimento della facolta' di assentarsi dal lavoro
prima dell' inizio del riposo obbligatorio ante-parto previsto dall' articolo 4
della legge 30.12.1971 n.1204 .
     RILEVATO che l'istanza e corredata della certificazione sanitaria prevista
dall'Art.18 del regolamento di esecuzione della  citata  Legge  30.12.1971,  n.
1204  sulla tutela delle lavoratrici madri, approvato con D.P.R. 25.11.1976, n.
1026.
     VISTO il certificato medico di gravidanza nel quale il  parto  e  previsto
per il giorno ___________________;
     TENUTO CONTO degli accertamenti sanitari eseguiti dal  proprio  medico  di
fiducia
     VISTO l'art. 5 della legge 30.12.1971, n. 1204;
                                  D I S P O N E
che la lavoratrice Sig.ra ___________________________________________________
si assenti dal lavoro dal ______________________ al _________________________
LI ________________
                           Il Rappresentante Diplomatico
                           _____________________________

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