Home Prestazioni a sostegno del reddito Assistenza ai disabili Permessi retribuiti Norme Circolari Inps CI 1994 Circolare 185 del 17 giugno 1994
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Circolare 185 del 17 giugno 1994
OGGETTO: Progetto pensioni e Pensionesubito. Aggiornamento della
procedura in applicazione della legge n. 233 del 1990, del
decreto legislativo n. 503 del 1992 e del decreto
legislativo n. 373 del 1993.
1 - PREMESSA
Con messaggio n. 34259 del 18 aprile 1994 e con successivo messaggio
n. 79 del 3 maggio 1994 (allegati 1 e 2) sono stati rilasciati i pro-
grammi della procedura Pensionesubito e del Progetto pensioni aggior-
nati in applicazione delle disposizioni dettate dal decreto legislati-
vo 30 dicembre 1992, n. 503, dal decreto legislativo 11 agosto 1993,
n. 373, nonche' dalla legge 2 agosto 1990, n. 233.
A scioglimento della riserva di cui al citato messaggio n. 34259, si
illustra di seguito la funzione 'DEFINIZIONE DELLE DOMANDE' della pro-
cedura Pensionesubito e del Progetto pensioni.
Si ricorda che l'iter procedurale del Progetto pensioni e Pensionesu-
bito, gia' illustrato nei manuali distribuiti alle Sedi in occasione
del rilascio della procedura, e' stato descritto con i successivi ag-
giornamenti:
- per quanto riguarda l'accettazione delle domande, nel Manuale 'EAD75
E PROCEDURE COLLEGATE', in Atti Ufficiali, Supplemento al mese di
gennaio 1992;
- per quanto riguarda la gestione del conto assicurativo e la defini-
zione delle domande, nel Manuale 'LIQUIDAZIONE DEI TRATTAMENTI PEN-
SIONISTICI. PROCEDURE COLLEGATE', in Atti Ufficiali, Supplemento
al mese di aprile 1993.
2 - LA FUNZIONE DEFINIZIONE DELLE DOMANDE
La funzione 'DEFINIZIONE DELLE DOMANDE', attivabile dal menu generale
della procedura, provvede, sulla base dei dati registrati negli archi-
vi contributivi appositamente costituiti, al calcolo in via automatica
dei contributi utili per il diritto e la misura della pensione, non-
che' alla determinazione della retribuzione e/o del reddito pensiona-
bili.
Il calcolo viene attivato dalla subfunzione 'ESTRATTO DEFINITIVO' e
puo' essere eseguito se si verificano le seguenti condizioni:
- i contributi prelevati dagli archivi centrali e regionali e regi-
strati negli archivi locali AS/400 e/o PC gestiti dalla procedura
devono risultare confermati nella fase di 'GESTIONE DEL CONTO';
- tutti gli archivi contributivi per i quali e' stato predisposto il
prelievo dei contributi devono risultare consultati.
La situazione di definibilita' della domanda attiva i programmi di
calcolo.
Il risultato delle singole operazioni viene visualizzato di volta in
volta dalla procedura, fino alla fase finale di determinazione dei
dati di INPUT per il calcolo della pensione.
La funzione in parola e' stata aggiornata per consentire la verifica
del diritto alla pensione, il calcolo dell'anzianita' contributiva e
della retribuzione e/o del reddito pensionabili in applicazione della
legge 2 agosto 1990, n. 233, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503 e del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373.
2.1 - CALCOLO DEI CONTRIBUTI UTILI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE E PER
L'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA
La procedura provvede al calcolo dei contributi utili ai fini del di-
ritto alla pensione e dell'anzianita' contributiva sulla base della
contribuzione registrata nell'estratto conto convalidato dalla Sede e
del tipo e della categoria della pensione memorizzati nell'archivio
EAD75 .
Si precisa che nella fase di gestione del conto non deve essere effet-
tuata alcuna riduzione del numero dei contributi nei limiti di capien-
za dei periodi di riferimento. Tale operazione viene infatti eseguita
direttamente dalla procedura.
Analogamente, per le pensioni da liquidare nell'assicurazione obbliga-
toria dei lavoratori dipendenti, non deve essere effettuata la cancel-
lazione dei contributi versati nelle gestioni dei lavoratori autonomi,
in quanto l'esclusione dal computo di tali contributi viene effettuata
direttamente dalla procedura.
Per il momento, i contributi registrati nell'archivio O1/M per periodi
successivi al 1983 non vengono ridotti, ai fini del diritto e dell'an-
zianita' contributiva, sulla base dei minimali di retribuzione previ-
sti dall'articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638, e
dall'articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389 (allega-
to 3).
Peraltro, nella fase di calcolo delle retribuzioni pensionabili, la
procedura, per i periodi successivi al 1983, effettua il controllo di
copertura delle settimane di contribuzione sulla base dei predetti
minimali e, nel caso che le settimane retribuite siano in numero
superiore a quello delle settimane accreditabili, viene segnalata la
circostanza e bloccato il calcolo.
La procedura provvede inoltre:
- a verificare la compatibilita' di piu' tipi di contribuzione versata
per lo stesso periodo ed a segnalare eventuali sovrapposizioni;
- a determinare il numero dei contributi utili ai fini dell'anzianita
contributiva nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro da
full time a part time;
- a ripartire proporzionalmente per anno i periodi di contribuzione
registrati cumulativamente nell'archivio ARPA, al fine di verificare
la compatibilita' con altra contribuzione.
Per quanto riguarda la contribuzione agricola, la procedura esegue le
operazioni descritte di seguito.
2.1.1 - CONTRIBUZIONE AGRICOLA - PENSIONI A CARICO DELL'ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI
La procedura provvede al calcolo delle giornate eccedenti le 270 per
anno, alla collocazione delle eccedenze, nonche' alla rivalutazione
con i coefficienti 2,60, per gli uomini, e 3,86, per le donne ed i
ragazzi, dei contributi giornalieri relativi a periodi anteriori al-
l'anno 1984.
I contributi extra agricoli relativi a periodi coperti anche da con-
tribuzione agricola vengono trasformati in giornate con il coefficien-
te 5,19.
I contributi extra agricoli relativi agli anni successivi al 1983 ven-
gono portati in riduzione dei contributi giornalieri agricoli fino a
concorrenza di 270 giornate complessive per ciascun anno. A norma del-
l'articolo 7, comma 11, della legge 11 novembre 1983, n. 638, infatti,
per la contribuzione relativa a periodi successivi al 31 dicembre
1983, qualora nel corso dell'anno sussista anche contribuzione relati-
va ad attivita' lavorativa extra agricola, non puo' valutarsi comples-
sivamente per ciascun anno un numero di settimane superiore a 52.
La procedura determina infine le settimane di contribuzione agricola
utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione di
inabilita', all'assegno di invalidita' ed alla pensione ai supersti-
ti e ai fini dell'anzianita' contributiva moltiplicando le giornate
complessivamente accreditate per 0,19259.
Ai fini del diritto alla pensione di anzianita' i contributi giorna-
lieri utili complessivamente accreditati, valutati entro il limite di
156 per il numero degli anni di iscrizione, vengono trasformati in
settimane moltiplicandoli per il coefficiente 0,333.
Per i periodi successivi al 31 dicembre 1983 la procedura provvede
inoltre a ridurre i contributi settimanali risultanti dalle operazioni
di trasformazione, che siano coperti anche da contribuzione extra
agricola, nei limiti di 52 settimane complessive per ciascun anno.
2.1.2 - CONTRIBUZIONE AGRICOLA - PENSIONI A CARICO DELLA GESTIONE
COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI
Ai fini della liquidazione delle pensioni a carico della gestione col-
tivatori diretti, mezzadri e coloni la contribuzione da operaio agri-
colo dipendente viene utilizzata secondo i criteri descritti di segui-
to.
A) ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE
Nei casi di contribuzione mista l'accertamento dei requisiti per il
diritto alla pensione viene effettuato trasformando in settimane tutta
la contribuzione accreditata in favore dell'assicurato.
A norma dell'articolo 17, quarto comma, della legge 3 giugno 1975,
n. 160, la procedura provvede, ai soli fini del diritto alla pensione,
a rivalutare con il coefficiente 1,50 i contributi versati, in misura
inferiore a 156 per anno, dalle donne e dai giovani in qualita di
giornalieri di campagna. Per ciascun anno non vengono peraltro compu-
tati piu' di 156 contributi giornalieri. Si ricorda che si considerano
ragazzi i lavoratori agricoli di sesso maschile di eta' inferiore ai
18 anni, ovvero ai 20 anni per le iscrizioni precedenti il 1* novembre
1935.
I contributi accreditati per lavoro agricolo dipendente vengono
trasformati in settimane sulla base dei seguenti coefficienti:
- 0,333 per i contributi giornalieri accreditati in qualita di operaio
agricolo a tempo determinato;
- 0,173 per i contributi giornalieri accreditati in qualita di operaio
agricolo a tempo indeterminato per periodi fino al 31 luglio 1968;
- 0,166 per i contributi giornalieri accreditati in qualita di operaio
agricolo a tempo indeterminato per periodi successivi al 31 luglio
1968.
I contributi mensili accreditati in qualita' di operaio agricolo a
tempo indeterminato vengono preventivamente trasformati in giornate
computando 25 o 26 giornate per ogni mese, rispettivamente per i
periodi fino al 31 luglio 1968 e per i periodi successivi, e quindi
in settimane con i coefficienti 0,173 ovvero 0,166.
La contribuzione figurativa giornaliera per disoccupazione agricola
ordinaria e speciale viene trasformata in settimane con il coefficien-
te 0,333; la contribuzione figurativa giornaliera per integrazione
salariale agricola e per disoccupazione agricola accreditata in favore
dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato viene trasformata in
settimane con il coefficiente 0,166.
Al numero delle settimane cosi' ottenuto per ciascun anno vengono ag-
giunti gli eventuali periodi di contribuzione figurativa agricola ac-
creditati in settimane, nonche' le settimane risultanti dalla trasfor-
mazione dei contributi giornalieri versati o accreditati nella gestio-
ne CD/CM.
I contributi settimanali extra agricoli relativi a periodi coperti
anche da contribuzione agricola vengono trasformati in giornate
in ragione di 3 giornate per ogni settimana.
Per ciascun anno non vengono comunque computati complessivamente piu'
di 156 giornate, pari a 52 settimane.
Come precisato con messaggio n. 9641 del 3 febbraio 1994 (allegato 4),
ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione di anzianita'
nella gestione dei coltivatori diretti, mezzadri ecoloni e' utile la
stessa contribuzione figurativa utilizzabile ai fini del diritto a
pensione di anzianita' a carico dell'assicurazione obbligatoria dei
lavoratori dipendenti.
B) DETERMINAZIONE DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato le settimane di anziani-
ta' contributiva relative ai periodi di contribuzione agricola vengono
calcolate sulla base degli stessi coefficienti utilizzati ai fini del
diritto a pensione.
Per gli operai agricoli a tempo determinato le settimane di anzianita'
relative ai periodi di contribuzione agricola vengono calcolate sulla
base dei seguenti coefficienti:
- 0,333, per gli uomini;
- 0,50, per le donne ed i ragazzi.
Il numero complessivo delle settimane risultanti dalla trasformazione
non viene comunque preso in considerazione per la parte eccedente il
numero degli anni di iscrizione negli elenchi per 52.
Al numero delle settimane cosi' determinato vengono aggiunte le setti-
mane di contribuzione risultanti dalla trasformazione della contribu-
zione figurativa giornaliera per disoccupazione agricola ordinaria e
speciale e per integrazione salariale agricola, nonche' le altre set-
timane di contribuzione figurativa e obbligatoria.
Il numero complessivo di settimane di anzianita' contributiva non puo'
comunque essere superiore al numero delle settimane intercorrenti tra
il primo contributo accreditato nell'assicurazione obbligatoria dei
lavoratori dipendenti e la data di decorrenza della pensione.
2.1.3 - CONTRIBUZIONE AGRICOLA - PENSIONI A CARICO DELLE GESTIONI
DEGLI ARTIGIANI E DEGLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMMERCIALI
A) ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL DIRITTO A PENSIONE
Nei casi di contribuzione mista l'accertamento dei requisiti per il
diritto a pensione viene effettuato trasformando in settimane tutta la
contribuzione accreditata in favore dell'assicurato.
I contributi accreditati per lavoro agricolo dipendente vengono
trasformati in settimane sulla base dei seguenti coefficienti:
- 0,333 per i contributi giornalieri accreditati in qualita di operaio
agricolo a tempo determinato nei confronti degli uomini;
- 0,50 per i contributi giornalieri accreditati in qualita di operaio
agricolo a tempo determinato nei confronti delle donne e dei ragaz-
zi;
- 0,173 per i contributi giornalieri accreditati in qualita di operaio
agricolo a tempo indeterminato per periodi fino al 31 luglio 1968;
- 0,166 per i contributi giornalieri accreditati in qualita di operaio
agricolo a tempo indeterminato per periodi successivi al 31 luglio
1968.
I contributi mensili accreditati in qualita' di operaio agricolo a
tempo indeterminato vengono preventivamente trasformati in giornate
computando 25 o 26 giornate per ogni mese, rispettivamente per i
periodi fino al 31 luglio 1968 e per i periodi successivi e quindi
in settimane con i coefficienti 0,173 ovvero 0,166.
La contribuzione figurativa giornaliera per disoccupazione agricola
ordinaria e speciale viene trasformata in settimane con il coefficien-
te 0,333, per gli uomini, e 0,50 per le donne ed i ragazzi; la con-
tribuzione figurativa giornaliera per integrazione salariale agricola
e per disoccupazione agricola accreditata in favore dei lavoratori
agricoli a tempo indeterminato viene trasformata in settimane con il
coefficiente 0,166.
Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il diritto a pensione di-
versa da pensione di anzianita' viene presa in considerazione tutta la
contribuzione risultante dalla trasformazione in settimane dei periodi
di contribuzione agricola nei limiti peraltro del numero di settimane
intercorrenti tra l'inizio dell'assicurazione e la data di decorrenza
della pensione.
Per l'accertamento del diritto a pensione di anzianita', a norma
dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non viene preso
in considerazione un numero di settimane di contribuzione eccedente
quello risultante dalla moltiplicazione per 52 del numero degli anni
di iscrizione negli elenchi.
Si ricorda che ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione
di anzianita' nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti e'
utile la stessa contribuzione figurativa utilizzabile ai fini del di-
ritto a pensione di anzianita' a carico dell'assicurazione obbligato-
ria dei lavoratori dipendenti.
B) DETERMINAZIONE DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato le settimane di anziani-
ta' contributiva relative ai periodi di contribuzione agricola vengono
calcolate sulla base degli stessi coefficienti utilizzati ai fini del
diritto a pensione.
Per gli operai agricoli a tempo determinato le settimane di anzianita'
relative ai periodi di contribuzione agricola vengono calcolate sulla
base dei seguenti coefficienti:
- 0,333, per gli uomini;
- 0,50, per le donne ed i ragazzi.
Il numero complessivo delle settimane risultanti dalla trasformazione
non viene comunque preso in considerazione per la parte eccedente il
numero degli anni di iscrizione negli elenchi per 52.
Al numero delle settimane cosi' determinato vengono aggiunte le setti-
mane di contribuzione risultanti dalla trasformazione della contribu-
zione figurativa giornaliera per disoccupazione agricola ordinaria e
speciale e per integrazione salariale agricola, nonche' le altre set-
timane di contribuzione figurativa e obbligatoria.
Il numero complessivo di settimane di anzianita' contributiva non puo'
comunque essere superiore al numero delle settimane intercorrenti tra
il primo contributo accreditato nell'assicurazione obbligatoria dei
lavoratori dipendenti e la data di decorrenza della pensione.
3 - PANNELLI DELLA PROCEDURA
3.1 - PANNELLO CA150 - INFORMAZIONI ISTRUTTORIE
Il pannello INFORMAZIONI ISTRUTTORIE e' stato aggiornato per consente-
re l'acquisizione dei dati per la gestione di casi di specie rilevanti
ai fini del diritto e del calcolo della pensione.
In particolare:
- il campo CODICI PER PARTICOLARI BENEFICI DI LEGGE consente l'acqui-
sizione, oltre al codice 'V' nel caso di pensione con contribuzione
estera, del codice 'A' nel caso di lavoratore addetto alla lavora-
zione dell'amianto. Il codice A consente l'acquisizione delle setti-
mane di incremento dell'anzianita' contributiva e la possibilita di
retrodatare la data di inizio dell'assicurazione;
- i campi relativi all'acquisizione delle settimane di incremento del-
l'anzianita' contributiva e/o del numero dei contributi utili ai
fini del diritto per le pensioni di inabilita, per la trasformazione
degli assegni d'invalidita' in pensione di vecchiaia, per i lavora-
tori non vedenti e per i lavoratori dell'amianto, sono stati suddi-
visi per consentire l'acquisizione delle settimane relative ai
periodi fino al 31 dicembre 1992 e ai periodi successivi.
Sono stati inoltre istituiti i campi "MOBILITA' ART.7, COMMI 6 e 7,
L.223/91" e "INVALIDITA' 80%". Tali campi sono precompilati con il
valore 'N' (NO) e sono modificabili con il valore 'S' (SI), che
consente la valutazione dei requisiti ridotti di eta' previsti, ri-
spettivamente, dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 299 e dal decreto
legislativo n. 503 del 1992.
Si ricorda che nel campo CIECO devono essere acquisiti i seguenti co-
dici:
- il codice 1, nel caso in cui l'assicurato non vedente benefici dei
requisiti ridotti di eta', di assicurazione e di contribuzione;
- il codice 2, nel caso in cui l'assicurato non vedente non abbia
diritto a beneficiare dei requisiti ridotti, ma soltanto dell'incre-
mento delle settimane di contribuzione ai fini del diritto e della
misura della pensione.
Le settimane di incremento del numero di contributi utili ai fini del
diritto alla pensione e dell'anzianita' contributiva, a norma della
legge n. 113 del 1985 e dalla legge n. 120 del 1991, devono essere in
ogni caso acquisite negli appositi campi, a seconda dei periodi di
riferimento.
3.2 - PANNELLO CA151 - CONTRIBUTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI
PANNELLO CA152 - CONTRIBUTI DEI LAVORATORI AUTONOMI
I contributi complessivamente calcolati per ciascun tipo di contribu-
zione, sia ai fini del diritto alla pensione che dell'anzianita' con-
tributiva, sono visualizzati nei rispettivi campi dei pannelli
CONTRIBUTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI e CONTRIBUTI DEI LAVORATORI
AUTONOMI.
Per le pensioni dei lavoratori autonomi i contributi utili ai fini
della determinazione della misura della pensione sono quelli calcolati
in applicazione della legge n. 233 del 1990. Il numero dei contributi
utili per il calcolo della pensione in forma contributiva in applica-
zione dell'articolo 6, comma 8, della legge n. 638 del 1983 non e'
evidenziato, coincidendo con quello dei contributi utili ai fini del
diritto alla pensione.
3.2.1 - CONTRIBUTI FIGURATIVI
La procedura valuta automaticamente i contributi figurativi acquisiti
nell'archivio ARPA e i periodi accreditabili figurativamente registra-
ti nell'archivio O1/M e li visualizza nel PANNELLO CA151.
I dati rilevati possono essere modificati dalla Sede. A tal fine e
sufficiente acquisire i dati calcolati manualmente nei rispettivi cam-
pi.
Qualora i contributi figurativi rilevati dagli archivi ARPA siano da
accreditare in una delle gestioni dei lavoratori autonomi, le Sedi
devono provvedere:
- a cancellare o rettificare sul PANNELLO CA151 i contributi figurati-
vi rilevati dalla procedura nell'archivio ARPA;
- a inserire la contribuzione figurativa nel PANNELLO CA152.
Nel caso in cui i periodi figurativi debbano essere accreditati come
contribuzione agricola, le Sedi devono provvedere:
- a cancellare o rettificare sul PANNELLO CA151 i contributi figurati-
vi rilevati dalla procedura negli archivi ARPA ovvero O1/M;
- a inserire la contribuzione figurativa nel PANNELLO CA166 con le
modalita descritte nel successivo punto 3.3.
I criteri per la determinazione della categoria di appartenenza del
lavoratore ai fini dell'accreditamento figurativo sono descritti nella
circolare n. 6306 R.C.V. - n. 60077 A.G.O. - n. 11750 O./173 del 24
luglio 1982.
Il calcolo della retribuzione corrispondente ai contributi figurativi
deve essere effettuato manualmente.
Le retribuzioni calcolate dovranno essere segnalate sul pannello dei
dati retributivi con le modalita' successivamente descritte.
3.3 - PANNELLO CA166 - CONTRIBUTI AGRICOLI
Il calcolo dei contributi giornalieri agricoli e' visualizzabile sul
PANNELLO CA166, digitando il tasto funzionale F6 dal pannello CA151.
Nel caso in cui ai fini dell'accredito della contribuzione figurativa
diversa da disoccupazione agricola, trattamento speciale di disoccupa-
zione agricola e integrazione salariale agricola, l'assicurato risulti
appartenere alla categoria "agricolo", la contribuzione figurativa
deve essere inserita negli anni agrari in cui si collocano i relativi
periodi.
A tal fine, dopo aver richiamato con il tasto F6 il PANNELLO CA166,
occorre digitare il tasto F8, portarsi con il cursore sulla registra-
zione interessata e inserire i contributi figurativi settimanali. Ter-
minata l'acquisizione dei dati deve essere digitato il tasto F3.
3.4 - PANNELLO CA155 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL DIRITTO
ALLA PENSIONE
3.4.1 - PENSIONI DI VECCHIAIA
I programmi di verifica del diritto alla pensione di vecchiaia sono
stati modificati per la gestione dei nuovi limiti di eta pensionabile
e dei nuovi requisiti contributivi previsti dal decreto n. 503.
I contributi risultanti fino al 31 dicembre 1992 e quelli successivi
vengono evidenziati distintamente sul PANNELLO CA155.
3.4.2 - PENSIONI DI ANZIANITA'
Per le pensioni di anzianita' aventi decorrenza nell'anno 1994, al
fine di consentire di verificare la corretta attribuzione della decor-
renza, la procedura evidenzia, oltre al numero dei contributi e al-
l'anzianita' assicurativa alla decorrenza della pensione, anche il
numero dei contributi e l'anzianita' assicurativa al 31 dicembre 1992,
ovvero, se a tale data non risulta maturato il diritto alla pensione,
il numero dei contributi e l'anzianita' contributiva al 31 dicembre
1993.
Viene inoltre segnalato il compimento, al 30 aprile 1994, del cinquan-
tasettesimo anno di eta', per gli uomini, e del cinquantaduesimo anno,
per le donne, se al 31 dicembre 1993 risultano maturati 1820 contribu-
ti, ovvero il compimento di dette eta' al 30 giugno 1994, nel caso in
cui i 1820 contributi risultano maturati successivamente al 31 dicem-
bre 1993 ed entro il 30 giugno 1994.
La Sede dovra' verificare la cessazione dell'attivita' lavorativa, ove
prescritta, e la correttezza della decorrenza assegnata, quindi digi-
tare il tasto INVIO per ottenere il calcolo delle retribuzioni pensio-
nabili.
3.4.3 - CONTRIBUTI AGRICOLI
I contributi agricoli utili ai fini del diritto alla pensione, even-
tualmente eccedenti le settimane di capienza dei periodi di riferimen-
to e riconosciuti nei limiti della capienza complessiva del periodo
intercorrente tra il primo contributo e la decorrenza della pensione,
sono attribuiti, fino a capienza, all'anzianita contributiva maturata
fino al 31 dicembre 1992, e quelli eventualmente residui all'anziani-
ta' contributiva successiva.
3.5 - PANNELLO CA177 - DATI RETRIBUTIVI
3.5.1 - RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI
Vengono visualizzate le retribuzioni relative alle ultime 260 settima-
ne piu' quelle relative alle settimane intercorrenti tra il 1* gennaio
1993 e la decorrenza della pensione, ovvero le settimane di retribu-
zioni esistenti, se in numero inferiore.
La procedura provvede peraltro a calcolare le retribuzioni pensionabi-
li prendendo in considerazione soltanto le retribuzioni relative alle
settimane utili in applicazione della legge 297 del 1982 e del decre-
to legislativo n. 503 del 1992, nonche' del decreto legislativo n. 373
del 1993.
Per i periodi per i quali la retribuzione non e rilevabile in via au-
tomatica, come per le registrazioni contributive nell'archivio ARPA,
sul PANNELLO CA177 vengono evidenziati gli anni per i quali la Sede
deve provvedere all'acquisizione della retribuzione.
Qualora per uno o piu' anni del periodo non risulti alcun contributo,
e pertanto la Sede non provveda ad acquisire la retribuzione, le regi-
strazioni preimpostate verranno cancellate automaticamente.
La procedura sara' aggiornata per consentire l'acquisizione, in alter-
nativa alla retribuzione, dell'importo IVS.
I periodi di contribuzione figurativa a integrazione della retribuzio-
ne rilevati dalla procedura nell'archivio ARPA ovvero nell'archivio
O1/M, sono riportati sul PANNELLO CA177 con il campo settimane precom-
pilato con il codice 99.
Le retribuzioni accreditate a integrazione per i periodi di retribu-
zione ridotta, non registrati negli archivi magnetici, devono essere
acquisite sul PANNELLO CA177 con il codice '99' nel campo settimane.
3.5.2 - REDDITI DEI LAVORATORI AUTONOMI
Vengono visualizzati i redditi relativi alle ultime 520 settimane piu'
quelli relativi alle settimane intercorrenti tra il 1* gennaio 1993 e
la decorrenza della pensione, ovvero le settimane di reddito esisten-
ti, se in numero inferiore.
La procedura provvede peraltro a calcolare i redditi pensionabili
prendendo in considerazione soltanto quelli relativi ai periodi utili
in applicazione della legge 233 del 1990 e del decreto legislativo
n.503 del 1992, nonche' del decreto legislativo n. 373 del 1993.
Per i redditi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni deve essere
acquisita la fascia di reddito in cui e' classificata l'azienda diret-
to-coltivatrice (1, 2, 3, 4).
Per i redditi degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali
deve essere acquisita, per gli anni dal 1* gennaio 1982 al 30 giugno
1990, la percentuale del reddito di impresa da attribuire all'assicu-
rato.
A tal fine occorre digitare il tasto F8 dal PANNELLO CA177, posizio-
narsi con il cursore sulla registrazione interessata, inserire i dati
richiesti e dare INVIO. Terminata l'operazione di inserimento, deve
essere digitato il tasto F3.
3.5.3 - PANNELLO CA167 - RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI AGRICOLI
Le retribuzioni dei lavoratori agricoli vengono calcolate dalla pro-
cedura utilizzando gli elementi determinati nella fase di calcolo dei
contributi.
La procedura esegue le seguenti operazioni:
- determina il numero dei contributi giornalieri da attribuire a ogni
anno relativamente ai periodi di iscrizione in anni agrari non coin-
cidenti con l'anno solare e gli eventuali contributi settimanali ob-
bligatori e figurativi extra agricoli accreditati per gli stessi pe-
riodi.
Per le pensioni da liquidare nell'assicurazione generale obbligato-
ria il numero delle giornate attribuibili a ciascuna settimana viene
integrato fino a 5,19, se inferiore, fatta eccezione delle settimane
per le quali risulta accreditata altra contribuzione, anche a carico
di gestioni diverse dall'assicurazione generale obbligatoria.
Per le pensioni da liquidare nelle gestioni dei lavoratori autonomi,
il numero delle giornate attribuibili a ciascuna settimana viene
integrato fino a 2, per le donne e i ragazzi, e fino a 3, per gli
uomini, se inferiore, fatta eccezione delle settimane per le quali
risulta accreditata altra contribuzione. Per i lavoratori agricoli a
tempo indeterminato l'integrazione viene effettuata fino a 5,76
giornate per settimana, per i periodi anteriori al 1* agosto 1968, e
fino a 6 giornate per settimana, per i periodi successivi al 31 lu-
glio 1968;
- calcola la retribuzione complessiva per ciascun anno.
Per gli operai a tempo determinato la retribuzione viene determinata
sulla base delle retribuzioni medie convenzionali stabilite a norma
dell'articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.
Per gli operai a tempo indeterminato, per i periodi fino al 31
dicembre 1981 la retribuzione viene determinata sulla base delle re-
tribuzioni medie convenzionali, mentre per i periodi successivi vie-
ne determinata sulla base delle retribuzioni effettivamente percepi-
te, a norma dell'articolo 14 della legge 26 febbraio 1982, n. 54.
3.5.4 - CALCOLO DELLA PENSIONE CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO
3.5.4.1 - RETRIBUZIONE PENSIONABILE
La procedura visualizza le retribuzioni pensionabili calcolate ai fini
della determinazione della quota di pensione relativa all'anzianita'
contributiva maturata fino al 31 dicembre 1992 e della quota di pen-
sione relativa all'anzianita' contributiva maturata successivamente,
nonche' i coefficienti di rivalutazione applicati.
I dati di calcolo sono visualizzati sul PANNELLO CA168.
Sull'ultima pagina del PANNELLO CA168, viene inoltre visualizzato il
calcolo delle quote di pensione di ciascuna gestione.
Nel caso in cui l'anzianita contributiva maturata al 31 dicembre 1992
risulti inferiore a 780 settimane, la procedura, in applicazione del
decreto legislativo n. 373 del 1993, valuta le settimane di retribu-
zione successive al 1992 da escludere dal calcolo della retribuzione
media settimanale pensionabile. Gli elementi del calcolo e i dati cal-
colati ( retribuzioni e settimane utilizzate) sono visualizzati sul
PANNELLO CB613.
Per le pensioni dei lavoratori autonomi liquidate con il cumulo di
contributi a carico di diverse gestioni assicurative, la procedura
visualizza i dati calcolati sul PANNELLO riassuntivo CA610, di nuova
istituzione.
A fianco di ciascuna registrazione e indicato il tasto funzionale da
digitare per visualizzare i dati di calcolo.
3.5.4.2 - ANZIANITA' CONTRIBUTIVA
Le anzianita' contributive determinate dalla procedura sono visualiz-
zabili sul pannello che riporta i dati di calcolo della pensione: PAN-
NELLO CA168, per le pensioni da liquidare a carico di una sola gestio-
ne assicurativa; PANNELLO CA610 per le pensioni dei lavoratori autono-
mi da liquidare a carico di piu' gestioni assicurative.
Per ciascun tipo di pensione il numero dei contributi utili ai fini
della determinazione della misura della pensione e' calcolato
distintamente per i periodi fino al 31 dicembre 1992 e per quelli suc-
cessivi.
Per le pensioni da liquidare con il cumulo di contributi accreditati
in piu' gestioni assicurative, i contributi utili ai fini della
determinazione della misura sono calcolati per gli anzidetti periodi
distintamente per ciascuna gestione.
I contributi agricoli utili ai fini della determinazione della misura
della pensione, eventualmente eccedenti le settimane di capienza dei
periodi di riferimento e riconosciuti nei limiti della capienza com-
plessiva del periodo intercorrente tra il primo contributo accreditato
nell'assicurazione generale obbligatoria e la decorrenza della pensio-
ne, sono attribuiti, fino a capienza, all'anzianita contributiva matu-
rata fino al 31 dicembre 1992, e quelli eventualmente residui all'an-
zianita' contributiva successiva.
3.5.4 - CALCOLO DELLA PENSIONE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Nei confronti dei lavoratori autonomi la procedura, fino al 31 dicem-
bre 1995, calcola la pensione anche con il sistema contributivo.
Nel caso in cui risulti piu' favorevole la pensione calcolata con il
sistema retributivo, viene visualizzato per primo il pannello conte-
nente i dati del calcolo retributivo. Digitando il tasto F10, vengono
visualizzati i dati del calcolo contributivo.
Nel caso in cui risulti piu' favorevole la pensione calcolata con il
sistema contributivo, viene visualizzato per primo il pannello conte-
nente i dati del calcolo contributivo. Digitando il tasto F10, vengono
visualizzati i dati del calcolo retributivo.
Sui pannelli di visualizzazzione dei dati di calcolo viene evidenziato
il sistema di calcolo della pensione risultato piu' favorevole.
4 - TRASFORMAZIONE DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA' IN PENSIONE DI
VECCHIAIA
Nel caso di liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti di
titolare di assegno di invalidita' a seguito del compimento dell'eta'
pensionabile, deve essere acquisito il codice 'X' nel campo 'EX ASSE-
GNO' del pannello INFORMAZIONI ISTRUTTORIE.
In presenza di tale codice, sull'ultimo pannello dei dati calcolati
viene richiesta l'acquisizione dell'importo a calcolo dell'assegno
alla decorrenza della pensione di vecchiaia.
Nel caso in cui l'importo acquisito risulti superiore a quello
calcolato per la pensione di vecchiaia, viene rideterminata la
retribuzione media settimanale in modo tale da consentire la li-
quidazione della pensione nell'importo piu' favorevole. Per le pensio-
ni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, viene determinata
soltanto la retribuzione media settimanale pensionabile da utilizzare
per il calcolo della quota di pensione relativa all'anzianita' contri-
butiva maturata fino al 31 dicembre 1992.
Per le pensioni dei lavoratori autonomi da liquidare con il cumulo dei
contributi a carico di piu' gestioni, viene rideterminata la retribu-
zione media settimanale pensionabile o il reddito medio settimanale
pensionabile da utilizzare per il calcolo della quota di pensione re-
lativa all'anzianita' contributiva maturata fino al 31 dicembre 1992
nella gestione nella quale e' liquidata la pensione.
Il risultato del ricalcolo e' immediatamente visualizzabile sullo
stesso pannello dei dati calcolati. Digitando il tasto Esc ovvero
RitPg, ove previsto, e' sempre consultabile il calcolo della retribu-
zione media settimanale o del reddito medio settimanale effettivi; in
tal caso, la retribuzione o il reddito ricalcolati vengono cancellati
e occorrera' riacquisire l'importo dell'assegno per consentire nuova-
mente il calcolo.
5 - STAMPA DEI DATI CALCOLATI
I dati calcolati vengono stampati sul prospetto RETR PENS, modificato
per consentire l'evidenziazione dei diversi calcoli effettuati dalla
procedura.
6 - REGISTRAZIONE DEI DATI SUL PANNELLO LP1
Vengono registrati in via automatica sul pannello LP1 i dati contribu-
tivi e retributivi calcolati in relazione alle anzianita contributive
maturate anteriormente al 1* gennaio 1993; per le pensioni dei lavora-
tori autonomi da calcolare con contribuzione di diverse gestioni assi-
curative sul pannello LP1 vengono registrati i dati della gestione a
cui fa carico la pensione.
Viene inoltre registrato il codice 'Y' nel campo 03.
Come di norma, il fascicolo predisposto in via automatica deve essere
successivamente richiesto in correzione per l'acquisizione da parte
della Sede degli altri dati occorrenti.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
TRIZZINO
Allegato 1
I.N.P.S. MESSAGGIO N. 34259 DEL 18/04/94
D.C.T.I. PENSIONI
MITTENTE: SEGR. PENS. 0042
DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE PER LA
TECNOLOGIA INFORMATICA
Ai DIRETTORI DELLE SEDI AUTONOME DI PRODUZIONE
Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
Ai DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI
Ai DIRIGENTI LE AREE AUTOMATIZZATE
Agli OPERATORI DI CONTROLLO
e, per conoscenza,
Ai DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA DI DEFINIZIONE DOMANDE DEL
PROGETTO PENSIONI E DELL'OPERAZIONE PENSIONESUBITO PER
L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 233 DEL 1990, DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 503 DEL 1992 E DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 373 DEL 1993.
SI COMUNICA CHE E' DISPONIBILE PER IL CARICAMENTO SULLE STAZIONI DI
LAVORO PC DELL'AREA PRESTAZIONI, LA VERSIONE AGGIORNATA DELLA PROCE-
DURA IN OGGETTO.
PRIMA DI DAR SEGUITO AL CARICAMENTO DEGLI AGGIORNAMENTI DI CUI AL PRE-
SENTE MESSAGGIO, SI INVITANO GLI UTENTI DELLA PROCEDURA A VERIFICARE
CHE NON SIANO PRESENTI SULLA STAZIONE DI LAVORO CONTI DA GESTIRE O CO-
MUNQUE GESTITI E NON ANCORA RESTITUITI AL SOTTOSISTEMA DI SEDE.
SI FA PRESENTE CHE E' IN CORSO DI EMANAZIONE APPOSITA CIRCOLARE CON LA
QUALE VENGONO DESCRITTI NEL DETTAGLIO GLI INTERVENTI OPERATI SULLA
PROCEDURA.
ISTRUZIONI OPERATIVE
LE SEDI RICEVERANNO I SEGUENTI MODULI CHE DOVRANNO ESSERE CARICATI SU
TUTTE LE STAZIONI SU CUI E' INSTALLATA LA PROCEUDRA IN OGGETTO (PS2,
P500, M300-25):
A0494GNT.ZIP A0494.BAT
A0494EXE.ZIP A0494PEN.CFG
A0494PBR.ZIP A0494ARC.CFG
A0494ABR.ZIP A0494DEF.CFG
A0494CBR.ZIP A0494CON.CFG
A0494DBR.ZIP CARICA.BAT
A0494FIL.ZIP PROGPE.BAT
PKUNZIPF.EXE PROGPE.CMD
LA RICEZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA TRAMITE IL MASTER PC DELL'ISOLA
OTTICA MEDIANTE LA POSTA ELETTRONICA (POEL).
ULTIMATA LA RICEZIONE, DEVONO ESSERE EFFETTUATE LE SEGUENTI OPERAZIO-
NI:
A) FORMATTARE 6 MINIDISCHI DA 1,4 MB CON IL PARAMETRO /S;
B) ACCEDERE ALLA DIRECTORY POEL SUB-DIRECTORY SSZZLO;
C) INSERIRE IL PRIMO MINIDISCO E DIGITARE IL COMANDO: CARICA (SARANNO
GENERATI 3 DISCHETTI);
D) RIPETERE IL PUNTO C CON IL QUARTO, QUINTO E SESTO DISCHETTO (DA CON
SERVARE PER RISERVA);
E) CANCELLARE QUANTO RICEVUTO DALLA DIRECTORY POEL, SUB-DIRECTORY
SSZZLO.
I PROGRAMMI RICEVUTI SULL'UNITA' "A" DOVRANNO ESSERE CARICATI SU
PERSONAL COMPUTER PS2, P500, M300-25, OSSERVANDO LE SEGUENTI ISTRUZIO-
NI:
A) INSERIRE NEL DRIVE "A" IL PRIMO MINIDISCO CON GLI AGGIORNAMENTI;
D) SPEGNERE IL PC;
E) ACCENDERE IL PC;
F) AL TERMINE DEL CARICAMENTO TOGLIERE IL MINIDISCO E RIAVVIARE LA
STAZIONE DI LAVORO.
GLI OPERATORI DI CONTROLLO PROVVEDERANNO INOLTRE A CARICARE SUL SOT-
TOSISTEMA PERIFERICO DELL'AREA PRESTAZIONI I SEGUENTI PROGRAMMI DCX:
PROGRAMMI LIVELLO VERSIONE
TNFP3692 F 24.02.94
TNCP3694 C 23.02.94
PER QUALSIASI COMUNICAZIONE CONCERNENTE LA PROCEDURA TELEFONARE A :
SEDE REGIONALE PIEMONTE 011/5658245 ALLACCA PAOLA
BETTEGA GIACOMO
S.A.P.NOVARA 0321/441229 BOZZOLA ITALO
D.C.T.I. 06/59053209 CIANCHETTA NADIA
P. IL DIRETTORE CENTRALE P. IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE PENSIONI TECONOLOGIA INFORMATICA
BONIFAZI PANICUCCI
Allegato 2
I.N.P.S. MESSAGGIO N. 00079 DEL 03/05/94
D.C.T.I. PENSIONI
MITTENTE: SEGR. PENS. 0042
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE PER LA
TECNOLOGIA INFORMATICA
Ai DIRETTORI DELLE SEDI AUTONOME DI PRODUZIONE
Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
Ai DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI
Ai DIRIGENTI LE AREE AUTOMATIZZATE
Agli OPERATORI DI CONTROLLO
e, per conoscenza,
Ai DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA PENSIONESUBITO E PROGETTO
PENSIONI. RETTIFICA ANOMALIE SEGNALATE DALLE SEDI.
SI COMUNICA CHE E' DISPONIBILE PER IL CARICAMENTO SULLE STAZIONI DI
LAVORO PC DELL'AREA PRESTAZIONI LA VERSIONE AGGIORNATA DELLA PROCEDU-
RA IN OGGETTO.
SI DESCRIVONO DI SEGUITO GLI AGGIORNAMENTI EFFETTUATI.
1 - RELATIVAMENTE ALLA FASE DI GESTIONE DEL CONTO DEGLI ARTIGIANI E
DEGLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI CON QUALIFICA DI TITOLARE, I
PROGRAMMI NELLA NUOVA VERSIONE CONSENTONO DI SEGNALARE, OVE RICORRA IL
CASO, L'ASSENZA DI REDDITO. A TAL FINE DEVE ESSERE ACQUISITO NEL CAMPO
REDDITO IL CODICE "1".
SI PRECISA CHE RELATIVAMENTE ALLE REGISTRAZIONI DEGLI ANNI DAL 1982 AL
PRIMO SEMESTRE 1990, DEVE ESSERE ACQUISITO, SIA PER I COLLABORATORI
CHE PER I TITOLARI, IL REDDITO D'IMPRESA COMPLESSIVO. LA RIDUZIONE
NELLA PERCENTUALE DA ASSEGNARE A CIASCUN INTERESSATO VIENE EFFETTUATA
NELLA SUCCESSIVA FASE DI DEFINIZIONE DELLE DOMANDE.
QUALORA NELL'ARCHIVIO DEI LAVORATORI AUTONOMI RISULTI CONTRIBUZIONE
CHE SI COLLOCHI A CAVALLO DELLA DECORRENZA DELLA PENSIONE, LA SEDE
DEVE PROVVEDERE A RETTIFICARE IL NUMERO DEI MESI DA UTILIZZARE FINO A
TALE DECORRENZA.
2 - RELATIVAMENTE ALLA FASE DI DEFINIZIONE DELLE DOMANDE I PROGRAMMI
NELLA NUOVA VERSIONE CONSENTONO IL SUPERAMENTO DI ALCUNE ANOMALIE RI-
GUARDANTI:
A) IL CALCOLO DEI REDDITI PENSIONABILI DEI LAVORATORI AUTONOMI NEL
CASO DI COPERTURA CONTRIBUTIVA INFERIORE NELL'ANNO A 12 MESI;
B) L'ACQUISIZIONE DELLE SETTIMANE DI INCREMENTO UTILI AI FINI DELLA
MISURA DEI PENSIONAMENTI ANTICIPATI.
ISTRUZIONI OPERATIVE
LE SEDI RICEVERANNO I SEGUENTI MODULI CHE DOVRANNO ESSERE CARICATI SU
TUTTE LE STAZIONI SU CUI E' INSTALLATA LA PROCEUDRA IN OGGETTO (PS2,
P500, M300-25):
A0594GNT.ZIP 86883 A0594.BAT 1934
A0594EXE.ZIP 39041 A0594DEF.CFG 930
A0594CBR.ZIP 188219 A0594CON.CFG 3060
A0594DBR.ZIP 392651 CARICA1.BAT 2479
PKUNZIPF.EXE 39324
LA RICEZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA TRAMITE IL MASTER PC DELL'ISOLA
OTTICA MEDIANTE LA POSTA ELETTRONICA (POEL).
ULTIMATA LA RICEZIONE, DEVONO ESSERE EFFETTUATE LE SEGUENTI OPERAZIO-
NI:
A) FORMATTARE 2 MINIDISCHI DA 1,4 MB CON IL PARAMETRO /S DA UNA STA-
ZIONE CON VERSIONE DOS 5.0;
B) ACCEDERE ALLA DIRECTORY POEL, SUB-DIRECTORY SSZZLO;
C) INSERIRE IL MINIDISCO CON GLI AGGIORNAMENTI E DIGITARE IL COMANDO
CARICA1 (SARA' GENERATO UN DISCHETTO);
D) RIPETERE IL PUNTO C CON IL SECONDO DISCHETTO (DA CONSERVARE PER RI-
SERVA);
E) CANCELLARE QUANTO RICEVUTO DALLA DIRECTORY POEL, SUB-DIRECTORY
SSZZLO.
I PROGRAMMI RICEVUTI SULL'UNITA' "A" DOVRANNO ESSERE CARICATI SU PER-
SONAL COMPUTER PS2, P500, M300-25, OSSERVANDO LE SEGUENTI ISTRUZIONI:
A) INSERIRE NEL DRIVE "A" IL MINIDISCO CON GLI AGGIORNAMENTI;
D) SPEGNERE IL PC;
E) ACCENDERE IL PC;
F) AL TERMINE DEL CARICAMENTO TOGLIERE IL MINIDISCO E RIAVVIARE LA
STAZIONE DI LAVORO.
PER LE STAZIONI DI LAVORO CHE HANNO IL DRIVE "A" DISABILITATO DOVRA'
ESSERE ABILITATO IL DRIVE, E, DOPO AVER INSERITO IL MINIDISCO CON GLI
AGGIORNAMENTI, FARE IPL PREMENDO I TASTI CTRL + ALT + CANC.
PER QUALSIASI COMUNICAZIONE CONCERNENTE LA PROCEDURA TELEFONARE A:
SEDE REGIONALE PIEMONTE 011/5658245 ALLACCA PAOLA
BETTEGA GIACOMO
S.A.P.NOVARA 0321/441229 BOZZOLA ITALO
D.C.T.I. 06/59053209 CIANCHETTA NADIA
p. IL DIRETTORE CENTRALE p. IL DIRETTORE CENTRALE PER LA
PER LE PENSIONI TECONOLOGIA INFORMATICA
BONIFAZI PANICUCCI
Allegato 3
MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI
AI FINI DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
(Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638;
articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389)
+---------------------------------------------------------------------+
- - IMPORTO - PERCENTUALE - - -
- - MENSILE DEL -DI RAGGUAGLIO- MINIMALE - MINIMALE -
- PERIODO - TRATTAMENTO - DELLA - RETRIBUTIVO - RETRIBUTIVO -
- - MINIMO DI -RETRIBUZIONE - SETTIMANALE - ANNUO -
- - PENSIONE - - - -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
- 01.01.84 - - - - -
- 31.12.84 - 320.200 - 30 - 96.090 - 4.996.680 -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
- 01.01.85 - - - - -
- 31.12.85 - 345.700 - 30 - 103.710 - 5.392.920 -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
- 01.01.86 - - - - -
- 31.12.86 - 376.000 - 30 - 112.800 - 5.865.600 -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
- 01.01.87 - - - - -
- 31.12.87 - 397.400 - 30 - 119.220 - 6.199.440 -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
- 01.01.88 - - - - -
- 31.12.88 - 418.350 - 30 - 125.505 - 6.526.260 -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
- 01.01.89 - - - - -
- 31.12.89 - 452.300 - 40 - 180.920 - 9.407.840 -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
- 01.01.90 - - - - -
- 31.12.90 - 484.500 - 40 - 193.800 - 10.077.600 -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
- 01.01.91 - - - - -
- 31.12.91 - 519.550 - 40 - 207.820 - 10.806.640 -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
- 01.01.92 - - - - -
- 31.12.92 - 563.100 - 40 - 225.240 - 11.712.480 -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
- 01.01.93 - - - - -
- 31.12.93 - 577.750 - 40 - 231.100 - 12.017.200 -
-------------+-------------+-------------+-------------+---------------
- 01.01.94 - - - - -
- 31.12.94 - 602.350 - 40 - 240.940 - 12.528.880 -
+---------------------------------------------------------------------+
Allegato 4
I.N.P.S. MESSAGGIO N. 09641 DEL 03/02/94
D.C. PENSIONI
MITTENTE: UFFICIO NORMATIVA
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
Ai DIRETTORI DI SEDE
Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
Ai DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI
OGGETTO: Pensione di anzianita' nelle gestioni dei lavoratori
autonomi. Utilizzazione della contribuzione figurativa
per periodi di trattamento speciale di disoccupazione
agricola e di integrazione salariale agricola.
Con circolare n.60093 del 7 marzo 1984 sono state a suo tempo illu-
strate le disposizioni dell'articolo 7, commi da 9 a 12-bis, della
legge 11 novembre 1983, n. 638 relative alla determinazione dei requi-
siti minimi di contribuzione per il conseguimento del diritto alla
pensione e per il calcolo dell'anzianita' contributiva nei confronti
dei lavoratori agricoli.
In tale contesto e' stato chiarito che la contribuzione figurativa
accreditata in relazione a periodi di trattamento speciale di disoccu-
pazione agricola e di integrazione salariale agricola e' utile ai fini
del perfezionamento dei requisiti minimi di contribuzione per il di-
ritto alla pensione di anzianita' nell'assicurazione generale obbliga-
toria dei lavoratori dipendenti.
Da parte di alcune strutture periferiche e' stato chiesto se l'anzi-
detta contribuzione figurativa possa essere considerata utile ai fini
del diritto alla pensione anche nel caso di liquidazione della pensio-
ne di anzianita' in una gestione dei lavoratori autonomi .
Al riguardo si precisa che tutta la contribuzione obbligatoria e figu-
rativa utilizzabile per il conseguimento dei requisiti per il diritto
a pensione di anzianita' nell'assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti deve essere utilizzata anche per il diritto alla
stessa prestazione nelle gestioni dei lavoratori autonomi.
Si ritiene comunque utile ricordare che la contribuzione in questione,
come quella da lavoro agricolo dipendente, qualora venga utilizzata
per pensioni dei lavoratori autonomi, non e' soggetta alla rivaluta-
zione prevista dell'articolo 7 della legge n.638 del 1983.
IL DIRETTORE CENTRALE
FAMILIARI