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Assegno emergenziale
(circ.86/2012) (circ.88/2011)
Il Decreto Interministeriale del 26 aprile 2010 n. 51635, introducendo delle modifiche al Decreto 28 aprile 2000 n. 158, recante norme circa l’istituzione del “Fondo di solidarietà di sostegno al reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito”, ha aggiunto l’art. 11-bis (Sezione emergenziale).
L’articolo in questione prevede l’erogazione ai lavoratori in esubero, non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), di un assegno per il sostegno del reddito della durata massima di 24 mesi purché i medesimi si trovino “in condizione di disoccupazione involontaria”.
Il comma 3 di tale articolo prevede espressamente che l’assegno in questione operi “ad integrazione del trattamento di disoccupazione di legge”.
Pertanto l’erogazione dell’assegno emergenziale è subordinata al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria.
Si applicano anche all’intervento emergenziale le regole vigenti in materia di decorrenza, sospensione e decadenza del trattamento di disoccupazione. In particolare, se il licenziamento non è preceduto da preavviso, il trattamento di disoccupazione e l’assegno emergenziale decorrono dall’ottavo giorno successivo al termine dell’indennità sostitutiva.
Il comma 5 del citato articolo stabilisce che l’ammontare di tale prestazione (assegno emergenziale) e della contribuzione ad essa correlata siano per metà a carico del Fondo e per l’altra metà a carico del datore di lavoro.
Con delibera n. 42 del 21 giugno 2010 il Comitato amministratore del Fondo ha previsto che il 20% delle risorse disponibili del Fondo, derivanti dal versamento del contributo ordinario (0,50%), sia da destinare alla copertura delle prestazioni previste dall’art. 11-bis. Di tale 20%, ciascuna azienda può utilizzare risorse nel limite massimo del 7%.