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Circolare 11 del 14 gennaio 1994
Oggetto:
Titolarità di più pensioni integrate al trattamento minimo alla data del 30 settembre 1983. Articolo 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n.537.
Gazzetta Ufficiale n.303 del 28 dicembre 1993 ha pubblicato
la legge 24 dicembre 1993, n.537, recante "Interventi
ettivi di finanza pubblica".
ticolo 11, comma 22, della citata legge n.537 fornisce
terpretazione autentica dell'articolo 6, commi 5, 6 e 7,
decreto legge 12 settembre 1983, n.463, convertito, con
ficazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.638, per le
esi di concorso di piu' pensioni integrate al trattamento
mo alla data del 30 settembre 1983.
terpretazione fornita dall'articolo 11 in parola conferma
iteri applicativi dell'articolo 6 della legge n.638/1983,
iliti dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione
del 20 febbraio 1987 e illustrati con circolare n. 60117
del 9 marzo 1987, secondo cui, fermo restando il diritto
integrazione o alla cristallizzazione della sola pensione
cata in via prioritaria dal comma 3 dell'articolo 6,
tra o le altre pensioni integrate al trattamento minimo
no essere ricondotte dal 1 ottobre 1983 nell'importo
a pensione non integrata spettante alla data del 30
embre 1983.
premesso, alla luce della norma interpretativa ed in
icazione delle richiamate istruzioni, le Sedi continue-
o a respingere le richieste intese ad ottenere la cri-
lizzazione dal 1 ottobre 1983 del trattamento minimo per
ensione cui il minimo non spetta a decorrere da tale data
ensi del comma 3 dell'articolo 6 della legge n.638/1983.
tivamente ai giudizi in corso in merito alle fattispecie
ggetto, si richiamano le disposizioni del messaggio
08 del 30 dicembre 1993 (allegato 1), secondo cui gli
ci legali debbono impugnare tempestivamente le decisioni
orevoli di primo grado e trasmettere all'Avvocatura
rale con la massima celerita' quelle di appello.
IL DIRETTORE GENERALE
MANZARA
Allegato 1
AGGIO N. 01208 DEL 30/12/93
ENTE: AVVOCATURA CENTRALE
A TUTTI GLI UFFICI LEGALI
LORO SEDI
e p.c. ALLA DIREZIONE CENTRALE PENSIONI
SEDE
TTO: Titolarita' di piu' pensioni integrate al
trattamento minimo alla data del 30.9.1983.
t. 11, comma 22, della legge 24.12.1993, n. 537 (pub-
ata sulla G.U. n. 303 del 28.12.1993, suppl. ord. n. 121)
osi' disposto: "L'art. 6, commi 5, 6 e 7 del decreto
e 12.9.1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla
e 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che
concorso di due o piu' pensioni integrate al trattamento
mo, liquidate con decorrenza anteriore alla data di
ata in vigore del predetto decreto-legge, il trattamento
mo spetta su una sola delle pensioni, come individuata
ndo i criteri previsti al comma 3 dello stesso articolo,
re l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a
olo senza alcuna integrazione".
suddetta norma dovra' essere evidenziata in tutti i
izi in corso relativi alle fattispecie in oggetto.
uffici legali avranno cura di impugnare tempestivamente
decisioni sfavorevoli di primo grado in materia e di
mettere a questa Avvocatura Centrale quelle di appello
la maggiore celerita' possibile, dando, ovviamente, la
edenza alle sentenze notificate.
L'AVVOCATO COORDINATORE GENERALE
FAUSTO M.PROSPERI VALENTI