Eureka Previdenza

Conribuzione volontaria per i lavoratori con contratto part-time

Applicabilità a tutti i tipi di part-time

(circ.29/2006)

Fino all’emanazione del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 61 il rapporto di lavoro a tempo parziale – che comporta prestazione lavorativa resa in periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno con una durata inferiore a quella ordinaria prevista dai contratti collettivi - è stato disciplinato dal D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Conribuzione volontaria per i lavoratori con contratto part-time

Applicabilità a tutti i tipi di part-time

(circ.29/2006)

Fino all’emanazione del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 61 il rapporto di lavoro a tempo parziale – che comporta prestazione lavorativa resa in periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno con una durata inferiore a quella ordinaria prevista dai contratti collettivi - è stato disciplinato dal D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Normativa previgente al Dlgs 61/2000

Secondo tale ultima norma il rapporto a tempo parziale era distinto in tre diverse tipologie:

  • il part-time orizzontale, con attività prestata quotidianamente ad orario ridotto;
  • il part-time verticale, con prestazione lavorativa concentrata in alcuni giorni della settimana;
  • il part-time ciclico, con concentrazione dell’attività in alcune settimane del mese o per alcuni mesi dell’anno, alternata a periodi di non attività.

Nuova normativa introdotta dal Dlgs 61/2000

Il citato D.Lgs. n. 61/2000 - all’articolo 1, comma 2 - nel ridefinire il concetto di lavoro a tempo parziale, distingue tale tipologia di prestazione in:

  • part-time di tipo orizzontale”, quando la riduzione dell’orario di lavoro previsto per il tempo pieno avviene su base giornaliera;
  • part-time di tipo verticale”, quando l’attività lavorativa viene prestata a tempo pieno solo in periodi prefissati nel corso della settimana, del mese o dell’anno.

Appare evidente che il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 61 ha accorpato nel part-time verticale due delle forme di prestazione lavorativa già individuate dall’articolo 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863:

  • il part-time di tipo verticale, che comportava prestazione lavorativa ad orario pieno o ridotto, concentrata in alcuni giorni della settimana;
  • il part-time di tipo ciclico, con prestazioni concentrate in alcune settimane del mese o in alcuni mesi dell’anno.

Riepilogo tipi part-time consentiti

Secondo la previsione del D.Lgs. n. 61/2000 (v. articolo 1, comma 3), i contratti collettivi possono peraltro consentire che l’attività regolata da un contratto di lavoro a tempo parziale possa essere prestata secondo una combinazione (cosiddetto part-time misto) delle due tipologie di part-time (orizzontale e verticale) sopra indicate.
Ne consegue che le prestazioni lavorative a tempo parziale potranno essere rese in periodi prestabiliti (alcuni giorni della settimana, alcune settimane del mese o alcuni mesi dell’anno), anche ad orario ridotto, con le possibili, seguenti situazioni lavorative:

  • attività prestata in tutti i giorni lavorativi della settimana, con orario ridotto (part-time orizzontale);
  • prestazioni effettuate in alcuni giorni della settimana, in alcune settimane del mese ovvero in alcuni mesi dell’anno, con orario pieno (part-time verticale);
  • attività prestata in alcuni giorni della settimana, in alcune settimane del mese ovvero in alcuni mesi dell’anno, con orario ridotto (part-time misto).
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