Eureka Previdenza

Circolare 177 dell'8 agosto 1988

Oggetto:
Servizio militare. Certificazione per il riconoscimento  ai fini previdenziali. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 5 febbraio 1988, approvata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1988 (G.U. n. 176 del 28 luglio 1988).


     Nella  seduta  del  5 febbraio 1988, il Consiglio di Amministrazione dello
Istituto, con deliberazione n. 11 adottata in  forza  del  potere  conferitogli
dall'  art.  10  del  D.L.  30  dicembre  1987,  n. 536, convertito in legge 29
febbraio 1988, n. 48 (1), ha disposto che:
     "Ai  fini  del riconoscimento dei periodi di servizio militare e di quelli
equiparati nelle gestioni previdenziali amministrate dall'  Istituto  Nazionale
della Previdenza Sociale, prestato successivamente al 31 dicembre 1945, e' data
facolta'  agli  interessati  di  presentare  una   dichiarazione   sostitutiva,
rilasciata  su  apposito  modulo predisposto dall' Istituto stesso, dalla quale
risultino l' effettuazione e la durata del servizio medesimo.
     Nel corso dell' istruttoria della domanda e, comunque, entro la data della
sua definizione ovvero della liquidazione della prestazione, da effettuarsi  in
ogni  caso con espressa riserva di eventuale conguaglio, l' Istituto provvede a
richiedere  direttamente  la  documentazione  alla  competente  Amministrazione
Militare".
     Pertanto, in occasione della presentazione di domande di accreditamento di
contribuzione  figurativa  per  periodi  di  servizio  militare  ed equiparati,
prestati successivamente al 31 dicembre 1945, siano  esse  connesse  o  meno  a
domande  di  trasferimento  di  contribuzione  obbligatoria  ad  altre gestioni
pensionistiche, di costituzione di rendita o di riscatto ovvero di prestazione,
gli  interessati  avranno  facolta'  di produrre, in luogo della certificazione
dell' Autorita' Militare, una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta con firma
autografa - da compilare su apposito modulo di cui si allega fac-simile - sulla
quale dovranno essere indicate, con esattezza, le fasi  salienti  del  Servizio
Militare (data iniziale di presentazione alle armi, periodi di licenza e natura
della stessa, data di congedo ecc.).
     Le  Sedi,  dal  canto  loro,  entro  la  data di definizione delle singole
pratiche o di liquidazione della prestazione, provvederanno a richiedere,  come
previsto  al  secondo  capoverso  della  citata  deliberazione  n.  11/1988, ai
competenti Distretti Militari od alle Capitanerie di  Porto  per  gli  iscritti
alla  leva  di  mare, la documentazione ufficiale (fogli matricolari militari -
stati di servizio) sulla cui base dovranno essere successivamente verificati  i
dati in precedenza forniti dagli interessati.
     Ove la domanda di  accredito  del  servizio  militare  sia  presentata  in
occasione di una domanda di prestazione, nei confronti degli interessati dovra'
essere fatta espressa riserva, secondo quanto previsto dalla  deliberazione  in
argomento,  di  eventuale  ripetizione  delle  somme  che  dovessero  risultare
indebitamente percepite a seguito del successivo raffronto tra la dichiarazione
resa   dagli  interessati  all'  atto  della  presentazione  della  domanda  di
prestazione  e  le  risultanze  della  certificazione  fatta  pervenire   dalla
competente  Autorita' Militare. In particolare, ove dal disconoscimento, totale
o parziale, dei periodi di servizio  militare  a  suo  tempo  dichiarati  dagli
interessati   dovesse   derivare   il   venir  meno  dei  requisiti  minimi  di
contribuzione per il  diritto  alla  prestazione,  le  Sedi  procederanno  all'
annullamento  della stessa ed al conseguente recupero delle somme indebitamente
percepite. Qualora, invece, il disconoscimento dei periodi di servizio militare
dovesse  incidere soltanto nella misura della prestazione, le Sedi procederanno
alla ricostituzione in diminuzione della stessa e, parimenti, al recupero dell'
indebito.
     Analogamente, ove la  domanda  di  accredito  del  servizio  militare  sia
connessa  ad  una pratica di riscatto o di costituzione direndita vitalizia, il
richiedente dovra' essere avvertito che l' indicazione dei periodi di  servizio
militare,  risultati  poi  non  confermati  dalle Amministrazioni Militari, che
abbia comunque indotto l' Istituto a  determinare  un  contributo  di  riscatto
ovvero  una  riserva  matematica  inferiore  a  quella  dovuta,  comportera' la
riduzione del periodo o dei periodi oggetto dell' operazione.
     Qualora,  poi,  la  domanda  di accredito dei periodi di servizio militare
fosse connessa sia ad una  domanda  di  prestazione  che  di  riscatto  e/o  di
costituzione  di  rendita vitalizia ed a seguito del riscontro dei dati forniti
dall' Autorita' Militare si dovesse pervenire alla contrazione dell'  accredito
dei  periodi di riscatto o di costituzione di rendita, per i riflessi che tutto
cio' potrebbe avere nei confronti della  prestazione  gia'  liquidata  le  Sedi
procederanno  secondo  quanto  in  precedenza  detto  in  ordine all' eventuale
annullamento o ricostituzione della prestazione stessa.
     Per   quel  che  concerne,  infine,  le  richieste  di  accreditamento  di
contributi figurativi per servizio militare connesse a domande di trasferimento
delle   contribuzioni  presso  altre  gestioni,  si  pone  in  rilievo  che  il
trasferimento ovvero la segnalazione di  periodi  di  contribuzione  figurativa
alla   gestione   accentrante  potra'  avvenire  solo    dopo  l'  acquisizione
della documentazione ufficiale.
     Ai  fini  di  cui  sopra,  e'  stato  predisposto  il modulo di domanda di
accreditamento figurativo di cui all' allegato, sul quale il richiedente dovra'
sottoscrivere,  insieme alla dichiarazione degli elementi concernenti i periodi
da riconoscere, le specifiche avvertenze circa le conseguenze  derivanti  dall'
eventuale, riscontrata inesattezza delle notizie fornite.
     Si precisa, altresi'  ,  che  i  periodi  di  cui  trattasi,  pur  essendo
immediatamente  utilizzabili, salvo che per il trasferimento ad altre gestioni,
per le operazioni richieste dallo interessato, devono  essere  accreditati  sul
conto individuale cartaceo o ARPA del medesimo solo a riscontro avvenuto (2).
     Pertanto, la dichiarazione in parola sara' tenuta in  evidenza  in  attesa
del  documento  ufficiale, per essere distrutta in caso di esito positivo della
verifica.
     Restano,  comunque, confermate, per quel che non attiene strettamente alla
documentazione,  le  istruzioni    sino  ad  ora  impartite   in   materia   di
riconoscimento  ed  utilizzazione della contribuzione figurativa per periodi di
servizio militare o ad esso equiparati.
     La  delibera  di  cui  trattasi  interessa  anche  i  Fondi  di previdenza
integrativi e  sostitutivi  gestiti  dall'  Istituto  e,  pertanto,  i  criteri
indicati   con  la  presente  circolare  troveranno  applicazione  anche  nella
istruttoria e definizione delle domande di  accredito  del  servizio  militare,
presentate  da  iscritti  e  pensionati  dei  Fondi  medesimi.  In  tal caso la
documentazione dovra' essere presentata direttamente ai competenti  Servizi  di
questa  Direzione  Generale  (Servizio  Fondi Speciali di Previdenza e Servizio
Previdenza Marinara e addetti ai pubblici servizi di trasporto).
     Per  effetto della delibera in esame le disposizioni di cui alla circolare
n. 1104 C.I./48 dell' 11 maggio 1986 (3), concernenti il rilascio di  documenti
matricolari  direttamente  allo  Istituto  su delega degli assicurati residenti
all' estero, continuano a trovare applicazione unicamente per il riconoscimento
dei   periodi   di   servizio   militare   e   di  quelli  equiparati  prestati
precedentemente al 31 dicembre 1945.
                             IL DIRETTORE GENERALE
                                   FASSARI
                             N O T E
(1) V. "Atti ufficiali" 1988, pag. 507
(2) Si fa riserva di istruzioni per quanto concerne la registrazione dei
    periodi di che trattasi nei prospetti contributivi da inviare agli
    Organismi esteri per le domande di prestazioni da esaminare ai sensi della
    regolamentazione internazionale.
(3) V. "Atti ufficiali" 1986, pag. 621.
                                                   Allegato
                             ALLA SEDE I.N.P.S. DI ...............
Domanda    di   accreditamento   dei   contributi   figurativi   per   servizio
militare (PRESTATO SUCCESSIVAMENTE AL 31.12.1945).
     Il sottoscritto .............................................
chiede   ai   sensi   dell'   art.   49  della  legge  30.4.1969,  n.  153,  lo
accreditamento    dei    contributi    figurativi    per    servizio    milita-
re/servizio     militare     non     armato/servizio     sostitutivo    civile,
prestato nell' Arma ..............................................
iscritto   nella   forza   assente   del   Distretto   Militare/della   Capita-
neria di Porto (1) di ......................................
     A tal fine, dichiara quanto segue:
                                            g.     m.    a.
1) Chiamato alle armi e giunto      il     ...    ...   ...
2) Collocato in congedo             il     ...    ...   ...
     Notizie particolari
- Posto in licenza senza assegni
  in attesa di trattamento di
  quiescenza                        dal ............ al ..........
- Posto in licenza per motivi
  di famiglia                      dal ............. al ..........
- Posto in licenza per motivi
  di studio                        dal ............. al ..........
- E' stato sottoposto a prov-
  vedimenti limitativi della
  liberta' personale in attesa
  di sentenza seguita da asso-
  luzione/condanna (1)             dal ............. al ..........
     Il   sottoscritto,   consapevole   delle   conseguenze   civili    epenali
previste   dall'   art.   23   della  legge  4.4.1952,  n.  218  e  dall'  art.
40  del  D.P.R.  27  aprile  1968,   n.   488,   attesta   sotto   la   propria
responsabilita'    che    i   dati   contenuti   nel   presente   modulo   sono
veritieri  e  completi;  e'  ,   altresi'   ,   consapevole   che   la   conse-
guente   definizione   di   domanda   di   riscatto,  rendita  vitalizia  o  di
liquidazione   di   prestazione,   verra'   effettuata   con    riserva,    per
cui,   ove   le   notizie   fornite   con   la   presente   dichiarazione   non
dovessero  trovare,  in  tutto  o  in  parte,   riscontro   con   la   certifi-
cazione    fornita    dalle    competenti    Autorita'    Militari,   l'   INPS
procedera'  al  recupero   delle   somme   risultate   indebite   ovvero,   ove
le   stesse   abbiano   determinato   un   diverso   ammontare  dei  valori  di
riscatto  inferiori   a   quello   dovuto,   alla   contrazione   dei   periodi
accreditati.
............................          ............................
         data                                   firma

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