Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Contribuzione Da riscatto Periodi di sospensione del rapporto di lavoro Periodi di congedo per eventi e cause particolari
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Madre lavoratrice dipendente
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Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
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Non spettano
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Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
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Parentela e affinità
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Parenti o affini entro il 2° grado
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Unioni civili e Conviventi
Riscatto periodi di congedo per eventi e cause particolari
L'art.4, comma 2, della legge 53/2000 stabilisce che i lavoratori pubblici e privati possono usufruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato non superiore a due anni, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali quelli che saranno individuati e disciplinati con decreto interministeriale , come previsto al comma 4 del citato articolo 4.
Durante i periodi di congedo il lavoratore non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
La copertura assicurativa dei suddetti periodi potrà avvenire, a domanda degli interessati, mediante riscatto o versamento di contribuzione volontaria.
L'onere di riscatto dovrà essere determinato con il criterio della riserva matematica ovvero secondo il calcolo percentuale introdotto dal D. Lgs.30.4.97 n.184, in relazione all'anzianità contributiva maturata dal richiedente alla data del 31.12.95.
In alternativa al riscatto l'interessato potrà effettuare versamenti volontari, previa autorizzazione, da rilasciare sulla base dei criteri fissati dall'art 5 del D.L.vo 16.9.96, n.564, come modificato dal D.L.vo n.184 del 30.4.1997 modificato poi dall'art.69 comma 10 della legge 388/2000.