Eureka Previdenza

Part-time verticale o ciclico

Istruzioni per la compilazione dei flussi UniEmens

(circ.74/2021)

La nuova norma determina per il datore di lavoro l’obbligo, a partire dall’entrata in vigore della stessa (1° gennaio 2021), di compilazione del flusso UniEmens anche per i periodi in cui non esiste prestazione lavorativa in ragione dell’articolazione dell’orario concordata nel rapporto di lavoro a tempo parziale. L’obbligo di trasmissione discenderà dalla presenza del rapporto di lavoro, non dalla presenza di <Imponibile>.

Ciò è in linea con la disposizione del comma 9 dell’articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale in relazione alla mensilizzazione attivata con decorrenza gennaio 2005 introduce la necessità di inoltro mensile dei “dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni”.

Si illustrano, di seguito, le nuove modalità di compilazione, con competenza 1° gennaio 2021:

- <Qualifica 2>, nulla è innovato in ordine alla <Qualifica 2> i cui codici restano immutati;

- <PercPartTime>,nell’elemento deve essere indicata la percentuale part-time prevista nel contratto di lavoro che dovrà essere invariata per tutti i mesi, sia quelli con prestazione lavorativa che quelli senza prestazione, fino al perdurare del contratto tra le parti (ad esempio, in caso di part-time di tipo verticale che preveda sei mesi a tempo pieno e sei mesi di assenza dovrà essere indicato su tutte le denunce il valore pari al 50%). La percentuale part-time subisce modifica unicamente in caso di nuovo contratto di lavoro sempre a tempo parziale che la rimoduli. Il valore va espresso in centesimi;

- <PercPartTimeMese>,nell’elemento deve essere indicata la percentuale in riferimento all’orario di lavoro (lavorabile) del singolo mese. Ne deriva che, nei mesi con prestazione lavorativa per l’intero mese deve essere indicato 100%, mentre nei mesi interamente non lavorati si dovrà indicare 0%. Nei mesi parzialmente lavorati, la percentuale va ricavata. Il valore va espresso in centesimi;

- <TipoLavStat>, è stato istituito il nuovo codice “DR00”, che identifica il flusso presentato in assenza di prestazione lavorativa relativa all’intero mese con riferimento al lavoratore in contratto di lavoro part-time di tipo verticale/ciclico. Il nuovo codice normalmente coesiste con l’assenza di <Imponibile> in quanto il mese non è lavorato. Se è presente l’<Imponibile>, questo potrà riferirsi solo a importi afferenti al pregresso tempo lavorato in un mese diverso da quello di corresponsione della retribuzione dichiarata in <Imponibile>.

Qualora il mese sia parzialmente lavorato, il nuovo codice “DR00” <TipoLavStat> non deve essere apposto;

- <TipoCopertura> di <Settimana>, permangono le regole in uso per le settimane parzialmente lavorate, che dovranno essere valorizzate con “X” perché retribuite, o con “2” se coesiste anche figurativo. Diversamente, le settimane totalmente non lavorate in ragione del part-time dovranno essere valorizzate con il nuovo codice appositamente istituito “D”. Si ricorda di prestare attenzione ed escludere qualsiasi valorizzazione con riferimento alle intere settimane di assenza dovuta ad aspettativa per motivi personali o ad altro congedo non retribuito privo di tutela figurativa. Ove la settimana sia caratterizzata da giorni di aspettativa e giorni di assenza in ragione del part-time, la medesima dovrà essere valorizzata con il nuovo codice;

- <Lavorato> di <Giorno>, dovranno essere valorizzati con “N” i giorni privi di prestazione lavorativa a motivo del part-time.

Nulla è innovato con riferimento alla valorizzazione di <SettimaneUtili>, <GiorniUtili>, <GiorniRetribuiti> e <GiorniContribuiti> da riferirsi unicamente al tempo lavorato.

Per gli iscritti ai Fondi Speciali FS, ex IPOST, Esattoriali, Gas (il soppresso Fondo Gas viene citato unicamente nel caso debbano essere trasmesse o reinviate denunce pregresse riferite al tempo di vigenza) caratterizzati dal <TipoLavoratore> FS, PS, ES, GA, oltre alla valorizzazione di tale identificativo, dovrà essere compilato nella sezione Fondo Speciale l’elemento di nuova istituzione <GiorniDirittoPartTime> inserendo i giorni di mancata prestazione lavorativa, avendo cura di attestarsi sul parametro dei 30 giorni mensili ove il mese sia interamente non lavorato, ovvero adeguarsi a tale parametro nel determinare i giorni lavorati ed i giorni non lavorati qualora ricorrano entrambe le occorrenze nel mese.

Per i lavoratori ex ENPALS, il nuovo codice appositamente istituito “D” è da riferirsi al <TipoCoperturaGiorno>. Si ricorda di prestare attenzione nell’escludere qualsiasi valorizzazione con riferimento ai giorni di assenza dovuta ad aspettativa per motivi personali o ad altro congedo non retribuito privo di tutela figurativa.

Nel caso in cui, nel periodo non lavorato riferito ad un contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico, si verifichi la prosecuzione di un evento, coperto da contribuzione figurativa, sorto nel periodo per il quale vi è stata prestazione lavorativa, la denuncia non dovrà segnalare l’evento figurativo, legato alla presenza in servizio, ma il periodo di diritto, secondo le istruzioni fornite nel presente paragrafo per l’implementazione del flusso.

Per i periodi da gennaio ad aprile 2021, le aziende interessate dovranno provvedere all’invio dei flussi ove non inviati secondo le modalità sopra descritte, oppure alla loro correzione se presentati utilizzando nel flusso del mese corrente, l’elemento <Mese Precedente> o inviando un flusso di variazione senza valenza contributiva.

4. Istruzioni per l’implementazione della posizione a domanda

In fase di prima applicazione e nelle more della definizione di uno specifico intervento procedurale che consenta una gestione automatizzata della domanda di accredito del periodo di part-time verticale o ciclico ai fini del diritto – di cui ai precedenti paragrafi 2.1 e 2.2 – la posizione potrà essere implementata, per i casi eccezionali volti alla definizione di una domanda di prestazione ovvero alla gestione del contenzioso pendente, utilizzando in ARPA il codice “191” - di nuova istituzione - riferito unicamente agli iscritti al FPLD.

In caso di iscritto a Fondo Speciale (diverso da FS o ex Ipost) l’implemento dovrà essere operato in FSPA tramite l’accredito per ogni anno del differenziale tra il periodo pieno (52 settimane o minore valore in caso di assunzione o cessazione in corso d’anno) e il minore numero di settimane dichiarate dal datore di lavoro riferite al tempo lavorato. L’acquisizione dovrà avvenire con le consuete modalità gestionali dei Fondi, cod. cess. 97 e motivo RIC ‘UD’, specificando il periodo coperto dall’implemento.

Per ciascun Fondo Speciale dovrà essere utilizzato il relativo codice come di seguito specificato:

721 Elett. PT vert.(diritto)
722 Telef. PT vert.(diritto)
723 Autofer. PT vert.(diritto)
724 Volo PT vert.(diritto)
Nessun adeguamento dovrà essere operato per lavoratori iscritti al Fondo FS o al Fondo ex Ipost. Per questi ultimi due Fondi opera, infatti, come già precisato al paragrafo 1, analogamente agli iscritti alla Gestione pubblica, l’articolo 8 della legge n. 554/1988, il quale, al fine dell’acquisizione del diritto a pensione, considera interamente utili gli anni di servizio ad orario ridotto. Ne deriva che per tutte e tre le menzionate categorie (FS, ex Ipost, Gestione pubblica) l’estratto conto UNEX è già inclusivo del periodo riferito al tempo “non lavorato”.

L’inserimento dei descritti implementi è subordinato alla richiesta formale dell’interessato corredata dalla documentazione sopra indicata (cfr. i precedenti paragrafi 2.1 e 2.2).

Si richiama l’attenzione degli operatori affinché, prima di procedere con l’inserimento in ARPA o in FSPA dei valori richiesti, venga effettuato il puntuale controllo preventivo (in collaborazione con Anagrafica e Flussi) della correttezza e completezza delle denunce SA/770, Emens, UniEmens presenti in archivio e riferite all’arco temporale su cui si andrà ad agire per effetto dell’implemento annuale da operare. Ciò al fine di realizzare l’analisi complessiva della posizione assicurativa ed escludere la presenza di flussi errati ancora non affluiti sull’estratto del lavoratore o di periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, da non conteggiare nell’implemento.

La ricognizione dei dati esistenti dovrà osservare anche quanto valorizzato nei flussi Emens/UniEmens nell’elemento <PercPartTime> (da luglio 2008) e <PercPartTimeMese> (da giugno 2012). Ciò al fine di valutare adeguatamente il rapporto tra settimane retribuite e settimane virtuali che saranno oggetto di implemento in ARPA ovvero in FSPA.

Dopo aver effettuato detta preventiva analisi, l’operatore provvederà, utilizzando i codici sopra indicati, a inserire le registrazioni annuali in relazione al numero di settimane di diritto che risulteranno dovute.

I periodi saranno esposti in estratto conto UNEX distintamente, in riga dedicata, privi di misura, con la dicitura “PT verticale da legge 178/2020” e saranno resi disponibili per le applicazioni del calcolo della pensione.

L’adeguamento dell’estratto conto in parola, con l’implemento del solo diritto, non ha effetti in relazione ai dati relativi alla misura e alla retribuzione derivanti dall’attività realmente prestata né a quanto denunciato con Emens/UniEmens dal datore di lavoro.

Ove il rapporto di lavoro perduri per l’intero anno, sempreché non debbano essere sottratti dal delta da inserire eventuali periodi di sospensione senza retribuzione, sarà sufficiente, dopo aver esaminato in “Hydra” la correttezza dei dati registrati nell’anno, ricavare il differenziale tra 52 e le settimane già montizzate.

Qualora debba farsi riferimento a frazioni di anno, ovvero sia necessario non contemplare nel differenziale i periodi di sospensione senza retribuzione, sarà necessario prestare attenzione alle settimane a cavaliere iniziali e finali di ogni mese per evitare di conteggiarle due volte in entrambi i mesi.

Per i lavoratori iscritti alla gestione ex ENPALS e per l’alimentazione della posizione assicurativa riferita a periodi non interessati dal flusso, il Polo Specialistico “Pals” dovrà utilizzare il codice contribuzione “ED” (PT verticale – diritto) avendo cura di inserire tutte le informazioni richieste dalla procedura, compresa l’indicazione del periodo “dal….al” e il numero giorni, prima di procedere alla conferma dei dati.

Le Direzioni regionali/di coordinamento metropolitano avranno cura di provvedere alla raccolta e al monitoraggio dei casi trattati.

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