Eureka Previdenza

Computo nella gestione separata

Pensione di vecchiaia e pensione anticipata con il computo di periodi assicurativi. Requisiti

(circ.184/2015)

Nei confronti degli iscritti alla gestione separata che, in possesso di contribuzione nelle gestioni  di cui all’art. 3 del D.M n. 282 del 1996, maturino a decorrere dal 1° gennaio 2012, i requisiti per l’esercizio della facoltà di computo, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 24, commi 7 e 11, del d.l. n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011 con riferimento ai soggetti il cui  primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (messaggio n. 219 del 2013, p. 7).

Pertanto, i predetti soggetti, con l’esercizio del computo, conseguono la pensione di vecchiaia in gestione separata in base ai requisiti  anagrafici e contributivi indicati, rispettivamente, ai punti 1.2 lett. a) e b) e al p. 1.1.2 della circolare n. 35 del 14.3.2012 illustrativa delle disposizioni introdotte, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dalla sopra menzionata legge n. 214.

I medesimi soggetti possono, altresì, conseguire la pensione anticipata in gestione separata con i requisiti previsti per coloro che hanno contribuzione solo dal 1° gennaio 1996.

Resta ferma la condizione della cessazione dell’attività di lavoro dipendente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. Nessun rilievo ha, invece, lo svolgimento di attività lavorativa autonoma o parasubordinata.

Computo nella gestione separata

Pensione di vecchiaia e pensione anticipata con il computo di periodi assicurativi. Requisiti

(circ.184/2015)

Nei confronti degli iscritti alla gestione separata che, in possesso di contribuzione nelle gestioni  di cui all’art. 3 del D.M n. 282 del 1996, maturino a decorrere dal 1° gennaio 2012, i requisiti per l’esercizio della facoltà di computo, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 24, commi 7 e 11, del d.l. n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011 con riferimento ai soggetti il cui  primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (messaggio n. 219 del 2013, p. 7).

Pertanto, i predetti soggetti, con l’esercizio del computo, conseguono la pensione di vecchiaia in gestione separata in base ai requisiti  anagrafici e contributivi indicati, rispettivamente, ai punti 1.2 lett. a) e b) e al p. 1.1.2 della circolare n. 35 del 14.3.2012 illustrativa delle disposizioni introdotte, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dalla sopra menzionata legge n. 214.

I medesimi soggetti possono, altresì, conseguire la pensione anticipata in gestione separata con i requisiti previsti per coloro che hanno contribuzione solo dal 1° gennaio 1996.

Resta ferma la condizione della cessazione dell’attività di lavoro dipendente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. Nessun rilievo ha, invece, lo svolgimento di attività lavorativa autonoma o parasubordinata.

L’importo soglia

L’importo soglia (msg.1094/2016(circ.46/2024)

Normativa importo soglia per la vecchiaia dal 1° gennaio 2024

A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 125, lettera a), della legge n. 213 del 2023, dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito di importo soglia di cui all’articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011 per l’accesso alla pensione di vecchiaia è pari all’importo dell’assegno sociale (il valore provvisorio, per l’anno 2024, è pari a 534,41 euro).

Resta fermo che i lavoratori che entro il 31 dicembre 2023 abbiano perfezionato i requisiti previsti dalla disciplina vigente a tale data - ivi incluso il requisito di importo soglia pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale - conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in base alla predetta disciplina.

Il trattamento pensionistico maturato sulla base dei requisiti vigenti dal 1° gennaio 2024 non può avere decorrenza anteriore al 2 gennaio 2024, se liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), o al 1° febbraio 2024, se liquidato a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché in regime di cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

Normativa importo soglia per la vecchiaia fino al 31 dicembre 2023

La facoltà di cumulare i periodi assicurativi ai sensi della legge in oggetto può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall’articolo 24, comma 6, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 241, della legge n. 228 del 2012, il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo si consegue sempreché sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto. Pertanto, i soggetti con età inferiore a settanta anni, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, ovvero che siano da ultimo iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dall’articolo 24, commi 6 e 7, della medesima legge n. 335 del 1995, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (di cui all'art. 3, c. 6, della legge n. 335 del 1995) annualmente rivalutato (c.d. importo soglia). Tale condizione è richiesta anche nel caso in cui l’iscrizione da ultimo alla Gestione separata sia contestuale all’iscrizione ad altra gestione. Si rammenta che per gestione di ultima iscrizione deve intendersi la gestione dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore (vedi punto 4 della circolare n. 120 del 2013). Già con la circolare n. 95 del 12 luglio 2012 e con la circolare n. 126 del 25 ottobre 2012 si è chiarito che, ai fini della determinazione dell’importo soglia, occorre considerare anche il pro-rata estero. L’importo del pro-rata estero, cioè, dovrà essere sommato all’importo della pensione in liquidazione per verificare se il trattamento complessivo spettante al pensionato, così calcolato, non sia inferiore all’importo soglia. Pertanto, l’importo soglia deve essere calcolato tenendo conto della complessiva contribuzione di cui si chiede il cumulo e considerando pure l’eventuale prestazione estera derivante da contribuzione maturata in Paesi comunitari o extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

Salvaguardia requisiti previgenti al 1° gennaio 2012

Salvaguardia previgenti requisiti

Come precisato al p. 7.1 del messaggio n. 219 del 2013, i soggetti che risultino in possesso, al 31 dicembre 2011, sia dei requisiti per il computo che dei previgenti requisiti per l’accesso alla pensione, mantengono il diritto di conseguire il trattamento pensionistico in gestione separata in computo con i requisiti previsti per i contributivi c.d. puri anteriormente  alla legge n. 214 del  2011 (vedi circolare n. 60 del 2008), indipendentemente dalla data di esercizio della facoltà di computo.

Si precisa che alla data del 31.12.2011 devono essere perfezionati tutti i requisiti vigenti a tale data per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo a carico della Gestione separata.

Pertanto, le Sedi devono verificare al 31.12.2011 il perfezionamento del requisito contributivo necessario per l’esercizio dell’opzione al sistema di calcolo contributivo (15 anni di cui almeno 5 nel sistema contributivo) sia quello relativo all’importo della pensione che non può essere inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale qualora il soggetto abbia un’età inferiore a 65 anni (articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995).

Resta fermo che, in tale situazione, l’accesso al trattamento è assoggettato alla normativa in materia di decorrenze vigente al 31.12.2011 ( vedi circolari n. 60 del 2008, n. 126 del 2010 e n. 53 del 2011, p. 6).

Decorrenza del trattamento di vecchiaia in computo

Decorrenza del trattamento di vecchiaia in computo

Per quanto concerne la decorrenza della pensione di vecchiaia liquidata col computo  si chiarisce che, sussistendo tutti i requisiti, compresa la cessazione di attività lavorativa dipendente, la stessa non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata esercitata la predetta facoltà di computo.

Decorrenza della pensione anticipata per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2019

I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1°  al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto (articolo 15, comma 3) conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

Esempio

Il lavoratore che matura il prescritto requisito (42 anni e 10 mesi) il 20 gennaio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.  

I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo dal 30 gennaio 2019 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del suddetto requisito (c.d. finestra), secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti.

Esempio

Il lavoratore iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti che matura il prescritto requisito (42 anni e 10 mesi) il 20 febbraio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico del predetto fondo dal 1° giugno 2019. Il lavoratore iscritto alla CTPS che matura il prescritto requisito (42 anni e 10 mesi) il 20 febbraio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico della predetta gestione dal 21 maggio 2019.

I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo, cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228 del 2012, dal 30 gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa c.d. finestra.

Per il personale del comparto Scuola ed AFAM continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.

Ai soggetti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2018 il requisito contributivo tempo per tempo vigente non si applica la c.d. finestra.

Si chiarisce che ai requisiti contributivi per l’accesso alla pensione  indipendentemente dall’età anagrafica, diversi da quelli  previsti dall’articolo 24, comma 10, in argomento, (es. pensione in totalizzazione)  continuano a trovare applicazione gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Twitter Facebook