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Circolare 240 del 2 agosto 1994
OGGETTO: Legge 19 luglio 1994, n.451, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 maggio 1994, n.299.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1994 e' stata pubblicata la legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.
1 - Pensionamento di anzianità nei confronti dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria ed in mobilità Come e' noto, l'articolo 1, comma 6, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, stabilisce che le disposizioni in materia di diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto legge 19 settembre 1992, n.384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992. n.438, ed all'articolo 11, comma 8, della legge 24 dicembre 1993. n.537, non si applicano, oltre che nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 1 della stessa legge n.438, ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità.
Le richiamate disposizioni del decreto legge n. 299, per effetto delle quali le limitazioni in materia di decorrenza delle pensioni di anzianità previste dalle leggi n. 438 del 1992 e n.537
del 1993 non trovano applicazione per alcune categorie di lavoratori, ripetono integralmente il disposto dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 18 marzo 1994, n. 185, decaduto per mancata conversione in legge, che, a sua volta ripeteva quello dell'articolo 1, comma 7, del decreto legge 18 gennaio 1994, n.40, anch'esso decaduto per mancata conversione in legge.
Per effetto del comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 451 restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti legge n. 40 e n. 185.
La legge n. 451 non ha modificato le disposizioni del decreto legge n.299 in materia di pensionamenti di anzianità. Restano pertanto confermate le istruzioni fornite con circolare n.56 del 17 febbraio 1994, reiterate con circolare n.112 del 9 aprile 1994 e con circolare n. 186 del 17 giugno 1994. A seguito della conversione in legge del decreto n. 299 la liquidazione delle pensioni di anzianità nei confronti dei lavoratori interessati può essere ovviamente effettuata in via definitiva.
2 - Età per il pensionamento di vecchiaia dei lavoratori che hanno titolo all'indennità' di mobilità lunga
L'articolo 6, comma 10-bis, della legge 19 luglio 1993, n.236, dispone che la determinazione dei requisiti di età di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.223, e' effettuata con riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensione di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992. L' articolo 5, comma 6, del decreto legge n. 299, reiterando la normativa dettata in materia dai decreti legge n.40 e n.185, stabilisce che le disposizioni del predetto articolo 6, comma 10-bis, si interpretano nel senso che il riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensionamento di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992, opera sia relativamente all'età richiesta per l'ammissione al beneficio del prolungamento dell'indennità' di mobilità sia al requisito di età per il pensionamento di vecchiaia.
Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legge n. 299 dispone inoltre che il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 7, commi 5, 6, e 7 della legge 23 luglio 1991, n.223, già prorogato al 31 dicembre 1993 dall'articolo 6, comma 10, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994. Tale proroga era già espressamente prevista dal decreto legge n. 185 e dal decreto legge n.40.
La legge n. 451 non ha modificato le predette disposizioni del decreto legge n. 299.
In conformità alle disposizioni in parola debbono intendersi confermati, per i lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1994, i criteri illustrati con circolare n. 293 del 23 dicembre 1993, per i lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1993.
Pertanto per i predetti lavoratori che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223, e successive modificazioni, il requisito di età pensionabile deve intendersi perfezionato al compimento del 60 anno di età, per gli uomini, e del 55 anno di età per le donne.
Il requisito contributivo deve essere accertato a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 503 con riferimento all'anno di compimento dell'età pensionabile.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
TRIZZINO