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Circolare 254 del 20 settembre 1994
OGGETTO: Indennita' di maternita' in favore delle lavoratrici
dello spettacolo.
La erogazione delle prestazioni economiche di maternita'
in favore delle lavoratrici dello spettacolo e' stata, a
tutt'oggi, disciplinata con la circolare n. 134363 AGO-1065
RVC - n.632 EAD/119 del 21 maggio 1980, nonche' con successive
circolari n. 10314 O. - n. 134403 AGO - n. 10652 RCV/111 del
16 giugno 1983 e n. 10653/RCV - 50 PMMC/180 del 26.6.87.
Attraverso le disposizioni di cui alla predetta circolare
del 21.5.1980 venne precisato che il diritto delle interessate
alla indennita' di maternita' doveva intendersi subordinato
alla maturazione di almeno 100 contributi giornalieri versati
o dovuti dal 1 gennaio dell'anno precedente la data di inizio
della interdizione obbligatoria dal lavoro.
Una piu' attenta valutazione della questione ha pero'
indotto l'Istituto a ritenere che - come per la generalita'
delle assicurate - anche per le lavoratrici in questione, pur
nella specificita' del rapporto di lavoro dello spettacolo,
caratterizzato frequentemente da saltuarieta' e talvolta
sporadicita' delle prestazioni di lavoro - debba ritenersi
applicabile il disposto dell'art. 15, 3 comma, della legge
1204/71, ai sensi del quale l'indennita' di maternita' non e'
subordinata a particolari requisiti contributivi o di
anzianita'.
Tanto comporta che il diritto alle prestazioni per tutto
il periodo di astensione obbligatoria previsto dalla legge
deve essere riconosciuto, ai sensi dell'art. 17, 1 e 2 comma
della medesima legge, oltre che alle lavoratrici titolari di
un rapporto di lavoro in atto al momento iniziale
dell'interdizione obbligatoria, pure a quelle che nei 60 gg.
precedenti l'inizio dell'astensione obbligatoria stessa
abbiano effettuato prestazioni lavorative (1).
Il diritto alle prestazioni di maternita' deve essere
ugualmente riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 3 della
legge 1204/1971, in mancanza dei requisiti di cui al cpv.
precedente, se la lavoratrice percepisca l'indennita' di
disoccupazione o, pur non percependola di fatto, ne abbia
diritto, oppure, pur non potendola percepire, ad esempio per
decadenza, si trovi nelle condizioni astrattamente richieste
dalla legge per il relativo conseguimento (v. circ. n. 52 del
15.12.1987).
Si chiarisce che l'indennita' di disoccupazione "con
requisiti ridotti" di cui alla legge 20.5.1988, n. 160, e
successive modifiche e integrazioni, non consente
l'applicazione dei benefici del 3 comma dell'art. 17 in esame
della legge n. 1204. Tale prestazione di disoccupazione,
infatti, non e' riferibile a precise giornate di calendario da
indennizzare, con la conseguenza, che non e' identificabile
"il godimento dell'indennita' di disoccupazione" "all'inizio
dell'astensione obbligatoria", requisiti richiesti appunto dal
suddetto comma 3.
Qualora si verifichi poi, anche per le lavoratrici dello
spettacolo, l'ipotesi prevista dal 4 comma dell'art. 17 della
legge n. 1204/1971 (non godimento dell'indennita' di
disoccupazione per aver effettuato nell'ultimo biennio
lavorazioni non soggette all'assicurazione contro la
disoccupazione), si applicano le istruzioni previste dalla
circ. n. 134382 del 26.1.1982, par. 6.3.2.
Anche le prestazioni per astensione facoltativa possono
essere riconosciute in mancanza del requisito contributivo in
precedenza richiesto (100 giornate a decorrere dal 1 gennaio
dell'anno precedente). Si rammenta che la prestazione
presuppone un obbligo di prestare attivita' lavorativa sulla
base di un rapporto di lavoro gia' iniziato, condizioni che
pero' in genere non si riscontrano, nel settore dello
spettacolo, per i contratti a prestazione, saltuari, ecc..
La nuova impostazione che precede induce a ritenere
applicabili alle lavoratrici del settore anche le disposizioni
generali valide per le altre lavoratrici subordinate in tema
di periodo retributivo da prendere a riferimento.
Pertanto, nei limiti del massimale retributivo
attualmente vigente (œ. 130.000 al giorno) (2), dovra' essere
presa in considerazione la somma delle retribuzioni percepite
nell'ultimo mese lavorato, da dividere per il numero dei
giorni di calendario del mese stesso (e cioe' 30 o 31, a
seconda dei casi, ovvero 28 o 29 per febbraio), tenuto conto
che sono indennizzabili tutte le giornate di calendario.
Per la rilevazione e acquisizione delle retribuzioni si
rinvia alle istruzioni della citata circolare 10314 O./17 del
16.6.1983.
Le disposizioni della presente circolare potranno essere
applicate, su richiesta, a tutti i rapporti i cui connessi
diritti sono ancora suscettibili di tutela a livello
giurisdizionale.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
TRIZZINO
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(1) - Almeno una giornata di lavoro.
Si rammenta che nel computo dei 60 gg. non devono essere
conteggiati i periodi di assenza, accertati e
riconosciuti dagli enti competenti, per malattia (anche
professionale), infortunio sul lavoro, astensione
facoltativa, malattia del bambino (circ. n. 134382 AGO
del 26.1.1982), per accudire ai figli minori in
preadozione (circ. n. 151 del 5.7.90).
(2) - V. circ. n. 10653/RCV - 50 PMMC/180 del 26.6.87.