Eureka Previdenza

Riscatto periodi senza attività lavorativa durante part-time verticale

(circ.220/1996)

Sulla base di quanto dispone l' art. 8 del Dlgs 564/96, in favore dei lavoratori che abbiano stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico (settimane o mesi alterni), i periodi durante i quali non venga effettuata alcuna prestazione lavorativa e che non siano quindi già coperti da contribuzione obbligatoria o da altra contribuzione possono formare oggetto di domanda di riscatto mediante il versamento della corrispondente riserva matematica.

Detta facoltà di riscatto è alternativa alla possibilità di versare la contribuzione volontaria secondo le disposizioni di cui alla legge 47 / 1983, anche qui espressamente riconosciuta dal decreto a condizione che il richiedente l'autorizzazione possa far valere nel Fondo interessato almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio che precede la data della relativa domanda.

Il richiedente, sia che presenti domanda di riscatto che di autorizzazione ai versamenti volontari, ha l' onere di provare lo stato di disoccupazione a tempo parziale per l' intero periodo che abbia formato oggetto di una di tali domande, avendo cura di allegare alla domanda stessa apposita certificazione previamente rilasciata dal competente Ufficio del lavoro. La omessa o incompleta documentazione comporta la reiezione della domanda, salva restando la possibilità di presentarne una nuova.

Riscatto periodi di congedo per eventi e cause particolari

L'art.4, comma 2, della legge 53/2000 stabilisce che i lavoratori pubblici e privati possono usufruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato non superiore a due anni, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali quelli che saranno individuati e disciplinati con decreto interministeriale , come previsto al comma 4 del citato articolo 4.

Durante i periodi di congedo il lavoratore non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

La copertura assicurativa dei suddetti periodi potrà avvenire, a domanda degli interessati, mediante riscatto o versamento di contribuzione volontaria.

L'onere di riscatto dovrà essere determinato con il criterio della riserva matematica ovvero secondo il calcolo percentuale introdotto dal D. Lgs.30.4.97 n.184, in relazione all'anzianità contributiva maturata dal richiedente alla data del 31.12.95.

In alternativa al riscatto l'interessato potrà effettuare versamenti volontari, previa autorizzazione, da rilasciare sulla base dei criteri fissati dall'art 5 del D.L.vo 16.9.96, n.564, come modificato dal D.L.vo n.184 del 30.4.1997 modificato poi dall'art.69 comma 10 della legge 388/2000.

Riscatto periodi di congedo per formazione

(art.5 legge 53/2000)

L'art.5 della legge 53/2000, al comma 1, attribuisce ai lavoratori pubblici e privati, che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa azienda o amministrazione, la facoltà di usufruire di un periodo di congedo per formazione, continuativo o frazionato, con sospensione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a undici mesi, nell'arco dell'intera vita lavorativa.

Il comma 2 del medesimo articolo 5, individua come congedi per formazione quelli finalizzati:

  • al completamento della scuola dell'obbligo;
  • al conseguimento del titolo di studio di secondo grado;
  • al conseguimento del diploma universitario o del diploma di laurea,;
  • nonché quelli comportanti partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

Durante i sopra elencati periodi di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione.

Il comma 5 del citato articolo 5, attribuisce agli interessati la facoltà di coprire tali periodi mediante riscatto o mediante versamento di contribuzione volontaria.

L'onere di riscatto dovrà essere determinato con il criterio della riserva matematica ovvero secondo il calcolo percentuale introdotto dal D. Lgs.30.4.97 n.184, in relazione all'anzianità contributiva maturata dal richiedente alla data del 31.12.95.

In alternativa al riscatto l'interessato potrà effettuare versamenti volontari, previa autorizzazione, da rilasciare sulla base dei criteri fissati dall'art 5 del D.L.vo 16.9.96, n.564, come modificato dal D.L.vo n.184 del 30.4.1997 modificato poi dall'art.69 comma 10 della legge 388/2000.

Riscatto periodi di aspettativa per motivi familiari

Richieste di riscatto relative ad aspettative inserite in periodi contributivi oggetto di trasferimento

(msg.1478/2015)

Con circolare n.26 del 28 febbraio 2008 sono state fornite le istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni che hanno disciplinato l’esercizio della facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia (dell’art.1, commi 789 e 790, della legge 27 dicembre 2006 n.296 e relativo decreto ministeriale di attuazione 31 agosto 2007).
In merito alla gestione delle richieste di riscatto, relative ad aspettative inserite in periodi contributivi oggetto di trasferimento o ricongiunzione definiti, si precisa che la facoltà di riscatto in esame  debba essere esercitata presso la gestione previdenziale in cui è confluita, a seguito di operazioni di ricongiunzione o trasferimenti perfezionate, la contribuzione obbligatoria del periodo nel quale si inserisce quello di aspettativa.
Le relative domande di riscatto saranno quindi   trasmesse,  per competenza, alla gestione previdenziale presso cui è confluita la contribuzione di riferimento per l'istruttoria, il calcolo dell'onere e gli ulteriori adempimenti.

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