Eureka Previdenza

La pensione ai superstiti

Requisiti soggettivi - Figli studenti - Scuole o università che danno diritto alla pensione ai superstiti

Elenco scuole diverse da quelle statali ed equiparate, la cui frequenza da diritto alla pensione ai superstiti

SCUOLE, DIVERSE DA QUELLE STATALI ED EQUIPARATE E CORSI LA CUI FREQUENZA DA DIRITTO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI

La scuole medie o professionali la cui frequenza dà diritto alla pensione sono:

  • le scuole medie statali inferiori e superiori;
  • le scuole professionali pubbliche (statali o regionali L. 21.12.1978 n.845 art. 12 (legge quadro in materia di formazione professionale – A.U. pag. 2348);
  • le scuole medie professionali pareggiate o parificate a quelle pubbliche;
  • le scuole medie e professionali legalmente riconosciute;
  • le scuole private, anche se tenute da sacerdoti, ordini religiosi, ecc. purché siano didatticamente organizzate ai sensi della legge 19 gennaio 1942 n. 86 e cioè abbiano programmi, orari, distribuzione di insegnamento, numero degli anni di corso conformi a quelli delle corrispondenti scuole pubbliche;
  • i corsi di istruzione media (secondaria, tecnica ed artistica), i corsi di recupero anni ed i corsi di preparazione agli esami, tenuti da privati funzionanti con provvedimento di “presa d’atto” del Ministero della Pubblica Istruzione. (Circ.184 GS del 22.08.1988)

La pensione spetta quando il decesso del lavoratore è avvenuto nel periodo di durata del corso scolastico frequentato dal figlio superstite. La durata del corso nelle scuole medie e professionali sopra indicata va dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo (Circ. 2732 GS del 29.12.1986).
Qualora lo studente frequenti l’ultimo anno di corso, il temine dell’anno scolastico è:

  • 30 giugno per la scuola media inferiore
  • 31 luglio per la scuola di istruzione secondaria superiore.

La durata del corso in altre scuole coincide invece con la durata effettiva del corso.
Se il ciclo di studi comprende più corsi che si susseguono con intervalli, sono considerati periodi di frequenza anche gli intervalli tra un corso e l’altro.
In caso di interruzione degli studi prima del termine del corso scolastico, la pensione spetta se il decesso del lavoratore è avvenuto nel periodo che va dall’inizio del corso stesso alla data dell’interruzione.

  • Scuole all'estero corrispondenti alle scuole pubbliche italiane (circ. 872 GS/61, par. 1, lett. b-AV pag. 566 - circ. 2022 GS/66 par. 5-AU pag. 829).
  • Scuole serali didatticamente organizzate (circ. 2975 GS/48, par. 5-AU pag. 716).
  • Corsi di tipo C nelle scuole popolari (circ. 545 GS/53 par 3-AU pag. 142)
  • Corsi preparatori di istituti tecnici e industriali (allegato alla circ. 53413 Prs/70-AU pag. 875).
  • Corsi di specializzazione nelle scuole professionali di Stato, qualora siano previsti dai decreti presidenziali che hanno istituito la scuola (circ. 872 GS/61, PAR. 1, lett. a-AU pag. 565).
  • Scuole convitto professionali per vigilatrici d'infanzia (circ 872 GS/61, par. 1, lett. c-AU pag. 567).
  • Tirocinio gratuito presso le Scuole materne per conseguire il diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (circ. 1431 GS/68, par. 5-AU pag. 885).
  • Scuole convitto professionali per infermiere e scuole specializzate di medicina, pubblica igiene e assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici (circ. 176 GS/61, par. 2-AU pag. 164).
  • Scuole per assistenti sociali (circ. 225 GS/63, par 4 letta-AV pag. 277).
  • Corsi di addestramento professionale (circ. 445 GS/63-AU pag. 588).
  • Corsi di preparazione agli esami presso scuole private anche non legalmente riconosciute, purché abbiano caratteristiche organizzative e didattiche corrispondenti (anche se non del tutto conformi) ai corsi normali presso le scuole pubbliche (circ. 979 GS/64, par. I, n. 2-AU pag. 766).
  • Corsi di istruzione tecnica o professionale autorizzati dai Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (circ. 123 GS/65 par I-AU pag. 140).
  • Corsi di riqualificazione professionale istituiti da case dicura o sanatori ai sensi del D. Lgs. 538/48 limitatamente agli allievi che, dimessi per guarigione prima di avere concluso il ciclo di addestramento, ottengono di completarlo da esterni (circ 123 GS/65, par. I-AU pag. 140).
  • Scuole allievi operai delle FF.AA. (circ. 210 GS/66, par 2-AU pag. 96).
  • Conservatori (sino ad anno accademico 2004/2005, vedi circ.76/2008) e scuole di recitazione (allegato alla circ 53413 Prs/70-AU pag. 875).
  • Corsi di specializzazione successivi al conseguimento di un diploma rilasciato da un Istituto tecnico (circ. 2307 GS/67 par 6AU pag. 839).
  • Corsi magistrali integrativi istituiti ai sensi dell'ari. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 (circ. 1870 GS/72, par 2-AU pag 2504).

Se il figlio superstite frequenta una scuola non compresa nel presente elenco il caso va prospettato agli organi centrali dell'Istituto.

 

Elenco università, scuole e corsi di livello universitario, l'iscrizione alle quali da diritto alla pensione ai superstiti

UNIVERSITÀ, ISTITUTI, SCUOLE E CORSI DI LIVELLO UNIVERSITARIO, L'ISCRIZIONE AI QUALI DA DIRITTO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI

Se il figlio superstite frequenta una Università o Corso non compresa nel presente elenco il caso va prospettato agli organi centrali dell'Istituto.

Dà diritto alla pensione l’iscrizione alle Università statali (in relazione ai chiarimenti forniti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si precisa che l’iscrizione ai Conservatori di musica, a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, deve essere equiparata all’iscrizione ai corsi universitari vedi circ. 76/2008), ad altro tipo di scuola legalmente riconosciuta cui si accede con il diploma di scuola media superiore ovvero a corsi di livello universitario (DPR 10.03.1982 n.162 ~ DPR 15.01.1987 n. 14).
Per scuole superiori legalmente riconosciute devono intendersi le scuole il cui statuto sia stato approvato con Decreto del Presidente della Repubblica a norma del Testo Unico sulla istruzione superiore approvato con RD 31.08.1933 n. 1592 (Circ. 4516 GS del 27.07.1982 - A.U. pag. 2418).
Rientrano, inoltre, nel tipo di scuola in questione, anche quelle considerate superiori dalle leggi statali alle quali si accede con il titolo di studio di scuola media di secondo grado nonché quelle istituite o riconosciute con provvedimento dei Ministeri in base a specifica competenza stabilita dalla legge e quelle istituite dalle Regioni a Statuto speciale che ne prevedano la competenza in materia di istruzione superiore.
Dà diritto alla pensione anche l’iscrizione, dopo il conseguimento della laurea, ad una scuola di perfezionamento o di specializzazione ovvero a corsi di perfezionamento, di integrazione e di cultura annessi a facoltà universitarie, previsti dall’art. 20, lett. B e C, del predetto Testo Unico (Circ. 1773 GS del 19.06.1967, par. 6 – A.U. pag 452).
La pensione spetta quando il decesso del lavoratore è avvenuto nel periodo di iscrizione del figlio superstite ad uno degli anni accademici che costituiscono il corso legale di laurea o il corso legale stabilito dagli statuti delle predette scuole di perfezionamento. (Circ, 53317 Prs del 02.12.1965, parte II, par. 1 – A.U. pag 1153).
L’ultimo anno del corso legale di laurea si considera terminato, di norma, il 31 ottobre, fermo restando il limite del compimento del 26° anno di età. Peraltro, il diritto alla pensione ai superstiti può essere prorogato, a richiesta degli interessati e con contestuale impegno da parte degli stessi a documentare, entro il 30 giugno, l’avvenuto completamento del corso di studi nella sessione invernale sino alla scadenza del bimestre nel corso del quale si colloca il mese di febbraio. (Circ. 188 del 31.07.1990)
In pratica occorre far riferimento al numero degli anni accademici per i quali l’interessato è stato complessivamente iscritto: solo se l’anno accademico di iscrizione, durante il quale si è verificato il decesso del lavoratore, è contenuto nel numero di anni previsti dal corso legale di studi si può considerare realizzata la condizione richiesta per la concessione della pensione.
Pertanto, mentre realizza tale condizione la iscrizione classificata “fuori corso” di uno studente che non ha superato gli esami propedeutici, purché non siano stati superato nel complesso i limiti di durata del corso legale, non la realizza la iscrizione classificata “in corso” quando tali limiti siano stati superati.
La pensione spetta anche agli studenti universitari che dopo aver ultimato o interrotto un corso di studi ottengano l’iscrizione ad altra facoltà o ad altro corso di laurea della stessa facoltà. In questo caso se vengono riconosciuti utili, agli effetti del nuovo corso, uno o più anni relativi al precedente corso, la durata del nuovo anno accademico si riduce del numero di anni accademici riconosciuti utili. (Circ. 979 GS del 13.07.1964, arte I, par. 1 – A.U. pag. 765).
La qualifica di studente universitario si perde comunque al compimento del 26° anno di età o al conseguimento della laurea non seguito dalla iscrizione ad un corso di perfezionamento ovvero al altro corso di laurea.

  • Università statali.
  • Università libere (di cui al n. 2 dell'ari. 1 del T.U. approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592) istituite con Decreto presidenziale a norma del combinato disposto dell'ari. 17 e dell'ari. 200 del citato T.U. (circ. 1362 GS/61, par. 2-AU pag. 954).
  • Università libera di Bruxelles (circ. 2307 GS/67, par. 3-AU pag. 483).
  • Politecnico federale di Zurigo (circ. 2307 GS/67, par. 8-AU pag. 839).
  • Accademie di Belle Arti (circ. 214 GS/74, par. 3-AU pag. 483).
  • Istituti statali superiori di eduzione fisica — ISEF — (allegato alla circ. 53413 Prs/70 AU pag. 875).
  • Istituti superiori pareggiati di educazione fisica (allegato alla circ. 53413 Prs/70-AU pag. 875).
  • Scuole dirette a fini speciali presso le Università ai sensi dell'ari. 20, lettera a), del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, sempreché per l'ammissione sia prescritto un titolo di studio di scuola media superiore (circ. 225 GS/63, par. 4, lett. b-AV pag. 277).
  • Facoltà di teologia approvate dalla S. Sede (circ. 647 GS/61AU pag. 387).
  • Corsi di studi teologici presso Seminar! maggiori e relativi corsi propedeutici (circ. 556 GS/64, par. 3-AU pag. 417).
  • Facoltà teologiche Valdese, Battista, Metodista episcopale, Wesleyana e Collegi Rabbinici di Livorno e Firenze (circ. 1264 GS/62, par. 2, lett. b-AV pag. 958).
  • Scuole di perfezionamento o di specializzazione per laureati, annesse alle facoltà universitarie (circ. 1773 GS/67, par. 6-AU pag. 454).
  • Iscrizione ai Conservatori di musica, a decorrere dall’anno accademico 2005/2006 (circ.76/2008)

Se il figlio superstite frequenta una Università o Corso non compresa nel presente elenco il caso va prospettato agli organi centrali dell'Istituto.

Twitter Facebook