Eureka Previdenza

Le indennità antitubercolari

Le indennità e gli assegni - Importo

(circ.13/2014) (circ.2/2015) (circ.3/2016) (circ.7/2017) (circ.4/2019) (circ.5/2020) (circ.6/2022) (circ.3/2024)

Le indennità (IG, IPS) e gli assegni (ACS,AN) vengono pagati direttamente dall'Inps e, nel caso di indennità giornaliera (IG), anche tramite il datore di lavoro all'inizio del mese successivo.

N.B.: Le misure fisse delle indennità e degli assegni tubercolari (IG, IPS e ACS) vengono adeguate automaticamente, ogni anno, con decreto ministeriale (in via definitiva per l’anno precedente e in via provvisoria per l’anno in corso) e sono correlate legislativamente (art. 4 della legge n. 419/1975 e art. 2, co. 2, della legge n. 88/87) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Pertanto, per effetto delle variazioni percentuali determinate dall’art. 1 e dell'art. 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 72177 del 20/11/2013, pubblicato sulla G.U. n. 280 del 29/11/2013, pari rispettivamente al 3% dal 1°gennaio 2013 (conformemente a quanto determinato in misura provvisoria per lo stesso anno con D.M. n. 64799 del 16 novembre 2012) e all’1,2% dal 1°gennaio 2014 (in via provvisoria), sono stabiliti, per il 2013 e per il 2014, gli importi delle seguenti indennità:

ANNO

Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati

Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975

Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera)

Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera)Assegno di cura o di sostentamento (mensile)
           
2024 € 15,67 € 7,84 € 26,12 € 13,06 € 105,38
2023 € 14,87 € 7,44 € 24,78 € 12,39 € 99,98
2022 € 13,73 € 6,85 € 22,87 € 11,44 € 92,31
2021

€ 13,50

€ 6.74 € 22,49 € 11,25 € 90,77
2020

€ 13,48

€ 6,74

€ 22,47

€ 11,23

€ 90,68

2019

€ 13,43

€ 6,71

€ 22,38

€ 11,19

€ 90,32

2018 € 13,28  € 6,64 € 22,14 € 11,07 € 89,34
2017 € 13,14  € 6,57 € 21,90 € 10,95 € 88,37
2016 € 13,14  € 6,57 € 21,90 € 10,95 € 88,37
2015 € 13,14  € 6,57 € 21,90 € 10,95 € 88,37
2014 € 13,11 € 6,56 € 21,86 € 10,93 € 88,19
2013 € 12,97 € 6,49 € 21,62 € 10,82 € 87,23

Le indennità antitubercolari

Le indennità e gli assegni - Importo

(circ.13/2014) (circ.2/2015) (circ.3/2016) (circ.7/2017) (circ.4/2019) (circ.5/2020) (circ.6/2022) (circ.3/2024)

Le indennità (IG, IPS) e gli assegni (ACS,AN) vengono pagati direttamente dall'Inps e, nel caso di indennità giornaliera (IG), anche tramite il datore di lavoro all'inizio del mese successivo.

N.B.: Le misure fisse delle indennità e degli assegni tubercolari (IG, IPS e ACS) vengono adeguate automaticamente, ogni anno, con decreto ministeriale (in via definitiva per l’anno precedente e in via provvisoria per l’anno in corso) e sono correlate legislativamente (art. 4 della legge n. 419/1975 e art. 2, co. 2, della legge n. 88/87) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Pertanto, per effetto delle variazioni percentuali determinate dall’art. 1 e dell'art. 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 72177 del 20/11/2013, pubblicato sulla G.U. n. 280 del 29/11/2013, pari rispettivamente al 3% dal 1°gennaio 2013 (conformemente a quanto determinato in misura provvisoria per lo stesso anno con D.M. n. 64799 del 16 novembre 2012) e all’1,2% dal 1°gennaio 2014 (in via provvisoria), sono stabiliti, per il 2013 e per il 2014, gli importi delle seguenti indennità:

ANNO

Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati

Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975

Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera)

Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera)Assegno di cura o di sostentamento (mensile)
           
2024 € 15,67 € 7,84 € 26,12 € 13,06 € 105,38
2023 € 14,87 € 7,44 € 24,78 € 12,39 € 99,98
2022 € 13,73 € 6,85 € 22,87 € 11,44 € 92,31
2021

€ 13,50

€ 6.74 € 22,49 € 11,25 € 90,77
2020

€ 13,48

€ 6,74

€ 22,47

€ 11,23

€ 90,68

2019

€ 13,43

€ 6,71

€ 22,38

€ 11,19

€ 90,32

2018 € 13,28  € 6,64 € 22,14 € 11,07 € 89,34
2017 € 13,14  € 6,57 € 21,90 € 10,95 € 88,37
2016 € 13,14  € 6,57 € 21,90 € 10,95 € 88,37
2015 € 13,14  € 6,57 € 21,90 € 10,95 € 88,37
2014 € 13,11 € 6,56 € 21,86 € 10,93 € 88,19
2013 € 12,97 € 6,49 € 21,62 € 10,82 € 87,23

Le indennità

LE INDENNITÀ

INDENNITÀ GIORNALIERA (IG): 

Durante il periodo delle cure ospedaliere o ambulatoriali, quando non si ha diritto all'intera retribuzione, spetta una indennità giornaliera, tale indennità decorre dal giorno dell’inizio della malattia tubercolare anche se inizialmente sia stata certificata come comune e, a seguito di accertamenti, sia poi risultata di natura specifica.

La misura:

  • è pari a quella che sarebbe stata corrisposta, nel caso di malattia comune, dall’ente presso il quale l’assistito sarebbe stato assicurato contro le malattie;
  • spetta, in misura intera, nelle stesse percentuali della malattia comune (la retribuzione percepita nel mese precedente, presa a riferimento per il calcolo, deve essere divisa per 30) per i primi 180 giorni comprese la carenza, le domeniche e le festività;
  • si riduce, dal 181° giorno, nella misura fissa;
  • agli assicurati degli enti (disciolti e non) che non erogano l’indennità di malattia spetta solo in misura fissa;
  • non può essere , in nessun caso, inferiore alla misura fissa;
  • ai titolari di pensione, categoria SO, la misura fissa si riduce del 50%;
  • ai familiari spetta in misura fissa del 50%.

 La durata:

  • viene corrisposta senza limite di tempo;
  • dura fino a quando l’assistito necessita di cure (fino alla data della stabilizzazione, o guarigione clinica);
  • ricomincia, eventualmente, dopo la stabilizzazione, al verificarsi di un nuovo evento.

Alla domanda di IG deve essere allegata la segnalazione ospedaliera per ricovero o inizio cura e la cartella clinica.

INDENNITÀ POST-SANATORIALE (IPS):

Spetta dalla data del raggiungimento della guarigione clinica o di stabilizzazione a condizione che risultino almeno 60 giorni di cura (ricovero o cura ambulatoriale) e di assenza dal lavoro anche se si ha diritto all’intera retribuzione o ad altre prestazioni previdenziali non tubercolari.

N.B.: L’allontanamento dalle cure e le dimissioni dal ricovero per motivi disciplinari non costituiscono motivo di esclusione dall’indennità post-sanatoriale.

Decorre dal giorno successivo alla data di guarigione clinica o stabilizzazione.

N.B.: La data di stabilizzazione o di guarigione clinica viene stabilita dai medici dell’Inps su proposta dei sanitari delle strutture delle Asl

La misura:

  • agli assicurati spetta in misura fissa;
  • ai familiari, ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari la misura fissa si riduce del 50%.

La durata:

  • viene corrisposta per 24 mesi dopo la data della guarigione clinica o della stabilizzazione;
  • rimane sospesa nei casi di ricovero, di cura ambulatoriale o domiciliare inferiori a 60 giorni;
  • si interrompe nel caso di ricovero, di cura ambulatoriale, domiciliare superiori a 60 giorni.

Gli assegni

GLI ASSEGNI

ASSEGNO DI CURA E SOSTENTAMENTO (ACS):

Se la capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, si è ridotta a meno della metà per effetto o in relazione alla malattia tubercolare e se non si percepisce una normale retribuzione continuativa spetta, in misura fissa un assegno di cura e sostentamento.
L'accertamento viene fatto dall'ufficio sanitario dell'Inps.

Decorrenza:

  • dal giorno successivo alla fine dell’indennità post-sanatoriale (IPS) se la domanda viene presentata entro 90 giorni dalla fine dell’IPS;
  • dal giorno successivo alla fine del precedente assegno di cura e sostentamento (ACS) se la domanda viene presentata entro 90 giorni dalla fine del precedente ACS;
  • dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda qualora questa venga presentata dopo il 90° giorno dalla fine dell’IPS o precedente ACS.

La durata:

  • viene corrisposto per 24 mesi dopo la fine dell’indennità post-sanatoriale (IPS);
  • è rinnovabile di 24 mesi in 24 mesi, senza limiti di tempo, fino a quando permangono i requisiti amministrativi e sanitari;
  • si interrompe nel caso di un nuovo ciclo di cure; 

  • ricomincia dopo un nuovo ciclo di cure se permangono i requisiti amministrativi e sanitari.

ASSEGNO NATALIZIO (AN):

Se l'interessato ha usufruito, anche per un solo giorno nel mese di dicembre, di indennità antitubercolare, spetta l’assegno natalizio.
Viene corrisposto nel mese di dicembre agli assicurati o ai familiari di assicurato che nello stesso mese sono in corso di godimento di I.G. o I.P.S. o A.C.S., nella misura pari a 30 giorni del trattamento indennitario più favorevole.

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