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Riscatto periodi di aspettativa per motivi familiari
Documentazione
(circ.26/2008)
La fruizione del periodo di aspettativa per motivi di famiglia ante 31/12/1996 deve risultare da registrazioni ufficiali quali libro paga, libro matricola, libretto di lavoro, dichiarazioni /autorizzazioni dell’epoca, rilasciate dal datore di lavoro.
Per i medesimi periodi, i lavoratori devono comprovare la ricorrenza dei gravi motivi come sopra definiti. A tal fine, all’atto della presentazione della domanda di riscatto, gli stessi devono produrre, con riferimento a ciascuno dei casi indicati, la documentazione di data certa prevista dall’art.3, commi 1, 2, e 3, del decreto 21 luglio 2000, n.278, citato.
Poiché trattasi di periodi remoti e per aspettative già godute dal lavoratore, è necessario che la documentazione probatoria sia risalente all’epoca della fruizione dell’aspettativa medesima (se di formazione successiva è comunque necessario che non vi siano elementi tali da far presumere che la stessa sia stata precostituita allo scopo di usufruire della facoltà di riscatto), in modo da fornire la prova oggettiva che siano stati proprio i “gravi motivi familiari” a giustificare la richiesta dell’aspettativa da parte del lavoratore. In via generale si esclude pertanto la possibilità di ricorrerea dichiarazioni rilasciate ora per allora, a meno che le stesse non provengano da enti o strutture pubbliche sulla base delle risultanze degli atti d’ufficio.