Eureka Previdenza

Circolare 285 del 28 ottobre 1994

Oggetto:
Chiarimenti in tema di applicazione, nei confronti dei CD/CM, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, che tutela il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

          Con  la presente circolare, viene fornita risposta
a richieste di  chiarimenti  pervenute  a  questa  Direzione
Generale  e  concernenti la concreta attuazione delle diret-
tive contenute nella circolare n.  109  del  5  aprile  1994
avente  per  oggetto: "Legge 17 ottobre 1967, n. 977. Tutela
del lavoro dei fanciulli e degli  adolescenti.  Applicazione
nei confronti dei CD/CM".
A) APPLICABILITA' DELLA TUTELA DEL LAVORO MINORILE PER
   PERIODI ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N.
   977/1967
          Un'attenta lettura sia della parte iniziale  della
circolare n. 109 del 5 aprile 1994, nella quale e' riportata
la posizione assunta in materia dallo SCAU  e  basata  sulla
giurisprudenza   della   Corte   di  Cassazione,  sia  della
circolare n. 143 del 10 maggio 1994, con la quale  e'  stato
espressamente  ribadito  che  la  disposizione  dell'art. 24
della legge n. 977 del 17 ottobre 1967 (1)  e'  stata  rite-
nuta  dalla  Corte  di Cassazione semplicemente confermativa
delle statuizioni contenute nell'art. 2126 del codice civile
e  -  come tale - non avente carattere eccezionale, fornisce
risposta  positiva  alle  segnalazioni  pervenute  a  questa
Direzione  Generale  circa  l'applicabilita'  o  meno  della
tutela del lavoro minorile per periodi anteriori all'entrata
in vigore della citata legge n. 977.
          In  particolare,  la  riconosciuta  applicabilita'
della tutela del lavoro minorile anche per periodi anteriori
all'entrata  in  vigore  della legge n. 977/1967 comporta la
validit  dell'iscrizione  negli  elenchi  dei  CD/CM,  senza
attribuzione  di  giornate  o  con attribuzione di un numero
ridotto di giornate, per periodi  precedenti  il  compimento
del  14 anno di eta' e collocati negli anni dal 1957 al 1961
e cio' costituisce il presupposto necessario  e  sufficiente
dell'ammessa   copertura  dei  periodi  stessi  mediante  il
riscatto ex art. 11 della legge 2 agosto 1990, n.  233  (2),
secondo le direttive impartite con la circolare n. 109 del 5
aprile 1994. Il punto della circolare n. 109 che prevede  il
riesame  d'ufficio  delle  pratiche  di  riscatto ex art. 11
della L. n. 233/1990 gi definite, non e' stato superato  dal
penultimo periodo della circolare n. 143 del 10 maggio 1994,
secondo cui vanno riesaminate solo a domanda, e non  d'uffi-
cio,  le  pratiche  da  considerarsi  definite. Quest'ultima
circolare infatti non riguarda specificatamente  il  settore
dei CD/CM, tant'e' vero che:
- nel quart'ultimo periodo, prevede l'applicabilita'
  dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (3),
  che, invece, come e' noto, non e' applicabile nel settore
  dei CD/CM;
- nell'ultimo periodo, contiene l'espresso rinvio alla
  circolare n. 109 del 5 aprile 1994 "per l'applicazione
  della legge n. 977/1967 nei confronti dei CD/CM".
B) ESERCITABILITA' DEL DIRITTO DI RIVALSA RICONOSCIUTO AGLI
   ISTITUTI ASSICURATORI ANCHE PER PERIODI ANTERIORI
   ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 977/1967.
          Dal  riconoscimento  a tutti gli effetti assicura-
tivi e previdenziali dei periodi di lavoro minorile reso  in
violazione  delle  norme  sull'eta'  minima  di  ammissione,
ancorche' collocati in epoca anteriore all'entrata in vigore
della  legge  n.  977/1967, deriva che il diritto di rivalsa
previsto dall'art. 24 di tale legge puo'  essere  esercitato
dagli   Istituti  assicuratori  anche  per  l'importo  delle
prestazioni corrisposte  a  seguito  del  riconoscimento  di
periodi  di lavoro minorile collocati in anni anteriori alla
data di entrata in vigore della citata legge.
C) SEGNALAZIONI CIRCA L'INDISPONIBILITA', NELLE TABELLE DI
   CUI AL DM 29.2.1988, DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO
   DELL'ONERE DI RISCATTO PER I SOGGETTI DI ETA' INFERIORE
   AI 14 ANNI
          Relativamente   alle   segnalazioni   indicate  in
epigrafe, si comunica che e' stato disposto  l'aggiornamento
della  procedura "Riscatti - rendite, ricongiunzioni", con i
coefficienti di calcolo degli oneri forniti dal Coordina-
mento statistico attuariale di questa Direzione Generale.
D) DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO CONTRIBUTIVO DA DETRARRE - IN
   SEDE DI RIVALSA - DALL'IMPORTO CORRISPOSTO A TITOLO DI
   PRESTAZIONE PENSIONISTICA I CUI REQUISITI SIANO STATI
   PERFEZIONATI ANCHE CON IL COMPUTO DEL PERIODO DI LAVORO
   MINORILE (relativamente all'importo contributivo da
   detrarre, in sede di rivalsa, dall'importo corrisposto a
   titolo di prestazione temporanea al lavoratore fanciullo,
   si richiama la lettera B, sub b.2), della circolare n.
   109 del 5 aprile 1994).
          E'  noto  che, nel settore del lavoro subordinato,
dalla quota di pensione corrispondente al periodo di  lavoro
in  eta'  minorile,  va  detratto  l'importo  dei contributi
versati per il periodo stesso,  ovvero  -  nel  caso  che  i
contributi  non  siano  stati  versati  e siano prescritti -
l'importo della riserva matematica,  purche'  il  datore  di
lavoro  abbia  effettuato  l'operazione  di  costituzione di
rendita per i periodi di lavoro prestati prima del  14  anno
di  et,  ai  sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 con
riferimento alla data di  decorrenza  della  pensione  (vedi
lettera B della circolare n. 659 R.C.V. ed altri Servizi del
17.11.1984, integrata - pure per  quanto  riguarda  l'appli-
cabilit  dell'art.  13 della legge n. 1338/1962 non soltanto
per i periodi successivi, ma anche per i  periodi  anteriori
alla  legge  n.  977/1967 - dalla circolare n. 143/10 maggio
1994).
          Con riguardo sia a detti criteri  dettati  per  il
settore  del lavoro dipendente, sia alle specificita'proprie
del settore dei CD/CM ribadite nella circolare n. 109 del  5
aprile  1994  (prestazioni  previdenziali  condizionate alla
effettiva riscossione dei contributi non  prescritti;  inap-
plicabilita' dell'art. 13 della legge n. 1338/1962, nel caso
che la contribuzione non risulti  attribuita  sugli  elenchi
dei  CD/CM  e  non sia recuperabile per intervenuta prescri-
zione; ammissibilita', per i soli anni  dal  1957  al  1961,
totalmente  o  parzialmente  scoperti  di contribuzione, del
riscatto ex art. 11 della L. n. 233/1990, purche' la relativa
facolt  sia  stata  esercitata  in  conformita'  con  quanto
previsto da tale articolo  11),  si  forniscono  i  seguenti
chiarimenti per la determinazione dei contributi da detrarre
dalla quota di pensione derivante  dall'avvenuto  riconosci-
mento  del  periodo  di  lavoro  minorile, determinante agli
effetti del diritto alla pensione stessa, in sede di rivalsa
ex  art.  24  della legge n. 977/1967 nei confronti del capo
famiglia o - nel caso dei CM - del concedente e del mezzadro
o colono, ovvero nei confronti dei rispettivi eredi (se sono
deceduti i primi obbligati):
1) ANNI DAL 1957 AL 1961:
  - qualora, non essendo stata esercitata la facolta' di
    riscatto ex art. 11 della legge n. 233/1990, dovesse
    sussistere unicamente l'iscrizione negli elenchi dei
    CD/CM con attribuzione di giornate-contributi per l'anno
    in cui si colloca il periodo che va dal 1 gennaio alla
    data di compimento del 14 anno di eta', va detratto,
    dalla quota di pensione derivante all'interessato
    dall'avvenuto riconoscimento del periodo sopra indicato,
    determinante agli effetti del diritto alla pensione
    stessa, l'importo contributivo corrispondente alla quota
    del totale di giornate-contributi risultanti da detti
    elenchi proporzionalmente riferibile al periodo di
    lavoro minorile (ad esempio, nel caso di soggetto che
    avesse compiuto il 14 anno di eta' il 1 luglio 1958 e
    che fosse stato iscritto per l'intero anno 1958 negli
    elenchi dei CD/CM con attribuzione di 30
    giornate-contributi, cosicche' n. 15 di tali giornate
    sarebbero proporzionalmente riferibili al periodo di
    lavoro  minorile che va dal 1 gennaio al 30 giugno
    1958, va detratto l'importo contributivo corrispondente
    a dette 15 giornate dalla quota di pensione derivante
    all'interessato dall'avvenuto riconoscimento del sud-
    detto periodo di lavoro con eta' inferiore ai 14 anni).
    Ai fini della necessaria collaborazione degli U.PRO.CAU
    per la quantificazione dell'importo contributivo da
    portare in detrazione in sede di rivalsa si richiama
    quanto precisato nel penultimo periodo della circolare
    n. 109/5 aprile 1994;
  - qualora, non essendo stata esercitata la facolta' di
    riscatto ex art. 11 della legge n. 233/1990, dovesse
    sussistere unicamente l'iscrizione negli elenchi dei
    CD/CM senza attribuzione di giornate-contributi, tale
    carenza contributiva, non sanabile perche' nel settore
    dei CD/CM non e' applicabile - in caso di contributi
    prescritti - l'art. 13 della legge n. 1338/12.8.1962,
    costituirebbe fatto preclusivo all'erogazione di
    prestazioni per il periodo di lavoro minorile e, quindi,
    verrebbe meno il presupposto stesso dell'azione di
    rivalsa, con detrazione degli importi contributivi
    riferibili al periodo stesso;
  - qualora la facolta' di riscatto ex art. 11 della legge
    n. 233/1990 fosse stata esercitata e, quindi,
    l'interessato dovesse far valere sia le
    giornate-contributi attribuitegli dall'elenco di
    categoria per l'anno in cui si colloca il periodo che va
    dal 1 gennaio alla data di compimento del 14 anno di
    eta', sia le giornate riscattate per l'anno stesso, va
    detratto dalla quota di pensione derivante dall'avvenuto
    riconoscimento del periodo di lavoro reso in violazione
    delle norme sull'eta' minima di ammissione, determinante
    agli effetti del diritto alla pensione stessa, l'importo
    contributivo determinato  sommando l'importo
    corrispondente alla quota del totale di giornate
    risultanti dall'elenco di categoria riferibile
    proporzionalmente al periodo di lavoro minorile e la
    parte dell'onere di riscatto pagata per la quota del
    totale di giornate riscattate riferibile
    proporzionalmente al periodo 1 gennaio/data di
    compimento del 14 anno;
- nel caso di sola iscrizione negli elenchi dei CD/CM senza
  attribuzione di giornate, con riscatto effettuato per n.
  104 o 156 giornate (quest'ultimo limite annuo di giornate,
  come e' noto, e' richiesto ai fini della determinazione
  dell'anzianita' contributiva per il calcolo della
  pensione in forma reddituale) e, quindi, nel caso che
  l'interessato dovesse far valere soltanto le giornate
  riscattate per l'anno in cui si colloca il lavoro
  minorile, va detratto dalla quota di pensione derivante
  dall'avvenuto riconoscimento del periodo di lavoro reso in
  violazione delle norme sull'eta' minima di ammissione,
  determinante agli effetti del diritto alla pensione
  stessa, l'importo contributivo corrispondente alla parte
  dell'onere di riscatto pagato per la quota del totale di
  giornate riscattate riferibile proporzionalmente al
  periodo di lavoro minorile;
2) ANNI DAL 1962 IN POI:
   le situazioni ipotizzabili astrattamente sono le
   seguenti:
   - fanciulli in et inferiore ai 14 anni iscritti negli
     elenchi dei CD/CM: poiche' si tratterebbe comunque di
     iscrizione con attribuzione di giornate contributi e,
     quindi, con trattamento alla pari fra i fanciulli in
     eta' inferiore ai 14 anni ed i fanciulli in eta'
     superiore, non sarebbero necessarie regolarizzazioni
     contributive ex art. 24 della legge n. 977/1967 e la
     posizione contributiva dell'interessato rimarrebbe
     costituita dalle giornate attribuitegli negli elenchi.
     Pertanto, una volta stabilita la quota del totale di
     giornate risultanti dall'elenco di categoria riferibile
     proporzionalmente al periodo dal 1 gennaio alla data
     di compimento del 14 anno di eta', l'importo
     corrispondente a tale quota di giornate va detratto
     dalla quota di pensione derivante dal riconoscimento
     del periodo di lavoro minorile, determinante agli
     effetti del diritto alla pensione stessa;
   - fanciulli in eta' inferiore ai 14 anni non iscritti
     negli elenchi dei CD/CM, ma di fatto utilizzati in
     attivita' lavorative nell'ambito del nucleo familiare
     CD/CM: nel caso che non fosse possibile sanare, per
     intervenuta prescrizione, la mancata iscrizione negli
     elenchi di categoria e la conseguente omissione
     contributiva verificatesi in danno dei minori di cui
     trattasi non potrebbero essere corrisposte prestazioni
     per periodi di lavoro minorile e, quindi, verrebbe a
     mancare il presupposto stesso dell'azione di rivalsa;
     nel caso che non fosse intervenuta la prescrizione del
     diritto all'iscrizione negli elenchi di categoria ed al
     versamento dei contributi, lo SCAU deve provvedere
     all'iscrizione dei minori di cui trattasi negli elenchi
     dei CD/CM ed al recupero dei contributi omessi, il cui
     importo dovra' essere detratto dalla quota di pensione
     derivante dalla avvenuta regolarizzazione assicurativa
     e contributiva del periodo di lavoro minorile,
     determinante agli effetti del diritto alla pensione
     stessa.
E) AZIONE DI RIVALSA PER LE SOMME CONCERNENTI L'EROGAZIONE
   DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
          L'azione  di  rivalsa  per  le  somme  concernenti
l'erogazione  di  prestazioni  pensionistiche opera solo nei
casi in cui i periodi di lavoro prestati in  eta'  inferiore
ai  14 anni siano determinanti ai fini del conseguimento del
diritto alla  prestazione  e  limitatamente  al  numero  dei
contributi necessari per il raggiungimento dei requisiti.
          Per la determinazione dell'importo dovuto a titolo
di rivalsa le Sedi  dovranno  procedere  preliminarmente  al
calcolo della quota di pensione corrispondente ai periodi di
iscrizione in et minorile determinanti ai fini  del  diritto
alla pensione, quota che risultera' dalla proporzione fra il
numero totale di settimane computate ai  fini  della  misura
della  pensione e il numero di settimane accreditato in eta'
minorile determinanti per il diritto.
          Nel caso che la  pensione  sia  liquidata  con  il
computo  di  contributi  versati in piu' gestioni la propor-
zione  dovra'  essere  effettuata  sulla  base  dell'importo
complessivo  della pensione e del numero totale delle setti-
mane di contribuzione relativo alle diverse gestioni.
          Nel caso di  pensione  liquidata  con  il  sistema
contributivo   la  quota  di  pensione  corrispondente  alle
settimane accreditate in eta' minorile determinanti  per  il
diritto  a  pensione,  deve  essere  determinata operando la
proporzione tra l'importo  I.V.S.  complessivo  e  l'importo
I.V.S.  delle  settimane accreditate in eta' minorile deter-
minanti per il diritto.
          Si dovra' quindi determinare la riserva matematica
corrispondente  alla  quota  di  pensione cosi' determinata,
utilizzando i criteri di cui  all'art.  13  della  legge  n.
1338/1962,  con  riferimento  alla  data di decorrenza della
pensione.
          Dalla somma che risultera' dal  calcolo  anzidetto
dovra' essere detratto, ai sensi dell'art. 24 della legge n.
977 del 1967, l'importo dei contributi a suo  tempo  versati
per il periodo in questione.
          Ai  fini  del  concreto  esercizio  dell'azione di
rivalsa, le Sedi si rivolgeranno  agli  interessati  perche'
indichino  i  soggetti  primi  obbligati  al  pagamento  del
relativo onere (capo famiglia per i CD, concedente e  mezza-
dro colono per i CM) ovvero eventuali eredi o aventi causa.
          Ove  tali  soggetti  non  siano  reperibili verra'
altresi' rappresentato che il pagamento della  somma  dovuta
dovra'   essere   effettuato  direttamente  dall'interessato
medesimo, quale beneficiario della prestazione.
          Qualora l'interessato lo richieda, le somme dovute
a  titolo di rivalsa potranno essere trattenute direttamente
sugli arretrati della pensione, sempreche' vi sia capienza.
          In merito all'erogazione della pensione  nei  casi
interessati da rivalsa, si rammenta che in base al principio
secondo il quale il conseguimento delle  prestazioni  previ-
denziali  nelle gestioni dei lavoratori autonomi e' subordi-
nato  all'effettivo  versamento  della   contribuzione,   la
pensione  non potra' essere posta in pagamento finche' l'im-
porto della rivalsa non sara' stato corrisposto.
F) RICONGIUNZIONI EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 29/1979, DEFINITE
   IN BASE ALLE DIRETTIVE ANTERIORI A QUELLE DETTATE CON
   CIRCOLARE N. 109/5.4.1994, ESCLUDENDO CONTRIBUZIONE CD/CM
   RIFERITA A PERIODO DI LAVORO ANTE 14 ANNO DI ETA'
          In risposta a richieste pervenute a  questa  Dire-
zione  Generale  al  fine  di  conoscere se la contribuzione
nella Gestione CD/CM riferita a periodo di lavoro  minorile,
una volta convalidata in applicazione delle direttive di cui
alla circolare n. 109 del  5  aprile  1994,  debba  rimanere
acquisita  nella  Gestione di origine ovvero se debba essere
trasferita anch'essa nella gestione del Fondo  Pensioni  dei
lavoratori  dipendenti,  previo  riesame  delle  pratiche di
ricongiunzione ex art. 1 della legge n. 29/1979 definite  in
base  alle  precedente direttive, si precisa che va adottato
un criterio analogo a quello dettato con la suddetta  circo-
lare  n.  109 relativamente alle domande di riscatto ex art.
11 della legge n. 233/1990 gi definite prima dell'emanazione
della  circolare stessa, non subordinando cioe' ad una appo-
sita e preventiva domanda dell'interessato  detto  trasferi-
mento  nella  gestione  del F.P.L.D., almeno nei casi in cui
dovesse essere rilevato che pratiche  di  ricongiunzione  ex
art.  1  della  L.  n.  29/1979  sono  state  definite senza
coinvolgere  preventivamente  lo  SCAU,  al  quale  soltanto
competeva  riconoscere  o disconoscere periodi di iscrizione
negli elenchi dei CD/CM, con attribuzione  di  giornate-con-
tributi pure per attivita' svolta ante 14 anno di eta'.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                    TRIZZINO
(1) v. "Atti Ufficiali" 1967, pag. 982
(2) v. "Atti Ufficiali" 1990, pag. 1829
(3) v. "Atti Ufficiali" 1962, pag. 709

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