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Congedo per malattia del bambino
Il padre o la madre, in alternativa, hanno diritto art. 47 Dlgs 151/2001:
- nei primi 3 anni di vita del bambino, a congedi per malattia dello stesso, senza limiti di tempo, anche se la malattia non è in fase acuta;
- dai 4 agli 8 anni di età del bambino, a 5 giorni lavorativi all'anno, per ciascun genitore, per un totale massimo di 10 giorni non fruibili contemporaneamente.
Lo stato della malattia deve essere documentato, con certificato medico specialista del SSN o convenzionato.
In entrambi i casi:
- non sono previste visite di controllo;
- i congedi non sono retribuiti;
- è possibile chiedere l'anticipo del trattamento di fine rapporto (TFR).