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Costituzione della posizione assicurativa
(msg.2802/2024)
L’articolo 12-undecies della legge 30 luglio 2010, n. 122, ha abrogato con effetto dal 31 luglio 2010, tra l’altro, la legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive modificazioni, l’articolo 124 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e l’articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, che regolavano per gli iscritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici la costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), senza oneri per gli interessati.
Per effetto di quanto disposto dalla citata disposizione, non è più possibile costituire posizioni assicurative nel FPLD in favore di iscritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici cessati dal servizio dopo il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione. È utile precisare che la locuzione “cessati senza diritto a pensione”, riportata nella citata nota operativa INPDAP n. 56/2010, va intesa nel senso che la verifica dei requisiti contributivi per il diritto a pensione deve tenere conto della sola contribuzione accreditata nella Gestione esclusiva.
In conseguenza dell’abrogazione dell’istituto della costituzione della posizione assicurativa, l’INPDAP, con la nota operativa n. 56 del 22 dicembre 2010, ha stabilito che, a decorrere dal 31 luglio 2010, gli “assicurati” cessati senza diritto a pensione e, quindi, non più in servizio, possono presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo, ecc., oltre i termini decadenziali di presentazione delle relative istanze previsti dalle norme di settore, i quali sono di seguito riepilogati:
- per le domande di riscatto e computo di periodi o servizi ai fini pensionistici: entro novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio/risoluzione del rapporto di lavoro;
- per le domande di ricongiunzione dei periodi assicurativi: entro l’ultimo giorno di servizio (restano salve le precisazioni di cui al successivo paragrafo n. 2.1);
- per le domande di accredito figurativo per maternità al di fuori del rapporto di lavoro di cui all’articolo 25 decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151: entro l’ultimo giorno di servizio;
- per le domande di computo dei servizi e di riscatto ai sensi degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del D.P.R. n. 1092/1973, presentate dall’iscritto alla Gestione separata ai trattamenti dei dipendenti dello Stato (CTPS): almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per limiti d’età (cfr. l’art. 147 del D.P.R. n. 1092/1973, la circolare INPDAP n. 38 dell’11 giugno 2004 e il messaggio n. 7101 del 23 novembre 2015);
- per le domande di riconoscimento del servizio militare di leva presentate ai sensi dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 274: entro novanta giorni dalla cessazione dal servizio.
Tanto premesso, si evidenzia che, in relazione al paragrafo 1.1 della nota operativa n. 56 del 22 dicembre 2010, continuano a pervenire da parte delle Strutture territoriali richieste di chiarimenti, con riguardo alla lavorazione delle domande di riscatto, ricongiunzione, computo, ecc., presentate dagli assicurati cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010.
Con il presente messaggio, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le seguenti indicazioni per una omogenea applicazione sul territorio dei criteri contenuti nella nota operativa n. 56 del 22 dicembre 2010.