Eureka Previdenza

Conribuzione volontaria per i lavoratori con contratto part-time

Efficacia del contributo ai fini pensionistici

(circ.29/2006)

Come detto, la norma in esame riconosce (come alternativa alla facoltà di riscatto) la possibilità di effettuare versamenti volontari a tutti i lavoratori occupati a tempo parziale. Pertanto, in presenza del requisito contributivo richiesto, deve essere garantito l’esercizio di tale facoltà a prescindere dalla tipologia del contratto che disciplina le modalità di svolgimento della relativa prestazione.
Ne consegue che, in relazione alla collocazione temporale dell’attività lavorativa ed agli effetti che ne derivano ai fini della verifica dei requisiti per il diritto a pensione e del calcolo della relativa misura, anche i versamenti volontari assumeranno una valenza diversa se riferiti a periodi:

  • di totale assenza della prestazione nella settimana (part-time verticale);
  • di attività settimanale con orario ridotto (part-time orizzontale e misto).

Nella prima ipotesi, i versamenti volontari – oltre che attribuire un imponibile ai periodi interessati – aumenteranno contemporaneamente l’anzianità contributiva utile per il diritto e per la misura della pensione.
Nella seconda ipotesi, invece, l’esercizio della facoltà in esame produrrà, di norma, un incremento della sola anzianità contributiva utile per la misura della pensione e la contestuale integrazione della retribuzione dell’anno interessato, salvi gli eventuali effetti prodotti dall’incremento retributivo sull’anzianità utile per il diritto alla pensione (articolo 7 della legge n. 638/1983).

Conribuzione volontaria per i lavoratori con contratto part-time

Efficacia del contributo ai fini pensionistici

(circ.29/2006)

Come detto, la norma in esame riconosce (come alternativa alla facoltà di riscatto) la possibilità di effettuare versamenti volontari a tutti i lavoratori occupati a tempo parziale. Pertanto, in presenza del requisito contributivo richiesto, deve essere garantito l’esercizio di tale facoltà a prescindere dalla tipologia del contratto che disciplina le modalità di svolgimento della relativa prestazione.
Ne consegue che, in relazione alla collocazione temporale dell’attività lavorativa ed agli effetti che ne derivano ai fini della verifica dei requisiti per il diritto a pensione e del calcolo della relativa misura, anche i versamenti volontari assumeranno una valenza diversa se riferiti a periodi:

  • di totale assenza della prestazione nella settimana (part-time verticale);
  • di attività settimanale con orario ridotto (part-time orizzontale e misto).

Nella prima ipotesi, i versamenti volontari – oltre che attribuire un imponibile ai periodi interessati – aumenteranno contemporaneamente l’anzianità contributiva utile per il diritto e per la misura della pensione.
Nella seconda ipotesi, invece, l’esercizio della facoltà in esame produrrà, di norma, un incremento della sola anzianità contributiva utile per la misura della pensione e la contestuale integrazione della retribuzione dell’anno interessato, salvi gli eventuali effetti prodotti dall’incremento retributivo sull’anzianità utile per il diritto alla pensione (articolo 7 della legge n. 638/1983).

Effetti derivanti dalla contribuzione volontaria

Effetti derivanti dalla contribuzione volontaria (circ.29/2006)

In merito agli effetti derivanti dalla contribuzione volontaria in esame potranno verificarsi le seguenti ipotesi:

  1. il versamento avrà funzione di copertura - utile ai fini del diritto e della misura della pensione - nei casi di part-time verticale con prestazioni lavorative a tempo pieno in alcune settimane del periodo richiesto, intervallate da settimane interamente non lavorate;
  2. il versamento avrà, di norma, funzione integrativa - utile ai fini della misura della pensione - nei casi di part-time orizzontale con prestazioni lavorative in ogni settimana del periodo richiesto, salva l’ipotesi in cui il versamento, incrementando l’imponibile annuo, riduca o annulli gli effetti prodotti dall’applicazione dell’articolo 7 della legge n. 638/1983 ed assuma perciò efficacia anche ai fini del diritto a pensione;
  3. il versamento avrà funzione integrativa - utile ai fini della misura della pensione -per i periodi di attività lavorativa settimanale ad orario ridotto e funzione di copertura - utile ai fini del diritto e della misura della pensione - per i periodi interamente non lavorati, nei casi di part-time misto.

Valutazione dei periodi di part-time ai fini pensionistici

Valutazione dei periodi di part-time ai fini pensionistici (circ.29/2006)

L’articolo 9, comma 4, del D.Lgs. n. 61/2000 ha confermato il criterio della duplice valutazione dei periodi di lavoro a part-time ai fini della verifica del requisito per il diritto a pensione e del calcolo del relativo ammontare.
Il requisito contributivo per il diritto a pensione deve essere peraltro accertato secondo i principi generali dell’assicurazione obbligatoria IVS e nel rispetto dei criteri fissati dall’articolo 7, commi da 1 a 5, della legge n. 638/1983, come modificato dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 389/1989. Non è infatti ammessa alcuna deroga alle disposizioni che disciplinano la determinazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto a pensione, ancorché riferita a periodi di lavoro a tempo parziale.
Detti periodi verranno valutati per intero ai fini del diritto a pensione in presenza di una retribuzione media settimanale almeno pari all’importo del “minimale di retribuzione previsto per l’anno considerato, fermo restando che – in difetto – verrà riconosciuto un numero di contributi pari al rapporto fra imponibile retributivo annuo e minimale settimanale vigente nello stesso anno.
L’anzianità contributiva dei periodi di attività a part-time da utilizzare per il calcolo dell’importo della pensione è invece proporzionale all’orario di lavoro svolto e risulta dal rapporto fra le ore retribuite in ciascun anno solare ed il numero delle ore settimanali previste dal contratto per i lavoratori a tempo pieno.
La valutazione proporzionale dell’anzianità contributiva utile ai fini della misura della pensione è prevista anche quando la prestazione lavorativa sia stata svolta unicamente a part-time.
Sull’argomento si rinvia alla circolare n. 158 del 29 luglio 1999 ed alla circolare n. 123 del 27 giugno 2000 (in particolare al punto 8.2).

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