Eureka Previdenza

Part-time verticale o ciclico

Applicativo per la presentazione telematica delle domande di accredito

(circ.4/2022)

Con la circolare n. 74 del 4 maggio 2021 sono state fornite le indicazioni per l’applicazione della disposizione normativa di cui all’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di contratti di lavoro con orario part-time verticale o ciclico.

Nello specifico, è stato precisato che, con riferimento ai periodi lavorativi successivi all’entrata in vigore della legge (1° gennaio 2021), corre l’obbligo di compilazione del flusso UniEmens anche per i periodi in cui non esiste prestazione lavorativa in ragione dell’articolazione dell’orario concordata nel rapporto di lavoro a tempo parziale.

Con riferimento ai periodi lavorativi anteriori a tale data, riferiti a contratti di lavoro in essere o esauriti (cfr. i paragrafi 2.1 e 2.2 della circolare n. 74/2021), nonché anteriori all’operatività del sistema di inoltro delle denunce mensili con flusso UniEmens, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda, corredata da idonea documentazione.

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni per l’utilizzo dell’applicativo per la presentazione telematica delle domande dirette alla valorizzazione del tempo non lavorato nei rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale di tipo verticale o ciclico, ricompreso entro il 31 dicembre 2020, accessibile da diversi dispositivi mobili e fissi (cellulari, tablet, pc).


2. Presentazione telematica della domanda di accredito per il diritto a pensione di periodi non lavorati nel part-time verticale o ciclico ricompresi entro il 31 dicembre 2020

  • Le domande telematiche devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:WEB – servizio telematico accessibile direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto;
  • Contact Center Multicanale – 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
  • Patronati e Intermediari dell’istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Le istanze presentate in forma diversa da quella telematica non saranno procedibili. Dalla data di pubblicazione della presente circolare le domande non potranno pertanto essere presentate né tramite PEC né attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), modalità utilizzate in fase di prima applicazione della normativa di cui all’oggetto.

Le Strutture territoriali, se la mancata trasmissione telematica è determinata da eventi non imputabili all’Istituto, informeranno immediatamente e formalmente l’interessato circa l’improcedibilità della domanda fino alla trasmissione telematica della stessa. Diversamente, qualora si accerti che la causa inibente l’invio telematico sia addebitabile al sistema informatico dell’Inps, le Strutture territoriali provvederanno alla protocollazione in entrata, alla relativa acquisizione e alle successive fasi gestionali.


3. Presentazione della domanda tramite il sito web direttamente dagli interessati

Il servizio è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso dalla home page: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Accredito per il diritto a pensione del periodo di part-time verticale o ciclico”.

Per poter accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica). Dal 1° ottobre 2021 l’accesso con PIN per i cittadini è consentito solo se rilasciato ai residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano.

Dopo aver superato la fase di autenticazione, la home page dell’applicazione consente di accedere alle seguenti funzioni:

  • Inserisci Domanda;
  • Consulta Domanda;
  • Scarica Manuale Utente.

Si riportano di seguito i principali contenuti delle funzioni previste.


3.1 Acquisizione della nuova domanda

Azionando la funzione “Inserisci Domanda” è possibile procedere nella compilazione e successivo invio della domanda di accredito. Il richiedente è inizialmente chiamato a confermare i propri dati anagrafici e i dati di contatto, già presenti nel sistema in base alle informazioni legate all’utenza con la quale è stato effettuato l’accesso al portale. Questi dati possono essere aggiornati selezionando l’apposita funzione che rinvia alla procedura disponibile a tal fine nel medesimo sito web dell’INPS.

È infine necessario indicare se la domanda è presentata in qualità di diretto interessato o di superstite del soggetto deceduto.

Effettuate le operazioni preliminari, sono presentate le informazioni di dettaglio (principali riferimenti normativi, descrizione sintetica della disciplina, documentazione da allegare).

L’utente può quindi compilare le diverse sezioni della domanda, presentate in sequenza, indicando la gestione previdenziale presso cui si intende presentare l’istanza, i periodi che si intendono valorizzare ai fini del diritto a pensione e le ulteriori informazioni richieste, e allegando l’eventuale documentazione a supporto tramite il pulsante “Allegati”.

In particolare, nella sezione “Periodi”, l’utente indica i dati identificativi del datore di lavoro, la data di inizio e fine del rapporto di lavoro o se trattasi di rapporto in essere al 31 dicembre 2020, la percentuale di part-time, i periodi di sospensione del rapporto di lavoro in funzione della mancata prestazione lavorativa connessa all’articolazione dell’orario di svolgimento dell’attività lavorativa del rapporto part-time stesso, i periodi non lavorati e non retribuiti per sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione derivanti da causa diversa dal part-time (es. aspettativa). Possono essere indicati più rapporti anche con diversi datori di lavoro - tramite i tasti funzione “Aggiungi periodo da valorizzare” o “Aggiungi periodo non riconoscibile” e “Aggiungi periodo per un nuovo datore di lavoro”.

Nella sezione “Allegati” è disponibile il modulo per l’attestazione del datore di lavoro da compilare e allegare alla domanda.

Una volta inserite tutte le informazioni richieste e allegati i documenti a supporto, tramite la funzione “Riepilogo e invio”si possono rivedere i dati inseriti. Per inviare la domanda l’utente preme il tasto “Invio”. L’inoltro della domanda è possibile solo dopo aver selezionato il flag “Ho preso visione e accetto l’informativa”.

La domanda inoltrata sarà immediatamente visualizzata nell’elenco delle proprie domande (consultabili nell’apposita sezione della procedura), dove sarà anche possibile consultare lo stato di avanzamento della pratica, visualizzare il numero di protocollo, appena disponibile, e stampare la relativa ricevuta (cfr. il successivo paragrafo 3.2).

La protocollazione della domanda è effettuata dal sistema informatico contestualmente ovvero in un momento successivo. Il numero di protocollo potrà essere visualizzato nella sezione di consultazione della domanda, dove sarà anche possibile stampare la ricevuta.


3.2 Visualizzazione e consultazione delle domande inviate

L’utente può consultare tutte le domande presentate in via telematica nella sezione “Consulta domande” raggiungibile dalla home page dell’applicazione. Per ogni domanda è possibile scaricare e visualizzare la ricevuta di protocollo e acquisire informazioni in ordine allo stato di definizione della pratica.

Attraverso il pulsante di dettaglio è possibile visualizzare tutte le informazioni relative alla pratica, quali: la Sede Inps di competenza, il responsabile del procedimento amministrativo, lo stato della pratica e le varie fasi istruttorie della stessa. Come anticipato, è presente altresì la ricevuta di protocollo (disponibile dal momento in cui la domanda risulta protocollata). Tramite il pulsante “Stampa” è possibile stampare il dettaglio della domanda. All’interno della funzionalità di visualizzazione, se la domanda risulta in stato “INVIATA” e ha il codice protocollo, è possibile stampare la ricevuta di protocollazione premendo il pulsante “Ricevuta Protocollazione”.

Se la domanda non è stata ancora inviata (stato in “BOZZA”) è possibile, attraverso gli appositi tasti funzione, eliminarla oppure modificarla; in quest’ultimo caso, l’applicazione riporterà l’utente nel dettaglio della tipologia della domanda, dal quale si può proseguire per le modifiche dei dati inseriti precedentemente.

3.3 Manuale Utente

La descrizione analitica di tutte le funzioni introdotte a supporto dell’iter amministrativo di invio e/o consultazione delle domande di accredito è contenuta nel Manuale utente consultabile on-line o scaricabile direttamente dal sito.


4. Presentazione delle domande tramite Patronato e altri intermediari istituzionali

Le domande possono essere presentate anche tramite Patronato o altri intermediari istituzionali. L’accesso alla procedura avviene attraverso il seguente percorso dalla home page del sito www.inps.it: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Accredito per il diritto a pensione del periodo di part-time verticale o ciclico”.

I Patronati e gli intermediari possono accedere alle medesime funzionalità previste per i cittadini.

Nella sezione “Consulta Domande”, attraverso l’inserimento del codice fiscale o del numero di protocollo, è possibile individuare una domanda presentata da un determinato soggetto.

Nel caso in cui la domanda sia stata presentata tramite Patronato/intermediario, il soggetto interessato, dotato delle credenziali di accesso (SPID almeno di livello 2, CNS o CIE, PIN rilasciato a cittadini residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano), avrà comunque la possibilità di consultare e verificare lo stato di definizione della pratica.


5. Supporto del Contact Center

Il richiedente può presentare la domanda rivolgendosi al servizio di Contact Center Multicanale disponibile telefonicamente al numero verde 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente) che provvederà a fornire al cittadino tutte le informazioni in materia, nonché l’assistenza in merito al servizio web per orientarlo nel corretto utilizzo dello stesso, supportandolo in tutte le fasi, dalle modalità di accesso alla presentazione della domanda.

La presentazione della domanda tramite il Contact Center può avvenire solo se il richiedente è dotato di una identità digitale SPID almeno di livello 2, CNS o CIE. In tal caso, prima di chiamare il Contact Center è necessario generare un PIN Telefonico accedendo alla sezione “MyINPS” del portale istituzionale.


6. Istruzioni per gli operatori di Sede

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni operative per l’acquisizione delle domande nelle procedure di gestione.

Part-time verticale o ciclico

Trattamenti di fine servizio e di fine rapporto dei dipendenti pubblici

(circ.74/2021)

Le novità introdotte dall’articolo 1, comma 350, della legge n. 178/2020, in materia di part-time di tipo verticale o ciclico, non modificano le modalità di individuazione del diritto e della misura del trattamento di fine servizio (TFS) e del trattamento di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici, che ad ogni buon fine si riepilogano.

  1. Effetti del contratto di lavoro part-time ai fini del trattamento di fine servizio
    La disciplina delle prestazioni di fine servizio nel contratto di lavoro a tempo parziale dei dipendenti pubblici è contenuta nell’articolo 8 della legge n. 554/1988 e si attua in base ai seguenti criteri:
  • il trattamento di fine servizio non spetta all’atto del passaggio al part-time;
  • ai fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di fine servizio, gli anni di servizio resi part-time sono considerati utili per intero;
  • ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio, gli anni a tempo parziale vanno ricondotti ad anni interi, moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto e orario di servizio a tempo pieno;
  • a base di calcolo deve essere presa la retribuzione prevista per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.
  1. Effetti del contratto di lavoro part-time ai fini del trattamento di fine rapporto
    A differenza di quanto avviene per il TFS, ai fini del TFR il servizio reso part-time non si contrae rapportandolo ad orario intero e la retribuzione da prendere a base di calcolo è quella effettiva e non quella virtuale prevista per il tempo pieno.
    I contratti di lavoro superiori ai 15 giorni che prevedono prestazioni lavorative saltuarie sono assimilabili ai contratti part-time. Il dipendente interessato maturerà pertanto il diritto al TFR, che verrà calcolato sulla retribuzione percepita per i giorni effettivamente lavorati.

Part-time verticale o ciclico

Trattamenti pensionistici

(circ.74/2021)

I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della norma in commento non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021, data di entrata in vigore della stessa norma.

Inoltre, la norma riconosce il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale interamente utile ai soli fini del diritto a pensione e non anche ai fini della misura della stessa.

Pertanto, la norma non si applica ai trattamenti pensionistici liquidati entro dicembre 2020, né ai fini della retrodatazione della decorrenza né ai fini della rideterminazione dell’importo in pagamento.

Part-time verticale o ciclico

Trattamenti non pensionistici. Prestazioni a sostegno del reddito

(circ.74/2021)

Trattandosi di riconoscimento utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione, non sono previsti effetti, diretti o indiretti, di tale incremento, con riferimento alle prestazioni diverse da quelle pensionistiche erogate fino al 31 dicembre 2020.

Per i periodi successivi, rispetto alle prestazioni a sostegno del reddito, si confermano le disposizioni in essere per quanto attiene all’accesso alle misure e alla durata delle stesse.

Part-time verticale o ciclico

Definizione del contenzioso pendente

(circ.74/2021)

Come sopra precisato, la disposizione in commento, entrata in vigore dal 1° gennaio 2021, ha previsto che il contratto part-time di tipo verticale o ciclico non sia distinto dalle generalità dei rapporti di lavoro part-time al fine della valutazione dei periodi non lavorati nel calcolo dell’anzianità contributiva utile per il diritto a pensione, disponendo il riconoscimento previdenziale per intero dei periodi non lavorati svolti in corso di contratto part-time di tipo verticale o ciclico.

In relazione ai ricorsi amministrativi pendenti, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 11 del vigente Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi e tenuto conto del complesso di norme che regolano l'esercizio dell'autotutela, gli stessi saranno oggetto di specifica istruttoria con riferimento alla pretesa implementazione della posizione assicurativa per effetto della modifica normativa in analisi.

Conseguentemente, i ricorsi giudiziari e amministrativi pendenti, per le richieste che abbiano ad oggetto il riconoscimento dell’anzianità contributiva all’interno dei periodi di part-time verticale o ciclico in applicazione del principio sancito all’interno della sentenza del 10 giugno 2010 della Corte di Giustizia dell’Unione europea, sez. II, di cui al paragrafo 1 della presente circolare, saranno considerati quale domanda di accredito e seguiranno l’iter di cui ai precedenti paragrafi 2.1 e 2.2.

In ogni caso, se riferiti sia a contratti esauriti che a contratti in corso, ove gli atti presentati a corredo del ricorso e le risultanze d’archivio in relazione agli adempimenti già svolti dal datore di lavoro siano sufficienti al riconoscimento dell’implemento, la Struttura territoriale potrà provvedere senza la richiesta di ulteriore documentazione.

In caso contrario, dovrà essere richiesta all’interessato la documentazione indicata nei precedenti paragrafi 2.1 e 2.2.

Resta fermo che l’istruttoria sopra richiamata e la conseguente implementazione della posizione assicurativa non dovranno essere effettuate ove il lavoratore sia stato destinatario di sentenza sfavorevole passata in giudicato.

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