Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Contribuzione Da riscatto Periodi di sospensione del rapporto di lavoro Riscatto ad integrazione per periodi di congedo parentale
-
Assistenza per periodi inferiori ad un mese
-
Certificazione provvisoria
-
Concessione agli uniti civilmente
-
Coniuge convivente
-
Contribuzione figurativa
-
Cumulabilità e compatibilità dei permessi
-
Ferie e tredicesima mensilità per gli operai agricoli
-
Frazionabilità ad ore dei permessi
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli maggiorenni con disabilità grave
-
Genitori lavoratori dipendenti per figli minorenni con disabilità grave
-
La domanda e la documentazione
-
Lavoratore che opta per il bonus ex lege 243/2004
-
Lavoratori agricoli
-
Lavoratori agricoli a tempo determinato
-
Lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale
-
Lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate
-
Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
-
Madre lavoratrice dipendente
-
Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
-
Non spettano
-
Padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma
-
Parentela e affinità
-
Parenti o affini entro il 2° grado
-
Parenti o affini entro il terzo grado
-
Part-time verticale
-
Permessi retribuiti
-
Permessi retribuiti e ANF
-
Persone con disabilità grave che lavorano come dipendenti
-
Quanto spetta
-
Requisiti
-
Revisione dei verbali di accertamento dell'inabilità in situazione di gravità
-
Ricorsi
-
Scelta della sede di servizio
-
Soggetti aventi diritto
-
Strutture di ricovero
-
Unioni civili e Conviventi
Riscatto ad integrazione per periodi di congedo parentale
L'art. 15, comma 2, lettera b, della legge 1204/71, nel testo riformulato dall'art. 3, comma 4, della legge n.53/2000, nel determinare il valore figurativo da attribuire ai periodi indicati nel punto 8 della circ.15/2001 in conformità a un valore convenzionale annuo uguale per tutti, stabilisce che gli interessati possono integrare il valore figurativo accreditabile per tali periodi mediante riscatto o versamenti volontari:
- Riscatto ad integrazione dei periodi di astensione facoltativa fruiti oltre i sei mesi anche se entro il terzo anno di vita del bambino
- Riscatto ad integrazione dei periodi di astensione facoltativa fruiti fra il terzo e ottavo anno di vita del bambino
- Riscatto ad integrazione per i periodi di allattamento (permessi orari)
- Riscatto ad integrazione per i periodi di assenza per malattia del bambino di età compresa tra il terzo e l'ottavo anno
L'onere di riscatto deve essere determinato con i criteri di cui all'art. 13 della legge 12.8.62 n. 1338, cioè in termini di riserva matematica, anche per i soggetti che alla data dl 31.12.95 abbiano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi o che abbiano iniziato il rapporto assicurativo successivamente a tale data.
Infatti, le modalità di calcolo percentuale dell'onere di riscatto, introdotte dal Decreto Legislativo 30.4.97, n. 184, non sono applicabili ai periodi che siano già coperti da contribuzione, come espressamente previsto dall'art.2 comma 2, del decreto citato.
Si dovrà pertanto determinare l'onere di riscatto scegliendo il sistema di calcolo, retributivo o contributivo, in relazione all'anzianità contributiva fatta valere dall'interessato alla data del 31.12.95.
Qualora si debba operare secondo il sistema retributivo si dovrà:
- calcolare la pensione teorica maturata dal richiedente,sulle anzianità contributive fatte valere alla data della domanda di riscatto (compresi i periodi accreditati figurativamente con le modalità fissate dall’art.8 della legge 155/81);
- calcolare la pensione teorica maturata dal richiedente sulle anzianità contributive fatte valere alla data della domanda di riscatto (compresi i periodi accreditati figurativamente con le modalità fissate dall’art.3, comma 4, della legge 53/2000, cioè con valore retributivo determinato sulla base dell’ammontare dell’assegno sociale);
- calcolare la differenza delle due pensioni su base annua determinandone il valore capitale con i coefficienti attuariali in vigore , individuati in relazione all'età, al sesso ed all'anzianità contributiva complessiva.