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Circolare 109 del 5 aprile 1994
Oggetto:
Legge 17 ottobre 1967, n. 977. Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. Applicazione nei confronti dei CD/CM.
Le statuizioni dell'art. 24 della legge
17.10.1967, n. 977 (1), a tutela dei fanciulli adibiti al
lavoro in violazione delle norme sull'eta' minima di ammis-
sione di cui alla stessa legge (14 anni), sono state finora
ritenute applicabili nel solo ambito del lavoro dipendente -
e non del lavoro autonomo, quale e' quello svolto dai CD/CM
- sia perche' proprio l'art. 1 di detta legge stabilisce che
destinatari della disciplina da essa dettata sono i fan-
ciulli e gli adolescenti "alle dipendenze di datori di
lavoro", sia perche' lo stesso art. 24 sancisce il diritto
di rivalsa degli Istituti assicuratori "nei confronti del
datore di lavoro", figura propria di una delle parti del
rapporto di lavoro subordinato, sia perche' anche l'art.
2126 del codice civile riguarda direttamente il lavoro
subordinato, prestato di fatto, anche con violazione di
legge, visti gli espressi riferimenti al contratto di lavoro
ed alla retribuzione.
Alcune Sedi dell'Istituto - che, in occasione
dell'esame di domande di riscatto dei contributi CD/CM
relativi al periodo 1957/1961, avevano rilevato casi di
iscritti negli elenchi di categoria per periodi anteriori al
compimento del 14 anno di eta' e che, conseguentemente,
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avevano interessato il competente U.PRO.CAU affinche'
l'iscrizione nell'elenco dei CD/CM venisse a corrispondere
al periodo di ricorrenza dell'obbligo assicurativo - hanno
segnalato il mancato seguito a dette iniziative.
Tale posizione negativa assunta da alcuni Uffici
periferici dello S.C.A.U. e' stata rapportata alla Direzione
Generale dello stesso Servizio la quale, non soltanto ha
confermato l'operato dei citati Uffici (motivato come segue:
nei casi di compimento del quattordicesimo anno di eta' nel
corso di uno degli anni dal 1957 al 1961, l'annualita'
dell'iscrizione era basata sul fatto che detta eta' minima
sussisteva alla data del 31 dicembre, con conseguente
applicabilita' dell'art. 5, comma 5, della legge numero
1047/1957, che, infatti, prevedeva l'effettuazione degli
accreditamenti contributivi ai CD/CM sulla base della
composizione della famiglia, quale risultava al 31 dicembre
dell'anno cui i contributi si riferivano), ma ha fatto anche
presente che:
"La legge n. 977 del 17.10.1967 "sulla tutela del
lavoro del fanciullo e degli adolescenti, all'art. 24
sancisce che "i fanciulli di qualsiasi eta', anche se
adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'eta' minima
di ammissione di cui alla presente legge, hanno diritto alle
prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in
materia di assicurazioni sociali obbligatorie".
"Inoltre il precetto costituzionale contenuto nell'ar-
ticolo 35, secondo cui il lavoro e' tutelato in tutte le sue
forme ed applicazioni, autorizza un'interpretazione esten-
siva dell'art. 2126 c.c.: tale norma trova dunque applica-
zione non solo nel settore del lavoro dipendente, ma anche
in ipotesi di lavoro autonomo che presenti i caratteri della
cosiddetta parasubordinazione (Corte di Cassazione sentenza
n. 867 del 1986)".
"Infine, la giurisprudenza ha ribadito che "ove venga
posto in essere un rapporto di lavoro contra legem, non
avendo il lavoratore il requisito dell'eta' minima, rapporto
che per tale motivo e' semplicemente illegale per mancanza
di un presupposto di validita' e non gia' intrinsecatamente
illecito per l'oggetto e la causa, non di meno si costitui-
sce automaticamente il rapporto assicurativo obbligatorio"
(Corte di Cassazione, sentenza n. 4288 del 1986), principio
che trova conferma nell'art. 24 della Legge n. 977, sopra
citata".
A seguito di tali comunicazioni della Direzione
Generale dello SCAU, sono stati effettuati i necessari
riscontri, dai quali e' risultato che, in effetti, la S.C.
di Cassazione, in numerose decisioni (v., tra le altre,
sentenza n. 10287/'91), ha affermato che la disciplina
dell'art. 24 della legge 17.10.1967, n. 977 "........ non e'
limitata al caso in cui l'illecita ammissione del fanciullo
all'attivita' lavorativa sia avvenuta nell'ambito di un
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rapporto di lavoro subordinato ed e' applicabile anche
...... allo svolgimento di attivita' lavorativa in agricol-
tura nell'ambito del nucleo familiare del padre coltivatore
diretto".
Tali pronunciamenti della Suprema Corte e la sopra
riportata posizione assunta dal Servizio per i Contributi
Agricoli Unificati, competente ex lege in materia di obbligo
assicurativo nei confronti dei CD/CM, comportano che
l'Istituto riveda l'orientamento, finora seguito, di non
ritenere applicabile, nell'ambito del lavoro autonomo
proprio dei CD/CM, l'art. 24 della legge n. 977/1967.
L'allineamento alla sopra richiamata giurispru-
denza implica che anche nei confronti degli appartenenti a
famiglie diretto-coltivatrici, o coloniche, o mezzadrili,
per l'attivita' lavorativa prestata nell'ambito dei rispet-
tivi nuclei familiari prima del compimento dei 14 anni,
vanno curati gli adempimenti di seguito esplicitati.
A) SISTEMAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA
Ai fini dell'applicazione del piu' volte citato
art. 24 nel settore del lavoro autonomo svolto dai CD/CM,
vanno distinte due ipotesi.
a.1) Caso di fanciulli in eta' inferiore ai 14 anni,
risultanti comunque iscritti negli elenchi CD/CM.
Salvo quanto sotto disposto per la specifica
trattazione di particolari situazioni venutesi a determina-
re, per il periodo dal 1957 al 1961, a causa dell'applica-
zione delle direttive di cui al punto 2 della circolare n.
271/27.11.1991, in tutte le altre situazioni di cui al
presente punto a.1), la non necessita' di regolarizzazioni
e' basata sul fatto che - per i fanciulli in eta' inferiore
ai 14 anni, che siano stati comunque iscritti negli elenchi
CD/CM - proprio tale iscrizione ha realizzato il trattamento
alla pari loro spettante rispetto ai fanciulli in eta'
superiore, anche per quanto riguarda la posizione assicura-
tiva e cioe':
- per gli anni in cui ebbe vigore il sistema di accredita-
mento dei contributi previsto dall'art. 5, comma 5, della
legge n. 1047/26.10.1957 (2), che comportava
l'attribuzione delle giornate-contributi secondo un ordine
di precedenza fra i vari componenti della famiglia
diretto-coltivatrice o colonica o mezzadrile (con la
conseguenza che, per quei componenti sottordinati in detto
ordine, residuava un numero ridotto di giornate ovvero
non ne residuavano affatto), la posizione assicurativa e'
costituita dalle giornate certificate dagli elenchi CD/CM
relativi agli anni dal 1957 al 1961, con l'eventuale ed
unica integrazione derivante dall'esercizio della facolta'
di riscatto riconosciuta dall'art. 11 della legge n.
233/1990 ai CD/CM che, in detti anni, vennero iscritti
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senza attribuzione di giornate o per un numero ridotto di
giornate (pertanto, la posizione assicurativa di questi
ultimi soggetti, in assenza di detto riscatto, rimane
costituita dalle zero giornate o dal numero ridotto di
giornate attestate dagli elenchi, pure a seguito
dell'applicazione dell'art. 24 della legge n. 977/1967);
- dall'anno 1962, a decorrere dal quale, superando il
sistema di accreditamento dei contributi stabilito dalla
legge n. 1047/1957, venne introdotto il nuovo sistema di
attribuzione negli elenchi nominativi di un numero fisso
di giornate, in caso di attivita' lavorativa svolta per
l'intero anno, ovvero di un numero di giornate
proporzionato alla frazione di anno effettivamente
lavorata, la posizione assicurativa e' costituita
unicamente da tali risultanze degli elenchi CD/CM.
* * * * *
Nel presente punto a.1), rientrano le situazioni
riguardate dalla circolare n. 271/27.11.1991 - punto 2 (e
cioe' quelle di soggetti che, nel periodo di vigenza
dell'art. 5, comma 5, della legge numero 1047/26.10.1957,
risultano iscritti negli elenchi CD/CM per l'intero anno nel
corso del quale hanno compiuto l'eta' minima per l'assogget-
tamento all'obbligo assicurativo), relativamente alle quali
si forniscono le specifiche istruzioni che seguono.
Con la suddetta circolare, sono stati disposti:
- l'accreditamento di un numero di contributi proporzionato
al periodo intercorrente fra la data di compimento del 14
anno di eta' ed il 31 dicembre;
- l'ammissione al riscatto ex art. 11 della legge numero
233/2.8.1990 (3), non del numero di giornate richiesto
dall'assicurato per l'intero anno, bensi' di quello
risultante dalla riduzione di tale numero in misura
proporzionale al periodo compreso fra la data di
compimento del 14 anno di eta' e la fine dell'anno.
Con la presente - a modifica del punto 2) della
citata circolare n. 271 del 1991 ed in coerenza con l'alli-
neamento alla sopra richiamata giurisprudenza della Suprema
Corte - si dispone che l'iscrizione negli elenchi CD/CM
relativi agli anni dal 1957 al 1961, anche per la frazione
di anno anteriore al compimento dell'eta' minima di 14 anni,
non deve essere piu' contestata e che non debbono piu'
essere effettuate le suddette operazioni intese a propor-
zionare sia le giornate risultanti dagli elenchi, sia quelle
da ammettere a riscatto, al solo periodo compreso fra la
data di compimento del 14 anno e la data del 31 dicembre (in
concreto, preso atto dell'intero numero di giornate atte-
stato dall'elenco di categoria relativo all'anno di
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compimento del 14 anno di eta', tale intero numero va
detratto dal limite di giornate richiesto dall'assicurato
per l'intero anno, ottenendo cosi' il numero di giornate da
ammettere a riscatto).
Il sopra disposto superamento delle precedenti
direttive pone automaticamente l'interrogativo circa le
iniziative da adottare relativamente alle pratiche di
riscatto trattate in base al punto 2) della circolare n.
271/27.11.1991 (l'interrogativo non si pone, quindi, per le
domande di riscatto che, pur riguardando soggetti iscritti
anche prima dei 14 anni di eta', sono state trattate come
domande "fuori termine" e, pertanto, non esaminate nel
merito).
Al riguardo, occorre distinguere, fra dette
pratiche di riscatto, quelle per le quali l'Istituto puo'
attivarsi autonomamente e quelle per le quali sono necessari
l'attivazione ed il coinvolgimento di altri soggetti (l'in-
testatario della pratica di riscatto; lo SCAU).
1) Pratiche di riscatto trattate in base alle precedenti
direttive, per le quali e' sufficiente l'autonomo riesame
da parte dell'Istituto.
Se lo SCAU non e' stato preventivamente coinvolto
nelle operazioni di cui al punto 2) della circolare n.
271/1991 (in effetti, in tale punto, senza accennare al
preventivo coinvolgimento dello SCAU, e' disposto "sic et
simpliciter" l'accredito dei contributi proporzionato al
solo periodo di ricorrenza dell'obbligo assicurativo), gli
intestatari delle pratiche di riscatto di cui trattasi sono
rimasti iscritti nel relativo elenco per l'intero anno nel
corso del quale hanno compiuto il 14 anno di eta' e, per-
tanto, dato il carattere costitutivo della posizione assi-
curativa proprio degli elenchi CD/CM, e' doveroso che
l'Istituto proceda d'ufficio al riesame di dette operazioni
finalizzate al riscatto, altrimenti non in linea con le
immutate risultanze di detti elenchi.
L'autonomo riesame da parte dell'Istituto, in
tutti i casi in cui si sia verificato il mancato coinvolgi-
mento dello SCAU di cui sopra e' cenno, va effettuato non
soltanto relativamente alle pratiche di riscatto che non
possano ancora considerarsi definite (la definizione si
realizza o con il pagamento dell'onere di riscatto entro il
termine assegnato o con la scadenza di tale termine senza
che sia stato effettuato il pagamento dell'onere di riscat-
to), ma anche relativamente a quelle definite nel senso
appena ribadito, siano state seguite o meno da domanda di
riesame o da impugnative degli interessati (le impugnative
gia' trasmesse al Comitato preposto alla Gestione dei CD/CM,
saranno restituite affinche' siano riesaminate in applica-
zione del principio dell'autotutela).
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2) Pratiche di riscatto trattate in base alle precedenti
direttive, il cui riesame presuppone l'attivazione e il
coinvolgimento di altri soggetti, diversi dall'Istituto.
Se il punto 2) della circolare n. 271/1991 ha
trovato applicazione previa acquisizione di provvedimenti
dei competenti U.PRO.CAU. (che avessero rapportato l'iscri-
zione degli interessati, negli elenchi CD/CM relativi agli
anni in cui compirono il 14 anno di eta', al solo periodo
successivo al raggiungimento di tale eta' minima), le
pratiche di riscatto di cui trattasi, da considerarsi
definite nel senso ribadito nel precedente punto 1) e non
seguite da domanda di riesame ne' da impugnativa, non
appaiono suscettibili di autonomo riesame da parte
dell'Istituto, in assenza dell'attivazione degli interessati
(entro gli ordinari termini prescrizionali) e del conse-
guente coinvolgimento di detti Uffici locali dello SCAU.
Infatti, non puo' essere ignorata la giurispru-
denza della S.C. di Cassazione in materia di riscatti,
secondo la quale, in tale materia, sono applicabili le norme
di ermeneutica contrattuale; proprio queste norme supportano
le deduzioni che seguono:
- in via generale, come i vincoli nascenti da contratto si
estinguono, con l'adempimento da parte dei contraenti
delle rispettive obbligazioni o a seguito
dell'inosservanza di termine essenziale, cosi' i vincoli
insorti con la presentazione della domanda di riscatto si
estinguono o a seguito dei rispettivi adempimenti delle
due parti (e cioe' con la definizione della domanda e la
notifica del relativo onere da parte dell'Istituto e con
il pagamento di tale onere da parte dell'assicurato, entro
il termine assegnatogli) ovvero a seguito dell'inosser-
vanza del termine assegnato per il pagamento dell'onere di
riscatto e riconosciuto come termine essenziale (art. 1457
c.c.) dalla Suprema Corte;
- in particolare, quand'anche venisse dedotto che le prati-
che di riscatto definite in base al punto 2) della
circolare n. 271/1991 si configurano come viziate da
errore (di diritto) essenziale e riconoscibile, la
necessita' dell'attivazione degli interessati, che aves-
sero
ormai chiuso i rispettivi rapporti con l'INPS (pagando
l'onere di riscatto o non rispettando il termine di
pagamento), troverebbe pur sempre conferma nelle norme del
codice civile relative ai vizi del consenso (l'art. 1427
rimette al contraente interessato a far valere l'errore,
l'iniziativa per l'annullamento del contratto, mentre
l'iniziativa dell'altro contraente, per la rettifica con
mantenimento del contratto, e' possibile - a norma
dell'art. 1432 - purche' avvenga prima che possa derivare
pregiudizio alla parte avente titolo a domandare
l'annullamento del contratto; invece, nei casi di cui
trattasi, la posizione assicurativa del richiedente il
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riscatto, per l'anno di compimento del 14 anno,
e' stata proporzionata al periodo successivo a tale
compi-
mento a seguito di provvedimento dello SCAU, competente ex
lege in materia di obbligo assicurativo per i CD/CM e,
pertanto, la prevenzione di tale pregiudizio non era nelle
disponibilita' dell'Istituto; l'art. 1428 riconosce
rilevante l'errore, purche' essenziale e riconoscibile ed
il fatto che le pratiche di riscatto di cui trattasi siano
state definite in linea con un precedente provvedimento
del suddetto Servizio competente ex lege, quanto meno
mette in discussione la riconoscibilita' dell'errore da
parte dell'Istituto).
a.2) Caso di fanciulli in eta' inferiore ai 14 anni, non
risultanti iscritti negli elenchi CD/CM, ma di fatto
utilizzati in attivita' lavorative nell'ambito del
nucleo familiare del padre CD/CM.
Le Sedi, qualora venissero a conoscenza delle
fattispecie di cui al presente punto a.2), dovranno provve-
dere a farne segnalazione allo SCAU affinche' proceda, dopo
aver effettuato gli accertamenti di competenza circa l'ef-
fettiva ricorrenza dell'obbligo assicurativo, al recupero
dei contributi omessi e all'iscrizione negli elenchi CD/CM).
Si rammenta che l'omissione contributiva verifi-
catasi nei confronti dei minori di cui trattasi, non puo'
essere sanata, in caso di intervenuta prescrizione dei
contributi, mediante la procedura di cui all'art. 13 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338 (4), che, riferendosi espres-
samente all'omissione da parte del datore di lavoro degli
adempimenti contributivi in favore del lavoratore dipenden-
te, non puo' trovare applicazione per l'attivita' svolta dai
lavoratori autonomi, come i CD/CM, soggetti all'assicura-
zione IVS in regime speciale.
B) Prestazioni assicurative da corrispondere e diritto di
rivalsa dell'Istituto.
L'art. 24 della legge n. 977/17.10.1967, dopo aver
sancito, nel primo comma, il diritto del minore adibito al
lavoro in violazione delle norme sull'eta' minima di ammis-
sione, alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti
norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, nel
secondo comma, riconosce agli Istituti assicuratori il
diritto di esercitare azione di rivalsa "per l'importo
complessivo delle prestazioni corrisposte al minore, de-
tratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi".
Ai fini dell'applicazione di tali statuizioni nel
settore del lavoro autonomo proprio dei CD/CM, va tenuto ben
presente tutto quanto segue.
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b.1) Prestazioni assicurative.
Le forme assicurative vigenti nel settore dei
lavoratori agricoli autonomi sono le seguenti:
- i CD/CM sono soggetti all'asssicurazione I.V.S. ed alle
assicurazioni per le indennita' economiche di maternita'
di
cui alla legge 29.12.1987, n. 546 (5) e per le prestazioni
del Servizio Sanitario Nazionale;
- i soli CM sono soggetti anche all'assicurazione contro la
tubercolosi.
Pertanto, le prestazioni da corrispondere ai sensi
del citato art. 24, possono essere unicamente quelle a
carico delle suddette forme assicurative vigenti per i CD/CM
e purche' - naturalmente - sussistano i requisiti soggetti-
vi, a parte quello dell'eta' minima, ed oggettivi specifi-
catamente richiesti, per la loro erogazione, da ciascun
ordinamento, alla generalita' degli iscritti nelle singole
forme assicurative stesse.
Relativamente alle prestazioni a carico dell'as-
sicurazione I.V.S., si reputa opportuno richiamare le
seguenti fondamentali statuizioni vigenti nei confronti dei
CD/CM: l'art. 11, comma sesto, della legge n. 9/9.1.1963
(6), secondo il quale la effettiva riscossione dei contri-
buti "costituisce titolo per il loro accredito agli effetti
dell'assicurazione per la invalidita' e la vecchiaia per
l'anno a cui si riferiscono"; l'art. 62 della legge n.
153/30.4.1969, che subordina il conseguimento delle presta-
zioni previdenziali di cui alla legge 26.10.1957, n. 1047,
all'effettivo versamento della contribuzione.
Pertanto, nei casi di intervenuta prescrizione dei
contributi (v. precedente lettera A, sub a.2) o comunque
fintantoche' lo SCAU non abbia riscosso la contribuzione non
prescritta, che fosse stata omessa per un periodo di lavoro
in eta' minorile, tale periodo non e' computabile ai fini di
prestazioni pensionistiche.
b.2) Azione di rivalsa.
Tale azione va esercitata nei confronti del capo
famiglia coltivatore diretto ovvero nei confronti del
concedente e del mezzadro o colono, per gli importi erogati
dall'Istituto a titolo di prestazioni, i cui requisiti siano
stati perfezionati anche con il computo dei periodi di
lavoro minorile.
L'individuazione dei soggetti suddetti, come
esposti all'azione di rivalsa che, secondo la lettera
dell'art. 24 della legge n. 977/1967, va esercitata nei
confronti del "datore di lavoro", e' in relazione al fatto
che tale figura non e' propria del settore dei CD/CM, nel
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quale - pertanto - va fatto riferimento ai soggetti cui
fanno carico i contributi per il fanciullo.
Ai fini dell'esercizio dell'azione di rivalsa,
occorrera' distinguere tra prestazioni temporanee (per i CD:
maternita'; per i CM: maternita', assistenza antitubercola-
re) e prestazioni pensionistiche.
Relativamente alle prestazioni temporanee previste
per la categoria dei CD/CM, non dovra' essere azionata la
rivalsa in caso di periodo di lavoro in violazione delle
norme sull'eta' minima di ammissione, non determinante per
il perfezionamento del diritto alle prestazioni stesse.
In tale ipotesi, le Sedi si limiteranno a rimet-
tere allo SCAU il recupero della contribuzione.
Invece, in caso di periodo di lavoro minorile
determinante ai fini predetti, dovra' essere addebitato al
capo famiglia (ovvero, nel caso dei CM, al concedente e al
mezzadro o colono) l'intero importo della prestazione
temporanea corrisposta, dedotto l'importo dei contributi
riscossi dallo SCAU per la singola gestione a cui carico e'
stata liquidata la prestazione (e non anche i contributi
afferenti altre gestioni) e per il solo periodo di lavoro
preso in considerazione in sede di accertamento del diritto
alla prestazione stessa (e non per l'intero arco lavorativo
svolto in violazione delle norme sull'eta' minima).
Ai fini della quantificazione delle suddette
detrazioni, la necessaria collaborazione degli Uffici
Provinciali dello SCAU dovra' essere chiesta, richiamando la
posizione assunta dalla Direzione Generale dello stesso
Servizio e riportata nella parte introduttiva della presente
circolare.
L'azione di rivalsa per gli importi delle presta-
zioni previdenziali corrisposte dall'Istituto puo' aver
luogo nei limiti della prescrizione decennale, da computarsi
dalla data del pagamento delle prestazioni suddette o delle
rate delle stesse.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
(1) v. "Atti Ufficiali" 1967, pag. 982
(2) v. "Atti Ufficiali" 1957, pag. 877
(3) v. "Atti Ufficiali" 1990, pag. 1829
(4) v. "Atti Ufficiali" 1962, pag. 709
(5) v. "Atti Ufficiali" 1988, pag. 6
(6) v. "Atti Ufficiali" 1963, pag. 45