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Benefici per esposizione all'amianto
Lavoratori che hanno prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie
(circ.119/2019)
L’articolo 1, comma 247, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dispone che “I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, sono estesi, a decorrere dall'anno 2018, anche ai lavoratori che abbiano prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie. Ai fini dell'attuazione del periodo precedente è autorizzata la spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018”.
Con la presente circolare, acquisito il concorde parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni operative per l’applicazione della citata norma.
L’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 prevede che “Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”.
L’articolo 47, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, ha disposto che, a decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dal citato comma 8 è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il menzionato coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
Destinatari della norma
La norma in oggetto trova applicazione nei confronti dei soggetti che abbiano prestato, per almeno dieci anni, anche non consecutivi, attività lavorativa nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, a prescindere dalla forma previdenziale obbligatoria a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico con il riconoscimento del beneficio di cui al successivo paragrafo 4 (vedi beneficio).
Beneficio
Il beneficio riconosciuto dalla norma in commento consiste nella rivalutazione dei periodi di lavoro svolto:
- fino al 30 settembre 2003, nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, per il coefficiente dell’1,5, ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico;
- successivamente al 30 settembre 2003, nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie, per il coefficiente dell’1,25, ai fini della misura del trattamento pensionistico.
Il beneficio è riconosciuto al momento della liquidazione della pensione, anche con il cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228 del 2012, e dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, con decorrenza successiva al 31 dicembre 2017.
Ai fini della misura del trattamento pensionistico, il beneficio è riconosciuto solo sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo.
Ai soggetti destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l’anticipazione dell’accesso al pensionamento, ovvero l’aumento dell’anzianità contributiva, è data facoltà di optare tra i predetti benefici e quello di cui al presente punto. L’opzione è esercitata al momento della presentazione della domanda di pensionamento.
Domanda di pensione
Per conseguire la pensione con il riconoscimento del beneficio di cui al precedente paragrafo 4, in assenza di una previsione legislativa riguardante le modalità di accertamento dello svolgimento dell’attività lavorativa in argomento, per il periodo previsto dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, al fine di consentire l’attività istruttoria in capo alle Strutture territoriali dell’Istituto, in analogia con quanto stabilito dal decreto ministeriale 18 aprile 2018 per l’accertamento dello svolgimento di attività c.d. gravosa, gli interessati in possesso dei prescritti requisiti devono presentare, unitamente alla domanda di pensione, la documentazione attestante lo svolgimento dell’attività lavorativa dipendente nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie per il periodo indicato dalla norma.
In fase di compilazione e trasmissione della domanda di pensione, per il riconoscimento del beneficio in argomento, è necessario selezionare – nella sezione “Dichiarazioni”, sotto “Richieste aggiuntive”, “Richieste particolari agevolazioni di legge” – la seguente tipologia di beneficio:
- “L'incremento dell'anzianità contributiva per i benefici previsti per i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie (legge n.247/2017)”.
Inoltre, la domanda deve essere corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro, resa su un apposito modello (AP138) predisposto dall’INPS, reperibile on line sul sito www.inps.it nella sezione “Tutti i moduli” > “Assicurato/Pensionato”, attestante i periodi di svolgimento delle attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione in argomento resi alle proprie dipendenze, con indicazione del contratto collettivo applicato, del livello di inquadramento attribuito, e delle mansioni svolte.
In caso di mancanza della suddetta dichiarazione per impossibilità oggettiva, per cessazione dell’attività, del datore di lavoro, il lavoratore può allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i periodi di svolgimento delle attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione in argomento, con indicazione del contratto collettivo applicato, del livello di inquadramento attribuito, e delle mansioni svolte.
Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni procedurali per il riconoscimento del beneficio in parola.
Benefici per esposizione all'amianto
Validità ed efficacia delle certificazioni di esposizione all’amianto rilasciate dall’INAIL
(circ.164/2013) (circ.51/2015) (circ.143/2015)
L’ articolo 42-quater della legge 9 agosto 2013, n.98 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n.69 ha modificato l’art. 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, inserendo, dopo il comma 14-bis, il comma 14–ter che così dispone: “ Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori che risultino, alla data del 22 giugno 2013, cessati per mobilità, oppure titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà o autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all’amianto rilasciati dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ai fini del conseguimento del benefici di cui all’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo il caso di dolo dell’interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva”.
La predetta disposizione è entrata in vigore dal 21 agosto 2013.
L’articolo 1, comma 112 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dispone: “Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio (per la definizione di lavoratori in servizio vedi circ.143/2015), con effetto dal 1º gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2015, in 16,5 milioni di euro per l'anno 2016, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2017, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 20,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 16 milioni di euro per l'anno 2020, in 10,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 6,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro per l'anno 2024”.
La predetta disposizione è entrata in vigore dal 1° gennaio 2015.
Destinatari
Destinatari delle disposizioni di cui al comma 14–ter sono i soggetti che, al 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 69, risultino:
- cessati per mobilità;
- titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà;
- autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
Destinatari delle disposizioni di cui al comma 112 sono:
- i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2015 per i quali sia stato annullata la certificazione rilasciata dall' INAIL per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.
Salvaguardia, ai fini pensionistici, della validità ed efficacia delle certificazioni INAIL di esposizione all’amianto
In applicazione delle predette disposizioni, ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, sono privi di effetto i provvedimenti di revoca, adottati dall’INAIL, delle certificazioni rilasciate dallo stesso Istituto assicuratore in favore dei soggetti di cui sopra.
Dolo
Le disposizioni in parola non trovano applicazione nel caso in cui la certificazione sia stata ottenuta dall’interessato con dolo accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.
Quadro normativo di riferimento
Rimane ferma la normativa di carattere generale ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico da esposizione all’amianto ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, e gli adempimenti dalle stesse disposizioni previsti a carico dell’INAIL.
Decorrenza della pensione
La decorrenza delle pensioni, da liquidare in favore dei soggetti di cui al punto 2 della presente circolare, non può essere anteriore al 1° settembre 2013, mese successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 98 del 2013 o al al 1° febbraio 2015 mese successivo all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Effetti sulla prestazione di indennità di mobilità ordinaria
Come noto l'art. 7, comma 3 della legge n. 223 del 1991 stabilisce che l'indennità di mobilità non è corrisposta successivamente alla data del compimento dell'età pensionabile ovvero, se a tale data non è ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione.
L'articolo 6, comma 7, della legge n. 236 del 1991, prevede l'incompatibilità dell'indennità di mobilità con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti (quindi anche l'incompatibilità con la pensione di anzianità).
Pertanto, qualora in applicazione delle norme sopra citate e del predetto art 42 quater della citata legge n. 98 del 2013, la decorrenza del trattamento pensionistico cada nel periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, si viene a creare una indebita percezione di quest’ultima e conseguentemente occorrerà procedere al recupero dell’eventuale indebito creatosi.
Oneri
Gli oneri derivanti dalla salvaguardia di cui trattasi sono posti a carico dello Stato.
Al riguardo, giova rammentare quanto disponeva, prima della suddetta modifica, il comma 14 del richiamato art. 7-ter: “Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a seguito degli accertamenti compiuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.”
Per effetto di tali disposizioni, le prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all’amianto, con provvedimento emesso in data anteriore al 12 aprile 2009, restano valide ed efficaci. Le relative indicazioni sono state fornite con circolare n. 68 del 5 maggio 2009.
Successivamente, l’art. 6, comma 2-undecies, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, ha modificato il richiamato art. 7-ter: “ All’articolo 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 14 è inserito il seguente: “14-bis. Gli effetti della disposizione di cui al comma 14, primo periodo, sono prorogati con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla predetta data. I benefici in questione decadono, con obbligo di integrale restituzione delle somme percepite, laddove gli stessi siano stati conseguiti in base ad atti costituenti reato, accertati con sentenza definitiva. All’onere derivante dall’applicazione del medesimo comma, valutato in 602.000 euro per gli anni 2012 e 2013, 322.000 euro per l’anno 2014, 42.000 euro per gli anni dal 2015 al 2020 e 42.000 euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”.
Per effetto di tali disposizioni, le prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all’amianto, con provvedimento emesso in data anteriore al 28 febbraio 2012, restano valide ed efficaci. Le relative indicazioni sono state fornite con circolare n. 61 del 7 maggio 2012.
Benefici per esposizione all'amianto
Validità ed efficacia delle prestazioni pensionistiche liquidate con provvedimento emesso in data anteriore al 28 febbraio 2012
(circ.61/2012)
Nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012, supplemento ordinario, è stata pubblicata la legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante, tra l’altro, proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
L’articolo 6, comma 2-undecies, della citata legge prevede: “ All’articolo 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 14 è inserito il seguente: “14-bis. Gli effetti della disposizione di cui al comma 14, primo periodo, sono prorogati con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla predetta data. I benefici in questione decadono, con obbligo di integrale restituzione delle somme percepite, laddove gli stessi siano stati conseguiti in base ad atti costituenti reato, accertati con sentenza definitiva. All’onere derivante dall’applicazione del medesimo comma, valutato in 602.000 euro per gli anni 2012 e 2013, 322.000 euro per l’anno 2014, 42.000 euro per gli anni dal 2015 al 2020 e 42.000 euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”.
Per delineare l’ambito di applicazione della nuova disposizione, giova richiamare l’articolo 7 ter, comma 14, primo periodo, della legge 9 aprile 2009, n. 33, il quale prevedeva che “Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a seguito degli accertamenti compiuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva”.
Il richiamato articolo 7 ter, al comma 14, prevedeva altresì che “All’onere derivante dal l dal presente comma, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011,,1, il in 600.0000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per rnno l’anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euronnui annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l’occupazione di
cui all’articolo 1, comma 7, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione dell’autorizzazionei ne di spesa di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53”.
In applicazione della predetta disposizione, entrata in vigore il 12 aprile 2009, sono state fatte salve le prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio previsto per lavoro svolto con esposizione all’amianto dalla legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, con provvedimenti adottati in data anteriore al 12 aprile 2009.
Le relative istruzioni sono state fornite con circ.68/2009.
Salvaguardia del diritto a pensione
Per effetto del richiamato articolo 6, comma 2-undecies, della legge n. 14 del 2012, le prestazioni pensionistiche liquidate con provvedimenti adottati fino al 28 febbraio 2012, con riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all’amianto, a seguito degli accertamenti compiuti dall’INAIL ai fini del conseguimento dei benefici di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, restano valide ed efficaci.
La salvaguardia del diritto alle prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio previsto per lavoro svolto con esposizione all’amianto opera, pertanto, per le pensioni liquidate con provvedimenti adottati dal 12 aprile 2009 al 28 febbraio 2012.
Dalla formulazione del comma 14 bis, aggiunto al comma 14 della legge n. 33 del 2009 dall’articolo 6, comma 2-undecies, della legge n. 14 del 2012, discende che la previsione normativa ivi contenuta è riferita sia alle prestazioni pensionistiche in essere alla data di entrata in vigore della disposizione stessa, sia alle pensioni sospese o revocate a seguito di annullamento da parte dell’INAIL della certificazione di esposizione all’amianto.
In applicazione della disposizione di cui trattasi, dal 1° marzo 2012 deve essere ripristinato il pagamento delle prestazioni sospese o revocate.
Arretrati
La disposizione in esame prevede, tra l’altro, la non corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla data di entrata in vigore della disposizione stessa.
Ne deriva che per le pensioni sospese o revocate, in sede di ripristino del pagamento delle stesse, devono essere corrisposti i soli importi arretrati maturati dal 1° marzo 2012.
Benefici pensionistici conseguiti in base ad atti costituenti reato
La salvaguardia del diritto a pensione non si applica, con obbligo di integrale restituzione delle somme percepite, qualora venga accertato che i benefici pensionistici di cui trattasi siano stati conseguiti in base ad atti costituenti reato, accertati con sentenza definitiva.
Quadro normativo di riferimento
Rimane ferma la normativa di carattere generale ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico con esposizione all’amianto ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, e gli adempimenti dalle stesse disposizioni previsti a carico dell’INAIL.
Contenzioso
Alla luce di quanto sopra, si invitano le sedi a voler segnalare ai competenti Uffici legali il ripristino dei trattamenti pensionistici in esame con riferimento ai quali siano intervenute ordinanze cautelari emesse nell’ambito di procedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c. o sentenze di primo grado o di appello, ovvero, pendano giudizi in primo grado o in appello; ciò al fine di agevolare i predetti Uffici nell’eventuale richiesta di dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere, anche parziale per le ipotesi in cui i ricorrenti insistano nella pretesa del riconoscimento degli arretrati ante 1° marzo 2012.
Contenuto della circolare 68/2009
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 febbraio 2009, Supplemento ordinario n. 49 è stata pubblicata la legge 9 aprile 2009, 33, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”.
L’articolo 7 ter, comma 14 della citata legge prevede: “Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a seguito degli accertamenti compiuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.”
La disposizione sopra richiamata è entrata in vigore il giorno 12 aprile 2009.
Salvaguardia del diritto a pensione
Per effetto del richiamato articolo 7 ter, comma 14, della legge 9 aprile 2009, n. 33, le prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all’amianto, ai sensi dell’articolo 13, comma 8 legge n. 257/1992, con provvedimento emesso in data anteriore al 12 aprile 2009 restano valide ed efficaci.
Quadro normativo di riferimento
Rimane ferma la normativa di carattere generale ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico con esposizione all’amianto ai sensi dell’articolo 13, comma 8, legge n. 257 del 1992, nonché dell’articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e gli adempimenti dalle stesse disposizioni previsti a carico dell’INAIL.
Dolo
La salvaguardia del diritto a pensione di cui al precedente punto 2 non si applica qualora venga accertato il dolo del pensionato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato.
Istruzioni precedenti non conformi
Le istruzioni impartite con il messaggio n. 28542 del 24 dicembre 2008 devono intendersi superate per le parti in contrasto con le nuove disposizioni introdotte con la norma in argomento.
Benefici per esposizione all'amianto
Disciplina dal 2 ottobre 2003
Lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario
(circ.58/2005) (msg.587/2016) (circ.46/2018)
Disciplina in vigore dal 1° gennaio 2018 (circ.46/2018)
Nel supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e al bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
L’articolo 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, ha modificato l’articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
In particolare, la nuova formulazione del sopra richiamato articolo 1, comma 277, prevede che “Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefìci previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica. I benefìci sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefìci sono riconosciuti nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 10,2 milioni di euro per l'anno 2018, 12,8 milioni di euro per l'anno 2019, 12,7 milioni di euro per l'anno 2020, 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, 12,2 milioni di euro per l'anno 2022, 11,6 milioni di euro per l'anno 2023, 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefìci ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti”.
Con la presente circolare, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 0001844 del 9 marzo 2018, si forniscono le istruzioni in merito all’applicazione della disposizione in oggetto, tenuto conto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016 - pubblicato sulla G.U. n. 158 dell’8 luglio 2016 - con il quale sono state stabilite le modalità di attuazione del richiamato articolo 1, comma 277, per il riconoscimento, ai lavoratori interessati, del beneficio ivi previsto, nonché le modalità di certificazione da parte degli enti competenti.
Normativa di riferimento
L'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”, nella formulazione richiamata dall’articolo 1, comma 277, della legge n. 208 del 2015 e dall’articolo 4 del decreto interministeriale 12 maggio 2016, dispone che “Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, i periodi di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto gestita dall’INAIL quando superano i dieci anni sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5.”
Destinatari
Destinatari della disposizione in oggetto sono i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che si trovino nelle seguenti condizioni:
- aver prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto;
- aver svolto l’attività di cui alla lettera a) assoggettata all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestite dall’INAIL;
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto.
Beneficio
Ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, la normativa riconosce la rivalutazione del periodo di lavoro corrispondente alla bonifica,indicato nella certificazione tecnica rilasciata dall’INAIL “e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica”,per il coefficiente dell’1,5, previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Ai fini della misura dei trattamenti pensionistici il beneficio si applica esclusivamente sulla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo.
Il beneficio è riconosciuto una sola volta con riferimento al medesimo periodo di lavoro, all’atto del pensionamento e nel limite del periodo necessario a conseguire, in base alle disposizioni vigenti, il primo diritto utile a pensione.
Pertanto, la maggiorazione in esame deve essere riconosciuta per l’attività lavorativa svolta dal soggetto durante le operazioni di bonifica e per i successivi dieci anni a condizione, in tale caso, della continuità del rapporto di lavoro nel periodo considerato.
Domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio
Al fine di consentire all’Istituto di monitorare annualmente il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge, gli assicurati aventi diritto alla pensione in argomento devono presentare all’INPS una domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.
La domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio deve essere presentata in modalità telematica, corredatadella dichiarazione del datore di lavoro che attesti “la sola presenza” del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto.
Al riguardo, si richiamano le disposizioni impartite con il messaggio n. 696 del 2018, nel quale è stato chiarito che le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio devono essere presentate, a pena di decadenza, entro e non oltre il 2 marzo 2018.
Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio o nelle more della relativa istruttoria, i soggetti interessati possono presentare domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione).
Esame preliminare delle istanze a cura delle Strutture territoriali dell’INPS
Le Strutture territoriali effettuano un esame preliminare delle istanze presentate e procedono al rigetto, per carenza dei requisiti, delle domande avanzate dai titolari di trattamento pensionistico diretto o dai lavoratori non appartenenti al settore della produzione di materiale rotabile ferroviario.
Ai fini dell’individuazione dei datori di lavoro appartenenti al settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, rilevano le seguenti codifiche delle attività economiche ATECO 2007:
- gruppo 30.2 “Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario”;
- classe 30.20 “Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario”;
- categoria 30.20.0 “Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere”;
- sottocategoria 30.20.01 “Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane”;
- sottocategoria 30.20.02 “Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere”.
Per quanto riguarda la classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali, ex articolo 49 della legge 88/1989, dei datori di lavoro che svolgono le descritte attività, i codici statistico contributivi (c.s.c.) sono i seguenti:
- c.s.c. 10604 o 40604 in relazione al codice Ateco 2007 30.20.01;
- c.s.c. 10668 o 40668 in relazione al codice Ateco 2007 30.20.02.
Ai fini del diritto al beneficio di cui all’articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si precisa che nell’ambito del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario deve intendersi contemplata anche l’attività di “riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori)”, la quale è individuata dal codice Ateco 2007 33.17.00 e dai c.s.c. 10668 o 40668.
Rilascio della certificazione tecnica da parte dell’INAIL
Il citato decreto interministeriale, all’articolo 2, comma 2, prevede in capo al datore di lavoro l’obbligo di produrre apposita documentazione, avente data certa, circa i fatti e le circostanze riguardanti i lavori di bonifica del tetto e la loro durata. Tenuto conto della modifica introdotta dall’articolo 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non è più necessario, invece, che il datore di lavoro dichiari, per i lavoratori in oggetto, la mancata adozione dei dispositivi di protezione individuale. Tuttavia la domanda di accesso al beneficio dovrà essere corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto.
Ai fini del rilascio della certificazione tecnica da parte dell’INAIL, le Strutture territoriali richiedono al datore di lavoro la seguente documentazione:
- documentazione attestante il periodo di bonifica (piano di lavoro, fatture, ogni altra documentazione che attesti l’effettiva realizzazione della bonifica con le relative date di inizio e termine dei lavori);
- documentazione attestante la durata dell’opera del lavoratore interessato presso il sito produttivo durante il periodo di rimozione del tetto e la continuità del rapporto di lavoro, già in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica, per i dieci anni successivi (libri paga, libri matricola, ogni altra documentazione che attesti l’effettiva presenza del lavoratore sul posto di lavoro).
Nel caso in cui il datore di lavoro non fornisca l’apposita dichiarazione con tutta la predetta documentazione di cui ai punti a) e b) sopra riportati, l’istanza verrà rigettata essendo improcedibile.
Come previsto dall’articolo 3 del decreto interministeriale 12 maggio 2016, una volta definita la fase istruttoria di acquisizione della dichiarazione con l’annessa documentazione, le Strutture territoriali trasmettono tempestivamente le domande di accesso al beneficio in argomento all’INAIL al fine del rilascio della certificazione tecnica attestante la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3 della presente circolare.
Oltre alla domanda di accesso al beneficio le Strutture territoriali devono inviare anche la documentazione di cui ai punti a) e b) sopra citati.
Nell’ipotesi di riscontrate incongruenze, l’INAIL effettua le necessarie verifiche, anche al fine di accertare, ai sensi della norma in oggetto, la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 4 del D.P.R. n. 1124/1965.
Come disposto dall’articolo 5, comma 1, del citato decreto interministeriale, all’esito delle verifiche effettuate l’INAIL trasmette tempestivamente all’INPS la certificazione tecnica di competenza attestante la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3 della presente circolare.
Monitoraggio
La norma in esame dispone che il trattamento pensionistico è erogato nei limiti di spesa ivi previsti.
Le risorse disponibili costituiscono il limite di spesa annuo ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al precedente paragrafo 4, tenendo conto dei relativi oneri anche in via prospettica.
Pertanto, ai fini dell’individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, l’INPS effettua il monitoraggio delle domande di certificazione del diritto a pensione attraverso l’analisi delle informazioni concernenti:
- data di perfezionamento dei requisiti pensionistici;
- onere, per ogni esercizio finanziario, connesso ad ogni anticipo pensionistico e all’eventuale incremento di misura dei trattamenti;
- data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
Qualora l'onere finanziario accertato, anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento previsto, l’INPS provvede all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento e al conseguente posticipo della decorrenza della pensione sulla base dei criteri sopra indicati.
Il monitoraggio è finalizzato a garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore alle predette risorse finanziarie.
Certificazione del diritto a pensione
All’esito del monitoraggio l’Istituto comunica all’interessato:
- l’accoglimento della domanda di certificazione del diritto a pensione con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora siano accertati il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni e qualora sia verificata l’esistenza della relativa copertura finanziaria;
- l’accoglimento della domanda di certificazione del diritto a pensione qualora siano accertati il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico nell’eventualità di insufficiente copertura finanziaria; in tal caso la prima data utile per l’accesso al pensionamento sarà indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio di cui al paragrafo 5.3;
- il rigetto della domanda di certificazione del diritto a pensione, qualora non siano accertati il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni o in presenza di una certificazione tecnica dell’INAIL che accerti la mancata sussistenza delle condizioni oggetto della certificazione stessa.
Avverso la comunicazione di cui al punto c), inviata dall’INPS all’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio in argomento, gli interessati possono richiedere un riesame alla Struttura territoriale che ha respinto l’istanza entro 30 giorni dalla ricezione del relativo provvedimento.
Domanda di accesso al beneficio e decorrenza dei trattamenti pensionistici
La domanda di accesso al beneficio di cui all’articolo 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (domanda di pensione) è presentata all’INPS.
La pensione è corrisposta, al ricorrere delle condizioni previste nonché all’esito del positivo riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Relativamente alle domande di pensione presentate in attesa dell’esito dell’istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni, le Strutture territoriali non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande stesse in apposita evidenza, al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni in parola.
I trattamenti pensionistici erogati con il riconoscimento del beneficio di cui al paragrafo 4 non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018.
Modalità di trasmissione delle domande
Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio pensionistico sia di accesso al beneficio, devono essere presentate in modalità telematica.
I relativi modelli sono disponibili nel sito internet e acquisibili attraverso il seguente percorso: cittadino in possesso delle credenziali di accesso, patronati, intermediari abilitati (cfr. messaggio n. 696 del 2018).
Gestione delle domande presentate ai sensi dell’articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
Con riferimento ai soggetti che hanno presentato domanda di accesso ai benefici ai sensi dell’articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per i quali è stata certificata da parte del datore di lavoro l’attività lavorativa durante l’intero periodo di bonifica ed in possesso della certificazione tecnica positiva dell’INAIL, le Strutture territoriali sono tenute a riesaminare d’ufficio la documentazione acquisita alla luce della nuova normativa, a condizione che gli stessi non siano già titolari di un trattamento pensionistico.
Qualora ricorrano tutte le condizioni previste dall’articolo 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la decorrenza dell’eventuale trattamento pensionistico non potrà avere data anteriore al 1° febbraio 2018.
Disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2017
Con messaggio n. 189 del 21 giugno 2002 è stato precisato che le domande di riconoscimento del beneficio previsto dall’articolo 13, comma 8, legge n. 257/1992 e successive modificazioni, presentate da lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A., dovevano essere tenute in apposita evidenza: ciò in attesa di conoscere le modalità applicative della sentenza della Corte Costituzionale n. 127/2002 con la quale è stato ritenuto che il beneficio di cui alla citata legge n. 257 sia da riconoscere anche ai lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A.
Nel confermare l’indicazione di cui sopra si precisa che, anche per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A. ai quali, nel rispetto delle procedure e dei requisiti sopra delineati, sia riconosciuto il beneficio della maggiorazione per il coefficiente di 1,25 del periodo di esposizione, deve essere costituita apposita evidenza delle relative domande per l’eventuale successivo riconoscimento, ai medesimi lavoratori, del beneficio previsto dalle disposizioni previgenti a seguito dell’emanazione del D.M. 27 ottobre 2004.
Anche tali lavoratori, qualora abbiano già presentato domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto entro il 2 ottobre 2003, devono ripresentare la domanda all’INAIL nel predetto termine del 15 giugno 2005.
Benefici per l’esposizione all’amianto previsti dall’art. 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015 n 208. Presentazione delle istanze (msg.587/2016)
Sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302 è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015 n.208 (legge di stabilità per il 2016).
L’art. 1 della richiamata legge, al comma 277, dispone che “ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefìci previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica. I benefìci sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefìci ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti”.
La citata disposizione vige a decorrere dall’1 gennaio 2016 e prevede un termine di decadenza (60 giorni decorrenti dall’entrata in vigore della stessa legge) per l’inoltro delle istanze dirette al riconoscimento dei benefici ivi previsti. Le istanze in parola, dunque, potranno essere presentate, non oltre il 29 febbraio 2016 1° marzo 2016 (errata corrige msg.781/2016), alle strutture dell’istituto territorialmente competenti, ferme restando le integrazioni istruttorie che saranno necessarie a seguito dell’emanazione delle disposizioni applicative. Nell’istanza dovrà essere indicato il sito produttivo ed il periodo temporale di esposizione cui fa riferimento la norma.
Nuovo prodotto “Verifica del diritto alla maggiorazione amianto legge 208/2015”
Per la gestione e il riconoscimento delle domande di verifica del diritto ai benefici previsti dall’art.1 della citata legge, è stato istituito in WebDom il nuovo prodotto:
“Verifica del diritto alla maggiorazione amianto legge 208/2015”
Gruppo: 0007 – Certificazione
Sottogruppo: 0063 – Riconoscimento di beneficio
Tipo: 0161 – Maggiorazione amianto legge 208/2015
Trasmissione telematica della domanda di verifica da parte dei patronati e da parte del cittadino
Nella procedura telematica per la presentazione delle domande di pensione il nuovo prodotto è disponibile sia per i patronati che per il cittadino.
E’ prevista la compilazione dei seguenti pannelli:
Dati anagrafici (obbligatorio)
Scelta Prodotto (obbligatorio)
Dichiarazioni (obbligatorio)
Il pannello dichiarazioni, specifico per queste domande, riporta le seguenti informazioni:
Richiesta effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, per il riconoscimento dei benefici previsti per i periodi di esposizione all’amianto.
Al riguardo, il sottoscritto
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R n. 445 del 28.12.2000
di aver prestato la propria attività lavorativa presso il sito …………………………. dell’azienda ………….. dal …………… al…………………
di aver prestato la propria attività lavorativa presso il sito …………………………. dell’azienda ………….. dal …………… al…………………
di aver prestato la propria attività lavorativa presso il sito …………………………. dell’azienda ………….. dal …………… al…………………
Preso atto delle disposizioni contenute nell' art. 1, comma 277, della legge n. 208 del 20151.
Preso atto che la presente domanda sarà esaminata dopo la pubblicazione del decreto di cui al comma 277 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.
Preso atto che il sottoscritto potrà essere chiamato a produrre documentazione istruttoria che risulti necessaria per il riconoscimento del beneficio di cui alla presente istanza.
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, dichiara che i dati innanzi riportati sono veri.
Documenti (facoltativo)
Alle domande è anche possibile allegare eventuale documentazione in formato PDF.
Gestione e Definizione della domanda in WebDom
E’ ammessa la sola Fase Prima istanza. Eventuali riesami della richiesta dovranno essere gestiti tramite inserimento di una nuova domanda in WebDom.
Per permettere la corretta gestione della domanda, sono previsti i seguenti passaggi, necessari per la definizione finale della domanda:
Apertura di una nuova attività (di giacenza):
codice attività 00149 – “Invio alla sede INAIL competente”
La data inizio dell’attività deve essere inserita dall’operatore al momento della gestione della domanda.
Al momento dell’acquisizione della data fine attività, a cura dell’operatore, la procedura WebDom richiede all’operatore l’esito della valutazione fatta dal INAIL, prevedendo 2 casi distinti:
◊ Riconoscimento Beneficio
◊ Mancato riconoscimento Beneficio
L’inserimento dell’esito positivo, comporta la chiusura automatica della domanda con esito “Si Diritto”.
L’inserimento dell’esito negativo comporta la chiusura automatica della domanda con esito “No Diritto”.
Trattazione delle domande
Le domande potranno essere esaminate solo dopo la pubblicazione del decreto Ministeriale.
Ciò posto, in attesa dell’emanazione delle disposizioni amministrative e tecniche finalizzate ad illustrare e gestire la normativa in discussione, le sedi territoriali ricevono le istanze presentate dagli interessati conservandole in apposita evidenza.
Rilevazione dei Tempi Medi
I nuovi prodotti non rilevano ai fini della determinazione dei tempi soglia di liquidazione delle pensioni.
Benefici per esposizione all'amianto
Concetto di esposizione all'amianto
Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto 27 ottobre 2004 prevede che, ai fini del riconoscimento del beneficio previsto dalla nuova disciplina, per periodo di esposizione si intende il periodo di attività effettivamente svolta.