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Conribuzione volontaria per i lavoratori con contratto part-time
Efficacia del contributo ai fini pensionistici
(circ.29/2006)
Come detto, la norma in esame riconosce (come alternativa alla facoltà di riscatto) la possibilità di effettuare versamenti volontari a tutti i lavoratori occupati a tempo parziale. Pertanto, in presenza del requisito contributivo richiesto, deve essere garantito l’esercizio di tale facoltà a prescindere dalla tipologia del contratto che disciplina le modalità di svolgimento della relativa prestazione.
Ne consegue che, in relazione alla collocazione temporale dell’attività lavorativa ed agli effetti che ne derivano ai fini della verifica dei requisiti per il diritto a pensione e del calcolo della relativa misura, anche i versamenti volontari assumeranno una valenza diversa se riferiti a periodi:
- di totale assenza della prestazione nella settimana (part-time verticale);
- di attività settimanale con orario ridotto (part-time orizzontale e misto).
Nella prima ipotesi, i versamenti volontari – oltre che attribuire un imponibile ai periodi interessati – aumenteranno contemporaneamente l’anzianità contributiva utile per il diritto e per la misura della pensione.
Nella seconda ipotesi, invece, l’esercizio della facoltà in esame produrrà, di norma, un incremento della sola anzianità contributiva utile per la misura della pensione e la contestuale integrazione della retribuzione dell’anno interessato, salvi gli eventuali effetti prodotti dall’incremento retributivo sull’anzianità utile per il diritto alla pensione (articolo 7 della legge n. 638/1983).