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Riscatto periodi di aspettativa per motivi familiari
Definizione dei gravi motivi familiari
(circ.26/2008)
L’ambito di applicazione del decreto in esame è delimitato dall’art.4, comma 2, della legge n.53/2000 che ha introdotto il congedo per gravi e documentati motivi familiari e dal successivo D.M. 21 luglio 2000, n.278 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2000 n.238) che ha individuato i criteri per la fruizione del congedo (art.2) nonché la documentazione da produrre (art.3).
Definizione dei gravi motivi familiari (art. 2 comma 1 D.M. 21 luglio 2000, n.278)
In particolare, l’aspettativa riscattabile dovrà essere stata fruita per gravi motivi relativi alle situazioni personali:
- del lavoratore stesso;
- della famiglia anagrafica di questi;
- dei soggetti di cui all’articolo 433 del codice civile anche se non conviventi;
- dei soggetti portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado del lavoratore, anche se non conviventi.
Per gravi motivi, ai sensi del suddetto D.M. 21 luglio 2000, n.278, si intendono:
- le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone sopra indicate;
- le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone sopra richiamate;
- le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
- le situazioni, riferite ai soggetti di cui sopra a esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
- patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post – traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
- patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
- patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1,2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.