Eureka Previdenza

ASpI - Assicurazione Sociale per l'Impiego

Nuova attività lavorativa in corso di prestazione

(circolare 142/2012)

 

Nuovo contratto di lavoro subordinato. La fruizione dell'indennità è condizionata al permanere dello stato di disoccupazione. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, fino ad un massimo di sei mesi. Per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate. Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa. Si precisa che la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio e che a tal fine, come già previsto per l’indennità di mobilità, è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore.

Pertanto non è più obbligatorio l’utilizzo del modello DS56 bis per la comunicazione di una nuova occupazione che comunque sarà mantenuto per le altre comunicazioni utili e previste dalla nuova normativa. La legge prevede che nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento di indennità ASpI e mini-ASpI. Si precisa che la sospensione dell’indennità e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi intrapreso in uno stato estero, sia si tratti di Stati appartenenti all’UE sia si tratti di Stati extracomunitari.

ASpI - Assicurazione Sociale per l'Impiego

Nuova attività lavorativa in corso di prestazione

(circolare 142/2012)

 

Nuovo contratto di lavoro subordinato. La fruizione dell'indennità è condizionata al permanere dello stato di disoccupazione. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, fino ad un massimo di sei mesi. Per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate. Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa. Si precisa che la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio e che a tal fine, come già previsto per l’indennità di mobilità, è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore.

Pertanto non è più obbligatorio l’utilizzo del modello DS56 bis per la comunicazione di una nuova occupazione che comunque sarà mantenuto per le altre comunicazioni utili e previste dalla nuova normativa. La legge prevede che nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento di indennità ASpI e mini-ASpI. Si precisa che la sospensione dell’indennità e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi intrapreso in uno stato estero, sia si tratti di Stati appartenenti all’UE sia si tratti di Stati extracomunitari.

Lavoro accessorio

Lavoro accessorio. La legge 28 giugno 2012, n. 92 ha stabilito che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui trattasi possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, anch’essi rivalutati annualmente. Si richiama comunque, sul lavoro accessorio, quanto chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare 18 del 2012. L’articolo 46 bis della legge 7 agosto 2012, n. 134 ha poi previsto che per l'anno 2013, le prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali nel limite massimo di 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. Ha previsto inoltre che l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Lavoro autonomo

Lavoro autonomo. 

In caso di svolgimento di attività lavorativa sia in forma autonoma che parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. La procedura provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell'indennità di un importo pari all'80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, è richiesta al beneficiario un'apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall'attività autonoma da presentare all’Istituto. Qualora nel corso del periodo di godimento delle indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dover modificare il reddito dichiarato, dovrà presentare una nuova dichiarazione “a montante” cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso si procederà a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito diminuito delle quote già eventualmente recuperate.

Modalità di comunicazione dell'inizio di attività di lavoro autonomo o parasubordinato

Modalità di comunicazione dell'inizio di attività di lavoro rautonomo o parasubordinato (msg.5430/2014)

La riforma del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali prevista dalla  legge 28 giugno 2012, n. 92 ha introdotto due nuove indennità di sostegno del reddito per gli eventi di disoccupazione involontaria, l’indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI che hanno sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, le prestazioni di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, con requisiti ridotti e la disoccupazione speciale edile.
Con riferimento alle comunicazioni che il beneficiario di prestazioni in ambito ASpI è tenuto a dare all’Istituto nel corso della fruizione della prestazione, la circolare INPS n. 142 del 18/12/2012 – in conformità ai commi 15 e 23 dell’art. 2 della richiamata legge n. 92 del 2012 - precisa che la sospensione e la ripresa delle prestazioni a seguito di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato avvengono d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all’art. 9 bis, comma 2 del decreto legge 1 ottobre 1996 n. 510 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996 n. 608 e che pertanto non è più obbligatorio l’utilizzo del modello DS 56 bis per la comunicazione di una nuova occupazione o lo sblocco dell’ultimo pagamento.
Peraltro, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive integrazioni ha istituito l’obbligo per tutti i datori di lavoro dell’invio del modello telematico UNILAV, comunicazione unica da inoltrare per via telematica ai servizi competenti, nel caso di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro. Tali comunicazioni hanno validità anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli enti previdenziali. L’implementazione dei servizi di inoltro del modello telematico UNILAV all’INPS ha reso possibile l’incrocio in tempo reale dei dati delle comunicazioni obbligatorie UNILAV con quelli delle domande di prestazione di disoccupazione allo scopo di accertare le cessazioni di rapporti di lavoro e di rilevare eventuali rioccupazioni.
La medesima circolare INPS n. 142/2012 prevede inoltre, l’obbligo per i beneficiari di prestazioni di disoccupazione che svolgono una attività autonoma o parasubordinata, di informare l’INPS del reddito annuo previsto per l’attività intrapresa entro un mese dall’inizio dell’attività, oltre che del reddito effettivamente percepito nell’anno di fruizione della prestazione a seguito della successiva denuncia fiscale dei redditi.
A questo fine l’Istituto ha pubblicato i modelli ASpI-COM (Mod. SR137) e Mini ASpI-COM (Mod. SR138) mediante i quali, in sostituzione del modello DS56 bis, è richiesto ai lavoratori beneficiari di ASpI e miniASpI di comunicare tutti gli eventi che nel corso della fruizione della prestazione hanno effetto sul diritto, la misura e la durata delle suddette prestazioni.
Con il presente messaggio si comunica il rilascio di una nuova procedura telematica che, oltre a consentire di comunicare telematicamente gli eventi riportati sui modelli ASPI-COM (Mod. SR137) e mini ASPI-COM (Mod. SR138), permette al beneficiario della prestazione di disoccupazione in ambito ASpI di comunicare:

  1. le variazioni di domicilio/residenza, di telefono, di email e delle modalità di pagamento riportate sulle domande di disoccupazione in ambito ASpI precedentemente inviate;
  2. le informazioni attinenti al reddito percepito da lavoro autonomo o parasubordinato.

Dal momento che è previsto l’utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi all’Istituto (circ. n. 169/2010), la presentazione di comunicazioni aventi ad oggetto gli eventi previsti dai modelli ASpI-COM (Mod.SR137) e mini ASpI-COM (Mod.SR138) dovrà avvenire, a regime, esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  1. WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  2. contact center integrato - n. 803164 da telefono fisso e n. 06164164 da cellulare;
  3. patronati/intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Per consentire adeguata diffusione di queste informazioni nonché l’adeguamento alle nuove modalità operative degli utenti e degli intermediari, si prevede un periodo transitorio di due mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente messaggio durante il quale continuerà ad essere ammessa la presentazione dei modelli ASPI-COM e mini ASPI-COM con le consuete modalità.
Al termine di detto periodo transitorio, i tre canali telematici sopramenzionati diventeranno esclusivi ai fini della comunicazione degli eventi previsti dai modelli ASpI-COM e miniASpI-COM che hanno effetto sulle prestazioni ASPI, mini ASpI e anticipazione di indennità ASpI e di indennità mini ASpI.
Nel seguito di questo messaggio si utilizzerà il termine generico ASpI per fare riferimento alle indennità di disoccupazione ASPI e mini-ASpI ed il termine “comunicazione ASPI-COM” per fare riferimento alle comunicazioni di eventi che hanno effetto sulle suddette prestazioni che arrivano all’Istituto tramite la nuova procedura.
2. Descrizione generale del servizio

Il servizio è costituito da due componenti applicative:

  1. una procedura Internet per gli utenti esterni (cittadini, Patronati/Intermediari e Contact Center)
  2. una procedura Intranet per gli operatori Inps di sede.

Procedura Internet
La procedura Internet è articolata nelle consuete tre funzionalità di Informazione, Inserimento e Consultazione.

  • Funzione di informazione

La funzionalità consente di visualizzare una breve descrizione del modello ASPI-COM, delle sue caratteristiche e delle sue finalità.

  • Funzione di inserimento

La funzionalità serve ad inviare una comunicazione ASPI-COM telematica relativa ad una specifica domanda ASpI precedentemente inviata dall’utente. Quando viene attivata, preleva automaticamente le informazioni anagrafiche del richiedente e l’ultima domanda di ASpI inviata dall’utente. Se non viene trovata alcuna domanda ASpI sugli archivi, l’applicazione non consente di inoltrare alcuna comunicazione.
L’utente, in alternativa all’ultima domanda ASPI inviata, proposta automaticamente dal programma, può associare - sempre da programma - la comunicazione ad altre domande di ASpI precedentemente inviate e presenti sugli archivi.
Mediante una comunicazione ASPI-COM sono possibili, come accennato, due tipologie di comunicazione:

    Variazione indirizzo e/o modalità di pagamento.

Con questo tipo di comunicazione si possono comunicare una o più variazioni delle seguenti informazioni di una precedente domanda ASpI:
 

  •     Domicilio/Residenza
  •     Indirizzo e-mail
  •     Recapito telefonico
  •     Modalità di pagamento
  •     Codice IBAN nel caso in cui la modalità di pagamento sia stata modificata da bonifico domiciliato presso Poste Italiane in riscossione tramite accredito su conto corrente bancario o postale, o nel caso di variazione di un precedente IBAN.

    Eventi che influiscono sul pagamento della prestazione
Con questo tipo di comunicazione si può comunicare uno solo tra i seguenti eventi:
 

  •     Lavoro autonomo: Inizio attività e reddito presunto; Svolgimento di attività già avviata e reddito presunto; Variazione del reddito derivante dall’attività; Reddito effettivo percepito per un determinato anno dall’attività precedentemente comunicata.
  •     Pensione: Presentazione della domanda di pensione non INPS.
  •     Espatrio: Inizio ed eventuale fine dell’espatrio.
  •     Malattia: Inizio ed eventuale fine della malattia.
  •     Ricovero in ospedale: Inizio ed eventuale fine del periodo di ricovero.
  •     Maternità: Inizio ed eventuale fine del periodo della maternità.
  •     Servizio civile: Inizio ed eventuale fine del periodo di prestazione del servizio.
  •     Lavoro subordinato: Inizio ed eventuale fine del periodo di attività.

Si specifica che l’inizio e la eventuale fine di una “Attività di lavoro subordinato” - stante il disposto dell’art. 9, comma 5, decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 99 recepito nella circolare INPS n. 57 del 6 maggio 2014 - possono essere comunicati per sopperire a  casi di omessa o tardiva comunicazione da parte del datore di lavoro; devono invece essere obbligatoriamente comunicati nelle limitate ipotesi in cui non sussiste l’obbligo da parte del datore di lavoro della comunicazione UNILAV per l’instaurazione di un rapporto di lavoro.
Compilata per intero la comunicazione ASPI-COM, l’utente ha la possibilità di salvarla tramite il pulsante “Salva ed esci” oppure inviarla tramite il pulsante ”Conferma”.
Dopo l’invio l’utente può stampare la ricevuta di presentazione ed il riepilogo dei dati inviati nella comunicazione.

  •     Funzione di consultazione

La funzionalità consente di visualizzare tutte le comunicazioni ASPI-COM inviate telematicamente e offre la possibilità di consultare per ognuna di esse il dettaglio.
Istruzioni più particolareggiate sul funzionamento della procedura per l’utente esterno sono contenute nel manuale accessibile direttamente dalla procedura e scaricabile tramite apposito pulsante collocato nella parte superiore di ogni schermata.
Procedura Intranet per gli operatori di Sede
In DsWeb – Domande Internet -  è disponibile la funzione di consultazione dei modelli ASpI-COM pervenuti. La procedura consente di filtrare le comunicazioni ASpI-COM inviate dall’assicurato secondo una delle seguenti modalità:

    Comunicazioni pervenute

La lista delle comunicazioni pervenute può essere utilizzata per consultare tutte le comunicazioni ASPI-COM inviate dall’assicurato.

    Comunicazioni da lavorare

La lista delle comunicazioni da lavorare consente di gestire le comunicazioni stesse. Per gestire una comunicazione ASPI-COM occorre selezionare una specifica comunicazione e premere il tasto “Elabora”. Appena arrivata, una comunicazione ASPI-COM ha l’attributo “Letto” impostato a ”No”. Quando si entra sulla comunicazione per la prima volta da questa modalità l’attributo “Letto” viene impostato a ”Sì”.

    Comunicazioni lavorate

La lista delle comunicazioni lavorate permette infine di consultare le comunicazioni già prese in carico dall’operatore di sede.
Per avviare ciascuna delle predette modalità di ricerca è necessario indicare l’anno di riferimento o l’intervallo di date su cui effettuare la ricerca. È  possibile specificare come filtro di ricerca anche uno specifico codice fiscale, numero di protocollo o tipologia di comunicazione (Variazione indirizzo/modalità di pagamento o Eventi che influiscono sul pagamento della prestazione).

    Modalità di accesso al servizio
L’applicazione pubblicata su Internet sarà accessibile per Cittadini, Patronati e Contact Center, quella su Intranet per i soli operatori di Sede. Di seguito sono descritte le modalità di accesso per ciascuna tipologia di utente.
Modalità di accesso da cittadino
Il cittadino accede all’applicazione d'invio delle comunicazione ASPI-COM attraverso il portale Internet dell’Istituto (www.inps.it), partendo dal link “Al servizio del cittadino” e, dopo aver effettuato l’autenticazione con PIN, selezionando la funzione “Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito”. All’interno dell’applicazione occorre selezionare, in successione dal menu laterale a sinistra, le seguenti voci: “ASPI, Disoccupazione, Mobilità e Trattamento speciale Edilizia”, “Comunicazioni ASPI-COM e mini ASPI-COM”.
 
Il PIN con cui viene effettuata l’autenticazione al servizio deve essere di tipo “dispositivo”. Per le modalità di richiesta e rilascio del PIN “dispositivo” si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare INPS n.50 del  15/03/2011.
Le comunicazioni inviate con PIN “non dispositivo” saranno comunque trasmesse e protocollate ma la loro trattazione non potrà essere completata fino a quando il PIN non assumerà carattere “dispositivo”.
Agli utenti che inviano telematicamente la comunicazione  con PIN “non dispositivo”, sia in fase di avvio della compilazione della comunicazione, sia dopo l’invio, viene segnalata la necessità di renderlo “dispositivo” affinché la comunicazione inoltrata possa essere definita dalla competente Sede INPS.
Modalità di accesso da operatore di Patronato
Il Patronato accede all’applicazione d'invio delle comunicazioni ASPI-COM attraverso il portale Internet dell’Istituto (www.inps.it), partendo dal link “Servizi on line”. Dopo aver selezionato la tipologia di utente “Patronati” occorre selezionare l’applicazione “Servizi per i patronati”. Dall’applicazione bisogna selezionare la voce “Servizi”, autenticarsi con il PIN e selezionare di seguito dal menù laterale sinistro le seguenti voci: “Disoccupazione e Mobilità”.
Per l’invio di una comunicazione ASpI-COM il patronato deve avere una delega sottoscritta dal lavoratore patrocinato da registrare tramite l’applicazione dal menù “Gestione” presente tra i servizi per il patronato.
Modalità di accesso da operatore di Contact Center
Il servizio di acquisizione e consultazione delle comunicazioni ASPI-Com sarà disponibile anche ai lavoratori in possesso di PIN che telefonano al Contact Center integrato Inps-Inail utilizzando il numero 803 164 da telefono fisso o il numero 06164164 da cellulare. Gli operatori del Contact Center potranno accedere  all’applicazione tramite la piattaforma applicativa a loro disposizione.
Modalità di accesso da operatore di Sede INPS.
Gli operatori delle Sedi Inps potranno accedere alla applicazione Intranet, per la consultazione e gestione delle “Comunicazioni ASPI-Com” dalla procedura DSweb sotto la voce “Domande Internet”.

    Modalità operative transitorie per le strutture territoriali
Per il servizio di gestione delle comunicazioni ASpI-Com messo a disposizione degli operatori di Sede è prevista una prima fase di sperimentazione in cui non sarà disponibile il caricamento automatico delle comunicazioni su DSweb.
La procedura Intranet per la gestione delle comunicazioni Aspi-Com consentirà momentaneamente la sola presa in carico delle comunicazioni da parte degli operatori di sede. La lavorazione delle comunicazioni non avrà, dunque, per il momento, alcun effetto automatico sulle domande ASpI di riferimento della procedura DSweb: richieste di variazioni dei dati anagrafici, di pagamento e comunicazioni di eventi che hanno effetto sul pagamento delle prestazioni dovranno continuare ad essere gestite manualmente dagli operatori di sede.
Al termine della sperimentazione, dandone apposito avviso, saranno rilasciati i servizi di aggiornamento dei dati della prestazione abbinata al modello ASpI-Com trasmesso.
In particolare nei casi di attività subordinata, malattia, maternità, ricovero ospedaliero e servizio civile verrà inserita una sospensione con data inizio coincidente con l’inizio del periodo comunicato sul modello; nei casi di attività subordinata superiore a 6 mesi per indennità ASpI e 5 giorni per indennità mini ASpI, o di attività subordinata a tempo indeterminato, verrà inserita una decadenza con data inizio coincidente con l’inizio del periodo comunicato sul modello.
Nei casi di comunicazione di avvio di attività autonoma, saranno caricati nell’apposita sezione i dati dell’attività in questione.
Infine, in caso di richiesta di variazione dei recapiti telefonici o di posta elettronica,  dell’indirizzo di residenza/domicilio o della modalità di pagamento si provvederà alla modifica di detti dati.

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