Eureka Previdenza

Congedo per malattia del bambino

Contribuzione figurativa

(punto 8 e punto 9 circ.15/2001)

La modalità di accredito del contributo figurativo varia a seconda dell'età del bambino.


Restano immutati i criteri fissati dall'art. 8 della legge 155/81 per la determinazione del valore retributivo nei casi di accredito figurativo per i periodi di astensione facoltativa fruita nel limite di sei mesi entro il terzo anno di vita del bambino e della assenza dal lavoro per malattia del bambino di età compresa entro i tre anni; sulla base dei medesimi criteri dovranno essere accreditati i permessi mensili fruiti per prestare assistenza a portatori di handicap.

In presenza di tali eventi ed in relazione alla situazione contributiva degli interessati, si procederà all'accredito figurativo dei periodi ed all'attribuzione del relativo valore figurativo ovvero all'integrazione figurativa dei periodi coperti obbligatoriamente ed interessati da retribuzione ridotta, applicando le disposizioni contenute nella circolare n.598 R.C.V. – n.13047 O. del 24 luglio 1982 e nella circolare n.845 R.C.V. n.60120 A:G.O. e n.5011 O. del 26 maggio 1987 .

Qualora il compimento del terzo anno di età avvenga durante l'astensione facoltativa ovvero durante l'assenza per malattia del bambino, il valore figurativo da attribuire alla settimana interessata dall'evento dovrà essere calcolato con i criteri e le modalità dell'art. 8 della legge 155/81.


L'art.3 comma 4 della legge 53/2000 che sostituisce l'art. 15 della legge 1204/71 ha introdotto nuovi criteri di determinazione del valore figurativo da attribuire:

  • ai periodi di astensione facoltativa dal lavoro fruiti oltre i sei mesi (anche se collocati entro il terzo anno di età del bambino) ed
  • a quelli goduti fra il terzo e l'ottavo anno di vita del bambino,
  • ai permessi per allattamento, nonché
  • ai periodi di assenza per malattia del bambino di età compresa fra il terzo e l'ottavo anno.

La disposizione stabilisce, infatti, che tali periodi siano coperti da una contribuzione figurativa, attribuita in misura proporzionale ai periodi di riferimento sulla base del 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, salva la facoltà di integrazione da parte dell’interessato, con riscatto ai sensi dell’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.
Conseguentemente, il valore retributivo da attribuire ad ogni settimana da riconoscere figurativamente, sarà pari ad 1/52 del 200 per cento dell'assegno sociale in pagamento nell'anno interessato.

Congedo per malattia del bambino

Il padre o la madre, in alternativa, hanno diritto art. 47 Dlgs 151/2001:

  • nei primi 3 anni di vita del bambino, a congedi per malattia dello stesso, senza limiti di tempo, anche se la malattia non è in fase acuta;
  • dai 4 agli 8 anni di età del bambino, a 5 giorni lavorativi all'anno, per ciascun genitore, per un totale massimo di 10 giorni non fruibili contemporaneamente.

Lo stato della malattia deve essere documentato, con certificato medico specialista del SSN o convenzionato.

In entrambi i casi:

  • non sono previste visite di controllo;
  • i congedi non sono retribuiti;
  • è possibile chiedere l'anticipo del trattamento di fine rapporto (TFR).
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