Eureka Previdenza

Computo nella gestione separata

Valorizzazione dei periodi contributivi successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico conseguito in gestione separata col computo

(circ.184/2015)

I periodi contributivi versati nella gestione separata successivamente alla decorrenza del trattamento conseguito con l’esercizio della facoltà di computo danno luogo, a domanda, ad un supplemento di pensione ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto n. 282 del 1996.

Per quanto, invece, riguarda i contributi  versati nell’assicurazione generale obbligatoria (FPLD e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) o nelle gestioni sostitutive ed esclusive dell’ago successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico della Gestione separata ottenuto con il computo, in mancanza di specifiche  disposizioni normative, non possono dar luogo né ad un supplemento di pensione né ad una pensione supplementare.

Ne deriva che i predetti contributi potranno essere valorizzati solo al raggiungimento dei requisiti previsti per un autonomo diritto a pensione.

Occorre precisare, in proposito, che ai fini dell’individuazione dell’anzianità contributiva maturata al 31.12.1995, necessaria per stabilire i requisiti di accesso ed il  sistema di calcolo da adottare per la liquidazione della pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria o delle gestioni sostitutive ed esclusive della stessa non si deve tener conto dei contributi posseduti dall’interessato nelle suddette gestioni antecedentemente al 31.12.1995,  se già utilizzati per il conseguimento del trattamento col computo.

Infatti i predetti contributi, una volta computati per il conseguimento del trattamento pensionistico nell’ambito della gestione separata non rilevano più nella determinazione dell’anzianità contributiva maturata dall’interessato al 31.12.1995.

Ne consegue che, ai fini del riconoscimento di un’autonoma  pensione per i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria successivamente alla pensione in computo,  trovano applicazione i requisiti di età e di contribuzione previsti per i c.d. contributivi puri.

Opzione per il sistema contributivo/Computo in Gestione Separata/Totalizzazione/Cumulo 184/97/Cumulo 228/2012

Utilizzo dei contributi interamente coincidenti

Si veda in merito la risposta ad un quesito

Altra risposta a quesito

Computo nella gestione separata

Pensione supplementare in computo. Requisiti

(circ.184/2015)

Il titolare di trattamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestione speciali dei lavoratori autonomi, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti che, successivamente al pensionamento, possa far valere contribuzione presso la gestione separata e presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive, sostitutive della medesima e delle gestione speciali dei lavoratori autonomi, ha facoltà di chiedere, nell’ambito della gestione separata, la pensione supplementare di cui all’articolo 1 comma 2, del D.M. n. 282 del 1996 con il computo di cui all’articolo 3 del D.M. n. 282 del 1996.

I requisiti richiesti per il conseguimento della pensione supplementare in computo a carico della gestione separata sono quelli dell’articolo 5 della legge n. 1338 del 1962  richiamati dall’articolo 1, comma 2, del D.M. n. 282 del 1996.

Pertanto, ai fini del conseguimento della pensione supplementare in gestione separata col computo, è necessario verificare che il soggetto:

  1. non abbia conseguito un autonomo diritto a pensione nella gestione separata;
  2. sia in possesso sia delle condizioni per l’opzione al contributivo di cui all’articolo 1, comma 23 della legge n. 335 del 1995 sia degli specifici requisiti previsti dalla legge per la tipologia di pensione supplementare richiesta in gestione separata.

Si precisa che sia per la valutazione dell’anzianità contributiva posseduta al 31.12.1995, sia per la determinazione dei 15 anni di cui 5 dopo il 1996 non si prendono in considerazioni i contributi che hanno già dato luogo alla pensione di cui il soggetto richiedente è titolare.

Resta fermo che, nelle ipotesi in cui sia richiesta la pensione supplementare di vecchiaia in computo l’età pensionabile cui far riferimento ai fini dell’istruttoria, è esclusivamente quella prevista dalla legge nella gestione separata al momento della presentazione della domanda, a nulla rilevando che il soggetto abbia maturato l’età pensionabile prevista in base a normative previgenti (circolare n. 60 del 15.05.2008, messaggio n. 11137 del 15.05.2008, messaggio n. 219 del 2013, p.3).

Computo nella gestione separata

Sistema di calcolo e misura del trattamento

(circ.184/2015)

Con l’esercizio della facoltà di computo il trattamento pensionistico viene liquidato nell’ambito della Gestione separata e, di conseguenza calcolato  interamente con il sistema contributivo, fermo restando che, ai fini della determinazione del montante individuale per i periodi anteriori o successivi al 1996, devono trovare applicazione le aliquote di computo delle singole gestioni di appartenenza.

Per i lavoratori in questione  trovano, quindi, applicazione le istruzioni di cui alla circolare n. 181 dell’11 ottobre 2001, punto 2.1 ed al punto 2 della circolare n. 108 del 2002 per il periodo di contribuzione accreditata per ciascuna gestione, ai fini della determinazione del montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 1995.

Ai fini della determinazione del montante contributivo per i periodi successivi al 1995 trovano applicazione le istruzioni di cui alla circolare n. 181 del 2001, punto 2.2.

Computo nella gestione separata

Pensione indiretta ai superstiti in computo. Requisiti

(circ.184/2015)

La facoltà di computo può essere esercitata dai superstiti di assicurato per la liquidazione della pensione indiretta (messaggio. n. 275 del 14/07/2003, punto 1).

Il trattamento sarà riconoscibile alle condizioni soggettive e oggettive stabilite dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e successive modificazioni.

La valutazione circa la sussistenza delle condizione per esercitare la facoltà di computo deve essere riferita al de cuius che pertanto, alla data del decesso, deve risultare in possesso, considerando tutti i periodi di contribuzione non coincidenti, delle condizioni per l’opzione al contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995.

In caso di esercizio della facoltà di computo da parte del superstite di assicurato, la liquidazione del relativo trattamento ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso dell’assicurato (art. 5 del d.lgs. 18 gennaio 1945, n. 39).

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