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Circolare 285 del 28 ottobre 1994
Oggetto:
Chiarimenti in tema di applicazione, nei confronti dei CD/CM, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, che tutela il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
Con la presente circolare, viene fornita risposta
a richieste di chiarimenti pervenute a questa Direzione
Generale e concernenti la concreta attuazione delle diret-
tive contenute nella circolare n. 109 del 5 aprile 1994
avente per oggetto: "Legge 17 ottobre 1967, n. 977. Tutela
del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. Applicazione
nei confronti dei CD/CM".
A) APPLICABILITA' DELLA TUTELA DEL LAVORO MINORILE PER
PERIODI ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N.
977/1967
Un'attenta lettura sia della parte iniziale della
circolare n. 109 del 5 aprile 1994, nella quale e' riportata
la posizione assunta in materia dallo SCAU e basata sulla
giurisprudenza della Corte di Cassazione, sia della
circolare n. 143 del 10 maggio 1994, con la quale e' stato
espressamente ribadito che la disposizione dell'art. 24
della legge n. 977 del 17 ottobre 1967 (1) e' stata rite-
nuta dalla Corte di Cassazione semplicemente confermativa
delle statuizioni contenute nell'art. 2126 del codice civile
e - come tale - non avente carattere eccezionale, fornisce
risposta positiva alle segnalazioni pervenute a questa
Direzione Generale circa l'applicabilita' o meno della
tutela del lavoro minorile per periodi anteriori all'entrata
in vigore della citata legge n. 977.
In particolare, la riconosciuta applicabilita'
della tutela del lavoro minorile anche per periodi anteriori
all'entrata in vigore della legge n. 977/1967 comporta la
validit dell'iscrizione negli elenchi dei CD/CM, senza
attribuzione di giornate o con attribuzione di un numero
ridotto di giornate, per periodi precedenti il compimento
del 14 anno di eta' e collocati negli anni dal 1957 al 1961
e cio' costituisce il presupposto necessario e sufficiente
dell'ammessa copertura dei periodi stessi mediante il
riscatto ex art. 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (2),
secondo le direttive impartite con la circolare n. 109 del 5
aprile 1994. Il punto della circolare n. 109 che prevede il
riesame d'ufficio delle pratiche di riscatto ex art. 11
della L. n. 233/1990 gi definite, non e' stato superato dal
penultimo periodo della circolare n. 143 del 10 maggio 1994,
secondo cui vanno riesaminate solo a domanda, e non d'uffi-
cio, le pratiche da considerarsi definite. Quest'ultima
circolare infatti non riguarda specificatamente il settore
dei CD/CM, tant'e' vero che:
- nel quart'ultimo periodo, prevede l'applicabilita'
dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (3),
che, invece, come e' noto, non e' applicabile nel settore
dei CD/CM;
- nell'ultimo periodo, contiene l'espresso rinvio alla
circolare n. 109 del 5 aprile 1994 "per l'applicazione
della legge n. 977/1967 nei confronti dei CD/CM".
B) ESERCITABILITA' DEL DIRITTO DI RIVALSA RICONOSCIUTO AGLI
ISTITUTI ASSICURATORI ANCHE PER PERIODI ANTERIORI
ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 977/1967.
Dal riconoscimento a tutti gli effetti assicura-
tivi e previdenziali dei periodi di lavoro minorile reso in
violazione delle norme sull'eta' minima di ammissione,
ancorche' collocati in epoca anteriore all'entrata in vigore
della legge n. 977/1967, deriva che il diritto di rivalsa
previsto dall'art. 24 di tale legge puo' essere esercitato
dagli Istituti assicuratori anche per l'importo delle
prestazioni corrisposte a seguito del riconoscimento di
periodi di lavoro minorile collocati in anni anteriori alla
data di entrata in vigore della citata legge.
C) SEGNALAZIONI CIRCA L'INDISPONIBILITA', NELLE TABELLE DI
CUI AL DM 29.2.1988, DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO
DELL'ONERE DI RISCATTO PER I SOGGETTI DI ETA' INFERIORE
AI 14 ANNI
Relativamente alle segnalazioni indicate in
epigrafe, si comunica che e' stato disposto l'aggiornamento
della procedura "Riscatti - rendite, ricongiunzioni", con i
coefficienti di calcolo degli oneri forniti dal Coordina-
mento statistico attuariale di questa Direzione Generale.
D) DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO CONTRIBUTIVO DA DETRARRE - IN
SEDE DI RIVALSA - DALL'IMPORTO CORRISPOSTO A TITOLO DI
PRESTAZIONE PENSIONISTICA I CUI REQUISITI SIANO STATI
PERFEZIONATI ANCHE CON IL COMPUTO DEL PERIODO DI LAVORO
MINORILE (relativamente all'importo contributivo da
detrarre, in sede di rivalsa, dall'importo corrisposto a
titolo di prestazione temporanea al lavoratore fanciullo,
si richiama la lettera B, sub b.2), della circolare n.
109 del 5 aprile 1994).
E' noto che, nel settore del lavoro subordinato,
dalla quota di pensione corrispondente al periodo di lavoro
in eta' minorile, va detratto l'importo dei contributi
versati per il periodo stesso, ovvero - nel caso che i
contributi non siano stati versati e siano prescritti -
l'importo della riserva matematica, purche' il datore di
lavoro abbia effettuato l'operazione di costituzione di
rendita per i periodi di lavoro prestati prima del 14 anno
di et, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 con
riferimento alla data di decorrenza della pensione (vedi
lettera B della circolare n. 659 R.C.V. ed altri Servizi del
17.11.1984, integrata - pure per quanto riguarda l'appli-
cabilit dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 non soltanto
per i periodi successivi, ma anche per i periodi anteriori
alla legge n. 977/1967 - dalla circolare n. 143/10 maggio
1994).
Con riguardo sia a detti criteri dettati per il
settore del lavoro dipendente, sia alle specificita'proprie
del settore dei CD/CM ribadite nella circolare n. 109 del 5
aprile 1994 (prestazioni previdenziali condizionate alla
effettiva riscossione dei contributi non prescritti; inap-
plicabilita' dell'art. 13 della legge n. 1338/1962, nel caso
che la contribuzione non risulti attribuita sugli elenchi
dei CD/CM e non sia recuperabile per intervenuta prescri-
zione; ammissibilita', per i soli anni dal 1957 al 1961,
totalmente o parzialmente scoperti di contribuzione, del
riscatto ex art. 11 della L. n. 233/1990, purche' la relativa
facolt sia stata esercitata in conformita' con quanto
previsto da tale articolo 11), si forniscono i seguenti
chiarimenti per la determinazione dei contributi da detrarre
dalla quota di pensione derivante dall'avvenuto riconosci-
mento del periodo di lavoro minorile, determinante agli
effetti del diritto alla pensione stessa, in sede di rivalsa
ex art. 24 della legge n. 977/1967 nei confronti del capo
famiglia o - nel caso dei CM - del concedente e del mezzadro
o colono, ovvero nei confronti dei rispettivi eredi (se sono
deceduti i primi obbligati):
1) ANNI DAL 1957 AL 1961:
- qualora, non essendo stata esercitata la facolta' di
riscatto ex art. 11 della legge n. 233/1990, dovesse
sussistere unicamente l'iscrizione negli elenchi dei
CD/CM con attribuzione di giornate-contributi per l'anno
in cui si colloca il periodo che va dal 1 gennaio alla
data di compimento del 14 anno di eta', va detratto,
dalla quota di pensione derivante all'interessato
dall'avvenuto riconoscimento del periodo sopra indicato,
determinante agli effetti del diritto alla pensione
stessa, l'importo contributivo corrispondente alla quota
del totale di giornate-contributi risultanti da detti
elenchi proporzionalmente riferibile al periodo di
lavoro minorile (ad esempio, nel caso di soggetto che
avesse compiuto il 14 anno di eta' il 1 luglio 1958 e
che fosse stato iscritto per l'intero anno 1958 negli
elenchi dei CD/CM con attribuzione di 30
giornate-contributi, cosicche' n. 15 di tali giornate
sarebbero proporzionalmente riferibili al periodo di
lavoro minorile che va dal 1 gennaio al 30 giugno
1958, va detratto l'importo contributivo corrispondente
a dette 15 giornate dalla quota di pensione derivante
all'interessato dall'avvenuto riconoscimento del sud-
detto periodo di lavoro con eta' inferiore ai 14 anni).
Ai fini della necessaria collaborazione degli U.PRO.CAU
per la quantificazione dell'importo contributivo da
portare in detrazione in sede di rivalsa si richiama
quanto precisato nel penultimo periodo della circolare
n. 109/5 aprile 1994;
- qualora, non essendo stata esercitata la facolta' di
riscatto ex art. 11 della legge n. 233/1990, dovesse
sussistere unicamente l'iscrizione negli elenchi dei
CD/CM senza attribuzione di giornate-contributi, tale
carenza contributiva, non sanabile perche' nel settore
dei CD/CM non e' applicabile - in caso di contributi
prescritti - l'art. 13 della legge n. 1338/12.8.1962,
costituirebbe fatto preclusivo all'erogazione di
prestazioni per il periodo di lavoro minorile e, quindi,
verrebbe meno il presupposto stesso dell'azione di
rivalsa, con detrazione degli importi contributivi
riferibili al periodo stesso;
- qualora la facolta' di riscatto ex art. 11 della legge
n. 233/1990 fosse stata esercitata e, quindi,
l'interessato dovesse far valere sia le
giornate-contributi attribuitegli dall'elenco di
categoria per l'anno in cui si colloca il periodo che va
dal 1 gennaio alla data di compimento del 14 anno di
eta', sia le giornate riscattate per l'anno stesso, va
detratto dalla quota di pensione derivante dall'avvenuto
riconoscimento del periodo di lavoro reso in violazione
delle norme sull'eta' minima di ammissione, determinante
agli effetti del diritto alla pensione stessa, l'importo
contributivo determinato sommando l'importo
corrispondente alla quota del totale di giornate
risultanti dall'elenco di categoria riferibile
proporzionalmente al periodo di lavoro minorile e la
parte dell'onere di riscatto pagata per la quota del
totale di giornate riscattate riferibile
proporzionalmente al periodo 1 gennaio/data di
compimento del 14 anno;
- nel caso di sola iscrizione negli elenchi dei CD/CM senza
attribuzione di giornate, con riscatto effettuato per n.
104 o 156 giornate (quest'ultimo limite annuo di giornate,
come e' noto, e' richiesto ai fini della determinazione
dell'anzianita' contributiva per il calcolo della
pensione in forma reddituale) e, quindi, nel caso che
l'interessato dovesse far valere soltanto le giornate
riscattate per l'anno in cui si colloca il lavoro
minorile, va detratto dalla quota di pensione derivante
dall'avvenuto riconoscimento del periodo di lavoro reso in
violazione delle norme sull'eta' minima di ammissione,
determinante agli effetti del diritto alla pensione
stessa, l'importo contributivo corrispondente alla parte
dell'onere di riscatto pagato per la quota del totale di
giornate riscattate riferibile proporzionalmente al
periodo di lavoro minorile;
2) ANNI DAL 1962 IN POI:
le situazioni ipotizzabili astrattamente sono le
seguenti:
- fanciulli in et inferiore ai 14 anni iscritti negli
elenchi dei CD/CM: poiche' si tratterebbe comunque di
iscrizione con attribuzione di giornate contributi e,
quindi, con trattamento alla pari fra i fanciulli in
eta' inferiore ai 14 anni ed i fanciulli in eta'
superiore, non sarebbero necessarie regolarizzazioni
contributive ex art. 24 della legge n. 977/1967 e la
posizione contributiva dell'interessato rimarrebbe
costituita dalle giornate attribuitegli negli elenchi.
Pertanto, una volta stabilita la quota del totale di
giornate risultanti dall'elenco di categoria riferibile
proporzionalmente al periodo dal 1 gennaio alla data
di compimento del 14 anno di eta', l'importo
corrispondente a tale quota di giornate va detratto
dalla quota di pensione derivante dal riconoscimento
del periodo di lavoro minorile, determinante agli
effetti del diritto alla pensione stessa;
- fanciulli in eta' inferiore ai 14 anni non iscritti
negli elenchi dei CD/CM, ma di fatto utilizzati in
attivita' lavorative nell'ambito del nucleo familiare
CD/CM: nel caso che non fosse possibile sanare, per
intervenuta prescrizione, la mancata iscrizione negli
elenchi di categoria e la conseguente omissione
contributiva verificatesi in danno dei minori di cui
trattasi non potrebbero essere corrisposte prestazioni
per periodi di lavoro minorile e, quindi, verrebbe a
mancare il presupposto stesso dell'azione di rivalsa;
nel caso che non fosse intervenuta la prescrizione del
diritto all'iscrizione negli elenchi di categoria ed al
versamento dei contributi, lo SCAU deve provvedere
all'iscrizione dei minori di cui trattasi negli elenchi
dei CD/CM ed al recupero dei contributi omessi, il cui
importo dovra' essere detratto dalla quota di pensione
derivante dalla avvenuta regolarizzazione assicurativa
e contributiva del periodo di lavoro minorile,
determinante agli effetti del diritto alla pensione
stessa.
E) AZIONE DI RIVALSA PER LE SOMME CONCERNENTI L'EROGAZIONE
DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
L'azione di rivalsa per le somme concernenti
l'erogazione di prestazioni pensionistiche opera solo nei
casi in cui i periodi di lavoro prestati in eta' inferiore
ai 14 anni siano determinanti ai fini del conseguimento del
diritto alla prestazione e limitatamente al numero dei
contributi necessari per il raggiungimento dei requisiti.
Per la determinazione dell'importo dovuto a titolo
di rivalsa le Sedi dovranno procedere preliminarmente al
calcolo della quota di pensione corrispondente ai periodi di
iscrizione in et minorile determinanti ai fini del diritto
alla pensione, quota che risultera' dalla proporzione fra il
numero totale di settimane computate ai fini della misura
della pensione e il numero di settimane accreditato in eta'
minorile determinanti per il diritto.
Nel caso che la pensione sia liquidata con il
computo di contributi versati in piu' gestioni la propor-
zione dovra' essere effettuata sulla base dell'importo
complessivo della pensione e del numero totale delle setti-
mane di contribuzione relativo alle diverse gestioni.
Nel caso di pensione liquidata con il sistema
contributivo la quota di pensione corrispondente alle
settimane accreditate in eta' minorile determinanti per il
diritto a pensione, deve essere determinata operando la
proporzione tra l'importo I.V.S. complessivo e l'importo
I.V.S. delle settimane accreditate in eta' minorile deter-
minanti per il diritto.
Si dovra' quindi determinare la riserva matematica
corrispondente alla quota di pensione cosi' determinata,
utilizzando i criteri di cui all'art. 13 della legge n.
1338/1962, con riferimento alla data di decorrenza della
pensione.
Dalla somma che risultera' dal calcolo anzidetto
dovra' essere detratto, ai sensi dell'art. 24 della legge n.
977 del 1967, l'importo dei contributi a suo tempo versati
per il periodo in questione.
Ai fini del concreto esercizio dell'azione di
rivalsa, le Sedi si rivolgeranno agli interessati perche'
indichino i soggetti primi obbligati al pagamento del
relativo onere (capo famiglia per i CD, concedente e mezza-
dro colono per i CM) ovvero eventuali eredi o aventi causa.
Ove tali soggetti non siano reperibili verra'
altresi' rappresentato che il pagamento della somma dovuta
dovra' essere effettuato direttamente dall'interessato
medesimo, quale beneficiario della prestazione.
Qualora l'interessato lo richieda, le somme dovute
a titolo di rivalsa potranno essere trattenute direttamente
sugli arretrati della pensione, sempreche' vi sia capienza.
In merito all'erogazione della pensione nei casi
interessati da rivalsa, si rammenta che in base al principio
secondo il quale il conseguimento delle prestazioni previ-
denziali nelle gestioni dei lavoratori autonomi e' subordi-
nato all'effettivo versamento della contribuzione, la
pensione non potra' essere posta in pagamento finche' l'im-
porto della rivalsa non sara' stato corrisposto.
F) RICONGIUNZIONI EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 29/1979, DEFINITE
IN BASE ALLE DIRETTIVE ANTERIORI A QUELLE DETTATE CON
CIRCOLARE N. 109/5.4.1994, ESCLUDENDO CONTRIBUZIONE CD/CM
RIFERITA A PERIODO DI LAVORO ANTE 14 ANNO DI ETA'
In risposta a richieste pervenute a questa Dire-
zione Generale al fine di conoscere se la contribuzione
nella Gestione CD/CM riferita a periodo di lavoro minorile,
una volta convalidata in applicazione delle direttive di cui
alla circolare n. 109 del 5 aprile 1994, debba rimanere
acquisita nella Gestione di origine ovvero se debba essere
trasferita anch'essa nella gestione del Fondo Pensioni dei
lavoratori dipendenti, previo riesame delle pratiche di
ricongiunzione ex art. 1 della legge n. 29/1979 definite in
base alle precedente direttive, si precisa che va adottato
un criterio analogo a quello dettato con la suddetta circo-
lare n. 109 relativamente alle domande di riscatto ex art.
11 della legge n. 233/1990 gi definite prima dell'emanazione
della circolare stessa, non subordinando cioe' ad una appo-
sita e preventiva domanda dell'interessato detto trasferi-
mento nella gestione del F.P.L.D., almeno nei casi in cui
dovesse essere rilevato che pratiche di ricongiunzione ex
art. 1 della L. n. 29/1979 sono state definite senza
coinvolgere preventivamente lo SCAU, al quale soltanto
competeva riconoscere o disconoscere periodi di iscrizione
negli elenchi dei CD/CM, con attribuzione di giornate-con-
tributi pure per attivita' svolta ante 14 anno di eta'.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
(1) v. "Atti Ufficiali" 1967, pag. 982
(2) v. "Atti Ufficiali" 1990, pag. 1829
(3) v. "Atti Ufficiali" 1962, pag. 709