Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per esposizione all'amianto Certficazione dei periodi misti
-
Assistenza per periodi inferiori ad un mese
-
Certificazione provvisoria
-
Concessione agli uniti civilmente
-
Coniuge convivente
-
Contribuzione figurativa
-
Cumulabilità e compatibilità dei permessi
-
Ferie e tredicesima mensilità per gli operai agricoli
-
Frazionabilità ad ore dei permessi
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli maggiorenni con disabilità grave
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli minorenni con disabilità grave
-
La domanda e la documentazione
-
Lavoratore che opta per il bonus ex lege 243/2004
-
Lavoratori agricoli
-
Lavoratori agricoli a tempo determinato
-
Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale
-
Lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate
-
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
-
Madre lavoratrice dipendente
-
Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
-
Non spettano
-
Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
-
Parentela e affinità
-
Parenti o affini entro il 2° grado
-
Parenti o affini entro il terzo grado
-
Part-time verticale
-
Permessi retribuiti
-
Permessi retribuiti e ANF
-
Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
-
Quanto spetta
-
Requisiti
-
Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
-
Ricorsi
-
Scelta della sede di servizio
-
Soggetti aventi diritto
-
Strutture di ricovero
-
Unioni civili e Conviventi
- Dettagli
- Visite: 8798
Benefici per esposizione all'amianto
Certficazione dei periodi misti
(msg.41791/2005)
La certificazione di periodi misti (in parte soggetti ed in parte non soggetti all’assicurazione gestita dall’INAIL), prevista alla parte terza punto 2 della predetta circolare, dovrà essere registrata, a seconda delle diverse situazioni trattate, come successivamente indicato:
- Esposizione superiore al decennio per svolgimento di attività lavorativa soggetta all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL ed esposizione superiore o inferiore al decennio per svolgimento di attività lavorativa non soggetta all’assicurazione gestita dall’INAIL: dovranno essere acquisite registrazioni con i criteri di cui al punto A per il primo periodo e con i criteri di cui al punto B per il secondo periodo.
- Esposizione per almeno un decennio per svolgimento di attività lavorativa non soggetta all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INAIL ed esposizione, inferiore al decennio, per svolgimento di attività lavorativa soggetta all’assicurazione gestita dall’INAIL: registrazioni di entrambi i periodi con i criteri di cui al punto B.
- Esposizione per almeno un decennio determinata dalla somma di periodi in parte soggetti all’assicurazione gestita dall’INAIL e in parte non soggetti alla medesima forma assicurativa, entrambi inferiori al decennio: registrazioni di entrambi i periodi con i criteri di cui al punto B.