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Riscatto del corso legale di laurea
Riscatto del periodo di studio relativo al conseguimento dei diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale
(circ. 95/2020)
La legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati (cosiddette istituzioni A.F.A.M.), ha posto il settore artistico allo stesso livello delle Università, qualificando tali Istituzioni sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale (cfr. l’art. 2, comma 4).
Con la presente circolare si forniscono istruzioni in ordine alla riscattabilità, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dei periodi di studio relativi al conseguimento dei diplomi rilasciati dalle Istituzioni A.F.A.M., con particolare riferimento a quelli conseguiti in base all'ordinamento previgente all'entrata in vigore della citata legge n. 508/1999.
2. RISCATTO DEI CORSI ATTIVATI A SEGUITO DELL’EMANAZIONE DEL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 212
In attuazione della legge n. 508/1999, il regolamento di cui al D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, ha indicato i criteri per l’adozione degli statuti e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare, mentre il regolamento di cui al D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle suddette istituzioni, ha previsto che, in analogia al sistema universitario, le istituzioni del settore artistico e musicale attivino corsi di diploma accademico di primo livello, di secondo livello, di specializzazione, di formazione alla ricerca e corsi di perfezionamento o master.
La riscattabilità dei corsi attivati a seguito dell’emanazione del citato D.P.R. n. 212/2005 è stata già precisata con messaggio n. 15662 del 14 giugno 2010 e con la nota operativa ex Inpdap n. 25 del 14 maggio 2009, che qui si richiamano, e ciò nella prevalente considerazione dell’avvenuta equiparazione, a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, fra l’iscrizione agli Istituti di alta formazione artistica e musicale e l’iscrizione ai corsi universitari.
Sono quindi ammessi a riscatto ai fini pensionistici, ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, i corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, a seguito dell’emanazione del D.P.R. n. 212/2005, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:
- diploma accademico di primo livello;
- diploma accademico di secondo livello;
- diploma di specializzazione;
- diploma accademico di formazione alla ricerca (equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’articolo 3, comma 6, del D.P.R. n. 212/2005).
3. RISCATTO DEI TITOLI CONSEGUITI IN BASE ALL’ORDINAMENTO PREVIGENTE ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 508/1999
A seguito dei successivi interventi normativi registrati in materia, si è riproposta la problematica inerente alla riscattabilità, ai fini pensionistici, dei periodi di studio relativi ai titoli rilasciati dalle Istituzioni di cui all’articolo 1 della legge n. 508/1999 e conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della citata legge n. 508/1999.
Difatti, il comma 107 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha inteso stabilire che i diplomi finali, rilasciati dalle Istituzioni A.F.A.M. al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle stesse Istituzioni in base alla normativa vigente, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca.
In base al comma 107-bis dell’articolo 1 di cui alla legge citata, il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni in argomento è prorogato al 31 dicembre 2021.
Il decreto ministeriale 10 aprile 2019, n. 331, ha quindi sancito che “i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 1, comma 102, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a conclusione dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti fino al termine di cui al comma 107-bis del predetto articolo 1 e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo la tabella di corrispondenza allegata al presente decreto” (Allegato n. 1).
Tenuto conto del quadro normativo come sopra delineato, si dispone che i diplomi accademici rilasciati dalle Istituzioni in argomento, conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della legge n. 508/1999, siano considerati equiparati ai titoli universitari e riscattabili alle seguenti condizioni:
possesso, alla data di presentazione della domanda di riscatto, di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di qualsiasi durata; non è richiesto che detto diploma sia precedente all’iscrizione presso le Istituzioni A.F.A.M., potendo il percorso di studio secondario essere anche contestuale o successivo all’iscrizione presso le suddette Istituzioni A.F.A.M.;
conseguimento dei diplomi finali rilasciati dalle Istituzioni in commento entro il 31 dicembre 2021, data entro la quale tali corsi andranno ad esaurimento (comma 107-bis della legge n. 228/2012).
Al verificarsi di dette condizioni, per l’individuazione della durata massima del riscatto, saranno adottati gli stessi criteri previsti per la determinazione dei periodi ammessi al riscatto a favore dei titolari di diplomi accademici di primo e secondo livello rilasciati ai sensi della legge n. 508/1999, previo utilizzo della tabella di equipollenza di cui all’articolo 1, comma 107, della legge n. 228/2012. Il periodo oggetto di riscatto, nella durata massima come sopra specificata, è riconosciuto a partire dalla data di iscrizione presso le Istituzioni A.F.A.M. o, se successiva a quest’ultima, dalla data di conseguimento del diploma di licenza media.
A titolo esemplificativo, per il diploma di pianoforte che, in base alla suddetta tabella, è equipollente al diploma accademico di secondo livello in pianoforte, sarà riconosciuto a riscatto un periodo pari a cinque anni, corrispondente ai tre anni del diploma accademico di primo livello e agli ulteriori due di quello di secondo livello. Qualora il richiedente si sia iscritto al Conservatorio all’età di 11 anni, abbia conseguito la licenza media a 14 anni, il diploma di scuola secondaria di secondo grado a 19 anni e il diploma di conservatorio a 22 anni, il periodo di riscatto si collocherà, per un periodo massimo di cinque anni, dalla data di conseguimento della licenza media a quella di conseguimento del titolo A.F.A.M.
Per quanto non diversamente disciplinato con la presente circolare, restano confermate le istruzioni fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia di riscatto del corso legale di studio universitario ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.
I principi e i criteri introdotti con la presente circolare dovranno essere applicati a tutte le domande ancora giacenti alla data di pubblicazione della stessa oltre che, naturalmente, a quelle presentate in data successiva. Eventuali domande già respinte potranno essere riesaminate su richiesta degli interessati presentata nei termini di legge.
La presente circolare dovrà essere applicata anche ai ricorsi amministrativi pendenti alla data di pubblicazione della stessa.
Riscatto del corso legale di laurea
Riscatto laurea, opzione donna e opzione al contributivo
(msg.4560/2021)
Con il presente messaggio, a fronte delle richieste presentate da alcune Strutture territoriali, anche a seguito di segnalazioni da parte degli Enti di patronato, si forniscono chiarimenti in ordine al diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna, di cui all’articolo 16 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in caso di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato conil criterio del calcolo “a percentuale” - su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio - ai sensi dell’articolo 2, commi 5 e 5-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, di cui all’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
In particolare, sono stati rappresentati casi di lavoratrici che per effetto del pagamento, anche parziale, dell’onere di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996, determinato conil criterio del calcolo “a percentuale” - su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio - conseguente all’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, non possono conseguire la pensione anticipata c.d. opzione donna.
Come chiarito con le circolari n. 6 del 2020 e n. 54 del 2021, è possibile fruire del riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato conil criterio del calcolo “a percentuale” - su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio - sia in caso di esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo precedente o contestuale alla presentazione della domanda di riscatto, sia in caso di richiesta di pensione anticipata c.d. opzione donna, contestuale alla predetta domanda di riscatto.
Tuttavia, come precisato nella circolare n. 35 del 2012 e nel messaggio n. 219 del 2013, a decorrere dal 2012, l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo divenuto irrevocabile a seguito della produzione di effetti sostanziali – quali l’accettazione dell’onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale (“agevolato” in caso di riscatto del corso universitario di studio) per periodi collocati temporalmente in data anteriore al 1° gennaio 1996 ovvero il superamento del c.d. massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 – preclude l’accesso a pensione con requisiti diversi da quelli previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e, pertanto, preclude anche l’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna.
Con il presente messaggio si confermano le disposizioni sopra richiamate. Al contempo, tuttavia, è opportuno tenere conto della situazione di incertezza che si è generata in sede di prima applicazione delle indicazioni di cui alle citate circolari n. 6 del 2020 e n. 54 del 2021. Dall’esame delle casistiche rappresentate risulta evidente come le lavoratrici abbiano esercitato la facoltà di opzione al sistema contributivo con lo scopo di avvalersi del diverso metodo di calcolo dell’onere di riscatto, sebbene la loro volontà fosse orientata ad accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna. Per tale ragione, in via d’eccezione, si dispone che l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna ove la domanda di accesso a quest’ultima sia presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2021, sempre che risultino soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:
- perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) prescritti per la pensione anticipata c.d. opzione donna, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare;
- esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto, in data anteriore a quella di pubblicazione del presente messaggio.
In tali casi sarà cura delle Strutture territoriali procedere, al ricorrere dei prescritti requisiti e delle previste condizioni, alla liquidazione della pensione anticipata c.d. opzione donna, previo annullamento della certificazione di opzione al sistema contributivo.
Resta in ogni caso ferma la facoltà per le lavoratrici di conseguire la pensione anticipata c.d. opzione donna avvalendosi del riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo “a percentuale” - su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio - in caso di contestuale presentazione delle rispettive domande di pensione e di riscatto, previa eventuale rinuncia all’opzione al sistema contributivo, sempre che tale opzione non abbia già prodotto effetti sostanziali.
Alla luce di quanto illustrato, si invitano le Strutture territoriali a procedere all’esame delle domande di pensione anticipata c.d. opzione donna dando attuazione alle indicazioni contenute nel presente messaggio e a provvedere, su istanza di parte, al riesame in autotutela dei provvedimenti di reiezione.
Contribuzione da riscatto
Efficacia retroattiva dei riscatti il cui onere sia determinato con il calcolo a percentuale. Limiti
(circ.6/2020)
Contribuzione da riscatto
Calcolo dell'onere di riscatto nelle ipotesi di opzione per il calcolo della pensione con il sistema esclusivamente contributivo
(circ.6/2020)
Riscatto del corso legale di laurea
Riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo
(circ.36/2019) (circ.106/2019)
Il comma 6 dell’articolo 20 del decreto-legge in esame ha introdotto, per il riscatto del corso universitario di studi, il comma 5-quater all’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, in base al quale la facoltà di riscatto “dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età (il limite dei 45 anni è stato eliminato -vedi sotto). In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda”.
La legge di conversione n. 26/2019 ha eliminato la soglia dell’età anagrafica dei 45 anni per essere ammessi alle nuove modalità di calcolo dell’onere di riscatto del corso universitario di studio. Ne consegue che il predetto comma 5-quater all’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997 risulta ora così formulato:
“È consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda”
Per effetto della modifica di cui sopra, a decorrere dal 30 marzo 2019, data di entrata in vigore della legge n. 26/2019, si potrà quindi accedere alla facoltà di riscatto con le modalità di cui al citato comma 5-quater all’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, indipendentemente dall’età anagrafica posseduta dal richiedente alla data di presentazione della relativa domanda di riscatto, sempreché siano soddisfatti gli ulteriori requisiti prescritti.
Resta in particolare confermato che le modalità di calcolo dell’onere di riscatto dei corsi universitari di studi di cui al citato comma 5-quater del D.lgs n. 184/1997 si applicano soltanto ai periodi del corso di studi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione.
In questa ipotesi, l'onere dei periodi di riscatto che si collochino nel sistema di calcolo contributivo è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
L’onere di riscatto deve essere quindi determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda ed in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). L’importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.
La suddetta modalità di calcolo dell’onere si aggiunge a quelle previste dal comma 4 (per periodi che si collochino nel sistema retributivo), dal comma 5 (per i periodi che si collochino nel sistema contributivo) e dal comma 5-bis (per i soggetti inoccupati), del citato articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.
La modalità di calcolo di cui al citato comma 5-quater resta alternativa a quella di cui al comma 5 dell’articolo 2. Pertanto, i soggetti interessati dalla disposizione in commento potranno richiedere che l’onere di riscatto dei periodi da valutare nel sistema contributivo sia quantificato in base a quanto previsto al comma 5-quater o al comma 5 del citato articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.
In ogni caso, non è ammesso che il riscatto determinato in base a una delle modalità su enunciate, e il cui onere sia stato versato, possa essere rideterminato in base alla modalità alternativa; ciò sul presupposto della natura aleatoria del negozio di riscatto, il cui perfezionamento impedisce che vicende successive o modifiche ordinamentali possano costituire giusta causa per il recesso dal contratto che, di fatto, è sottratto alla disponibilità dell’interessato.
Per maggiore chiarezza, si specifica quanto segue:
- se il riscatto del corso di studi è già definito con l’integrale pagamento dell’onere dovuto, non si può chiedere la rideterminazione dell’onere in base ad una modalità alternativa;
- se è iniziato il pagamento rateale, si potrà interrompere lo stesso, ottenere l’accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare - per il periodo del corso di studi residuo - nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere determinato, a richiesta, con il criterio alternativo;
- se il riscatto non si è ancora perfezionato con l’accettazione dell’onere si potrà ritirare la domanda in questione e proporne una successiva, con la consapevolezza che i criteri di calcolo dell’onere terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.
Per tutti gli altri aspetti restano confermate le istruzioni fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia di riscatto del corso legale di studi effettuati ai sensi degli altri commi del medesimo articolo 2. Le domande di riscatto del corso universitario di studi devono essere presentate secondo le modalità già in uso.
Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni di dettaglio per la gestione delle ulteriori fasi del procedimento.
Precisazioni (circ.106/2019)
Con riferimento alle novità introdotte dalle disposizioni in commento, anche a seguito dei numerosi quesiti pervenuti in materia, si precisa che la norma in argomento (comma 5-quater all’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997) non ha istituito una nuova tipologia di riscatto, ma ha soltanto introdotto un diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto del corso di studi che si collochi nel sistema contributivo della futura pensione. Resta immutato il quadro normativo di riferimento per tutti gli altri profili non interessati dal citato comma 5-quater e sono quindi confermate le istruzioni fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia di riscatto del corso legale di studi effettuato ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.
In particolare, non osta all’esercizio della facoltà di cui al comma 5-quater in esame la titolarità di contribuzione anteriore al 1° gennaio 1996.
Inoltre, nel caso in cui il corso di studi si collochi sia nel sistema retributivo che nel sistema contributivo della futura pensione, l’onere di riscatto, come di consueto, sarà quantificato utilizzando le seguenti due modalità:
- per i periodi che si collochino nel sistema retributivo si utilizzerà il metodo della “riserva matematica”, ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997;
- per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo, il soggetto potrà richiedere che l’onere sia quantificato in base a uno dei criteri di seguito indicati:
B.1) retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda, ai sensi del comma 5 dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997;
B.2) livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, ai sensi del comma 5-quater dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.
In tale ipotesi, l’onere a carico del richiedente sarà costituito dalla somma degli importi quantificati con le modalità di cui ai punti A e B (quindi, “A+B.1” oppure “A+B.2”).
Nulla cambia per i soggetti “inoccupati” il cui onere di riscatto sarà quantificato in base al comma 5-bis del più volte citato articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.
Per quanto riguarda l’efficacia del periodo di riscatto, il comma 5-quater all’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997 stabilisce che “in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione”. Il predetto comma 5-ter non è stato adeguato dal D.L. n. 4/2019 e dalla relativa legge di conversione, al fine di ricomprendere nella deroga anche i periodi riscattati ai sensi del comma 5-quater. Tuttavia, il citato comma 5-quater ha previsto unicamente dei diversi parametri di calcolo dell’onere rispetto a quelli previsti dal comma 5 (minimale per gli artigiani e commercianti al posto della retribuzione imponibile degli ultimi dodici mesi, aliquota di computo anziché quella di finanziamento), parametri che peraltro sono gli stessi di quelli utilizzati dal comma 5-bis, ricompreso nella deroga. Considerato che la ratio dell’intervento disposto dal D.L. n. 4/2019 è quella di rendere più sostenibile, e quindi più accessibile, il riscatto in argomento e non di modificare la funzione e gli effetti tipici dell’istituto, si deve pertanto concludere che i periodi riscattati ai sensi del comma 5-quater abbiano la stessa valenza ai fini pensionistici di quelli riscattati ai sensi dei commida 5 a 5-bis del medesimo articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.
Si precisa, infine, che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 dell’articolo 20 del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, illustrate nei precedenti paragrafi da 2.1 a 2.7, riguardano esclusivamente la nuova tipologia di riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”). Le predette disposizioni non si estendono quindi alle altre tipologie di riscatto previste dalla normativa vigente (pertanto, ad esempio, la detraibilità ai fini fiscali dell’onere versato prevista dal comma 3 dell’articolo 20 non si estende al riscatto del corso di studi effettuato ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, per il quale si confermano le disposizioni già in essere).
Il comma 6 dell’articolo 20 del decreto-legge in esame ha introdotto, per il riscatto del corso universitario di studi, il comma 5-quater all’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, in base al quale la facoltà di riscatto “dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda”.
La norma introduce un diverso sistema di calcolo dell’onere di riscatto del corso di studi di cui all’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, nei casi in cui la domanda di riscatto sia presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età e riguardi periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo.
In questa ipotesi, l'onere dei periodi di riscatto che si collochino nel sistema di calcolo contributivo è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
L’onere di riscatto deve essere quindi determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda ed in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). L’importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.
La suddetta modalità di calcolo dell’onere si aggiunge a quelle previste dal comma 4 (per periodi che si collochino nel sistema retributivo), dal comma 5 (periodi che si collochino nel sistema contributivo) e dal comma 5 bis (per i soggetti inoccupati), del citato articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.
La modalità di calcolo di cui al citato comma 5 quater resta alternativa a quella di cui al comma 5 dell’articolo 2. Pertanto, i soggetti interessati dalla disposizione in commento potranno richiedere che l’onere di riscatto dei periodi da valutare nel sistema contributivo sia quantificato in base a quanto previsto al comma 5 quater o al comma 5 del citato articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.
La disposizione introdotta dal comma 5 quater si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame. In ogni caso, non è ammesso che il riscatto determinato in base a una delle modalità su enunciate, e il cui onere sia stato versato, possa essere rideterminato in base alla modalità alternativa; ciò sul presupposto della natura aleatoria del negozio di riscatto, il cui perfezionamento impedisce che vicende successive o modifiche ordinamentali possano costituire giusta causa per il recesso dal contratto che, di fatto, è sottratto alla disponibilità dello stesso.
Per maggiore chiarezza, si specifica quanto segue:
- se il riscatto del corso di studi è già definito con l’integrale pagamento dell’onere dovuto, non si può chiedere la rideterminazione dell’onere in base ad una modalità alternativa;
- se è iniziato il pagamento rateale, si potrà interrompere lo stesso, ottenere l’accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare - per il periodo del corso di studi residuo - nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere determinato, a richiesta, con il criterio alternativo;
- se il riscatto non si è ancora perfezionato con l’accettazione dell’onere si potrà ritirare la domanda in questione e proporne una successiva, con la consapevolezza che i criteri di calcolo dell’onere terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.
Per tutti gli altri aspetti restano confermate le istruzioni fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia di riscatto del corso legale di studi effettuati ai sensi degli altri commi del medesimo articolo 2. Le domande di riscatto del corso universitario di studi devono essere presentate secondo le modalità già in uso.
Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni di dettaglio per la gestione delle ulteriori fasi del procedimento.