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Conribuzione volontaria per i lavoratori con contratto part-time
Autorizzazione ai VV part-time e deroghe legge 243/2004
(msg.30054/2006)
In merito alla valenza giuridica delle autorizzazioni in argomento ed ai nuovi requisiti anagrafici fissati dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 per l’accesso al pensionamento, è stato chiesto da talune Sedi se le deroghe all’innalzamento dei predetti requisiti - previste in favore dei “soggetti ammessi alla prosecuzione volontaria” entro il 1° marzo 2004 - possano essere applicate anche ai lavoratori autorizzati ai versamenti volontari ai sensi del richiamato articolo 8 del D.Lgs. n. 564/1996.
Il Coordinamento Generale Legale, condividendo le ipotesi avanzate da questa Direzione Centrale e dalla Direzione Centrale delle Prestazioni, ha confermato che l’autorizzazione ai versamenti volontari, rilasciata ai lavoratori part-time ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 564/1996, non può essere equiparata all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria concessa nei casi di cessazione o interruzione del rapporto di lavoro. Questo nella considerazione che tale autorizzazione permette di effettuare versamenti integrativi della contribuzione obbligatoria maturata in costanza di attività lavorativa part-time, in deroga ai principi generali della prosecuzione volontaria, che subordinano invece la relativa autorizzazione alla sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e del correlato obbligo contributivo.
Al contrario, qualora gli interessati siano stati ammessi alla contribuzione una volta cessati dal lavoro e i relativi versamenti, anche se ad integrazione, siano finalizzati alla copertura dei periodi necessari per maturare il diritto a pensione, non si ritiene che sussistano differenze ontologiche o sistematiche di rilievo rispetto alla prosecuzione volontaria di cui alla legge n. 47/1983, alla quale rimanda lo stesso articolo 8 del D.Lgs. n. 564/1996.
Pertanto deve concludersi che, limitatamente a questa ipotesi, trovino applicazione le eventuali deroghe all’innalzamento dell’età pensionabile stabilite in favore di chi è stato ammesso alla prosecuzione volontaria, come previsto dall’art. 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243.
Conribuzione volontaria per i lavoratori con contratto part-time
Compatibilità con contributi altra gestione e con la pensione
(circ.45/2009)
Come indicato nella circolare n. 29/2006 – che illustra le modalità di autorizzazione ai versamenti volontari in concomitanza di periodi di lavoro a tempo parziale – la possibilità di effettuare versamenti volontari è riconosciuta dall’articolo 8 del DLgs. n. 564/1996, nel testo integrato dal DLgs. n. 278/1998, a tutti i lavoratori occupati a tempo parziale, a prescindere dalla tipologia del contratto che disciplina le modalità di svolgimento della relativa prestazione.
Con la medesima circolare - nell’evidenziare che l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 8 comma 2 del DLgs. n. 564/1996 è finalizzata unicamente alla copertura dei periodi di attività a part-time e che ha perciò validità limitata - sono state previste apposite condizioni e modalità di esercizio della facoltà e fissati termini di decadenza.
È stato inoltre precisato che in presenza dei requisiti previsti per la prosecuzione volontaria (cessata attività lavorativa, requisiti contributivi di tre anni nel quinquennio o di cinque anni della vita assicurativa ed assenza di cause ostative), deve essere concessa apposita e diversa autorizzazione, efficace a tempo indeterminato e soggetta ai limiti da ultimo previsti dall’articolo 6, comma 2, del DLgs. n. 184/1997 (“La contribuzione volontaria non è ammessa per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza.”).
La diversa valenza dell’autorizzazione ai versamenti volontari concomitanti a periodi di lavoro part-time rispetto a quella della “normale” autorizzazione alla prosecuzione volontaria è stata ribadita con messaggio n. 4486 del 22 febbraio 2008.
In merito a quanto precede si fa presente che l’autorizzazione ai versamenti volontari integrativi dei periodi di lavoro part-time, in quanto speciale autorizzazione, non deve ritenersi soggetta alle limitazioni stabilite dal richiamato articolo 6, comma 2, del DLgs. n. 184/1997.
Detta autorizzazione può essere pertanto utilizzata in relazione a tutti i periodi di lavoro a tempo parziale successivi al 31 dicembre 1996, ancorché contestuali ad altri periodi di contribuzione ovvero a periodi di lavoro part-time successivi alla decorrenza di una prestazione pensionistica.
Conribuzione volontaria per i lavoratori con contratto part-time
Termini per il versamento del contributo
(circ.29/2006)
Il provvedimento di autorizzazione ed il bollettino predisposto per il versamento volontario dovranno essere inviati al richiedente mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
I versamenti autorizzati dovranno essere effettuati dall’interessato entro e non oltre la fine del trimestre successivo a quello di notifica della relativa autorizzazione, pena la decadenza. I versamenti effettuati in ritardo sono inefficaci e dovranno essere rimborsati, senza maggiorazione per interessi.
Si ribadisce che, una volta decorso il previsto termine di versamento, l’interessato non potrà più avvalersi dei versamenti volontari per coprire i periodi scaduti, ma potrà ottenerne la relativa copertura unicamente mediante riscatto (articolo 8 , comma 1 del D.Lgs.in esame)
Conribuzione volontaria per i lavoratori con contratto part-time
Duplice autorizzazione alla prosecuzione volontaria
(circ.29/2006)
Qualora l’autorizzazione ai versamenti volontari per periodi di part-time venisse richiesta da un assicurato che faccia anche valere i requisiti per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria (cessazione dell’attività lavorativa, assenza di ulteriori cause ostative e requisito contributivo di tre anni nel quinquennio, ovvero di cinque anni della vita assicurativa), dovrà essere concessa una duplice autorizzazione:
- la prima, specifica e con validità limitata alla copertura e/o all’integrazione dei periodi di part-time già trascorsi;
- la seconda, con efficacia a tempo indeterminato, per la copertura dei periodi successivi alla decorrenza assegnata (1° sabato successivo alla domanda) e delle eventuali settimane prive di contribuzione, comprese nel semestre anteriore alla domanda.
L’utilizzo di ciascuna delle autorizzazione comporterà, ovviamente, il rispetto dei corrispondenti termini di versamento della contribuzione volontaria. I pagamenti dovranno essere effettuati:
- entro l’ultimo giorno del trimestre successivo a quello di notifica della relativa autorizzazione, se finalizzati alla copertura e/o all’integrazione dei periodi di lavoro a part-time (pagamento in unica soluzione);
- entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre solare successivo a quello cui si riferiscono i contributi, per la copertura di periodi successivi alla cessazione dell’attività lavorativa (pagamento trimestrale, per ciascuno dei trimestri solari che verranno coperti volontariamente).
Conribuzione volontaria per i lavoratori con contratto part-time
Verifica del requisito e calcolo dell'importo del contributo volontario
(circ.29/2006)
È appena il caso di ricordare che, ai fini della verifica del requisito contributivo necessario al rilascio dell’autorizzazione, dovranno essere prese in considerazione tutte le settimane durante le quali è stata svolta attività lavorativa, ancorché a tempo parziale, cioè le settimane utili ai fini del diritto a pensione, nel rispetto, ovviamente, della previsione del più volte citato articolo 7 della legge n. 638/1983.
Una volta verificato il requisito contributivo ed individuato il numero delle settimane per le quali può essere autorizzato il versamento, l’importo del contributo volontario dovuto dovrà essere quantificato sul valore medio settimanale della retribuzione imponibile percepita dal richiedente nell’anno interessato.
A tal fine si ricorda che il valore medio settimanale della retribuzione utile per il calcolo del contributo volontario dovrà essere determinato dividendo l’importo complessivo delle retribuzioni relative all’anno considerato per il numero delle settimane utili per la misura della pensione (vedere esempi all’allegato n. 4) (punto 7.2 della circolare 57/2015) (circ.54/2007).
Il predetto valore costituisce l’ammontare medio teorico della retribuzione di una settimana interamente lavorata è dovrà essere indifferentemente utilizzato per determinare l’importo settimanale dei contributi volontari da versare:
- per i periodi interamente privi di assicurazione (contributo settimanale per numero delle settimane di part-time verticale interamente non lavorate, da coprire ai fini del diritto e della misura della pensione);
- per le settimane parzialmente lavorate nel part-time orizzontale e nel part-time misto (contributo settimanale per numero delle settimane di part-time che si vogliono coprire ai fini della misura della pensione).
Per il calcolo del contributo da porre a carico dei richiedenti dovrà essere applicata l’aliquota percentuale IVS vigente nella gestione interessata e nel periodo da coprire o da integrare in forma volontaria.