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L'invalidità civile
L'indennità di accompagnamento
Legge 11/2/80 n. 18 - Legge 26/7/84 n. 392 - Legge 21/11/88 n. 508 art.1 - Legge 11/10/90 n. 289 - Legge 31/12/91 n. 429
Requisiti per il diritto:
- Spetta agli invalidi civili totali (100 %) riconosciuti altresì non deambulanti senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e non autosufficienti e bisognosi di assistenza continuativa;
- L’indennità non è collegata a limiti di reddito e di età, è concessa al solo titolo della minorazione;
- Non spetta ai ricoverati in Istituti a titolo gratuito;
- Non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ma è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro e di servizio. Si precisa - relativamente alle pensioni di guerra - che la prestazione analoga all'indennità di accompagnamento è l'indennità di assistenza e di accompagnamento, che è concessa ai titolari di pensione di guerra di prima categoria. Quest'ultima indennità non è compatibile con l'indennità di accompagnamento prevista per gli invalidi civili e per i ciechi civili. Rimane salva la possibilità di optare per il trattamento più favorevole.
- La legge 429/91 consente altresì, dal 1° marzo 1991, alle persone affette da più minorazioni che darebbero titolo ad indennità di accompagnamento quale cieco civile ed invalido civile di cumulare le due indennità.
- Cittadinanza italiana e residenza nel territorio nazionale (msg.20966/2013)
- Cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
- Cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato (msg.13983/2013).