Eureka Previdenza

Somma aggiuntiva (quattordicesima)

Pensioni delle gestioni private

(msg.5662/2014) (msg.2389/2018)

La somma aggiuntiva viene attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2014, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.

Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2014 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione, sulla rata di dicembre 2014.

Somma aggiuntiva (quattordicesima)

Pensioni delle gestioni private

(msg.5662/2014) (msg.2389/2018)

La somma aggiuntiva viene attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2014, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.

Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2014 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione, sulla rata di dicembre 2014.

Prestazioni escluse dall’attribuzione del beneficio

Prestazioni escluse dall’attribuzione del beneficio

L’importo aggiuntivo non spetta alle prestazioni delle seguenti categorie:

044 (INVCIV), 077, (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043 (INDCOM), 032 (VOBANC), 033 (IOBANC), 034 (SOBANC), 198 (VESO33), 199 (VESO92).

L’importo aggiuntivo in argomento non viene erogato, inoltre, sulle pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali, sui trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati e sulle pensioni della ex SPORTASS.

L’aumento infine non è stato attribuito sulle pensioni per le quali non era stato corrisposto a seguito di segnalazione da parte delle sedi (messaggio n. 009380 del 23 aprile 2008).

Aggiornamento del data base

Aggiornamento del data base

Il data base è stato aggiornato con le modalità illustrate di seguito:

  • su tutte le pensioni del soggetto, prese in esame dall’elaborazione, è stata memorizzata la “movimentazione” nel segmento GP1 del data base delle pensioni:
    • GP1CMPNTIP il valore QA (Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse);
    • GP1FMPNTIP il valore1;
    • GP1DMPN la data di elaborazione;
  • sulla sola pensione sulla quale viene corrisposto l’aumento è stato memorizzato l’importo corrisposto nel segmento GP3, sezione CUD del data base delle pensioni:
    • GP3EDISP importo della somma aggiuntiva corrisposta
  • nel segmento GP8 della pensione sulla quale viene corrisposto l’aumento viene memorizzato:
    • nel campo GP8MD52 il codice 841
    • nel campo GP8MD53E l’importo corrisposto.
  • codici diario

Codice

Descrizione

0710

elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: conguaglio € 000,00,

0711

elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: conguaglio corrisposto su pensione ccc/ssss/nnnnnnnn

0712

elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: scartata al calcolo per xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La somma aggiuntiva è inoltre visualizzabile con la procedura ARTE sulla pensione sulla quale viene corrisposta.

Compensazione con situazioni debitorie pregresse

Compensazione con situazioni debitorie pregresse

Sono state contestualmente completate le operazioni di verifica della 14.a corrisposta sulla base del reddito dell’anno 2011 (campagna 2012).

Il confronto tra l’importo erogato, sulla base dei redditi presunti, e l’importo effettivamente spettante, sulla base dei redditi consolidati del 2011, ha determinato, nel caso di superamento dei limiti reddituali, la revoca totale  parziale del beneficio attribuito a suo tempo in via provvisoria.

Sulla corta dei criteri illustrati al precedente punto 3.3., la revoca ha riguardato la somma erogata nel 2012, nel caso di corresponsioni successive alla prima, ovvero le somme erogate negli anni 2011 e 2012, nel caso di prima concessione nel 2011 e seconda concessione nel 2012.

Al fine di arrecare ai pensionati il  minor  danno  possibile,  in tali casi si procederà al recupero  compensando  il  debito con il credito spettante a titolo di quattordicesima relativa all’anno 2014.

Agli interessati viene inviata a livello centrale apposita comunicazione.

Per consentire alle strutture territoriali di fornire una adeguata informativa, saranno trasmesse alle sedi regionali le liste dei soggetti interessati.

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