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Disoccupazione frontalieri italiani in Svizzera - Disoccupazione lavoratori rimpatriati
Applicazione degli articoli 65 e 65 bis del regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012, nei confronti dei disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente: lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri. Precisazioni in merito ai rimborsi
(circ.105/2015)
Vedi circ.105/2015
Disoccupazione frontalieri italiani in Svizzera
Cessazione dei benefici contributivi in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori frontalieri italiani in Svizzera
(msg.5147/2015)
La legge 5 giugno 1997, n. 147, recante "Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro", all’articolo 4 prevede, tra l’altro, la possibilità che detti lavoratori - cui è stato riconosciuto il diritto al trattamento in questione - possano richiedere l'iscrizione nelle liste di mobilità ex lege 23 luglio 1991, n. 223, con conseguente operatività, in caso di loro assunzione, degli incentivi contributivi previsti dagli articoli 8, c, 2 o 25, c. 9 della medesima legge .
L'Accordo di Berna - da cui traeva origine la disciplina speciale di cui trattasi - ha cessato i suoi effetti nel giugno del 2009 e il mancato rinnovo ha caducato di fatto gli effetti della legge n. 147/1997.
Va, peraltro, osservato che, in relazione a quanto stabilito dalla decisione dell'Unione Europea n. 1/2012 e dell'adozione successiva di taluni regolamenti comunitari sul sistema di sicurezza sociale validi anche per la Svizzera, a decorrere dal 1 aprile 2012, la tutela dei lavoratori frontalieri è stata garantita attraverso l’erogazione, fino al 31 dicembre 2012, dell’indennità di disoccupazione ordinaria, dal 1° gennaio 2013, tramite ASpI e mini ASpI e, dal 1°maggio 2015, della NASpI.
In relazione ai citati sviluppi normativi e, in particolare, in conseguenza dell’uscita di scena dell’impianto legislativo di riferimento, che consentiva l’iscrivibilità nelle liste di mobilità dei lavoratori frontalieri titolari del particolare trattamento di disoccupazione di cui alla citatalegge 147/97, deve considerarsi esaurita la previsione dell’incentivo connesso al disposto di cui all’articolo 4, c. 4 della medesima legge (benefici contributivi ex lege 223/91).
Parallelamente, non sono più operative le istruzioni contenute nella circolare n. 68 del 23 marzo 1998.
Disoccupazione frontalieri italiani in Svizzera
Aspetti operativi
(circ.50/2013)
Tenuto conto che, come sopra precisato, a decorrere dal 1° aprile 2012 ai lavoratori frontalieri in Svizzera si applicano le disposizioni dell’articolo 65 del regolamento 883/2004, le modalità di trattazione e di scambio delle informazioni sono quelle illustrate nella PARTE II, punti 3 e 4 della circolare 85/2010 e richiamate nella circolare n. 3 dell’8 gennaio 2013.
In particolare, per quanto riguarda le informazioni relative ai periodi di assicurazione, queste dovranno essere rilevate dal documento portatile U1, secondo quanto già indicato con circolare n. 161 del 22 dicembre 2011. Nel caso in cui il lavoratore non ne sia in possesso, la richiesta andrà effettuata con il PAPER SED U001 direttamente all’Istituzione estera. Detta Istituzione fornirà le informazioni richieste, se necessario, con il PAPER SED U017. Le informazioni relative alle retribuzioni dovranno essere richieste con il PAPER SED U003 all’Istituzione estera che risponderà con il PAPER SED U004.
Nel caso in cui venissero utilizzati i formulari della serie E, ancora validi per il periodo transitorio, le informazioni sopra indicate saranno contenute nel formulario E301.
L’operatore di sede provvederà al caricamento delle domande dalla procedura DSWEB prelevandole dal link “Domande via Internet” posto sulla barra delle applicazioni.
Le domande telematiche di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri in Svizzera saranno evidenziate nella procedura con la numerazione prevista per le domande di disoccupazione ordinaria oppure di ASpI o MiniASpI, NASpI.
La consultazione degli allegati alla domanda è a disposizione degli operatori di sede al link intranet Sistema Unico nella pagina Processi – Prestazioni a sostegno del reddito nella sezione "Domande PSR".
Disoccupazione frontalieri italiani in Svizzera
Gestione periodo transitorio
(circ.50/2013)
A seguito della pubblicazione del messaggio n. 13142 del 6 agosto 2012, con il quale è stata data comunicazione dell’estensione dell’applicazione del regolamento CE n.883/2004 alla Confederazione Elvetica, le strutture territoriali hanno riesaminato le domande di disoccupazione speciale, presentate ai sensi della legge 147/1997, al fine di trasformare le stesse in domande di indennità di disoccupazione ordinaria.
Tuttavia, dal riesame di dette domande è emerso che in alcuni casi la domanda di indennità di disoccupazione ordinaria era da respingere in quanto presentata oltre i termini ovvero perché non erano soddisfatti i requisiti di assicurazione e/o contribuzione richiesti.
Tale situazione si è verificata poiché il trattamento speciale di disoccupazione dei frontalieri in Svizzera prevedeva requisiti assicurativi e termini di presentazione diversi rispetto alle domande di DSO.
Infatti, il trattamento speciale aveva decorrenza dal giorno in cui il lavoratore aveva reso la propria disponibilità al centro per l’impiego e il lavoratore era tenuto a presentare la relativa domanda entro sessanta giorni dalla data della dichiarazione di disponibilità. Tenuto conto che la dichiarazione di disponibilità doveva avvenire entro trenta giorni dalla data del rimpatrio, in sostanza il termine massimo per la presentazione della domanda era di novanta giorni.
Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di salvaguardare il diritto di coloro che hanno presentato una domanda di disoccupazione speciale frontalieri ex legge n. 147/1997 nei termini previsti, ma in ritardo rispetto alla scadenza prevista per la presentazione della domanda di disoccupazione ordinaria (68 giorni dalla data del licenziamento), si dispone quanto segue.
In caso di domanda presentata prima del 6 agosto 2012, data di emanazione delle prime disposizioni relative all’applicazione della regolamentazione comunitaria, la stessa dovrà considerarsi presentata nei termini previsti per la richiesta dell’indennità di disoccupazione ordinaria e conseguentemente accolta a condizione che ricorrano i requisiti normativamente previsti per l’erogazione di detta prestazione, ciò al fine di evitare un possibile e dannoso contenzioso giudiziario all’Istituto.
Disoccupazione frontalieri italiani in Svizzera
Modalità di presentazione delle domande
(circ.50/2013)
Le domande di indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri che risiedono in Italia e che lavorano in Svizzera vanno presentate esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il Portale dell’Istituto;
- Patronati/Intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- Contact Center al numero gratuito 803.164 da telefono fisso, e 06.164164 per chiamate da cellulare con tariffazione a carico dell’utenza.
Per la presentazione della domanda via WEB il lavoratore interessato dovrà:
- Utilizzare il servizio disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it), raggiungibile attraverso il seguente percorso: Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito - Cessazione rapporto di lavoro - domande di Disoccupazione Ordinaria ovvero ASpI o MiniASpI o NASpI;
- indicare, nell’apposito campo “Qualifica/Categoria”, la qualifica “Frontaliero in Svizzera”;
- far riferimento alle istruzioni fornite con la circolare INPS n. 170 del 31 dicembre 2010 sulla presentazione della domanda di disoccupazione ordinaria non agricola ovvero quanto previsto per la presentazione delle domande di indennità ASpI o MiniASpI (circolare n. 142 del 18 dicembre 2012) o NASpI (circ. circ.94/2015).