Eureka Previdenza

Maggiorazioni sociali

Sono prestazioni assistenziali erogate a domanda ai titolari di pensione di importo minimo ultrasessantenni, ultrasessantacinquenni e ultrasettantacinquenni.

 

 

Maggiorazione sociale legge 544/1988

Pensioni sulle quali spetta la maggiorazione sociale

Il comma 4 dell’articolo 69 della legge 388/2000 stabilisce che, a far tempo dal 1° gennaio 2001, la maggiorazione sociale, nei nuovi importi previsti, spetta anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria alle medesime condizioni previste dall’articolo 1 della legge n.544 del 1988.

Con riferimento ai Fondi gestiti dall’Istituto si precisa che la maggiorazione sociale può essere attribuita, sussistendone le condizioni, ai titolari di pensione a carico del Fondo Volo, del Fondo Dazio e dei soppressi Fondi Elettrici e Telefonici (i quali conservano la disciplina propria dei Fondi sostitutivi), nonché ai titolari di pensione a carico del Fondo speciale pensioni dipendenti dalla FF.SS. Spa.


Non spetta

La maggiorazione sociale non spetta su queste categorie di pensione:

  •     AS
  •     VOBIS
  •     IOBIS
  •     VMP
  •     IMP
  •     VOST
  •     VOAUT
  •     IOAUT
  •     SOAUT
  •     VOSPED
  •     IOSPED
  •     SOSPED
  •     PSO
  •     INDCOM

Maggiorazione sociale legge 544/1988

Importo - Limiti di reddito - Calcolo della maggiorazione sociale

A decorrere dal 1º gennaio 2001 la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici è elevata di lire 20.000 mensili per i titolari di pensione con età compresa tra 60 e 65 anni, di lire 80.000 mensili per i titolari di pensione con età compresa tra 65 e 75 anni, e di lire 100.000 mensili per i pensionati con età pari o superiore a settantacinque anni.

Dal 1° gennaio 2001 l’importo mensile della maggiorazione:

  • aumenta da lire 30.000 a lire 50.000 per i pensionati ultrasessantenni
  • aumenta da lire 80.000 a lire 160.000 per i pensionati ultrasessantacinquenni
  • aumenta da lire 80.000 a lire 180.000 per i pensionati ultrasettantacinquenni.

Le variazioni di importo sono attribuite a partire dal mese successivo a quello di compimento dell’età.


Secondo quanto stabilito dalla legge n.544 la maggiorazione sociale spetta per tredici mensilità ed è corrisposta in misura intera o ridotta in relazione alla specifica situazione reddituale dell’interessato e del coniuge.

Importi   -   Tab H
Età 2000 2001 Dal 2002 
no diritto
Da 60 anni mensile 30.000 mensile 50.000 mensile 25,83
annuo 390.000 annuo 650.000 annuo 335,79
Da 65 anni mensile 80.000 mensile 160.000 mensile 82,64
annuo 1.040.000 annuo 2.080.000 annuo 1.074,32
Da 70 anni mensile 80.000 mensile 160.000  
annuo 1.040.000 annuo 2.080.000
Da 75 anni mensile 80.000 mensile 180.000
annuo 1.040.000 annuo 2.340.000

Limiti di Reddito per il diritto alla maggiorazione

A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua
B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS)

ANNOTMAS60 ANNI DI ETA'65 ANNI DI ETA'
personaleconiugalepersonaleconiugale
2020 6.695,91 5.977,79 7.031,70 13.009,49 7.770,23 13.748,02
2019 6.669,13 5.953,87 7.004,92 12.958,79 7.743,45 13.697,32
2018 6.596,46 5.889,00 6.932,25 12.821,25 7.670,78 13.559,78
2017 6.524,57 5.824,91 6.860,36 12.685,27 7.598,89 13.423,80
2016 6.524,57 5.824,91 6.860,36 12.685,27 7.598,89 13.423,80
2015 6.524,57 5.824,91 6.860,36 12.685,27 7.598,89 13.423,80
2014 6.517,94 5.818,93 6.853,73 12.672,66 7.592,26 13.411,19
2013 6.440,59 5.749,90 6.776,38 12.526,28 7.514,91 13.264,81
2012 6.253,00 5.582,33 6.588,79 12.171,12 7.327,32 12.909,65
2011 6.088,55 5.435,56 6.424,34 11.859,90 7.162,87 12.598,43
2010 5.992,61 5.349,89 6.328,40 11.678,29 7.066,93 12.416,82
2009 5.950,88 5.312,58 6.286,67 11.599,25 7.025,20 12.337,78
2008 5.766,28 5.147,74        
2007 5.669,82 5.061,68        
2006 5.558,54 4.962,36        
2005 5.465,59 4.879,29        
2004 5.358,34 4.783,61        
2003 5.227,56 4.666,87        
2002 5.104,97 4.557,41        
2001 9.624.550 8.592.350        

Calcolo dell'importo mensile di maggiorazione spettante

  • La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua
B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS)

[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13

  • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale

  • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale

  • P: importo della pensione spettante nell’anno.

Maggiorazione sociale legge 544/1988

Decorrenza

Per i già titolari della maggiorazione sociale di cui alla legge n.544, gli aumenti stabiliti dalla legge n.388 vengono attribuiti d’ufficio con effetto dal 1° gennaio 2001.

Coloro che non sono titolari della maggiorazione sociale, e che potrebbero beneficiarne a seguito dell’elevazione dei limiti di reddito derivante dai nuovi importi, ovvero a seguito dell’estensione alle forme di previdenza per le quali in precedenza non era prevista la maggiorazione sociale, devono presentare apposita domanda corredata da dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia e contenente la comunicazione dei redditi posseduti nell’anno della domanda dal richiedente e dall’eventuale coniuge non legalmente ed effettivamente separato redatta sul modello RED.

La maggiorazione decorre, come previsto dall’articolo 1, comma 10, della legge n.544 del 1988, dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Peraltro, secondo quanto stabilito dall’articolo 78, comma 10, della legge n.388, per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui all’articolo 1 della legge n.544 del 1988, come modificato dai commi 3 e 4 dell’articolo 69, presentino domanda entro il 30 giugno 2001, la maggiorazione sociale decorre dal 1° gennaio 2001 o dal mese successivo a quello di compimento dell’età prevista, qualora quest’ultima ipotesi si verifichi in data successiva.

Maggiorazione sociale legge 544/1988

Requisiti reddituali

Rilevanza 5

Pensionato non coniugato ovvero effettivamente e legalmente separato

Nel caso di pensionato non coniugato, ovvero effettivamente e legalmente separato (vale anche la separazione in via provvisoria circ.185/2000), la maggiorazione sociale spetta a condizione che lo stesso possegga redditi propri per un importo inferiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell’ammontare annuo della maggiorazione sociale prevista in relazione all’età del pensionato.

Pensionato coniugato, non effettivamente e legalmente separato

Nel caso di pensionato coniugato, non effettivamente e legalmente separato, per il diritto alla maggiorazione sociale è richiesto, oltre al non superamento del limite di reddito personale del richiedente, anche che il reddito del pensionato, cumulato con quello del coniuge, sia inferiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell’ammontare annuo della maggiorazione sociale prevista in relazione all’età del pensionato e dell’ammontare annuo dell’assegno sociale (che ha sostituito, dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale).


Redditi da escludere

Non devono essere considerati i seguenti redditi:


Redditi da considerare   Rilevanza 5

Secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 4, della legge n.544, per l’accertamento del diritto e della misura della maggiorazione sociale devono essere presi in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.

Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali. Deve essere valutato il reddito della casa di abitazione, ancorché tale reddito sia deducibile fiscalmente a norma dell’articolo 10, comma 3 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n.388 del 2000.

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